Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 10024/2018 avente ad oggetto “appello a sentenza del Giudice di Pace”
TRA
sede legale in Milano, Via Caldera 21 (P.IVA Parte_1
), in persona dei procuratori speciali, Dott. e Dott. P.IVA_1 Controparte_1 [...]
(v. doc. 1 primo grado), rappresentata e difesa, in virtù di delega apposta Parte_2
sull'originale dell'atto di citazione di primo grado, dagli Avv.ti Francesco Cantoni
(PEC CF: ) e Luisella Email_1 CodiceFiscale_1
Sarullo (PEC CF: ) Email_2 CodiceFiscale_2
del Foro di Milano (fax 02 00663502) e dall'Avv. Paola De Nicolellis del Foro di Salerno,
presso lo studio della quale, in Salerno, Via Luigi Cacciatore 15/A
( .salerno.it; CF: ), Email_3 CP_2 CodiceFiscale_3
viene eletto domicilio;
- APPELLANTE –
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._4
dall'avv. Mario Manzo (c.f. ) e dall'avv. Antonella Capaccio C.F._5
(c.f.: ) del foro di Salerno - in virtù di mandato in calce all'atto C.F._6
di citazione originale
APPELLATO –
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva appello Parte_1
contro la Sentenza n. 166/2018 del Giudice di Pace di Buccino depositata in data 14
aprile 2018 . La sentenza impugnata dall'appellante ha accertato, sulla scorta della
CTU espletata, che il TAEG indicato nel contratto di prestito personale n. 000014816799
(stipulato nel mese di aprile del 2015) pari al 13,03% non corrispondesse a quello effettivo del 13,35% in quanto non inclusivo di tutti i costi collegati al finanziamento.
Nel giudizio davanti al Giudice di Pace La chiedeva accertarsi la Controparte_3
difformità del TAEG pattuito rispetto a quello effettivamente applicato e, per l'effetto quindi, condannare l'esponente alla restituzione di quanto, indebitamente percepito fino alla estinzione anticipata, quantificato e, in subordine, al risarcimento del danno pari alla differenza tra il TAEG indicato e quello effettivo, oltre a spese di lite. Il
Giudice di prime cure accoglieva la domanda attrice di declaratoria della nullità
parziale del contratto, con conseguente condanna di al pagamento della Pt_1
somma di € 5.000,00 oltre le spese. Con atto di citazione del 12 novembre 2018,
promuoveva appello avverso tale pronuncia adducendo che la Pt_1
determinazione del TAEG da parte del CTU sarebbe errata, avendo incluso nel relativo calcolo le spese di incasso considerandole come “spese iniziali” e non “oneri periodici”
sostenendo inoltre che non vi è stata alcuna carenza di informazione da parte della
Banca che configuri tale pratica commerciale vietata.
In subordine formulava istanza affinchè venisse disposta l'apposizione, in tutti i provvedimenti relativi al presente procedimento, dell'annotazione di cui all'art. 52 D.
lgs. 196/2003 volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “voglia codesto Ill.mo Tribunale di Salerno, in
funzione di Giudice d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione o difesa, in riforma
della gravata sentenza, così giudicare: Nel merito: in totale riforma della sentenza n. 166/2018
del Giudice di Pace di Buccino (GdP Avv. Rosaria Rita Izzi) depositata in data 14 aprile 2018,
accogliere integralmente l'appello proposto da in persona dei legali Parte_3 rappresentanti pro tempore, e pertanto accertare e dichiarare la piena legittimità del contratto
di finanziamento di cui è causa, con la conseguenza che nulla è dovuto al Sig. CP_3
e con condanna dello stesso alla restituzione delle somme percepite in forza della
[...]
sentenza di primo grado “.
Con comparsa depositata in data 25.01.2019 si costituiva in giudizio CP_3
chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto con
[...]
conferma della sentenza del Giudice di Pace. Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado e ritenuti non necessari approfondimenti istruttori, opo diversi rinvii, con provvedimento del 07.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c
L'appello proposto è infondato e pertanto non può essere accolto.
In via preliminare, è opportuno chiarire il concetto di TAEG, grandezza su cui il presente giudizio si fonda.
Il Tasso Effettivo Annuo Globale rappresenta il costo totale del credito per il consumatore, espresso in termine di percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzare il credito,
costituente il principale parametro di trasparenza nei contratti di credito al consumo perché orientato a fornire al consumatore una conoscenza totale del costo dell'operazione al fine di orientarlo al compimento di una scelta consapevole e vantaggiosa tra le varie offerte di credito.
Nell'ambito dei contratti di credito al consumo, difatti, l'indicazione del TAEG diviene un elemento di validità essenziale del contratto, posto a necessaria protezione del consumatore, parte debole del rapporto, sicché l'art. 125 bis TUB sanziona con la nullità parziale le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che,
contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121 co. 1 TUB lettera e), non sono stati inclusi o stati inclusi in modo non corretto nel TAEG, eterointegrando la difformità tra TAEG pattuito e TAEG applicato mediante la sua sostituzione con il tasso nominale minimo dei Buoni del Tesoro emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto. Ciò premesso, la presente controversia concerne appunto la corretta determinazione del TAEG del contratto di finanziamento n. 14816799 di euro 30.350,00 stipulato il 15
aprile 2015 da con Nello specifico, oggetto del Controparte_3 Parte_3
contendere è dato dall'inclusione o meno nel calcolo del TAEG del costo relativo alle spese di invio e all'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche. Secondo la prospettazione di parte appellante tali voci non rientrano tra le “ spese iniziali” bensì
costituiscono un “onere periodico” nel computo del TAEG, circostanza che non determinerebbe un aumento del costo complessivo del credito concesso . Di diverso avviso è la parte appellata che ritiene tali voci come spese iniziali che rientrano nel calcolo del TAEG e che pertanto hanno determinato una divergenza tra taeg indicato in contratto e quello applicato in concreto.
E' bene a questo puto esaminare le disposizioni vigenti in materia.
L'art. 121 co. 2 TUB stabilisce che “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi
relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se
la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito,
o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
L' articolo 3 del Decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle Finanze,
Presidente del CICR, del 3 febbraio 2011, n. 117 recante “Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”,
prevede: Ai sensi dell'articolo 121, comma 3, del TUB, la stabilisce le modalità CP_4
di calcolo del TAEG in conformità dell' articolo 121, comma 2, del TUB, dell'articolo 19 e
dell'allegato I della direttiva 2008/48/CE.
Le Istruzioni della Banca di Italia 2009 adottate con provvedimento del 29.7.2009 e successive modificate “TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI
BANCARI E FINANZIARI CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA
INTERMEDIARI E CLIENTI” contenenti disposizioni di recepimento della direttiva
(UE) 2021/2167 (SMD), nella Sezione VII al paragrafo 4.2.4 esplicita quali sono i costi da ricomprendere nel calcolo del TAEG stabilendo: “Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le
commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al
contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG
sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con
il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte
(1). Nel caso in cui utilizzi informazioni ricavate per stima, il finanziatore tiene informato il
consumatore di tale circostanza e del fatto che le stime si considerano rappresentative del tipo
di contratto concretamente concluso. Nella fase precontrattuale il finanziatore fornisce al
consumatore anche le informazioni relative alle ipotesi utilizzate per il calcolo delle stime. I costi
relativi a servizi accessori connessi possono essere esclusi dal TAEG, purché la loro esistenza
sia indicata con evidenza separata, nel solo caso in cui non sia in alcun modo possibile
quantificarli. Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido
per il periodo di tempo convenuto e che il finanziatore e il consumatore adempiranno ai loro
obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito. Se un contratto di credito
contiene clausole che permettono di modificare il tasso debitore o le altre spese computate nel
TAEG, ma in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso, si ipotizza che
il tasso debitore e le altre spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno
fino alla scadenza del contratto di credito. Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse: – le
eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi
degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora;
– le spese, diverse
dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, indipendentemente
dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamento in contanti o a credito.
Nel costo totale del credito sono inclusi – se oggetto di accordo tra finanziatore e consumatore
– anche i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i
prelievi, i costi relativi all'utilizzazione di mezzi di pagamento che permettano di effettuare
pagamenti e prelievi e tutti gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento. Qualora il conto
possa essere utilizzato anche per operazioni diverse da quelle connesse al contratto di credito, il
costo totale del credito include i seguenti costi di gestione ad esso correlati: i) costi fissi (anche
se volti a remunerare servizi estranei al finanziamento); ii) costi variabili in funzione dell'utilizzo del solo finanziamento. I costi di gestione del conto, anche se oggetto di accordo tra
finanziatore e consumatore, non sono inclusi ove ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni: i) l'apertura del conto o – se il cliente ne ha già in essere uno – il suo mantenimento
sono facoltativi;
ii) i costi correlati al conto sono indicati in modo chiaro e distinto nel contratto
di credito, o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore. In caso di aperture di
credito in conto corrente, i costi di gestione del conto corrente sono calcolati nel TAEG secondo
quanto previsto dall'Allegato 5B. In questo caso, in deroga a quanto previsto nel precedente
capoverso, sono inclusi tra gli oneri solo i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con
l'utilizzo o con il rimborso del credito;
resta in ogni caso fermo quanto previsto aisensi
dell'articolo 117-bis del T.U. e del decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze
– Presidente del CICR del 30 giugno 2012 .”
Ebbene in applicazioni delle superiori disposizioni ritiene questo Giudice che siano ricompresi nel calcolo del TAEG come oneri iniziali le spese relative all'invio delle comunicazioni e all'imposta di bollo rientrando nell'ambito dei costi di gestione del finanziamento. In ogni caso rappresentano dei costi ulteriori posti a carico del consumatore che vanno inclusi nel calcolo iniziale del TAEG. Il CTU nominato in primo grado ha accertato una lieve difformità tra il TAEG indicato in contratto pari a
13,03% e quello effettivamente applicato pari al 13,35% rilevando una differenza pari allo 0,32%. Essendo stata rilevato uno scostamento superiore allo 0,20 deve essere applicato il rimedio sostitutivo previsto dall'art. 125 bis comma VII TUB. Tali
conclusioni sono espresse anche dal CTU nel proprio elaborato peritale, il quale ha correttamente provveduto alla ricostruzione del piano di ammortamento del finanziamento mediante la sostituzione del TAEG applicato con il tasso minimo dei
BOT emessi nell'anno antecedente la stipula del contratto.
Pertanto la sentenza di primo grado merita di essere confermata e l'appello rigettato.
Infine parte appellante formula istanza ai sensi dell'art. 52 D.Lgs 196/2003; l'istanza merita accoglimento trattandosi di dati sensibili e pertanto in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato indicati sulla sentenza o provvedimento non devono essere riportati.
Spese processuali
Venendo alle spese processuali, le stesse sono poste a carico della Parte_3
e sono liquidate in € 2.552 ( euro 425 per la fase di studio, euro 425 per la fase introduttiva, euro 851.00 per la fase istruttoria, euro 851 per la fase decisionale) in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (da a € 1.101,00 a €
5.200,00) di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, con attribuzione in favore degli avvocati Manzo Mario e Antonella Capaccio, dichiaratisi anticipatari.
Va precisato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti
di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato : ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Buccino n. 166/2018, Parte_3
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 166/2018 del Giudice di Pace
di Buccino.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_3 [...]
che si liquidano in complessivi € 2.552 ( euro 425 per la fase di Controparte_3
studio, euro 425 per la fase introduttiva, euro 851.00 per la fase istruttoria, euro 851 per la fase decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Mario Manzo e Antonella Capaccio dichiaratisi antistatari.
3) In caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma,
l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato indicati sulla sentenza o provvedimento non devono essere riportati.
4) Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Salerno, 28.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara