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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 5813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5813 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16894/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR EL Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. DR MA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 16894/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. QUINZANI MARIA IDA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. PEDERSOLI Parte_2 C.F._2
BATTISTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “A. Dichiarare che sussistono i requisiti di legge e di fatto, non essendo proseguita la convivenza tra i coniugi, per la pronuncia di divorzio e passata in giudicato la sentenza di omologa della separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e contratto a Brescia Parte_1 Parte_2
in data 18.1.2007, iscritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n.17 anno 2007 parte I con ordine all'Ufficiale dello stato civile di competenza di provvedere alle annotazioni di legge.
B. Affido condiviso della figlia minorenne con collocamento prevalente presso la madre. Per_1
Per_ Considerata l'età dei figli e entrambi già maggiorenni e oggi quindicenne) Per_3 Per_1
1 i loro rapporti e le frequentazioni con il padre saranno regolate direttamente nel rispetto degli impegni di ognuno e con l'auspicio che anche le figlie riprendano una regolare frequentazione con il padre.
C. La casa familiare composta dall'unione delle due unità abitative site in Brescia Contrada del
Carmine, rispettivamente al n. 17 (di proprietà della signora e n. 19 (di Parte_1
proprietà del sig. , che potranno essere in futuro divise cessando la Parte_2
destinazione a casa familiare per i figli, è assegnata con tutti gli arredi in godimento alla moglie che, anche quanto alla porzione individuata con il civico 19, la abiterà sino all'indipendenza economica dei figli.
Le spese riferite all'immobile “casa familiare” con decorrenza dal 1.6.2025 saranno così ripartite tra i coniugi:
a. quanto al civico n. 17 tutte in carico alla proprietaria sig.ra ; Parte_1
b. quanto al civico 19 saranno assunte e ripartite con riferimento ai criteri espressi nelle tavole di ripartizione delle spese condominiali tra Proprietario e Inquilino allegate (doc. a tabella Confedilizia
1994) come parte integrante delle condizioni qui pattuite. Resteranno pertanto a carico della sig.ra le spese indicate con la lettera “I” e del sig. quelle Parte_1 Parte_2 indicate con la lettera “P”. Le spese condominiali riferite al civico n. 19 saranno interamente corrisposte dal sig. che in seguito a consuntivo invierà alla sig.ra Parte_2 Parte_1
il bilancio e il prospetto di ripartizione redatto dall'amministratore del Condominio e
[...]
l'attestazione di versamento. Entro il termine di 30 giorni la sig.ra provvederà Parte_1
al rimborso per le voci di spesa di sua competenza e cioè quelle con le causali imputate alla lettera
“I”. Il diritto di voto nell'assemblea condominiale del civico n. 19 spetterà insindacabilmente ad
Le utenze riferite a luce-acqua-gas delle due unità immobiliari saranno a Parte_2
carico interamente della sig.ra mentre le imposte IMU e TARI relative al civico Parte_1
n. 19 saranno a carico interamente dal sig. che le porterà interamente in Parte_2
detrazione dai propri redditi.
D. Il contributo al mantenimento ordinario dei figli da parte del padre è determinato in € 800,00 al mese per ciascun figlio e per dodici mensilità all'anno, con decorrenza dal giugno 2025 e con rivalutazione Istat annuale (primo aggiornamento giugno 2026) e dovrà essere corrisposto entro il giorno 15 di ciascun mese.
E. Le spese straordinarie dei figli da intendersi quelle individuate e disciplinate dal Protocollo attualmente in essere presso il Tribunale di Brescia, sono assunte dal 1 giugno 2025 per il 70% dal padre e per il 30% dalla madre. Tali spese saranno anticipate da un genitore che ne chiederà il rimborso all'altro come previsto dal protocollo citato e con le modalità di seguito indicate. Le spese
2 non potranno in ogni caso essere anticipate dai figli (tranne quelle relative agli abbonamenti dei mezzi di trasporto, libri e dispense e tasse universitarie) salvo diverso specifico accordo da raggiungersi con riferimento alla singola spesa.
Le spese straordinarie riferite a viaggi/vacanze dei figli trascorse senza i genitori, tali intendendosi tutte quelle assunte in ogni singola esperienza di viaggio/vacanza (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: vitto, alloggio, trasporti e intrattenimento, regali di ringraziamento per ospitalità) saranno altrettanto sostenute dal padre per il 70% e dalla madre per il 30%, purchè preventivamente concordate. Si precisa che le spese per le vacanze trascorse dai figli presso le case di proprietà dei coniugi o dei loro ascendenti, sempre purchè preventivamente concordate, saranno ripartite tra i genitori nella percentuale sopra indicata allorchè i figli vi soggiorneranno senza i genitori.
I genitori convengono di corrispondere ai figli una “paghetta” mensile di € 50,00 per e di € Per_1
Per_ 100,00 ciascuno per e . Tale paghetta sarà versata dalla madre sino alla concorrenza Per_3 di € 50,00 essendo intesa come ricompresa nel mantenimento ordinario e la differenza di € 50,00 in Per_ Per_ favore di e verrà versata loro direttamente dal padre. I versamenti a favore di Per_3
e verranno effettuati da entrambi i genitori entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico Per_3
bancario sul c/c intestato a detti figli.
Ai fini del rimborso della quota parte di competenza di spese straordinarie dell'altro genitore, il genitore che ha anticipato la spesa straordinaria conserverà l'originale della ricevuta di pagamento- scontrino fiscale o fattura e contestualmente alla richiesta di rimborso della spesa dovrà inviare all'altro copia chiara e leggibile dello scontrino/ricevuta/fattura, anche a mezzo mail o whatsApp, attestante la spesa sostenuta e, per quelle mediche, l'indicazione del codice fiscale del figlio cui la spese si riferisce. Nel caso di emissione di fattura elettronica la stessa verrà inoltrata telematicamente. Tutte le detrazioni inerenti le spese per i figli saranno effettuate dai genitori al 50% ciascuno.
F. I coniugi danno atto di godere di adeguati redditi propri e di nulla avere reciprocamente a pretendere, all'infuori di quanto previsto nelle presenti conclusioni congiunte.
G. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza che recepirà le condizioni sopra esposte.
Le spese legali riferite al presente giudizio rimangono interamente compensate tra le parti con rinuncia dei difensori al vincolo della solidarietà ex art. 13 co.8 L.P.F.
H. Ordinarsi alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza limitatamente al capo riferito alla pronuncia di divorzio dei coniugi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Brescia affinché provveda alle incombenze di legge”.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/01/2007, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (BS) (atto n. 17, parte I, anno 2007), risultano separate dal 16/10/2025
e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR EL DR MA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR EL Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. DR MA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 16894/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. QUINZANI MARIA IDA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. PEDERSOLI Parte_2 C.F._2
BATTISTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “A. Dichiarare che sussistono i requisiti di legge e di fatto, non essendo proseguita la convivenza tra i coniugi, per la pronuncia di divorzio e passata in giudicato la sentenza di omologa della separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e contratto a Brescia Parte_1 Parte_2
in data 18.1.2007, iscritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n.17 anno 2007 parte I con ordine all'Ufficiale dello stato civile di competenza di provvedere alle annotazioni di legge.
B. Affido condiviso della figlia minorenne con collocamento prevalente presso la madre. Per_1
Per_ Considerata l'età dei figli e entrambi già maggiorenni e oggi quindicenne) Per_3 Per_1
1 i loro rapporti e le frequentazioni con il padre saranno regolate direttamente nel rispetto degli impegni di ognuno e con l'auspicio che anche le figlie riprendano una regolare frequentazione con il padre.
C. La casa familiare composta dall'unione delle due unità abitative site in Brescia Contrada del
Carmine, rispettivamente al n. 17 (di proprietà della signora e n. 19 (di Parte_1
proprietà del sig. , che potranno essere in futuro divise cessando la Parte_2
destinazione a casa familiare per i figli, è assegnata con tutti gli arredi in godimento alla moglie che, anche quanto alla porzione individuata con il civico 19, la abiterà sino all'indipendenza economica dei figli.
Le spese riferite all'immobile “casa familiare” con decorrenza dal 1.6.2025 saranno così ripartite tra i coniugi:
a. quanto al civico n. 17 tutte in carico alla proprietaria sig.ra ; Parte_1
b. quanto al civico 19 saranno assunte e ripartite con riferimento ai criteri espressi nelle tavole di ripartizione delle spese condominiali tra Proprietario e Inquilino allegate (doc. a tabella Confedilizia
1994) come parte integrante delle condizioni qui pattuite. Resteranno pertanto a carico della sig.ra le spese indicate con la lettera “I” e del sig. quelle Parte_1 Parte_2 indicate con la lettera “P”. Le spese condominiali riferite al civico n. 19 saranno interamente corrisposte dal sig. che in seguito a consuntivo invierà alla sig.ra Parte_2 Parte_1
il bilancio e il prospetto di ripartizione redatto dall'amministratore del Condominio e
[...]
l'attestazione di versamento. Entro il termine di 30 giorni la sig.ra provvederà Parte_1
al rimborso per le voci di spesa di sua competenza e cioè quelle con le causali imputate alla lettera
“I”. Il diritto di voto nell'assemblea condominiale del civico n. 19 spetterà insindacabilmente ad
Le utenze riferite a luce-acqua-gas delle due unità immobiliari saranno a Parte_2
carico interamente della sig.ra mentre le imposte IMU e TARI relative al civico Parte_1
n. 19 saranno a carico interamente dal sig. che le porterà interamente in Parte_2
detrazione dai propri redditi.
D. Il contributo al mantenimento ordinario dei figli da parte del padre è determinato in € 800,00 al mese per ciascun figlio e per dodici mensilità all'anno, con decorrenza dal giugno 2025 e con rivalutazione Istat annuale (primo aggiornamento giugno 2026) e dovrà essere corrisposto entro il giorno 15 di ciascun mese.
E. Le spese straordinarie dei figli da intendersi quelle individuate e disciplinate dal Protocollo attualmente in essere presso il Tribunale di Brescia, sono assunte dal 1 giugno 2025 per il 70% dal padre e per il 30% dalla madre. Tali spese saranno anticipate da un genitore che ne chiederà il rimborso all'altro come previsto dal protocollo citato e con le modalità di seguito indicate. Le spese
2 non potranno in ogni caso essere anticipate dai figli (tranne quelle relative agli abbonamenti dei mezzi di trasporto, libri e dispense e tasse universitarie) salvo diverso specifico accordo da raggiungersi con riferimento alla singola spesa.
Le spese straordinarie riferite a viaggi/vacanze dei figli trascorse senza i genitori, tali intendendosi tutte quelle assunte in ogni singola esperienza di viaggio/vacanza (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: vitto, alloggio, trasporti e intrattenimento, regali di ringraziamento per ospitalità) saranno altrettanto sostenute dal padre per il 70% e dalla madre per il 30%, purchè preventivamente concordate. Si precisa che le spese per le vacanze trascorse dai figli presso le case di proprietà dei coniugi o dei loro ascendenti, sempre purchè preventivamente concordate, saranno ripartite tra i genitori nella percentuale sopra indicata allorchè i figli vi soggiorneranno senza i genitori.
I genitori convengono di corrispondere ai figli una “paghetta” mensile di € 50,00 per e di € Per_1
Per_ 100,00 ciascuno per e . Tale paghetta sarà versata dalla madre sino alla concorrenza Per_3 di € 50,00 essendo intesa come ricompresa nel mantenimento ordinario e la differenza di € 50,00 in Per_ Per_ favore di e verrà versata loro direttamente dal padre. I versamenti a favore di Per_3
e verranno effettuati da entrambi i genitori entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico Per_3
bancario sul c/c intestato a detti figli.
Ai fini del rimborso della quota parte di competenza di spese straordinarie dell'altro genitore, il genitore che ha anticipato la spesa straordinaria conserverà l'originale della ricevuta di pagamento- scontrino fiscale o fattura e contestualmente alla richiesta di rimborso della spesa dovrà inviare all'altro copia chiara e leggibile dello scontrino/ricevuta/fattura, anche a mezzo mail o whatsApp, attestante la spesa sostenuta e, per quelle mediche, l'indicazione del codice fiscale del figlio cui la spese si riferisce. Nel caso di emissione di fattura elettronica la stessa verrà inoltrata telematicamente. Tutte le detrazioni inerenti le spese per i figli saranno effettuate dai genitori al 50% ciascuno.
F. I coniugi danno atto di godere di adeguati redditi propri e di nulla avere reciprocamente a pretendere, all'infuori di quanto previsto nelle presenti conclusioni congiunte.
G. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza che recepirà le condizioni sopra esposte.
Le spese legali riferite al presente giudizio rimangono interamente compensate tra le parti con rinuncia dei difensori al vincolo della solidarietà ex art. 13 co.8 L.P.F.
H. Ordinarsi alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza limitatamente al capo riferito alla pronuncia di divorzio dei coniugi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Brescia affinché provveda alle incombenze di legge”.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/01/2007, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (BS) (atto n. 17, parte I, anno 2007), risultano separate dal 16/10/2025
e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR EL DR MA
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