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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 443/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 758/2024 depositato il 29/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005483240 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160002962551000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170004898752000 VARI TRIBUTI MOTIVAZIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento sottese a titolo di tassa occupazione aree pubbliche per l'anno 2013 e 2014 e ICI anno 2010, nei confronti dell'agente della riscossione che si è costituito.
Con il primo motivo si oppone un vizio procedimentale per mancata notifica di un atto presupposto. Il motivo è privo di fondamento, perché prima della notificazione dell'atto impugnato l'ufficio ha provato avere notificato, ex art. 140 cpc, la cartella di Pagamento n. 29120160002962551000, in data 18/11/2016 e la cartella di Pagamento n. 29120170004898752000 in data 21/08/2017.
È infondato anche il motivo con il quale si oppongono la decadenza dell'agente della riscossione dal diritto di procedere all'attività di riscossione e la prescrizione del credito.
Dagli atti processuali l'agente della riscossione ha regolarmente notificato al ricorrente le cartelle di pagamento nonchè i successivi atti, da questo mai impugnati, ed aventi tutti idonea efficacia interruttiva della prescrizione dei crediti vantati e posti alla base dell'atto oggi impugnato. E poiché le impugnate cartelle di pagamento, nonchè i successivi atti interruttivi, sono stati regolarmente notificati e mai impugnate, sussiste, pertanto, il diritto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al recupero nei confronti dell'odierno ricorrente rendendo essendo validi gli atti interruttivi del termine di prescrizione e decadenza. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 400,00, oltre spese generali di legge, in favore dell'agente della riscossione.
Agrigento 9 Gennaio 2026
Il Giudice monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 758/2024 depositato il 29/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005483240 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160002962551000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170004898752000 VARI TRIBUTI MOTIVAZIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento sottese a titolo di tassa occupazione aree pubbliche per l'anno 2013 e 2014 e ICI anno 2010, nei confronti dell'agente della riscossione che si è costituito.
Con il primo motivo si oppone un vizio procedimentale per mancata notifica di un atto presupposto. Il motivo è privo di fondamento, perché prima della notificazione dell'atto impugnato l'ufficio ha provato avere notificato, ex art. 140 cpc, la cartella di Pagamento n. 29120160002962551000, in data 18/11/2016 e la cartella di Pagamento n. 29120170004898752000 in data 21/08/2017.
È infondato anche il motivo con il quale si oppongono la decadenza dell'agente della riscossione dal diritto di procedere all'attività di riscossione e la prescrizione del credito.
Dagli atti processuali l'agente della riscossione ha regolarmente notificato al ricorrente le cartelle di pagamento nonchè i successivi atti, da questo mai impugnati, ed aventi tutti idonea efficacia interruttiva della prescrizione dei crediti vantati e posti alla base dell'atto oggi impugnato. E poiché le impugnate cartelle di pagamento, nonchè i successivi atti interruttivi, sono stati regolarmente notificati e mai impugnate, sussiste, pertanto, il diritto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al recupero nei confronti dell'odierno ricorrente rendendo essendo validi gli atti interruttivi del termine di prescrizione e decadenza. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 400,00, oltre spese generali di legge, in favore dell'agente della riscossione.
Agrigento 9 Gennaio 2026
Il Giudice monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo