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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/11/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa IVANA BONFIGLIO, all'udienza del 7 novembre 2025, convertita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1657/2021
vertente tra
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Maurizio Rao presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato giusta procura alle liti in atti.
-OPPONENTE- contro già in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria della Controparte_3
rappresentata e difesa, dall'Avv. Bruno Cirillo presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti.
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a esecuzione non ancora iniziata ai sensi dell'art. 615 comma primo c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ha proposto opposizione avverso atto di precetto, notificato in data Parte_1
10/03/2021, dalla in qualità di mandataria di Controparte_4 Controparte_3
dell'attività di gestione e recupero del portafoglio crediti pecuniari facenti capo alla
Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto – Società Cooperativa con cui ha intimato all'opponente il pagamento della complessiva somma di €.
33.968,67, in forza di decreto ingiuntivo n. 1858/2009 emesso dal Tribunale di
Messina in data 12/11/2009, nonché del decreto ingiuntivo n. 1355/2009 emesso dal
Tribunale di Messina in data 17/07/2009.
Eccepiva che competente territorialmente è il Giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto e che il credito si sarebbe prescritto.
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Messina per la presente opposizione, nonché l'insussistenza del credito azionato, atteso che il diritto della parte intimante si sarebbe estinto per prescrizione dei due decreti ingiuntivi posti a base del precetto opposto, con vittoria di spese e compensi.
Costituitasi in giudizio l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione, perché destituita di fondamento giuridico e fattuale, con vittoria di spese e compensi.
L'opposizione è stata ritualmente proposta innanzi al Tribunale di Messina, giacché, laddove il debitore intenda contestare la bontà della dichiarazione di residenza o dell'elezione di domicilio del creditore e sostenere che ivi non potrebbe iniziare in suo danno una esecuzione forzata, ha la facoltà di proporre l'opposizione preventiva all'esecuzione dinanzi al giudice del luogo ove il precetto è stato notificato (v.
Cassazione n. 22302/2024).
L'eccezione di prescrizione è infondata e dunque, va rigettata.
Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla
"domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, comma
2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (Cassazione n. 14602/2020). Orbene, considerato che parte opposta ha dimostrato, in via documentale, che è stata proposto, in relazione al credito qui in esame, atto di intervento ai sensi dell'art. 499
c.p.c. da parte della creditrice - Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di
Regalbuto – Società Cooperativa, già Controparte_5
- depositato in data 30.11.2009 nella procedura esecutiva n. 99/2009 di
[...]
R.G.E. presso il Tribunale di Messina, avviata dal Parte_2
nei confronti dei Signori e –
[...] Parte_1 CP_6
circostanza incontestata dall'opponente – si deve ritenere che la prescrizione è stata sospesa, dalla data di deposito del ricorso sino al 25 febbraio 2020, data in cui il
G.E. ha approvato il progetto di distribuzione del ricavato della vendita.
La prescrizione, pertanto, non è maturata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice onorario di Pace, definitivamente pronunciando, nel proc. n. 1657/2021 così provvede:
A) Rigetta l'opposizione.
B) Condanna l'opponente alle spese processuali che liquida in euro 5810,00 a titolo di compensi, oltre spese generali e accessori, come per legge.
Così deciso in MESSINA il 7 novembre 2025
La Giudice
Dott.ssa IVANA BONFIGLIO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa IVANA BONFIGLIO, all'udienza del 7 novembre 2025, convertita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1657/2021
vertente tra
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Maurizio Rao presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato giusta procura alle liti in atti.
-OPPONENTE- contro già in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria della Controparte_3
rappresentata e difesa, dall'Avv. Bruno Cirillo presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti.
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a esecuzione non ancora iniziata ai sensi dell'art. 615 comma primo c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ha proposto opposizione avverso atto di precetto, notificato in data Parte_1
10/03/2021, dalla in qualità di mandataria di Controparte_4 Controparte_3
dell'attività di gestione e recupero del portafoglio crediti pecuniari facenti capo alla
Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto – Società Cooperativa con cui ha intimato all'opponente il pagamento della complessiva somma di €.
33.968,67, in forza di decreto ingiuntivo n. 1858/2009 emesso dal Tribunale di
Messina in data 12/11/2009, nonché del decreto ingiuntivo n. 1355/2009 emesso dal
Tribunale di Messina in data 17/07/2009.
Eccepiva che competente territorialmente è il Giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto e che il credito si sarebbe prescritto.
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Messina per la presente opposizione, nonché l'insussistenza del credito azionato, atteso che il diritto della parte intimante si sarebbe estinto per prescrizione dei due decreti ingiuntivi posti a base del precetto opposto, con vittoria di spese e compensi.
Costituitasi in giudizio l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione, perché destituita di fondamento giuridico e fattuale, con vittoria di spese e compensi.
L'opposizione è stata ritualmente proposta innanzi al Tribunale di Messina, giacché, laddove il debitore intenda contestare la bontà della dichiarazione di residenza o dell'elezione di domicilio del creditore e sostenere che ivi non potrebbe iniziare in suo danno una esecuzione forzata, ha la facoltà di proporre l'opposizione preventiva all'esecuzione dinanzi al giudice del luogo ove il precetto è stato notificato (v.
Cassazione n. 22302/2024).
L'eccezione di prescrizione è infondata e dunque, va rigettata.
Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla
"domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, comma
2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (Cassazione n. 14602/2020). Orbene, considerato che parte opposta ha dimostrato, in via documentale, che è stata proposto, in relazione al credito qui in esame, atto di intervento ai sensi dell'art. 499
c.p.c. da parte della creditrice - Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di
Regalbuto – Società Cooperativa, già Controparte_5
- depositato in data 30.11.2009 nella procedura esecutiva n. 99/2009 di
[...]
R.G.E. presso il Tribunale di Messina, avviata dal Parte_2
nei confronti dei Signori e –
[...] Parte_1 CP_6
circostanza incontestata dall'opponente – si deve ritenere che la prescrizione è stata sospesa, dalla data di deposito del ricorso sino al 25 febbraio 2020, data in cui il
G.E. ha approvato il progetto di distribuzione del ricavato della vendita.
La prescrizione, pertanto, non è maturata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice onorario di Pace, definitivamente pronunciando, nel proc. n. 1657/2021 così provvede:
A) Rigetta l'opposizione.
B) Condanna l'opponente alle spese processuali che liquida in euro 5810,00 a titolo di compensi, oltre spese generali e accessori, come per legge.
Così deciso in MESSINA il 7 novembre 2025
La Giudice
Dott.ssa IVANA BONFIGLIO