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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 302/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
MICELI MARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4416/2022 depositato il 05/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Viale San Martino 88 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 259/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 21/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12716 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello contro il Comune di Messina per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.259/2022, pronunciata sul ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n.12716 del 18/12/2020, avente per oggetto la richiesta di pagamento per l'anno 2015 dell'importo complessivo di € 859,00, dei quali € 648,00 a titolo di maggiore imposta, € 9,51 a titolo di interessi, € 194,40 a titolo di sanzioni ed € 6,80 a titolo di spese di notifica.
La ricorrente formulava tre motivi d'impugnazione: 1) Violazione dell'art.1, comma 87, della Legge
n.549/1995, in relazione all'art.20 del D.Lgs. n.82/2005, per difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento;
2) Violazione degli artt.6 e 12 della Legge n.212/2000 in conseguenza dell'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo;
3) Violazione degli artt.2, 5 e 10 del D.Lgs. n.504/1992, stante l'inedificabilità dei terreni iscritti in Catasto al foglio 70, p.lle 147 e 151.
Il Comune di Messina chiedeva il rigetto dell'appello, controdeducendo specificamente in relazione ad ognuno dei motivi dell'impugnazione.
La C.G.T. di Primo Grado di Messina ha rigettato il ricorso ed ha compensato le spese.
Il giudice di primo grado ha osservato:
“Ritiene il Collegio che l'operato del Comune di Messina non meriti eccezione alcuna e che il ricorso meriti di essere rigettato.
La firma presente sull'atto è stata apposta secondo le modalità di cui all'art.87 legge 545/1995, che attribuisce la facoltà di sostituire alla firma autografa del funzionario una firma meccanizzata. Nel caso in specie la
“firma” è stata posta dal funzionario responsabile all'uopo designato con delibera di G. M. n.451 del
27.06.2017 soggetta a pubblicazione.
Infondata la doglianza sulla presunta mancanza del contraddittorio preventivo. La disciplina dei tributi locali si rifà a regole specifiche che si trovano contenute nello statuto del contribuente e nella legge 296/2006.
In merito all'asserita mancanza di edificabilità dei terreni in catasto al fg 70, part. 147 e 151, l'esame del certificato di destinazione urbanistica depositato dal ricorrente evidenzia che, pur rispondendo al vero la circostanza che le particelle 147 e 151 ricadono all'interno delle aree con livello di tutela 3, purtuttavia la
Commissione Urbanistica Comunale ha stabilito tale perdita di capacità edificatoria solo in data 29.05.2018, per cui l'efficacia di tale perdita decorre da tale data e non può avere valore retroattivo.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio”.
Con l'appello Ricorrente_1 ha:
- insistito per l'annullamento dell'avviso di accertamento;
- censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto infondato il terzo motivo dell'impugnazione; - dedotto che “la perdita della capacità edificatoria dell'area in questione si era verificata non tanto a seguito del parere, meramente consultivo, espresso dalla Commissione Urbanistica nella seduta del 29/05/2018, ma, piuttosto, nel momento stesso in cui il relativo vincolo è stato adottato da parte della competente autorità amministrativa regionale, atteso che è proprio a seguito della formale adozione di tale vincolo che il terreno in questione è stato svuotato della sua possibilità di sfruttamento edificatorio”;
- ribadito che “poiché le particelle 151 e 147 del foglio 70 erano state incluse all'interno della perimetrazione delle aree con Livello di Tutela 2 e 3 nella Variante allo Strumento Urbanistico approvata con DDR n.686/2002, modificato con DDG 34 DRU/2013, DDG 128 DRU/2013, DDG 99/14 e ricadevano, peraltro, all'interno della
ZPS codice sito ITA 030042 e del SIC codice ITA 0300011, i suddetti tratti di terreno dovevano considerarsi privati di ogni possibilità effettiva di sfruttamento edificatorio anche nell'anno d'imposta 2015”.
Il Comune di Messina ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado:
- osservando che “lo stesso certificato di destinazione urbanistica depositato dalla controparte nel giudizio di primo grado prova la decorrenza dell'inedificabilità (dell'area in contestazione) dal 29/05/2018”;
- precisando che tale area è di proprietà della stessa Ricorrente_1 e di Nominativo_1;
- evidenziando che le due comproprietarie hanno impugnato, con identiche motivazioni, tutti gli avvisi di accertamento emessi in materia di IMU, per gli anni successivi al 2015, in relazione alla stessa area oggetto del presente giudizio, ma sono sempre risultate soccombenti;
- specificando che le sentenze di rigetto relative agli anni sino al 2017 sono state appellate dalle contribuenti e che, invece, quelle relative all'anno 2018, con le quali l'IMU è stata rideterminata a far data dal 29/05/2018, sono divenute definitive.
Con ordinanza n.2806 dei 01-06/10/2025 la Corte ha assegnato al Comune di Messina termine per depositare le sentenze pronunciate sui ricorsi proposti da Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento IMU emessi per gli anni 2016, 2017 e 2018, e da Nominativo_1 avverso gli avvisi di accertamento IMU emessi per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Il Comune di Messina ha tempestivamente eseguito tale adempimento istruttorio.
La controversia è stata trattata il 15/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Corte rileva che con la sentenza n.2306/2024 la C.G.T. di Primo Grado di Messina si è pronunciata sul ricorso di Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento IMU n.11012 relativo all'anno 2018 ed avente per oggetto anche le particelle 147 e 151 del foglio 70.
Con tale sentenza – la cui definitività è pacifica tra le parti – la C.G.T. di Primo Grado di Messina ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento soltanto per i primi cinque mesi dell'anno 2018, avendo accertato che “solo con le indicazioni della Commissione Urbanistica del 2018 si era chiarito che i terreni potessero dirsi sprovvisti di capacità edificatoria”.
Tale accertamento (che attiene all'individuazione del 28/05/2018 quale data della decorrenza della sopravvenuta natura non edificabile dei terreni in contestazione) esplica effetto nel presente giudizio anche se relativo ad annualità impositiva diversa da quella qui dedotta.
Va fatta, allora, applicazione dell'orientamento di legittimità in base al quale, in materia tributaria, il giudicato esterno prodottosi con riguardo ad una determinata annualità d'imposta esplica effetto vincolante su diverse annualità, allorquando "vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata" (Cass. n.20257/2015, n.6953/2015 e n.4832/2015).
Tale orientamento trova origine in Cass. SU 13916/06, secondo cui "qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.
In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione ZI (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione ZI quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta" (Cass.
n.34439/2021).
L'espansione nel tempo del giudicato esterno così formatosi presuppone dunque – in contesto di invarianza normativa - che tra le diverse annualità sussista identità e continuità di presupposti fattuali costitutivi del rapporto impositivo;
con conseguente permanenza degli effetti dell'accertamento operato con riguardo ad una determinata annualità.
Orbene, nel caso in esame la sentenza della C.T.P. di Messina n.259/2022 (oggetto dell'appello in esame)
e la sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Messina n.2306/2024 sono intervenute:
- tra le stesse parti, Ricorrente_1 e Comune di Messina;
- per lo stesso tributo (IMU); - in relazione ai medesimi immobili (terreni edificabili iscritti in Catasto al foglio 70, p.lle 147 e 151);
- all'esito della valutazione fattuale e di qualificazione giuridica degli stessi motivi d'impugnazione dei rispettivi avvisi di accertamento e delle stesse eccezioni (quanto alla decorrenza della sopravvenuta inedificabilità dei due terreni).
In base al sopra riportato indirizzo di legittimità è dunque evidente come il giudicato formatosi sull'avviso di accertamento IMU 2018 si sia basato su elementi, non già formali riferibili soltanto ad esso, bensì concernenti i presupposti oggettivi dell'imposizione, attraverso la valutazione dell'ininterrotta edificabilità dell'area in contestazione dal 2015 al 29/05/2018; dunque, elementi per loro natura intrinsecamente durevoli nel tempo e come tali suscettibili di rilevare anche sulle annualità di imposta precedenti.
Ciò a maggior ragione in un contesto nel quale dagli atti processuali non risulta nessun elemento di effettiva frattura e discontinuità tra l'annualità qui in esame e l'annualità coperta da giudicato.
Per le suesposte considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese del secondo grado del giudizio debbono essere compensate in ragione del sopravvenire in corso di causa del suddetto giudicato.
P.Q.M.
Conferma la sentenza della C.T.P. di Messina n.259/2022, appellata da Ricorrente_1.
Compensa le spese del secondo grado del giudizio.
Palermo, 15/12/2025
IL PRESIDENTE-RELATORE
DO EL
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
MICELI MARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4416/2022 depositato il 05/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Viale San Martino 88 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 259/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 21/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12716 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello contro il Comune di Messina per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.259/2022, pronunciata sul ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n.12716 del 18/12/2020, avente per oggetto la richiesta di pagamento per l'anno 2015 dell'importo complessivo di € 859,00, dei quali € 648,00 a titolo di maggiore imposta, € 9,51 a titolo di interessi, € 194,40 a titolo di sanzioni ed € 6,80 a titolo di spese di notifica.
La ricorrente formulava tre motivi d'impugnazione: 1) Violazione dell'art.1, comma 87, della Legge
n.549/1995, in relazione all'art.20 del D.Lgs. n.82/2005, per difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento;
2) Violazione degli artt.6 e 12 della Legge n.212/2000 in conseguenza dell'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo;
3) Violazione degli artt.2, 5 e 10 del D.Lgs. n.504/1992, stante l'inedificabilità dei terreni iscritti in Catasto al foglio 70, p.lle 147 e 151.
Il Comune di Messina chiedeva il rigetto dell'appello, controdeducendo specificamente in relazione ad ognuno dei motivi dell'impugnazione.
La C.G.T. di Primo Grado di Messina ha rigettato il ricorso ed ha compensato le spese.
Il giudice di primo grado ha osservato:
“Ritiene il Collegio che l'operato del Comune di Messina non meriti eccezione alcuna e che il ricorso meriti di essere rigettato.
La firma presente sull'atto è stata apposta secondo le modalità di cui all'art.87 legge 545/1995, che attribuisce la facoltà di sostituire alla firma autografa del funzionario una firma meccanizzata. Nel caso in specie la
“firma” è stata posta dal funzionario responsabile all'uopo designato con delibera di G. M. n.451 del
27.06.2017 soggetta a pubblicazione.
Infondata la doglianza sulla presunta mancanza del contraddittorio preventivo. La disciplina dei tributi locali si rifà a regole specifiche che si trovano contenute nello statuto del contribuente e nella legge 296/2006.
In merito all'asserita mancanza di edificabilità dei terreni in catasto al fg 70, part. 147 e 151, l'esame del certificato di destinazione urbanistica depositato dal ricorrente evidenzia che, pur rispondendo al vero la circostanza che le particelle 147 e 151 ricadono all'interno delle aree con livello di tutela 3, purtuttavia la
Commissione Urbanistica Comunale ha stabilito tale perdita di capacità edificatoria solo in data 29.05.2018, per cui l'efficacia di tale perdita decorre da tale data e non può avere valore retroattivo.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio”.
Con l'appello Ricorrente_1 ha:
- insistito per l'annullamento dell'avviso di accertamento;
- censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto infondato il terzo motivo dell'impugnazione; - dedotto che “la perdita della capacità edificatoria dell'area in questione si era verificata non tanto a seguito del parere, meramente consultivo, espresso dalla Commissione Urbanistica nella seduta del 29/05/2018, ma, piuttosto, nel momento stesso in cui il relativo vincolo è stato adottato da parte della competente autorità amministrativa regionale, atteso che è proprio a seguito della formale adozione di tale vincolo che il terreno in questione è stato svuotato della sua possibilità di sfruttamento edificatorio”;
- ribadito che “poiché le particelle 151 e 147 del foglio 70 erano state incluse all'interno della perimetrazione delle aree con Livello di Tutela 2 e 3 nella Variante allo Strumento Urbanistico approvata con DDR n.686/2002, modificato con DDG 34 DRU/2013, DDG 128 DRU/2013, DDG 99/14 e ricadevano, peraltro, all'interno della
ZPS codice sito ITA 030042 e del SIC codice ITA 0300011, i suddetti tratti di terreno dovevano considerarsi privati di ogni possibilità effettiva di sfruttamento edificatorio anche nell'anno d'imposta 2015”.
Il Comune di Messina ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado:
- osservando che “lo stesso certificato di destinazione urbanistica depositato dalla controparte nel giudizio di primo grado prova la decorrenza dell'inedificabilità (dell'area in contestazione) dal 29/05/2018”;
- precisando che tale area è di proprietà della stessa Ricorrente_1 e di Nominativo_1;
- evidenziando che le due comproprietarie hanno impugnato, con identiche motivazioni, tutti gli avvisi di accertamento emessi in materia di IMU, per gli anni successivi al 2015, in relazione alla stessa area oggetto del presente giudizio, ma sono sempre risultate soccombenti;
- specificando che le sentenze di rigetto relative agli anni sino al 2017 sono state appellate dalle contribuenti e che, invece, quelle relative all'anno 2018, con le quali l'IMU è stata rideterminata a far data dal 29/05/2018, sono divenute definitive.
Con ordinanza n.2806 dei 01-06/10/2025 la Corte ha assegnato al Comune di Messina termine per depositare le sentenze pronunciate sui ricorsi proposti da Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento IMU emessi per gli anni 2016, 2017 e 2018, e da Nominativo_1 avverso gli avvisi di accertamento IMU emessi per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Il Comune di Messina ha tempestivamente eseguito tale adempimento istruttorio.
La controversia è stata trattata il 15/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Corte rileva che con la sentenza n.2306/2024 la C.G.T. di Primo Grado di Messina si è pronunciata sul ricorso di Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento IMU n.11012 relativo all'anno 2018 ed avente per oggetto anche le particelle 147 e 151 del foglio 70.
Con tale sentenza – la cui definitività è pacifica tra le parti – la C.G.T. di Primo Grado di Messina ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento soltanto per i primi cinque mesi dell'anno 2018, avendo accertato che “solo con le indicazioni della Commissione Urbanistica del 2018 si era chiarito che i terreni potessero dirsi sprovvisti di capacità edificatoria”.
Tale accertamento (che attiene all'individuazione del 28/05/2018 quale data della decorrenza della sopravvenuta natura non edificabile dei terreni in contestazione) esplica effetto nel presente giudizio anche se relativo ad annualità impositiva diversa da quella qui dedotta.
Va fatta, allora, applicazione dell'orientamento di legittimità in base al quale, in materia tributaria, il giudicato esterno prodottosi con riguardo ad una determinata annualità d'imposta esplica effetto vincolante su diverse annualità, allorquando "vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata" (Cass. n.20257/2015, n.6953/2015 e n.4832/2015).
Tale orientamento trova origine in Cass. SU 13916/06, secondo cui "qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.
In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione ZI (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione ZI quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta" (Cass.
n.34439/2021).
L'espansione nel tempo del giudicato esterno così formatosi presuppone dunque – in contesto di invarianza normativa - che tra le diverse annualità sussista identità e continuità di presupposti fattuali costitutivi del rapporto impositivo;
con conseguente permanenza degli effetti dell'accertamento operato con riguardo ad una determinata annualità.
Orbene, nel caso in esame la sentenza della C.T.P. di Messina n.259/2022 (oggetto dell'appello in esame)
e la sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Messina n.2306/2024 sono intervenute:
- tra le stesse parti, Ricorrente_1 e Comune di Messina;
- per lo stesso tributo (IMU); - in relazione ai medesimi immobili (terreni edificabili iscritti in Catasto al foglio 70, p.lle 147 e 151);
- all'esito della valutazione fattuale e di qualificazione giuridica degli stessi motivi d'impugnazione dei rispettivi avvisi di accertamento e delle stesse eccezioni (quanto alla decorrenza della sopravvenuta inedificabilità dei due terreni).
In base al sopra riportato indirizzo di legittimità è dunque evidente come il giudicato formatosi sull'avviso di accertamento IMU 2018 si sia basato su elementi, non già formali riferibili soltanto ad esso, bensì concernenti i presupposti oggettivi dell'imposizione, attraverso la valutazione dell'ininterrotta edificabilità dell'area in contestazione dal 2015 al 29/05/2018; dunque, elementi per loro natura intrinsecamente durevoli nel tempo e come tali suscettibili di rilevare anche sulle annualità di imposta precedenti.
Ciò a maggior ragione in un contesto nel quale dagli atti processuali non risulta nessun elemento di effettiva frattura e discontinuità tra l'annualità qui in esame e l'annualità coperta da giudicato.
Per le suesposte considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese del secondo grado del giudizio debbono essere compensate in ragione del sopravvenire in corso di causa del suddetto giudicato.
P.Q.M.
Conferma la sentenza della C.T.P. di Messina n.259/2022, appellata da Ricorrente_1.
Compensa le spese del secondo grado del giudizio.
Palermo, 15/12/2025
IL PRESIDENTE-RELATORE
DO EL