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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5119/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5119/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
INNAMORATI GIUSEPPE, ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via Cesarei n. 4 presso lo studio del medesimo difensore.
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
⃰
Con ricorso del 19.12.2023, la sig.ra ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale la modifica delle condizioni stabilite con provvedimento di omologa di separazione consensuale di coniugi in data 8.5.2012 in punto di determinazione del contributo al mantenimento della moglie, convenendo in giudizio CP_1
pagina 1 di 2 Nelle more della celebrazione della prima udienza (fissata al 3.10.2024 e successivamente differita al 17.12.2024 a seguito del mutamento del Giudice delegato) la ricorrente depositava in data 4.10.2024 una istanza di anticipazione di udienza rappresentando che le parti avevano nelle more raggiunto un accordo e che, d'intesa col difensore del convenuto contumace, si sarebbe astenuta dal comparire all'udienza del 17.12.2024.
Rigettata l'istanza di anticipazione di udienza, nessuno compariva avanti al Giudice che rimetteva la causa alla decisione del Collegio, visto l'art. 473bis.21 c.p.c., primo comma, ultima parte.
Considerato che il menzionato articolo prevede che “Salvo che il processo sia introdotto con ricorso dal pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue”, dato atto che nessuno è comparso all'udienza di prima comparizione e qualificata altresì la precedente istanza della ricorrente del 4.10.2024 come rinuncia implicita al ricorso, andrà dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 473bis.21, primo comma, ultima parte, in combinato con l'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide: dichiara l'estinzione del processo.
Perugia, 07/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Elena Stramaccioni Loredana Giglio
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5119/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
INNAMORATI GIUSEPPE, ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via Cesarei n. 4 presso lo studio del medesimo difensore.
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
⃰
Con ricorso del 19.12.2023, la sig.ra ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale la modifica delle condizioni stabilite con provvedimento di omologa di separazione consensuale di coniugi in data 8.5.2012 in punto di determinazione del contributo al mantenimento della moglie, convenendo in giudizio CP_1
pagina 1 di 2 Nelle more della celebrazione della prima udienza (fissata al 3.10.2024 e successivamente differita al 17.12.2024 a seguito del mutamento del Giudice delegato) la ricorrente depositava in data 4.10.2024 una istanza di anticipazione di udienza rappresentando che le parti avevano nelle more raggiunto un accordo e che, d'intesa col difensore del convenuto contumace, si sarebbe astenuta dal comparire all'udienza del 17.12.2024.
Rigettata l'istanza di anticipazione di udienza, nessuno compariva avanti al Giudice che rimetteva la causa alla decisione del Collegio, visto l'art. 473bis.21 c.p.c., primo comma, ultima parte.
Considerato che il menzionato articolo prevede che “Salvo che il processo sia introdotto con ricorso dal pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue”, dato atto che nessuno è comparso all'udienza di prima comparizione e qualificata altresì la precedente istanza della ricorrente del 4.10.2024 come rinuncia implicita al ricorso, andrà dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 473bis.21, primo comma, ultima parte, in combinato con l'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide: dichiara l'estinzione del processo.
Perugia, 07/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Elena Stramaccioni Loredana Giglio
pagina 2 di 2