CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 116/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI - Presidente
Dott. Marisa SALVO - Consigliere
Dott. Antonietta BONANNO - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 116\17 r.g., vertente
TRA
, CF: Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dall' avv.
Salvatore Leone in Lipari (ME) vico Tindaris 1 che la rappresenta e difende per procura in atti,
pec: Email_1
Appellante in riassunzione
CONTRO
CF. e Controparte_1 CodiceFiscale_2
CF : eredi di Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliati in Catania Viale Persona_1
XX Settembre 40 presso lo studio professionale dall' avv. Carmelo
Miranda che li rappresenta e difende per procura in atti,
pec: Email_2
Appellati CF : erede di Controparte_2 C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio Persona_1
professionale dall' avv. Prof. Antonio Matasso che la rappresenta e difende per procura in atti, pec: Email_3
Appellata
, CF erede di Controparte_3 C.F._5 [...]
, Persona_1
Appellata Contumace
CF erede di Controparte_4 C.F._6 [...]
elettivamente domiciliato presso lo studio Persona_1
professionale dall' avv. Romeo Palamara in Messina via
Centonze n.200 che lo rappresenta e difende per procura in atti,
pec: Email_4
Appellato
OGGETTO: Cassazione della sentenza della Corte di Appello di
Messina n 288\11 con rinvio
CONCLUSIONI: come da verbale del 20.05.2024 con cui la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione notificato il 9.12.93 Parte_3
conveniva in giudizio innanzi alla Pretura di Barcellona, sez. distaccata di Lipari, allegando di essere Parte_1
proprietaria di un appezzamento di terreno in agro del Comune di
Lipari, località Capistello Soprano, individuato al catasto al F. 108 particella 145 e che tale terreno era pervenuto per atto di divisione rogato dal notaio il 15.12.71 che veniva parzialmente Per_2
espropriato dalla Regione Siciliana per la costruzione della strada
Lipari- Punta Caprazzo;
che tale fondo veniva utilizzato dalla sig.ra per raggiungere un terreno di sua proprietà; che Parte_1 però non sussisteva alcuna servitù del proprio fondo in favore del fondo della , chiedeva ritenere e dichiarare che il proprio Parte_1
fondo non era gravato da alcuna servitù di passaggio in favore del limitrofo fondo della sig.ra con il conseguente divieto per Parte_1
la convenuta di transitarvi.
Si costituiva la convenuta ed eccepiva l'incompetenza per valore del giudice adito e il difetto di legittimazione dell'attrice posto che il passaggio veniva esercitato su terreno oggetto di esproprio da parte della Regione Sicilia;
formulava domanda riconvenzionale chiedendo l'intervenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio per averlo esercitato da oltre vent'anni e, in via d'eccezione, il riconoscimento dell'usucapione decennale ex art 1159 bis cc poiché si trattava di fondo rustico e, in ogni caso chiedeva il riconoscimento della servitù coattiva di passaggio sul fondo stesso, essendo intercluso.
Istruita la causa solo con l'interrogatorio formale della convenuta, e riassunto il giudizio nei confronti dell' erede della Parte_3
Sig.ra il Giudice accoglieva la domanda di Persona_1
parte attrice, rigettava le domande riconvenzionale di parte convenuta e la condannava alle spese di lite.
Avverso la detta sentenza proponeva impugnazione Parte_1
chiedendo in riforma della sentenza il rigetto della
[...]
domanda di parte attrice e censurando la statuizione del primo giudice che non aveva ammesso la CTU per far accertare la proprietà del tratto di terreno su cui la esercitava il Parte_1
passaggio,( se di detto tratto era proprietaria la sig.ra Persona_1
erede di ovvero la Regione Sicilia a
[...] Parte_3
seguito del decreto di esproprio), nonché per fare verificare l'interclusione del fondo della sig.ra . Parte_1 Si costituiva la , erede di chiedendo il rigetto Per_1 Parte_3
delle domande proposte dall'appellante.
La Corte di Appello con sentenza n. 288\11 rigettava l'appello e condannava l'appellante alle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Parte_1
Cassazione deducendo la violazione dell'art. 115 e 244 cpc e dell' art 2697 nonché dell'art. 360 c 1 n.3 e n.5 per omessa o insufficiente motivazione .
Con sentenza n. 23246\16 la Corte di Cassazione accoglieva il terzo motivo di ricorso e cassava la sentenza con rinvio.
Deduceva la Suprema Corte che se è corretto il principio applicato dalla corte di merito secondo il quale “ in tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto
l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dell'attore”, è pur corretto che nel caso in esame si chiedeva alla Corte di “ accertare se l'espropriazione che aveva interessato il fondo dell'attrice aveva inglobato anche la porzione ove sarebbe stato esercitato il passaggio contestato”.
Conclude la Suprema Corte che “la Corte territoriale avrebbe dovuto sciogliere il nodo preliminare della appartenenza della striscia di terreno e quindi della legittimazione attiva( rectius della titolarità dal lato attivo del rapporto controverso)”
Con atto di citazione la riassumeva, Parte_1
incardinando il presente giudizio, la causa chiedendo, in applicazione del detto principio, e in accoglimento dell'appello proposto, il rigetto della domanda dell'attrice in primo grado.
Si costituivano, quali eredi di Persona_1 CP_4
i quali chiedevano il rigetto del
[...] Controparte_2
gravame. Si costituivano e i Controparte_1 Parte_2
quali chiedevano pronunciarsi la carenza di legittimazione processuale passiva, per essere legatari e non eredi di . Per_1
Restava contumace Controparte_3
All'udienza cartolare del 07.06.2021 la causa veniva assegnata in decisione.
Con ordinanza del 17.12.2021 la Corte, ravvisata la necessità di svolgere ulteriore istruttoria, rimetteva la causa sul ruolo e disponeva CTU.
All'udienza del 18.03.2024 le parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 20.05.2024 veniva assunta in decisione previa concessione dei termini per gli scritti difensivi .
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.In applicazione del principio statuito dalla Suprema Corte, secondo il quale“ in tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha
l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare
l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dell'attore” , la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata affinchè il giudice del rinvio “rivalutasse la necessità dell'indagine tecnica”. Questa Corte ha , pertanto disposto la CTU per accertare la titolarità dal lato attivo del rapporto controverso .
Parte appellante, convenuta nel giudizio di primo grado, eccepiva la carenza di legittimità attiva della dante causa delle Parte_3
odierni parti processuali, allegando che il tratto di terreno su cui essa esercitava il passaggio era ricompreso nel terreno espropriato dalla Regione Siciliana.
Il consulente d'ufficio, ing ha esaminato gli atti Persona_3
ed ha accertato che il tratto su cui avveniva il passaggio dedotto da parte convenuta si esercitava su bene in parte della e in Parte_3
parte della Regione Sicilia.
Pertanto la eccezione sollevata dalla sulla carenza di Parte_1
titolarità attiva del rapporto in capo alla è risultata Parte_3
infondata e deve essere rigettata.
Nel merito con domande riconvenzionali la chiedeva Parte_1
accertarsi l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio per avere esercitato il passaggio da oltre vent'anni e, in via di eccezione, da dieci anni ex art. 1159 bis cc.
Chiedeva in ogni caso il riconoscimento della servitù coattiva.
Sebbene i quesiti posti al CTU avevano ad oggetto di accertare se il fondo fosse intercluso, deve essere rilevato come l'eccezione di intervenuto giudicato su detta domanda sollevata da parte appellata (
sia fondata . Controparte_4
Infatti la statuizione della Corte di merito che ha rigettato la domanda perché “ nessuna prova era stata fornita in ordine ad una interclusione assoluta o relativa dal fondo di proprietà della convenuta” non è stata censurata e tale rigetto è coperto da giudicato
. Peraltro la stessa appellante in riassunzione con l'atto introduttivo non ripropone la domanda.
Pertanto gli esiti della consulenza relativamente a detta domanda sono irrilevanti ed inutilizzabili.
Anche la domanda di accertamento della servitù di passaggio per intervenuta usucapione deve essere rigettata.
A supportare la fondatezza della domanda parte convenuta in primo grado aveva formulato la richiesta di prova per testi, che però il giudice ha rigettato dichiarandola inammissibile perché i capitolati non comprendevano anche l'esistenza di opere visibili e permanenti in capo al fondo servente, si da mettere il proprietario del fondo gravato dal peso di esercitare tempestivamente le proprie difese contro le pretese assertivamente avanzate.
Tale statuizione è stata confermata anche dalla Corte di Appello.
L'onere della prova sulla intervenuta usucapione della servitù incombe sul proprietario del fondo servente.
Afferma la Cassazione ( sent. N. 18890\14) che l'attore che agisce in
"confessoria servitutis", ai sensi dell'art. 1079 cod. civ., ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni.
Nel caso in esame la non ha offerto alcuna prova sulla CP_5
esistenza della servitù, essendosi limitandosi ad affermare di esercitare il passaggio sul tratto di terreno già espropriato alla
[...]
. Pt_3
Inoltre gli articolati formulati dalla , come correttamente Parte_1
rilevato dai precedenti giudici, non consentono di raggiungere detta prova poiché non indicano l'esistenza di opere visibili.
La CTU ha comunque evidenziato non solo che non vi erano opere visibili ma che un tratto del terreno era totalmente intransitabile segno che nessuno lo percorreva da tempo . Afferma la Suprema Corte che ai fini del requisito dell'apparenza richiesto ex art. 1061 c.c. per l'acquisto della servitù di passaggio per usucapione, non occorre necessariamente un tracciato dovuto all'opera dell'uomo, essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, purché esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente ( cass. Civ.
15270\2024).
Nel caso in esame non solo non è stata fornita alcuna prova del transito ma anzi i risultati della CTU evidenziano che non vi erano opere visibili e che il terreno non era stato percorso da tempo.
Inammissibili sono inoltre gli articolati formulati in questa sede dall'appellante in quanto prove nuove.
Il rigetto dell'appello rende ultroneo l'esame delle ulteriori eccezioni delle parti convenute .
L'appello va quindi rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
3. Le spese di lite vanno riesaminate in merito all'esito del presente giudizio e, in applicazione del principio della soccombenza, vengono poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio riassunto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_4 Controparte_3
e , a Controparte_2 Controparte_1 Parte_2
seguito della pronuncia della Corte di Cassazione di annullamento della sentenza n 288\11 emessa dalla Corte d'Appello di Messina, così decide:
a) Rigetta l'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n 492\05 del Tribunale di Barcellona P. Gotto;
b) Condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di ciascuna parte costituita che liquida come di seguito:
- per il giudizio di appello in complessive E 4.034,00 di cui
E 1199,00 per fase di studio, E 793,00 per fase introduttiva E 2.042,00 per fase decisionale oltre rimborso contributo unificato, spese generali, iva e cpa sui compensi
- per il giudizio di Cassazione condanna Parte_1
alle spese processuali che liquida, per ciascuna
[...] parte costituita, in complessive E 4.851,00 di cui E 2733 per fase studio, E 2118,00 per fase introduttiva oltre rimborso contributo unificato, iva e cpa e spese generali
- per il presente giudizio di rinvio condanna le
Amministrazioni appellate alle spese processuali che liquida in complessive E 4.034,00 di cui E 1199,00 per fase di studio, E 793,00 per fase introduttiva E 2.042,00 per fase decisionale oltre rimborso contributo unificato, spese generali, iva e cpa sui compensi .
- Da atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002;
c) Così deciso nella Camera di Consiglio della I sez in data
09.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Avv. Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI - Presidente
Dott. Marisa SALVO - Consigliere
Dott. Antonietta BONANNO - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 116\17 r.g., vertente
TRA
, CF: Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dall' avv.
Salvatore Leone in Lipari (ME) vico Tindaris 1 che la rappresenta e difende per procura in atti,
pec: Email_1
Appellante in riassunzione
CONTRO
CF. e Controparte_1 CodiceFiscale_2
CF : eredi di Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliati in Catania Viale Persona_1
XX Settembre 40 presso lo studio professionale dall' avv. Carmelo
Miranda che li rappresenta e difende per procura in atti,
pec: Email_2
Appellati CF : erede di Controparte_2 C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio Persona_1
professionale dall' avv. Prof. Antonio Matasso che la rappresenta e difende per procura in atti, pec: Email_3
Appellata
, CF erede di Controparte_3 C.F._5 [...]
, Persona_1
Appellata Contumace
CF erede di Controparte_4 C.F._6 [...]
elettivamente domiciliato presso lo studio Persona_1
professionale dall' avv. Romeo Palamara in Messina via
Centonze n.200 che lo rappresenta e difende per procura in atti,
pec: Email_4
Appellato
OGGETTO: Cassazione della sentenza della Corte di Appello di
Messina n 288\11 con rinvio
CONCLUSIONI: come da verbale del 20.05.2024 con cui la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione notificato il 9.12.93 Parte_3
conveniva in giudizio innanzi alla Pretura di Barcellona, sez. distaccata di Lipari, allegando di essere Parte_1
proprietaria di un appezzamento di terreno in agro del Comune di
Lipari, località Capistello Soprano, individuato al catasto al F. 108 particella 145 e che tale terreno era pervenuto per atto di divisione rogato dal notaio il 15.12.71 che veniva parzialmente Per_2
espropriato dalla Regione Siciliana per la costruzione della strada
Lipari- Punta Caprazzo;
che tale fondo veniva utilizzato dalla sig.ra per raggiungere un terreno di sua proprietà; che Parte_1 però non sussisteva alcuna servitù del proprio fondo in favore del fondo della , chiedeva ritenere e dichiarare che il proprio Parte_1
fondo non era gravato da alcuna servitù di passaggio in favore del limitrofo fondo della sig.ra con il conseguente divieto per Parte_1
la convenuta di transitarvi.
Si costituiva la convenuta ed eccepiva l'incompetenza per valore del giudice adito e il difetto di legittimazione dell'attrice posto che il passaggio veniva esercitato su terreno oggetto di esproprio da parte della Regione Sicilia;
formulava domanda riconvenzionale chiedendo l'intervenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio per averlo esercitato da oltre vent'anni e, in via d'eccezione, il riconoscimento dell'usucapione decennale ex art 1159 bis cc poiché si trattava di fondo rustico e, in ogni caso chiedeva il riconoscimento della servitù coattiva di passaggio sul fondo stesso, essendo intercluso.
Istruita la causa solo con l'interrogatorio formale della convenuta, e riassunto il giudizio nei confronti dell' erede della Parte_3
Sig.ra il Giudice accoglieva la domanda di Persona_1
parte attrice, rigettava le domande riconvenzionale di parte convenuta e la condannava alle spese di lite.
Avverso la detta sentenza proponeva impugnazione Parte_1
chiedendo in riforma della sentenza il rigetto della
[...]
domanda di parte attrice e censurando la statuizione del primo giudice che non aveva ammesso la CTU per far accertare la proprietà del tratto di terreno su cui la esercitava il Parte_1
passaggio,( se di detto tratto era proprietaria la sig.ra Persona_1
erede di ovvero la Regione Sicilia a
[...] Parte_3
seguito del decreto di esproprio), nonché per fare verificare l'interclusione del fondo della sig.ra . Parte_1 Si costituiva la , erede di chiedendo il rigetto Per_1 Parte_3
delle domande proposte dall'appellante.
La Corte di Appello con sentenza n. 288\11 rigettava l'appello e condannava l'appellante alle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Parte_1
Cassazione deducendo la violazione dell'art. 115 e 244 cpc e dell' art 2697 nonché dell'art. 360 c 1 n.3 e n.5 per omessa o insufficiente motivazione .
Con sentenza n. 23246\16 la Corte di Cassazione accoglieva il terzo motivo di ricorso e cassava la sentenza con rinvio.
Deduceva la Suprema Corte che se è corretto il principio applicato dalla corte di merito secondo il quale “ in tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto
l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dell'attore”, è pur corretto che nel caso in esame si chiedeva alla Corte di “ accertare se l'espropriazione che aveva interessato il fondo dell'attrice aveva inglobato anche la porzione ove sarebbe stato esercitato il passaggio contestato”.
Conclude la Suprema Corte che “la Corte territoriale avrebbe dovuto sciogliere il nodo preliminare della appartenenza della striscia di terreno e quindi della legittimazione attiva( rectius della titolarità dal lato attivo del rapporto controverso)”
Con atto di citazione la riassumeva, Parte_1
incardinando il presente giudizio, la causa chiedendo, in applicazione del detto principio, e in accoglimento dell'appello proposto, il rigetto della domanda dell'attrice in primo grado.
Si costituivano, quali eredi di Persona_1 CP_4
i quali chiedevano il rigetto del
[...] Controparte_2
gravame. Si costituivano e i Controparte_1 Parte_2
quali chiedevano pronunciarsi la carenza di legittimazione processuale passiva, per essere legatari e non eredi di . Per_1
Restava contumace Controparte_3
All'udienza cartolare del 07.06.2021 la causa veniva assegnata in decisione.
Con ordinanza del 17.12.2021 la Corte, ravvisata la necessità di svolgere ulteriore istruttoria, rimetteva la causa sul ruolo e disponeva CTU.
All'udienza del 18.03.2024 le parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 20.05.2024 veniva assunta in decisione previa concessione dei termini per gli scritti difensivi .
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.In applicazione del principio statuito dalla Suprema Corte, secondo il quale“ in tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha
l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare
l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dell'attore” , la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata affinchè il giudice del rinvio “rivalutasse la necessità dell'indagine tecnica”. Questa Corte ha , pertanto disposto la CTU per accertare la titolarità dal lato attivo del rapporto controverso .
Parte appellante, convenuta nel giudizio di primo grado, eccepiva la carenza di legittimità attiva della dante causa delle Parte_3
odierni parti processuali, allegando che il tratto di terreno su cui essa esercitava il passaggio era ricompreso nel terreno espropriato dalla Regione Siciliana.
Il consulente d'ufficio, ing ha esaminato gli atti Persona_3
ed ha accertato che il tratto su cui avveniva il passaggio dedotto da parte convenuta si esercitava su bene in parte della e in Parte_3
parte della Regione Sicilia.
Pertanto la eccezione sollevata dalla sulla carenza di Parte_1
titolarità attiva del rapporto in capo alla è risultata Parte_3
infondata e deve essere rigettata.
Nel merito con domande riconvenzionali la chiedeva Parte_1
accertarsi l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio per avere esercitato il passaggio da oltre vent'anni e, in via di eccezione, da dieci anni ex art. 1159 bis cc.
Chiedeva in ogni caso il riconoscimento della servitù coattiva.
Sebbene i quesiti posti al CTU avevano ad oggetto di accertare se il fondo fosse intercluso, deve essere rilevato come l'eccezione di intervenuto giudicato su detta domanda sollevata da parte appellata (
sia fondata . Controparte_4
Infatti la statuizione della Corte di merito che ha rigettato la domanda perché “ nessuna prova era stata fornita in ordine ad una interclusione assoluta o relativa dal fondo di proprietà della convenuta” non è stata censurata e tale rigetto è coperto da giudicato
. Peraltro la stessa appellante in riassunzione con l'atto introduttivo non ripropone la domanda.
Pertanto gli esiti della consulenza relativamente a detta domanda sono irrilevanti ed inutilizzabili.
Anche la domanda di accertamento della servitù di passaggio per intervenuta usucapione deve essere rigettata.
A supportare la fondatezza della domanda parte convenuta in primo grado aveva formulato la richiesta di prova per testi, che però il giudice ha rigettato dichiarandola inammissibile perché i capitolati non comprendevano anche l'esistenza di opere visibili e permanenti in capo al fondo servente, si da mettere il proprietario del fondo gravato dal peso di esercitare tempestivamente le proprie difese contro le pretese assertivamente avanzate.
Tale statuizione è stata confermata anche dalla Corte di Appello.
L'onere della prova sulla intervenuta usucapione della servitù incombe sul proprietario del fondo servente.
Afferma la Cassazione ( sent. N. 18890\14) che l'attore che agisce in
"confessoria servitutis", ai sensi dell'art. 1079 cod. civ., ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni.
Nel caso in esame la non ha offerto alcuna prova sulla CP_5
esistenza della servitù, essendosi limitandosi ad affermare di esercitare il passaggio sul tratto di terreno già espropriato alla
[...]
. Pt_3
Inoltre gli articolati formulati dalla , come correttamente Parte_1
rilevato dai precedenti giudici, non consentono di raggiungere detta prova poiché non indicano l'esistenza di opere visibili.
La CTU ha comunque evidenziato non solo che non vi erano opere visibili ma che un tratto del terreno era totalmente intransitabile segno che nessuno lo percorreva da tempo . Afferma la Suprema Corte che ai fini del requisito dell'apparenza richiesto ex art. 1061 c.c. per l'acquisto della servitù di passaggio per usucapione, non occorre necessariamente un tracciato dovuto all'opera dell'uomo, essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, purché esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente ( cass. Civ.
15270\2024).
Nel caso in esame non solo non è stata fornita alcuna prova del transito ma anzi i risultati della CTU evidenziano che non vi erano opere visibili e che il terreno non era stato percorso da tempo.
Inammissibili sono inoltre gli articolati formulati in questa sede dall'appellante in quanto prove nuove.
Il rigetto dell'appello rende ultroneo l'esame delle ulteriori eccezioni delle parti convenute .
L'appello va quindi rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
3. Le spese di lite vanno riesaminate in merito all'esito del presente giudizio e, in applicazione del principio della soccombenza, vengono poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio riassunto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_4 Controparte_3
e , a Controparte_2 Controparte_1 Parte_2
seguito della pronuncia della Corte di Cassazione di annullamento della sentenza n 288\11 emessa dalla Corte d'Appello di Messina, così decide:
a) Rigetta l'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n 492\05 del Tribunale di Barcellona P. Gotto;
b) Condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di ciascuna parte costituita che liquida come di seguito:
- per il giudizio di appello in complessive E 4.034,00 di cui
E 1199,00 per fase di studio, E 793,00 per fase introduttiva E 2.042,00 per fase decisionale oltre rimborso contributo unificato, spese generali, iva e cpa sui compensi
- per il giudizio di Cassazione condanna Parte_1
alle spese processuali che liquida, per ciascuna
[...] parte costituita, in complessive E 4.851,00 di cui E 2733 per fase studio, E 2118,00 per fase introduttiva oltre rimborso contributo unificato, iva e cpa e spese generali
- per il presente giudizio di rinvio condanna le
Amministrazioni appellate alle spese processuali che liquida in complessive E 4.034,00 di cui E 1199,00 per fase di studio, E 793,00 per fase introduttiva E 2.042,00 per fase decisionale oltre rimborso contributo unificato, spese generali, iva e cpa sui compensi .
- Da atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002;
c) Così deciso nella Camera di Consiglio della I sez in data
09.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Avv. Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini