TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/12/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2494/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2494 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del Tribunale di Terni e vertente TRA (n. 5/2022), in persona della Parte_1
Curatrice Dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Casciari, presso il Parte_2 cui studio sito in Perugia, Via Fiume n. 17 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso ex art. 281- undecies c.p.c.;
- ricorrente
E P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, Corrente in Castel Sant'Elia (VT), Via Roma n. 44;
-resistente contumace OGGETTO: azione ex art. 44 L.F. CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del giorno 11.11.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 18.12.2023 la
[...]
conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
domandando all'intestato Tribunale di dichiarare l'inefficacia di tutti gli CP_1
ordini di acquisto e dei relativi pagamenti effettuati a partire dal 03.05.2022 fino al
24.11.2022 e, per l'effetto, di condannare l'odierna resistente al versamento in proprio favore della somma pari ad € 13.175,76, oltre interessi legali dalla data del versamento sino al saldo.
A sostegno della propria domanda deduceva che:
1 -con sentenza dichiarativa di fallimento n. 5/2022, emessa dal Tribunale di Terni in data
03.05.2022 ed iscritta nel registro delle imprese in pari data, veniva dichiarato il fallimento della società e successivamente veniva nominata quale Curatrice fallimentare Parte_1
la dott.ssa Parte_2
-dall'esame del cassetto fiscale della società fallita emergeva che, in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento, erano state depositate fatture passive dalla società
[...]
nel periodo compreso tra il 03.05.2022 e il 24.11.2022 per un importo CP_1
complessivo pari ad € 13.175,76 come elencate nell'atto introduttivo;
-con pec del 1.12.2022, la curatrice domandava informazioni in merito alle sopra menzionate fatture a la quale, in riscontro, rispondeva che si trattava di ordini di Controparte_1
acquisto ricevuti a mezzo telefono e che le relative fatture venivano saldate in contanti alla consegna della merce, come risultava dalle fatture immediate accompagnatorie;
-inutili si erano rivelate le diffide rivolte dal Curatore alla Forniture dirette ad CP_1
ottenere la restituzione delle somme versate dalla società fallita dopo la dichiarazione di fallimento.
Parte ricorrente, richiamato l' art. 44 L.F., applicabile al caso di specie, chiedeva la declaratoria di inefficacia, rispetto alla massa dei creditori, delle operazioni di acquisto e di pagamento, deducendo la coincidenza del dies a quo per l'accertamento dell'inefficacia dei pagamenti con la data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e la sua iscrizione nel registro delle imprese ex art. 17 L.F. (03.05.2022).
Alla prima udienza, verificata la ritualità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di parte resistente.
La causa veniva istruita documentalmente, nonché con l'ordine di esibizione nei confronti della società contumace ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di copia del libro giornale del periodo compreso tra il 03.06.2022 e il 24.11.2022, vidimato e autenticato, delle schede contabili e del
P mastrino relativo alla società Controparte_2 2
[...] Parte resistente ottemperava all'ordine di esibizione e, all'esito della disamina della documentazione prodotta, dalla quale emergevano pagamenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo, la ricorrente chiedeva termine finalizzato ad integrare la domanda.
Con la memoria autorizzata del 2.5.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e, in particolare, chiedeva la declaratoria di inefficacia di tutti i pagamenti effettuati dalla società in favore della Parte_1 Controparte_1
successivi alla dichiarazione di fallimento e la condanna della resistente alla restituzione dell'importo di € 16.297,72, oltre interessi legali.
Il Tribunale disponeva la notifica della memoria integrativa alla parte resistente contumace ai sensi dell'art.292 cpc. e, accertata la ritualità della notifica, alla udienza del giorno
11.11.2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva presa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
II)La domanda di parte ricorrente merita di essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere in diritto che in base all'art. 44 L. fall. “tutti gli atti compiuti dal fallito e
i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai
creditori….”.
Il regime di inefficacia dei pagamenti previsto dall'art. 44 L.F. si ricollega tanto alla cristallizzazione del patrimonio del debitore quanto allo spossessamento conseguenti alla dichiarazione di fallimento, la quale priva il fallito del potere di amministrazione e di disposizione del proprio patrimonio, trasferendo tali poteri agli organi della procedura fallimentare nell'interesse della massa dei creditori (v., ex multis Cass. n. 1724/2015).
La sanzione dell'inefficacia colpisce i pagamenti effettuati dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento in quanto lesivi della par condicio creditorum.
L'inefficacia deriva direttamente dalla sentenza dichiarativa di fallimento e il dies a quo, a partire dal quale detti atti debbono considerarsi inefficaci, decorre, ai sensi dell'art. 17, co. 2
3 L.F., nei confronti dei terzi dalla data di iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese.
Facendo applicazione dei principi appena esposti, deve essere dichiarata l'inefficacia nei confronti dei creditori delle operazioni di pagamento effettuate dalla società Parte_1
successivamente al 03.05.2022.
E' provato documentalmente (v. fatture passive allegate al fascicolo di parte ricorrente e relazione del Curatore) che, in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento n. 5/2022- e precisamente in data 03.05.2022- la società ha Parte_1
provveduto a saldare le fatture (in atti) emesse nel periodo compreso tra il 03.05.2022 e il
24.11.2022 per un importo complessivo di € 16.297,72.
In base all'art. 44 L.F., tali pagamenti sono inefficaci nei confronti della massa dei creditori e da ciò nasce l'obbligo restitutorio in capo all'odierna resistente.
Al riguardo è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “i
pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché
effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi
dell'art. 44 L.F., e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di
restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della "par condicio creditorum"
vanno proposte nei confronti dell'"accipiens", che è l'unico legittimato passivo, essendo
l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente
deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione” (cfr. Cass. 20.03.2020 n. 7477).
Nel caso di specie, dalle fatture (v. all. 2 alla citazione), dalle scritture contabili prodotte dalla resistente in ottemperanza all'ordine di esibizione (v. all.ti alla nota di deposito del
19.3.2025), dalla relazione allegata alla memoria autorizzata di parte attrice, nonché dalla corrispondenza intercorsa prima del giudizio, emerge che la società resistente ha ricevuto pagamenti in contanti successivi alla dichiarazione di fallimento, in relazione a fatture che accompagnavano la consegna della merce in favore della società fallita. 4 Parte resistente ha registrato gli incassi dei pagamenti relativi alle fatture emesse nei confronti della società fallita (v. mastrino e libro giornale in atti) e tali pagamenti sono successivi alla dichiarazione del fallimento.
Parte resistente, pertanto, è legittimata passiva della odierna azione, avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia dei pagamenti e la restituzione della somme ottenute in violazione della par condicio creditorum, a nulla rilevando la buona fede dell'accipiens, peraltro indimostrata nel presente giudizio e, comunque, irrilevante in ragione della pubblicità data alla sentenza dichiarativa di fallimento mediante l'iscrizione nel registro delle imprese.
Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, deve dichiararsi l'inefficacia dei pagamenti per l'importo di € 16.297,72 eseguiti in favore della con condanna di quest'ultima alla restituzione del complessivo Controparte_1
importo sopra menzionato, in favore della procedura attrice.
Sulla somma di € 16.297.72, trattandosi di debito di valuta, devono poi riconoscersi, come richiesto da parte ricorrente, gli interessi al saggio legale dalla data di ciascun pagamento
(03.05.2022- 04.11.2022) al soddisfo (v. Cass. n. 26501/2013: “A seguito dell'azione
proposta dal curatore fallimentare contro il terzo per la restituzione dei pagamenti eseguiti a
suo favore dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento- azione che ha natura di
accertamento dell'inefficacia dei pagamenti medesimi- sugli importi in restituzione sono
dovuti gli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti”).
III)Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente, pur se contumace, in base all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, con la conseguenza che la soccombenza non può
essere esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato
5 insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cass.
Sez. 6 , Ordinanza n. 13498 del 29/05/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 5813 del 27/02/2023).
La liquidazione, eseguita in dispositivo, tiene conto del valore della controversia, della natura e della complessità non elevata dell'istruttoria, elementi che, complessivamente valutati,
consentono di attestarla in misura prossima ai valori minimi della tabella di riferimento (D.M.
n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022) per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal in persona del Curatore, nei confronti Parte_1
della ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Controparte_1
provvede:
1)in accoglimento della domanda proposta dal in persona del Parte_1
Curatore, dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati in favore della Controparte_1
in epoca successiva alla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro
[...]
delle imprese (3.5.2022) e, per l'effetto, condanna la suddetta società alla restituzione in favore della procedura attrice della somma complessiva di € 16.297,72, oltre interessi legali dal giorno di ogni singolo pagamento sino al soddisfo;
2)condanna la alla rifusione in favore del Controparte_1 Parte_1
in persona del Curatore, delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida
[...]
nella misura pari ad € 264,00 per spese vive (C.U. e diritti) ed € 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
Terni, 4.12.2025
Il giudice
(Dott.ssa Dorita Fratini)
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2494 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del Tribunale di Terni e vertente TRA (n. 5/2022), in persona della Parte_1
Curatrice Dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Casciari, presso il Parte_2 cui studio sito in Perugia, Via Fiume n. 17 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso ex art. 281- undecies c.p.c.;
- ricorrente
E P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, Corrente in Castel Sant'Elia (VT), Via Roma n. 44;
-resistente contumace OGGETTO: azione ex art. 44 L.F. CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del giorno 11.11.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 18.12.2023 la
[...]
conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
domandando all'intestato Tribunale di dichiarare l'inefficacia di tutti gli CP_1
ordini di acquisto e dei relativi pagamenti effettuati a partire dal 03.05.2022 fino al
24.11.2022 e, per l'effetto, di condannare l'odierna resistente al versamento in proprio favore della somma pari ad € 13.175,76, oltre interessi legali dalla data del versamento sino al saldo.
A sostegno della propria domanda deduceva che:
1 -con sentenza dichiarativa di fallimento n. 5/2022, emessa dal Tribunale di Terni in data
03.05.2022 ed iscritta nel registro delle imprese in pari data, veniva dichiarato il fallimento della società e successivamente veniva nominata quale Curatrice fallimentare Parte_1
la dott.ssa Parte_2
-dall'esame del cassetto fiscale della società fallita emergeva che, in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento, erano state depositate fatture passive dalla società
[...]
nel periodo compreso tra il 03.05.2022 e il 24.11.2022 per un importo CP_1
complessivo pari ad € 13.175,76 come elencate nell'atto introduttivo;
-con pec del 1.12.2022, la curatrice domandava informazioni in merito alle sopra menzionate fatture a la quale, in riscontro, rispondeva che si trattava di ordini di Controparte_1
acquisto ricevuti a mezzo telefono e che le relative fatture venivano saldate in contanti alla consegna della merce, come risultava dalle fatture immediate accompagnatorie;
-inutili si erano rivelate le diffide rivolte dal Curatore alla Forniture dirette ad CP_1
ottenere la restituzione delle somme versate dalla società fallita dopo la dichiarazione di fallimento.
Parte ricorrente, richiamato l' art. 44 L.F., applicabile al caso di specie, chiedeva la declaratoria di inefficacia, rispetto alla massa dei creditori, delle operazioni di acquisto e di pagamento, deducendo la coincidenza del dies a quo per l'accertamento dell'inefficacia dei pagamenti con la data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e la sua iscrizione nel registro delle imprese ex art. 17 L.F. (03.05.2022).
Alla prima udienza, verificata la ritualità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di parte resistente.
La causa veniva istruita documentalmente, nonché con l'ordine di esibizione nei confronti della società contumace ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di copia del libro giornale del periodo compreso tra il 03.06.2022 e il 24.11.2022, vidimato e autenticato, delle schede contabili e del
P mastrino relativo alla società Controparte_2 2
[...] Parte resistente ottemperava all'ordine di esibizione e, all'esito della disamina della documentazione prodotta, dalla quale emergevano pagamenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo, la ricorrente chiedeva termine finalizzato ad integrare la domanda.
Con la memoria autorizzata del 2.5.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e, in particolare, chiedeva la declaratoria di inefficacia di tutti i pagamenti effettuati dalla società in favore della Parte_1 Controparte_1
successivi alla dichiarazione di fallimento e la condanna della resistente alla restituzione dell'importo di € 16.297,72, oltre interessi legali.
Il Tribunale disponeva la notifica della memoria integrativa alla parte resistente contumace ai sensi dell'art.292 cpc. e, accertata la ritualità della notifica, alla udienza del giorno
11.11.2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva presa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
II)La domanda di parte ricorrente merita di essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere in diritto che in base all'art. 44 L. fall. “tutti gli atti compiuti dal fallito e
i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai
creditori….”.
Il regime di inefficacia dei pagamenti previsto dall'art. 44 L.F. si ricollega tanto alla cristallizzazione del patrimonio del debitore quanto allo spossessamento conseguenti alla dichiarazione di fallimento, la quale priva il fallito del potere di amministrazione e di disposizione del proprio patrimonio, trasferendo tali poteri agli organi della procedura fallimentare nell'interesse della massa dei creditori (v., ex multis Cass. n. 1724/2015).
La sanzione dell'inefficacia colpisce i pagamenti effettuati dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento in quanto lesivi della par condicio creditorum.
L'inefficacia deriva direttamente dalla sentenza dichiarativa di fallimento e il dies a quo, a partire dal quale detti atti debbono considerarsi inefficaci, decorre, ai sensi dell'art. 17, co. 2
3 L.F., nei confronti dei terzi dalla data di iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese.
Facendo applicazione dei principi appena esposti, deve essere dichiarata l'inefficacia nei confronti dei creditori delle operazioni di pagamento effettuate dalla società Parte_1
successivamente al 03.05.2022.
E' provato documentalmente (v. fatture passive allegate al fascicolo di parte ricorrente e relazione del Curatore) che, in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento n. 5/2022- e precisamente in data 03.05.2022- la società ha Parte_1
provveduto a saldare le fatture (in atti) emesse nel periodo compreso tra il 03.05.2022 e il
24.11.2022 per un importo complessivo di € 16.297,72.
In base all'art. 44 L.F., tali pagamenti sono inefficaci nei confronti della massa dei creditori e da ciò nasce l'obbligo restitutorio in capo all'odierna resistente.
Al riguardo è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “i
pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché
effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi
dell'art. 44 L.F., e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di
restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della "par condicio creditorum"
vanno proposte nei confronti dell'"accipiens", che è l'unico legittimato passivo, essendo
l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente
deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione” (cfr. Cass. 20.03.2020 n. 7477).
Nel caso di specie, dalle fatture (v. all. 2 alla citazione), dalle scritture contabili prodotte dalla resistente in ottemperanza all'ordine di esibizione (v. all.ti alla nota di deposito del
19.3.2025), dalla relazione allegata alla memoria autorizzata di parte attrice, nonché dalla corrispondenza intercorsa prima del giudizio, emerge che la società resistente ha ricevuto pagamenti in contanti successivi alla dichiarazione di fallimento, in relazione a fatture che accompagnavano la consegna della merce in favore della società fallita. 4 Parte resistente ha registrato gli incassi dei pagamenti relativi alle fatture emesse nei confronti della società fallita (v. mastrino e libro giornale in atti) e tali pagamenti sono successivi alla dichiarazione del fallimento.
Parte resistente, pertanto, è legittimata passiva della odierna azione, avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia dei pagamenti e la restituzione della somme ottenute in violazione della par condicio creditorum, a nulla rilevando la buona fede dell'accipiens, peraltro indimostrata nel presente giudizio e, comunque, irrilevante in ragione della pubblicità data alla sentenza dichiarativa di fallimento mediante l'iscrizione nel registro delle imprese.
Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, deve dichiararsi l'inefficacia dei pagamenti per l'importo di € 16.297,72 eseguiti in favore della con condanna di quest'ultima alla restituzione del complessivo Controparte_1
importo sopra menzionato, in favore della procedura attrice.
Sulla somma di € 16.297.72, trattandosi di debito di valuta, devono poi riconoscersi, come richiesto da parte ricorrente, gli interessi al saggio legale dalla data di ciascun pagamento
(03.05.2022- 04.11.2022) al soddisfo (v. Cass. n. 26501/2013: “A seguito dell'azione
proposta dal curatore fallimentare contro il terzo per la restituzione dei pagamenti eseguiti a
suo favore dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento- azione che ha natura di
accertamento dell'inefficacia dei pagamenti medesimi- sugli importi in restituzione sono
dovuti gli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti”).
III)Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente, pur se contumace, in base all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, con la conseguenza che la soccombenza non può
essere esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato
5 insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cass.
Sez. 6 , Ordinanza n. 13498 del 29/05/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 5813 del 27/02/2023).
La liquidazione, eseguita in dispositivo, tiene conto del valore della controversia, della natura e della complessità non elevata dell'istruttoria, elementi che, complessivamente valutati,
consentono di attestarla in misura prossima ai valori minimi della tabella di riferimento (D.M.
n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022) per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal in persona del Curatore, nei confronti Parte_1
della ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Controparte_1
provvede:
1)in accoglimento della domanda proposta dal in persona del Parte_1
Curatore, dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati in favore della Controparte_1
in epoca successiva alla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro
[...]
delle imprese (3.5.2022) e, per l'effetto, condanna la suddetta società alla restituzione in favore della procedura attrice della somma complessiva di € 16.297,72, oltre interessi legali dal giorno di ogni singolo pagamento sino al soddisfo;
2)condanna la alla rifusione in favore del Controparte_1 Parte_1
in persona del Curatore, delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida
[...]
nella misura pari ad € 264,00 per spese vive (C.U. e diritti) ed € 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
Terni, 4.12.2025
Il giudice
(Dott.ssa Dorita Fratini)
6