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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/10/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2012/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alina Rossato Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2012/2025 promossa con ricorso depositato in data da
(C.F. ) nata il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato Giulio Farronato del Foro di Vicenza ricorrente nei confronti di
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_1
Padova
Resistente
OGGETTO: rettificazione della attribuzione di sesso
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Stante lo stato di mascolinizzazione raggiunto da parte ricorrente e il suo agire da anni in ogni contesto sociale come maschio, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Gazzo (luogo di formazione dell'atto di nascita) di rettificare l'atto di nascita di parte attrice e in tutti gli atti e documenti da esso derivanti, nel senso che, laddove è indicato il “sesso femminile” sia letto e inteso
“sesso maschile” e laddove è indicato “ sia letto e inteso “ . Pt_1 Per_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data la ricorrente dichiarava di essere Parte_1 nata a [...] il [...] come da atto di nascita registrato al N. 16, parte I, serie A, anno 2001 - Comune di Gazzo (PD), di vivere con i genitori, di essere di stato civile libero e di frequentare la facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di
Padova. Riferiva di non aver mai ritenuto propria l'assegnazione di sesso e genere anagrafico femminile in virtù dell'anatomia genitale, posto che aveva sempre avuto la percezione di appartenere al genere maschile.
Ha presentato una disforia di genere durante l'adolescenza, a seguito dei mutamenti ormonali e fenotipici conseguenti alla pubertà, acuendosi in lei un senso di incongruenza tra il genere assegnato alla nascita e quello avvertito come proprio, provocando ciò sofferenza psicologica.
Iniziava dunque a riflettere in modo approfondito sulla propria identità sessuale, contestualmente intraprendeva un percorso individuale di sostegno psicologico con la dott.ssa , e di ascolto presso l'associazione G.A.G.A. Vicenza, a seguito del quale Per_2 maturava la decisione di rivelare la propria identità di ragazzo transgender alla propria famiglia ed agli amici.
Nel marzo 2022, parte attrice decideva di affrontare il malessere generale che l'incertezza in merito alla sua condizione di genere le procurava, rivolgendosi alla assistenza specializzata del dott. – psicologo e psicoterapeuta;
parallelamente, in data 18.10.2022, Persona_3 decideva di presentare istanza all'Università di Padova per l'attivazione della carriera universitaria “alias”, la quale comporta “l'assegnazione di un'identità anagrafica provvisoria, transitoria e non consolidabile”, coerente con l'identità di genere dichiarata dall'istante (doc. 5).
Da oltre cinque anni vive come una persona di sesso maschile, con abiti confacenti a ciò e chiede a tutti i propri conoscenti di essere identificato con il nome di . Per_1
Con referto del 25.09.2023, il dott. accertava l'esistenza in di una Per_3 Parte_1 discrepanza tra il sé di genere elettivo e quello attribuito alla nascita, formulando diagnosi di
Disforia di Genere (Nello specifico di quest'ultima diagnosi, dai colloqui clinici e col supporto dei risultati degli approfondimenti testistici, risultano soddisfatti cinque criteri diagnostici del gruppo A
pagina 2 di 8 del DSM 5 TR (marcata incongruenza fra genere esperito/espresso e caratteristiche sessuali primarie/secondarie, desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali per la presenza di una marcata incongruenza col genere esperito/espresso, forte desiderio per i caratteri sessuali primari e/o secondari dell'altro genere, forte desiderio di essere dell'altro genere, desiderio di essere trattato come appartenente al sesso opposto), per un periodo di tempo superiore ai 6 mesi, risulta soddisfatto il criterio B, avendo esperito e manifestato sofferenza psichica clinicamente in diverse aree di Per_1 funzionamento), con conseguente suggerimento terapeutico ad intraprendere una terapia ormonale diretta alla modifica dei caratteri sessuali secondari (doc. 3).
All'esito di tale percorso psicoclinico e psicodiagnostico, parte attrice acquisiva piena consapevolezza della propria condizione di transgender.
Il nome di elezione prescelto è Per_1
Nel mese di ottobre 2023 iniziava il “TOS – Trattamento Ormonale Sostitutivo per Per_1
l'adeguamento di genere” sotto la supervisione del medico endocrinologo dott. Persona_4 di Vicenza, il quale, con referto del 25.03.2025 certificava che “La terapia androgenica ha comportato pregressi a mascolinizzazione con caratteristiche di quasi completa irreversibilità e stabilità quali aumento della crescita pilifera agli arti, petto, addome e pube, crescita della barba, redistribuzione del grasso corporeo, abbassamento del timbro vocale, ipotrofia della ghiandola mammaria ” (doc. 4).
L'esecuzione del “Trattamento Ormonale Sostitutivo per l'adeguamento di genere” con la supervisione ed il controllo degli specialisti ha contribuito a confermare in
[...]
la consapevolezza della sua identità maschile e la positività del percorso di Parte_2 transizione, quale strumento di equilibrio emotivo e psicofisico con conseguente miglioramento della propria condizione fisica, psicologica ed emotiva.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale Parte_1 disponesse la rettifica del sesso anagrafico da Femminile a attribuendo il prenome Per_5 di . Per_1
****
All'udienza del 2.10.2025 la ricorrente compariva personalmente, non compariva il Pubblico
Ministero, pur ritualmente notificato.
La ricorrente, interrogata liberamente dal Giudice, confermava tutto quanto esposto e richiesto con l'atto introduttivo, dichiarando di sentirsi bene;
il Giudice dava atto che la parte si presentava con sembianze e voce maschili. Ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di ulteriore istruttoria, visto l'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c., il Giudice invitava la parte a concludere, il procuratore di parte ricorrente concludeva come da ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
**** pagina 3 di 8
1. Sulla domanda di rettificazione del sesso anagrafico
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico quale maschile e del nome in Per_1 va accolta.
La causa non è stata istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo ampiamente esaustiva la documentazione sanitaria prodotta.
In particolare, dalla documentazione dimessa in atti emerge come la ricorrente segua da tempo un percorso psicologico e una terapia ormonale, come sia in lei presente una disforia di genere con esordio precoce e come sia conservata la capacità di prendere una decisione pienamente consapevole e una assunzione di responsabilità rispetto al percorso terapeutico di transizione richiesto.
Invero, nella relazione dello psicologo dott. datata al 25.09.2023 si conferma la Persona_3 diagnosi di disforia di genere in una cornice psicologica di personalità stabile, equilibrata e costante nel tempo e la positività del percorso finora compiuto (“I primi cambiamenti dal punto di vista fisico che hanno fin da subito aiutato nella gestione della disforia di genere, Per_1 consentendogli di vivere la propria quotidianità con maggiore serenità e di vedere abbassato notevolmente i livelli di ansia correlata all'incongruenza di genere. In particolare sente di Per_1 stare meglio con sé stesso, e riporta di aver ripreso una frequenza regolare alle lezioni universitarie, anche grazie al fatto che sente di riuscire ad entrare in relazione con altre persone con più facilità e senza il timore che queste si riferiscano a lui al femminile. Questa maggiore sicurezza in sé stesso è anche esitata in una maggiore assertività, sia in casa che nelle situazioni sociali. In questa prospettiva, la possibilità di ottenere la rettifica anagrafica rappresenta un altro importante passaggio che consentirebbe a di non confrontarsi più con le difficoltà derivanti dall'incongruenza fra il suo Per_1 apparire e i dati anagrafici riportati sui propri documenti, consentendogli, in ultima istanza, di appropriarsi della propria identità maschile in modo completo e ridurre ulteriormente la disforia che prova”).
Inoltre, il medico-endocrinologo dott. in data 25.03.2025 certificava che “La Persona_4 terapia androgenica ha comportato pregressi a mascolinizzazione con caratteristiche di quasi completa irreversibilità e stabilità quali aumento della crescita pilifera agli arti, petto, addome e pube, crescita della barba, redistribuzione del grasso corporeo, abbassamento del timbro vocale, ipotrofia della ghiandola mammaria”.
Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto libero interrogatorio della ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda. Ella non risulta presentare patologie psichiatriche, né alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva tali da menomare o interferire con le sue capacità critiche, di giudizio e di scelta.
pagina 4 di 8 Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere;
il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo. A riguardo, emerge come parte ricorrente abbia affrontato i percorsi sia psicologico che di terapia ormonale con serietà ed impegno, spendendo la propria identità maschile anche all'esterno nella propria vita quotidiana, dimostrando convinzione nel prosieguo dello stesso da parte della ricorrente.
Nel caso di specie, pertanto, il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione di con il genere maschile. Parte_1
Invero, non risulta necessario, affinché il percorso di transizione possa ritenersi definitivo integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 aprile 1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità maschile.
Sul punto, con sentenza n. 221 del 2015, la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle “intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali”, quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all' “irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica” ha precisato la Corte “appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con i supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, identità di genere che è “elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Inoltre, di recente, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 143/2024, ha considerato l'autorizzazione del Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali “una cautela adottata dalla legge 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, prescrizione normativa che comunque non “può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”, tuttavia la
Corte ha sottolineato che “detto regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua pagina 5 di 8 rigidità, laddove non si coordina” con l'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso che “le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico
(cfr. sent. Corte costituzionale n. 221 del 2015; sul punto anche Corte costituzionale sent. n.
180 del 2017 ove la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”).
La Corte costituzionale ha anche affermato che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un'eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte ha chiarito inoltre che, nel caso di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”. Pertanto, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del
Tribunale al trattamento medico-chirurgo, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Dunque, avendo il presente Collegio ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
Si specifica per chiarezza (anche in parte dispositiva) che tanto comporta che parte ricorrente quale , di sesso maschile, giusta rettificazione dell'attribuzione di Parte_2 sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari, onde procedere a trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, cui, si ribadisce, nulla osta, per le ragioni sopra illustrate.
pagina 6 di 8 Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile avanzata da parte ricorrente, ancor prima ed a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici.
2. Sulla domanda di variazione del prenome
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza in un'apposita previsione normativa nel corpo della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che l'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'atto di Stato civile elementi che possano dar luogo a un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente femminile (nel caso specifico ) in soggetto maschile. Pt_1
La rettificazione dell'atto di Stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di Stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legate alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati devono essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva deve disporsi che a venga attribuito non solo il Parte_1 nuovo sesso, ma anche il nuovo prenome, dalla stessa indicato di con le Per_1 conseguenti variazioni.
Per contro va dichiarata inammissibile la domanda volta all'imposizione di un ordine, da parte del giudice, ai vari organi amministrativi, quali Prefettura, Questura, Motorizzazione
Civile, Agenzia del Territorio, , non solo perché generica, ma anche CP_1 Controparte_2 perché non è consentito al giudice ordinare un facere alla PA, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Sarà quindi onere dell'interessato rivolgersi a ciascuno degli enti con i quali abbia un rapporto facendo valere la situazione anagrafica determinata dalla presente sentenza onde ottenere l'emanazione di nuovi atti amministrativi alla luce del principio esplicitato dall'art. pagina 7 di 8 31 comma 6 decreto legislativo 150/2011 che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non è retroattiva.
3. Sulle spese di lite
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], da femminile a maschile, con C.F._1 variazione del nome da a;
Pt_1 Per_1
2. attribuisce a (C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1
OS (PD) il 23.05.2001 il sesso maschile, nonché il prenome di “ ” e, Per_1 per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Gazzo (PD) rettificare l'atto di nascita registrato al N. 16, parte I, serie A, anno 2001 di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso femminile sia letto e inteso “sesso MASCHILE” e che laddove è indicato il nome “ ” sia letto e inteso “ ”; Pt_1 Per_1
3. dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte ricorrente sia assegnato il prenome
“ ”; Per_1
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alina Rossato Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2012/2025 promossa con ricorso depositato in data da
(C.F. ) nata il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato Giulio Farronato del Foro di Vicenza ricorrente nei confronti di
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_1
Padova
Resistente
OGGETTO: rettificazione della attribuzione di sesso
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Stante lo stato di mascolinizzazione raggiunto da parte ricorrente e il suo agire da anni in ogni contesto sociale come maschio, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Gazzo (luogo di formazione dell'atto di nascita) di rettificare l'atto di nascita di parte attrice e in tutti gli atti e documenti da esso derivanti, nel senso che, laddove è indicato il “sesso femminile” sia letto e inteso
“sesso maschile” e laddove è indicato “ sia letto e inteso “ . Pt_1 Per_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data la ricorrente dichiarava di essere Parte_1 nata a [...] il [...] come da atto di nascita registrato al N. 16, parte I, serie A, anno 2001 - Comune di Gazzo (PD), di vivere con i genitori, di essere di stato civile libero e di frequentare la facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di
Padova. Riferiva di non aver mai ritenuto propria l'assegnazione di sesso e genere anagrafico femminile in virtù dell'anatomia genitale, posto che aveva sempre avuto la percezione di appartenere al genere maschile.
Ha presentato una disforia di genere durante l'adolescenza, a seguito dei mutamenti ormonali e fenotipici conseguenti alla pubertà, acuendosi in lei un senso di incongruenza tra il genere assegnato alla nascita e quello avvertito come proprio, provocando ciò sofferenza psicologica.
Iniziava dunque a riflettere in modo approfondito sulla propria identità sessuale, contestualmente intraprendeva un percorso individuale di sostegno psicologico con la dott.ssa , e di ascolto presso l'associazione G.A.G.A. Vicenza, a seguito del quale Per_2 maturava la decisione di rivelare la propria identità di ragazzo transgender alla propria famiglia ed agli amici.
Nel marzo 2022, parte attrice decideva di affrontare il malessere generale che l'incertezza in merito alla sua condizione di genere le procurava, rivolgendosi alla assistenza specializzata del dott. – psicologo e psicoterapeuta;
parallelamente, in data 18.10.2022, Persona_3 decideva di presentare istanza all'Università di Padova per l'attivazione della carriera universitaria “alias”, la quale comporta “l'assegnazione di un'identità anagrafica provvisoria, transitoria e non consolidabile”, coerente con l'identità di genere dichiarata dall'istante (doc. 5).
Da oltre cinque anni vive come una persona di sesso maschile, con abiti confacenti a ciò e chiede a tutti i propri conoscenti di essere identificato con il nome di . Per_1
Con referto del 25.09.2023, il dott. accertava l'esistenza in di una Per_3 Parte_1 discrepanza tra il sé di genere elettivo e quello attribuito alla nascita, formulando diagnosi di
Disforia di Genere (Nello specifico di quest'ultima diagnosi, dai colloqui clinici e col supporto dei risultati degli approfondimenti testistici, risultano soddisfatti cinque criteri diagnostici del gruppo A
pagina 2 di 8 del DSM 5 TR (marcata incongruenza fra genere esperito/espresso e caratteristiche sessuali primarie/secondarie, desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali per la presenza di una marcata incongruenza col genere esperito/espresso, forte desiderio per i caratteri sessuali primari e/o secondari dell'altro genere, forte desiderio di essere dell'altro genere, desiderio di essere trattato come appartenente al sesso opposto), per un periodo di tempo superiore ai 6 mesi, risulta soddisfatto il criterio B, avendo esperito e manifestato sofferenza psichica clinicamente in diverse aree di Per_1 funzionamento), con conseguente suggerimento terapeutico ad intraprendere una terapia ormonale diretta alla modifica dei caratteri sessuali secondari (doc. 3).
All'esito di tale percorso psicoclinico e psicodiagnostico, parte attrice acquisiva piena consapevolezza della propria condizione di transgender.
Il nome di elezione prescelto è Per_1
Nel mese di ottobre 2023 iniziava il “TOS – Trattamento Ormonale Sostitutivo per Per_1
l'adeguamento di genere” sotto la supervisione del medico endocrinologo dott. Persona_4 di Vicenza, il quale, con referto del 25.03.2025 certificava che “La terapia androgenica ha comportato pregressi a mascolinizzazione con caratteristiche di quasi completa irreversibilità e stabilità quali aumento della crescita pilifera agli arti, petto, addome e pube, crescita della barba, redistribuzione del grasso corporeo, abbassamento del timbro vocale, ipotrofia della ghiandola mammaria ” (doc. 4).
L'esecuzione del “Trattamento Ormonale Sostitutivo per l'adeguamento di genere” con la supervisione ed il controllo degli specialisti ha contribuito a confermare in
[...]
la consapevolezza della sua identità maschile e la positività del percorso di Parte_2 transizione, quale strumento di equilibrio emotivo e psicofisico con conseguente miglioramento della propria condizione fisica, psicologica ed emotiva.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale Parte_1 disponesse la rettifica del sesso anagrafico da Femminile a attribuendo il prenome Per_5 di . Per_1
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All'udienza del 2.10.2025 la ricorrente compariva personalmente, non compariva il Pubblico
Ministero, pur ritualmente notificato.
La ricorrente, interrogata liberamente dal Giudice, confermava tutto quanto esposto e richiesto con l'atto introduttivo, dichiarando di sentirsi bene;
il Giudice dava atto che la parte si presentava con sembianze e voce maschili. Ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di ulteriore istruttoria, visto l'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c., il Giudice invitava la parte a concludere, il procuratore di parte ricorrente concludeva come da ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
**** pagina 3 di 8
1. Sulla domanda di rettificazione del sesso anagrafico
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico quale maschile e del nome in Per_1 va accolta.
La causa non è stata istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo ampiamente esaustiva la documentazione sanitaria prodotta.
In particolare, dalla documentazione dimessa in atti emerge come la ricorrente segua da tempo un percorso psicologico e una terapia ormonale, come sia in lei presente una disforia di genere con esordio precoce e come sia conservata la capacità di prendere una decisione pienamente consapevole e una assunzione di responsabilità rispetto al percorso terapeutico di transizione richiesto.
Invero, nella relazione dello psicologo dott. datata al 25.09.2023 si conferma la Persona_3 diagnosi di disforia di genere in una cornice psicologica di personalità stabile, equilibrata e costante nel tempo e la positività del percorso finora compiuto (“I primi cambiamenti dal punto di vista fisico che hanno fin da subito aiutato nella gestione della disforia di genere, Per_1 consentendogli di vivere la propria quotidianità con maggiore serenità e di vedere abbassato notevolmente i livelli di ansia correlata all'incongruenza di genere. In particolare sente di Per_1 stare meglio con sé stesso, e riporta di aver ripreso una frequenza regolare alle lezioni universitarie, anche grazie al fatto che sente di riuscire ad entrare in relazione con altre persone con più facilità e senza il timore che queste si riferiscano a lui al femminile. Questa maggiore sicurezza in sé stesso è anche esitata in una maggiore assertività, sia in casa che nelle situazioni sociali. In questa prospettiva, la possibilità di ottenere la rettifica anagrafica rappresenta un altro importante passaggio che consentirebbe a di non confrontarsi più con le difficoltà derivanti dall'incongruenza fra il suo Per_1 apparire e i dati anagrafici riportati sui propri documenti, consentendogli, in ultima istanza, di appropriarsi della propria identità maschile in modo completo e ridurre ulteriormente la disforia che prova”).
Inoltre, il medico-endocrinologo dott. in data 25.03.2025 certificava che “La Persona_4 terapia androgenica ha comportato pregressi a mascolinizzazione con caratteristiche di quasi completa irreversibilità e stabilità quali aumento della crescita pilifera agli arti, petto, addome e pube, crescita della barba, redistribuzione del grasso corporeo, abbassamento del timbro vocale, ipotrofia della ghiandola mammaria”.
Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto libero interrogatorio della ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda. Ella non risulta presentare patologie psichiatriche, né alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva tali da menomare o interferire con le sue capacità critiche, di giudizio e di scelta.
pagina 4 di 8 Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere;
il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo. A riguardo, emerge come parte ricorrente abbia affrontato i percorsi sia psicologico che di terapia ormonale con serietà ed impegno, spendendo la propria identità maschile anche all'esterno nella propria vita quotidiana, dimostrando convinzione nel prosieguo dello stesso da parte della ricorrente.
Nel caso di specie, pertanto, il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione di con il genere maschile. Parte_1
Invero, non risulta necessario, affinché il percorso di transizione possa ritenersi definitivo integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 aprile 1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità maschile.
Sul punto, con sentenza n. 221 del 2015, la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle “intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali”, quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all' “irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica” ha precisato la Corte “appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con i supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, identità di genere che è “elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Inoltre, di recente, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 143/2024, ha considerato l'autorizzazione del Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali “una cautela adottata dalla legge 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, prescrizione normativa che comunque non “può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”, tuttavia la
Corte ha sottolineato che “detto regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua pagina 5 di 8 rigidità, laddove non si coordina” con l'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso che “le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico
(cfr. sent. Corte costituzionale n. 221 del 2015; sul punto anche Corte costituzionale sent. n.
180 del 2017 ove la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”).
La Corte costituzionale ha anche affermato che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un'eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte ha chiarito inoltre che, nel caso di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”. Pertanto, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del
Tribunale al trattamento medico-chirurgo, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Dunque, avendo il presente Collegio ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
Si specifica per chiarezza (anche in parte dispositiva) che tanto comporta che parte ricorrente quale , di sesso maschile, giusta rettificazione dell'attribuzione di Parte_2 sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari, onde procedere a trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, cui, si ribadisce, nulla osta, per le ragioni sopra illustrate.
pagina 6 di 8 Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile avanzata da parte ricorrente, ancor prima ed a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici.
2. Sulla domanda di variazione del prenome
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza in un'apposita previsione normativa nel corpo della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che l'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'atto di Stato civile elementi che possano dar luogo a un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente femminile (nel caso specifico ) in soggetto maschile. Pt_1
La rettificazione dell'atto di Stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di Stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legate alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati devono essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva deve disporsi che a venga attribuito non solo il Parte_1 nuovo sesso, ma anche il nuovo prenome, dalla stessa indicato di con le Per_1 conseguenti variazioni.
Per contro va dichiarata inammissibile la domanda volta all'imposizione di un ordine, da parte del giudice, ai vari organi amministrativi, quali Prefettura, Questura, Motorizzazione
Civile, Agenzia del Territorio, , non solo perché generica, ma anche CP_1 Controparte_2 perché non è consentito al giudice ordinare un facere alla PA, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Sarà quindi onere dell'interessato rivolgersi a ciascuno degli enti con i quali abbia un rapporto facendo valere la situazione anagrafica determinata dalla presente sentenza onde ottenere l'emanazione di nuovi atti amministrativi alla luce del principio esplicitato dall'art. pagina 7 di 8 31 comma 6 decreto legislativo 150/2011 che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non è retroattiva.
3. Sulle spese di lite
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], da femminile a maschile, con C.F._1 variazione del nome da a;
Pt_1 Per_1
2. attribuisce a (C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1
OS (PD) il 23.05.2001 il sesso maschile, nonché il prenome di “ ” e, Per_1 per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Gazzo (PD) rettificare l'atto di nascita registrato al N. 16, parte I, serie A, anno 2001 di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso femminile sia letto e inteso “sesso MASCHILE” e che laddove è indicato il nome “ ” sia letto e inteso “ ”; Pt_1 Per_1
3. dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte ricorrente sia assegnato il prenome
“ ”; Per_1
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato
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