TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/12/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BERGAMO
Seconda sezione civile
composto dai Magistrati
Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA Presidente
Dott. Luca FUZIO Giudice
dott. Luca VERZENI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.R.G. 254/2025 avente ad oggetto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da (C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
15.07.1981 a Genova e residente in [...] ad Azzano San Paolo (BG);
____________
Richiamato il decreto di apertura della procedura in data 15.10.2025;
Ribadito che nell'ipotesi, siccome nella specie de qua, di connessione tra causa che deve essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale (ossia quella inerente la domanda formulata in via subordinata) e causa che deve essere decisa dal Tribunale in composizione monocratica (ossia quella inerente la domanda formulata in via principale) la decisione è di spettanza del Tribunale in composizione collegiale su tutte le domande ex art. 281 nonies c.p.c.;
Ritenuto, pertanto, che il Tribunale in composizione collegiale è chiamato a pronunziarsi sulle domande del ivi compresa quella formulata in principalità; Pt_1
Rilevato che l'OCC dr. come indicato nella sua relazione depositata in data Persona_1
25.11.2025 ai sensi dall'art. 70, comma VI, CCII, non ha ritenuto opportuno proporre modifiche al piano di ristrutturazione, nonostante le osservazioni del creditore Banca Sistema s.p.a.;
Viste le osservazioni depositate dal creditore Banca Sistema s.p.a. inerenti: 1) l'inammissibilità della proposta in ragione della mancanza della documentazione preveduta ex lege, della relazione particolareggiata dell'OCC e del requisito del sovraindebitamento del consumatore;
2) l'omessa messa a disposizione del trattamento di fine servizio medio tempore maturato;
3) la non convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;
4) la mancanza di meritevolezza del debitore, a cagione del fatto che la relazione particolareggiata non avrebbe sufficientemente spiegato le ragioni dell'indebitamento e quindi non sarebbe stata verificata l'effettiva assenza di dolo e colpa grave in capo al debitore;
Rilevato, siccome già evidenziato nel decreto di apertura del 15.10.2025, che risulta agli atti la relazione ex art. 68 CCII redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) dr. Per_1
completa delle informazioni richieste dalla legge nonché la produzione da parte ricorrente di
[...]
tutta la documentazione richiesta ex lege;
Rilevato, quanto alla contestazione relativa alla mancata inclusione del t.f.s., che, sebbene il diritto allo stesso maturi progressivamente, il relativo credito del dipendente pubblico, qual è il ricorrente, diviene esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro e, considerato che il rapporto di lavoro del AL è in essere, tale posta creditoria è inesigibile;
Ritenuto che, alla luce delle motivazioni addotte dal debitore e riportate nella relazione particolareggiata dell'OCC, debba ritenersi insussistente una qualsiasi colpa grave, malafede o frode da parte del nella determinazione della sua situazione di sovraindebitamento (art. 69 1° Pt_1
Pe comma CCII); l'OCC dr. scrive infatti: “L'esame della documentazione depositata dal Per_1
debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il debitore hanno permesso al sottoscritto gestore di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento del
Sig. sono riconducibili al complesso e prolungato contenzioso relativo alla Parte_1 separazione dal coniuge oltre che dalla volontà del debitore di garantire un'abitazione decorosa alla figlia;
in entrambi i casi le conseguenze riconducono ad un cospicuo indebitamento bancario per far fronte alle spese legali e finanziare l'acquisto della casa. Nel 2012, il procedimento giudiziale di separazione, promosso dalla ex coniuge, sfocia in un contenzioso particolarmente complesso e gravoso dal punto di vista economico. Nel 2014, per assicurare alla figlia un ambiente stabile e dignitoso, il ricorrente ha acquistato un immobile tramite asta giudiziaria, soluzione che si configurava come più sostenibile rispetto all'ipotesi locativa, attese le condizioni favorevoli del mutuo (con una rata mensile di circa € 280,00) rispetto ai canoni di mercato. Per sostenere le spese iniziali connesse all'acquisto dell'immobile (costi notarili, adeguamenti abitativi di modeste entità, imposte), il ricorrente ha dovuto contrarre un ulteriore finanziamento”; Pe Rilevato che il dr. scrive ancora nella relazione depositata il 25.11.2025: “La situazione di Per_1
sovraindebitamento del signor non pare ascrivibile a colpa grave, dolo o mala fede. Come Pt_1 documentato nel ricorso introduttivo, l'origine della crisi risiede in eventi personali e familiari imprevedibili e gravosi: una separazione giudiziale contenziosa, la necessità di reperire una nuova abitazione e l'onere di provvedere al mantenimento della figlia minore (originariamente affidata in regime di collocamento paritetico con il coniuge ed ora in carico al ricorrente). Per quanto a conoscenza dello scrivente non vi sono elementi che possano indurre a dubitare che il debitore abbia agito con diligenza e spirito di sacrificio, dapprima svolgendo un doppio lavoro e, successivamente, intraprendendo una nuova carriera nel settore pubblico per garantire una presenza costante alla figlia”;
Ritenuto che, anche in relazione alla convenienza del piano di ristrutturazione proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, l'osservazione di Banca Sistema s.p.a. sia infondata;
Rilevato, infatti, che il dr. correttamente evidenzia sul punto che “l'unico bene immobile di CP_1
proprietà del debitore, del valore di stima di € 70.000,00, è gravato da un'ipoteca a favore di
Mediobanca S.p.A. per un debito residuo di € 51.407,57. Una vendita coattiva, tenuto conto dei probabili ribassi d'asta e dei costi della procedura, consentirebbe il soddisfacimento (probabilmente parziale) del solo creditore ipotecario. Nessuna risorsa residuerebbe per i creditori chirografari …
l'apporto di € 15.000,00 da parte della madre del debitore è, come espressamente dichiarato nell'atto di impegno e nel ricorso, strettamente condizionato all'omologa del piano di ristrutturazione. Tale somma, pertanto, non sarebbe disponibile in caso di apertura della liquidazione controllata … la vendita dell'abitazione costringerebbe il signor e la figlia a reperire un alloggio in Pt_1 locazione, con un canone mensile stimabile in € 600,00/800,00, ben superiore rispetto all'attuale rata del mutuo di € 280,00. Tale aggravio di spesa azzererebbe la quota di reddito (€ 300,00 mensili) che il debitore potrebbe mettere a disposizione della massa”;
Verificata, pertanto, l'ammissibilità giuridica del piano proposto, dal momento che l'opposizione del creditore Banca Sistema s.p.a. risulta infondata, mentre risulta rispettato il disposto dell'art. 67 CCII in tema di documentazione a corredo del ricorso, nonché in tema di rispetto delle cause legittime di prelazione nella proposta di pagamento dei creditori;
Verificata altresì la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che prevede, a fronte di un indebitamento complessivo di € 90.277,26, la messa a disposizione dei creditori chirografari di una somma pari ad € 25.800,00 costituito con le seguenti risorse: a) € 300,00 per 12 mensilità per tre anni (36 mesi), e così complessivi € 10.800,00, corrispondente alla quota disponibile del suo stipendio al netto dei costi di sostentamento familiare;
b) provvista una tantum messa a disposizione della procedura da parte del terzo, , madre del ricorrente Controparte_2
(vd. sub doc. fasc. ricorrente) per € 15.000,00, oltre al totale rimborso (per la somma residua di euro 51.407,57), alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione del ricorrente in Azzano San Paolo a beneficio di Mediobanca s.p.a.. La somma messa a disposizione consentirà il soddisfacimento al 100% dei crediti in prededuzione, del credito privilegiato, del credito ipotecario ed al 44,75% dei crediti chirografari;
Ritenuto pertanto che il piano risponda ai requisiti di legge e possa quindi essere omologato;
Visti gli artt. 70 e 71 CCII;
P.Q.M.
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1
e dichiara, per l'effetto, chiusa la procedura;
[...]
2) dispone che il piano sia adempiuto a cura del debitore, che dovrà provvedere direttamente ai pagamenti a favore dei creditori seguendo l'ordine legittimo delle cause di prelazione e dandone tempestivo avviso all'OCC;
3) dispone che l'OCC dr. vigili sull'esatto adempimento del piano a cura del debitore Persona_1
e risolva le eventuali difficoltà, eventualmente sottoponendole al Giudice;
4) dispone che la sentenza di omologa sia comunicata ai creditori a cura dell'OCC nel termine di 48 ore dalla pubblicazione;
5) ordina che la presente sentenza sia pubblicata entro 48 ore a cura della Cancelleria sul sito del
Tribunale di Bergamo;
6) manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente, all'OCC ed alle cancellerie delle esecuzioni immobiliari e delle esecuzioni mobiliari per ogni effetto.
Così deciso in Bergamo, lì 04.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr. Luca Verzeni dr. IN Domenico Scibetta