Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 443
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizio procedimentale per mancata notifica atto presupposto

    Il giudice ha ritenuto infondato il motivo poiché l'agente della riscossione ha provato la notifica delle cartelle di pagamento presupposte.

  • Rigettato
    Decadenza dell'agente della riscossione e prescrizione del credito

    Il giudice ha ritenuto infondato il motivo, poiché le cartelle di pagamento e i successivi atti interruttivi sono stati regolarmente notificati e mai impugnati, pertanto sussiste il diritto al recupero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 443
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 443
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo