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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 25/02/2026, n. 2901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2901 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2901/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
NICOLETTI FRANCO ALFREDO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4841/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Re - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQ19000423 ECO TASSA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1039/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante Rappresentante_1, rappresentata e difesa disgiuntamente dal Dott. Difensore_2, dal Dott. Difensore_4, dal Dott. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_3 Re, impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale Roma 3, l'avviso di accertamento n. TJQ–1G000423, notificato in data 28 novembre 2024, avente ad oggetto il presunto omesso versamento, per l'anno d'imposta 2019, dell'imposta c.d. “ecotassa” relativa al veicolo targato FXG58PY, per l'importo di euro 1.600,00, oltre interessi per euro 347,70 e sanzioni per euro 480,00.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, deducendo l'insussistenza del presupposto impositivo, atteso che l'ecotassa si applica esclusivamente agli acquisti e alle immatricolazioni effettuati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 1042, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
Nel caso di specie, l'ordine di acquisto del veicolo oggetto di accertamento, afferente al contratto di fornitura stipulato in data 26 febbraio 2018, era stato trasmesso da Ricorrente_1 S.r.l. a Società_1 S.p.A. in data 15 gennaio 2019, dunque in epoca antecedente al 1° marzo 2019, con conseguente esclusione dell'imposta.
Il veicolo risultava successivamente immatricolato in data 25 giugno 2019.
Secondo la ricorrente, ai fini dell'individuazione del momento dell'acquisto rileva la data di conclusione del contratto e del relativo ordine, mentre l'Ufficio avrebbe illegittimamente attribuito rilievo esclusivo alla data di immatricolazione del veicolo.
La ricorrente depositava, altresì, la dichiarazione resa in data 14 gennaio 2025 dalla società fornitrice, attestante la veridicità del trasferimento dell'autovettura oggetto di impugnazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale evidenziava che l'ecotassa è un'imposta parametrata alle emissioni di CO per chilometro, posta a carico di chi acquisti, anche in leasing, e immatricoli in Italia un veicolo nuovo di categoria M1.
Richiamava, in particolare, la risoluzione n. 32/E del 28 febbraio 2019 e la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, sottolineando la finalità disincentivante della normativa, volta a limitare l'immissione in circolazione di veicoli ad elevato impatto ambientale a partire dal 1° marzo 2019.
Secondo l'Ufficio, affinché l'ecotassa non fosse dovuta, sarebbe stato necessario dimostrare che sia l'acquisto sia l'immatricolazione fossero avvenuti al di fuori del periodo di vigenza dell'imposta, nonché che il contratto di fornitura individuasse in modo puntuale il veicolo oggetto dell'ordine, circostanza che, ad avviso dell'Amministrazione, non risultava adeguatamente provata.
La ricorrente depositava memorie illustrative, evidenziando come l'Agenzia delle Entrate avesse emesso
42 avvisi di accertamento identici, tutti relativi ai veicoli oggetto del medesimo contratto di fornitura del 26 febbraio 2018, tutti impugnati, e come, allo stato, 9 ricorsi su 11 già decisi fossero stati integralmente accolti dalla Corte.
Contestava, inoltre, l'assunto dell'Ufficio circa la mancata individuazione del bene, richiamando la documentazione prodotta in atti, idonea a dimostrare il perfezionamento dell'acquisto in data antecedente al 1° marzo 2019.
La resistente depositava successiva memoria ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, ribadendo che non sarebbe stata fornita prova idonea a ricondurre con certezza il veicolo oggetto di accertamento tra quelli indicati nel contratto di fornitura del 26 febbraio 2018, trattandosi di contratto avente ad oggetto una pluralità di autovetture, con formula buy back. L'Ufficio produceva, altresì, pronunce favorevoli rese in giudizi analoghi, tra cui le sentenze n. 15436/2025
e n. 16096/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Dalla documentazione prodotta emerge che la ricorrente ha sottoscritto in data 26 febbraio 2018 con Società_1 S.p.A. un contratto di fornitura di autoveicoli e che, in esecuzione di tale contratto, ha trasmesso l'ordine di acquisto del veicolo oggetto di accertamento in data 15 gennaio 2019, ordine successivamente confermato dal fornitore. In particolare, l'art. 2 del contratto di fornitura (“Programmazione degli ordini”) prevede che Ricorrente_1 S.r.l. comunichi a Società_1, tramite e-mail, i quantitativi e le caratteristiche dei veicoli, con successiva conferma da parte del fornitore entro dieci giorni dalla ricezione.
Tale procedura risulta puntualmente rispettata, come comprovato dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, depositata in atti, dalla quale emerge che l'ordine è stato inviato e confermato in epoca antecedente al 1° marzo 2019.
Non vi è, pertanto, alcun elemento che consenta di ritenere che la volontà contrattuale delle parti si sia formata successivamente a tale data. Né assume rilievo l'assenza della fattura, trattandosi di documento contabile, né la data di immatricolazione del veicolo, che attiene esclusivamente al procedimento di regolarizzazione amministrativa.
La documentazione prodotta risulta, dunque, idonea a dimostrare il perfezionamento dell'acquisto in data antecedente all'entrata in vigore dell'ecotassa, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo.
Il ricorso deve pertanto essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 300,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
NICOLETTI FRANCO ALFREDO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4841/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Re - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQ19000423 ECO TASSA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1039/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante Rappresentante_1, rappresentata e difesa disgiuntamente dal Dott. Difensore_2, dal Dott. Difensore_4, dal Dott. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_3 Re, impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale Roma 3, l'avviso di accertamento n. TJQ–1G000423, notificato in data 28 novembre 2024, avente ad oggetto il presunto omesso versamento, per l'anno d'imposta 2019, dell'imposta c.d. “ecotassa” relativa al veicolo targato FXG58PY, per l'importo di euro 1.600,00, oltre interessi per euro 347,70 e sanzioni per euro 480,00.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, deducendo l'insussistenza del presupposto impositivo, atteso che l'ecotassa si applica esclusivamente agli acquisti e alle immatricolazioni effettuati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 1042, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
Nel caso di specie, l'ordine di acquisto del veicolo oggetto di accertamento, afferente al contratto di fornitura stipulato in data 26 febbraio 2018, era stato trasmesso da Ricorrente_1 S.r.l. a Società_1 S.p.A. in data 15 gennaio 2019, dunque in epoca antecedente al 1° marzo 2019, con conseguente esclusione dell'imposta.
Il veicolo risultava successivamente immatricolato in data 25 giugno 2019.
Secondo la ricorrente, ai fini dell'individuazione del momento dell'acquisto rileva la data di conclusione del contratto e del relativo ordine, mentre l'Ufficio avrebbe illegittimamente attribuito rilievo esclusivo alla data di immatricolazione del veicolo.
La ricorrente depositava, altresì, la dichiarazione resa in data 14 gennaio 2025 dalla società fornitrice, attestante la veridicità del trasferimento dell'autovettura oggetto di impugnazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale evidenziava che l'ecotassa è un'imposta parametrata alle emissioni di CO per chilometro, posta a carico di chi acquisti, anche in leasing, e immatricoli in Italia un veicolo nuovo di categoria M1.
Richiamava, in particolare, la risoluzione n. 32/E del 28 febbraio 2019 e la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, sottolineando la finalità disincentivante della normativa, volta a limitare l'immissione in circolazione di veicoli ad elevato impatto ambientale a partire dal 1° marzo 2019.
Secondo l'Ufficio, affinché l'ecotassa non fosse dovuta, sarebbe stato necessario dimostrare che sia l'acquisto sia l'immatricolazione fossero avvenuti al di fuori del periodo di vigenza dell'imposta, nonché che il contratto di fornitura individuasse in modo puntuale il veicolo oggetto dell'ordine, circostanza che, ad avviso dell'Amministrazione, non risultava adeguatamente provata.
La ricorrente depositava memorie illustrative, evidenziando come l'Agenzia delle Entrate avesse emesso
42 avvisi di accertamento identici, tutti relativi ai veicoli oggetto del medesimo contratto di fornitura del 26 febbraio 2018, tutti impugnati, e come, allo stato, 9 ricorsi su 11 già decisi fossero stati integralmente accolti dalla Corte.
Contestava, inoltre, l'assunto dell'Ufficio circa la mancata individuazione del bene, richiamando la documentazione prodotta in atti, idonea a dimostrare il perfezionamento dell'acquisto in data antecedente al 1° marzo 2019.
La resistente depositava successiva memoria ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, ribadendo che non sarebbe stata fornita prova idonea a ricondurre con certezza il veicolo oggetto di accertamento tra quelli indicati nel contratto di fornitura del 26 febbraio 2018, trattandosi di contratto avente ad oggetto una pluralità di autovetture, con formula buy back. L'Ufficio produceva, altresì, pronunce favorevoli rese in giudizi analoghi, tra cui le sentenze n. 15436/2025
e n. 16096/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Dalla documentazione prodotta emerge che la ricorrente ha sottoscritto in data 26 febbraio 2018 con Società_1 S.p.A. un contratto di fornitura di autoveicoli e che, in esecuzione di tale contratto, ha trasmesso l'ordine di acquisto del veicolo oggetto di accertamento in data 15 gennaio 2019, ordine successivamente confermato dal fornitore. In particolare, l'art. 2 del contratto di fornitura (“Programmazione degli ordini”) prevede che Ricorrente_1 S.r.l. comunichi a Società_1, tramite e-mail, i quantitativi e le caratteristiche dei veicoli, con successiva conferma da parte del fornitore entro dieci giorni dalla ricezione.
Tale procedura risulta puntualmente rispettata, come comprovato dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, depositata in atti, dalla quale emerge che l'ordine è stato inviato e confermato in epoca antecedente al 1° marzo 2019.
Non vi è, pertanto, alcun elemento che consenta di ritenere che la volontà contrattuale delle parti si sia formata successivamente a tale data. Né assume rilievo l'assenza della fattura, trattandosi di documento contabile, né la data di immatricolazione del veicolo, che attiene esclusivamente al procedimento di regolarizzazione amministrativa.
La documentazione prodotta risulta, dunque, idonea a dimostrare il perfezionamento dell'acquisto in data antecedente all'entrata in vigore dell'ecotassa, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo.
Il ricorso deve pertanto essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 300,00, oltre accessori di legge se dovuti.