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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/05/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17927/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17927/2024 promossa da:
C.F. , domiciliato presso l'avv. BALSAMO SIMONE che lo Parte_1 C.F._1
rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di citazione per convalida di sfratto
ATTORE contro
(C.F. ), domiciliata presso l'avv. MORRONE SALVATORE che la rappresenta e CP_1 P.IVA_1
difende in forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Risoluzione contratto di locazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
a intimato alla società sfratto per morosità dall'immobile sito Parte_1 CP_1
in Torino, via Cesana n. 44, piano terra, concesso in locazione con contratto del 21.10.2014 alla EMEL
s.a.s., a cui è subentrata, a seguito di trasferimento d'azienda del 19.12.2017, l'odierna convenuta.
Il locatore ha dedotto il mancato pagamento dei canoni da settembre 2021 a maggio 2024, per l'ammontare complessivo di € 21.259.
pagina 1 di 4 C&G, costituendosi nel procedimento di sfratto, ha contestato la morosità “quantomeno nella misura indicata” da controparte e ha prodotto ricevute di pagamento rilasciate dal locatore nel periodo contestato (settembre 2021 – maggio 2024) per complessivi € 13.585.
Con ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 17.10.24 è stato ordinato il rilascio dell'immobile e disposto il mutamento del rito.
con la memoria integrativa depositata il 31.12.24, ha ricostruito la Parte_1
contabilità del rapporto locatizio a partire dal subentro di (gennaio 2018), computando CP_1
anche i pagamenti allegati e documentati dal convenuto. Ha concluso chiedendo la risoluzione del contratto e la condanna del conduttore al pagamento dei canoni insoluti.
nella memoria integrativa depositata il 27.1.25, ha contestato la correttezza dei CP_1
calcoli di controparte e ha concluso per il rigetto della “domanda di condanna della al CP_1
pagamento degli importi come determinati nella misura ex adverso”.
*
1. Il locatore chiede la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore e la condanna dello stesso al pagamento dei canoni insoluti. ha assolto all'onere che gli Parte_2
incombeva, provando il titolo costitutivo della domanda, costituito dal contratto di locazione stipulato con EMEL SAS il 21.10.2014, registrato il 17.11.2014 (doc. 1 e 2). Egli ha poi allegato la morosità del conduttore, indicando i canoni insoluti: nell'intimazione di sfratto, tali canoni sono stati individuati in quelli da settembre 2021 a maggio 2024 (data dell'intimazione). A fronte delle eccezioni del conduttore, che ha documentato il pagamento di alcuni acconti (come da n. 11 ricevute prodotte con la comparsa di risposta), il locatore, con la memoria integrativa depositata ex art. 426
c.p.c., ha dato atto di tutti i pagamenti ricevuti da C&G sin dal suo subentro;
non solo quelli dedotti dal conduttore e come sopra documentati, ma anche tutti gli altri intervenuti in corso di rapporto, per l'ammontare complessivo di € 39.035. La società intimante ha poi esteso la domanda al pagamento dei canoni maturati dopo l'intimazione e fino al deposito della memoria integrativa
(quindi, da giugno a dicembre 2024).
2. Il conduttore, onerato di provare il puntuale pagamento dei canoni, non ha assolto a tale onere, se non nei limiti di quanto prodotto in sede di convalida. Infatti, non ha CP_1
pagina 2 di 4 documentato il pagamento di alcun altro importo, né precedente né successivo al periodo indicato nell'intimazione di sfratto.
Va precisato che le ricevute prodotte dal conduttore e rilasciate dallo non recano una Pt_2
imputazione specifica dei pagamenti, ma soltanto la seguente imputazione generica: “Locazione immobile in Torino, via Cesana n. 44 p. terra acconto canoni di locazione e spese accessorie arretrati e scaduti”. Non si può quindi affermare – né il convenuto lo sostiene – che i pagamenti siano stati imputati alla mensilità in cui sono stati effettuati. Piuttosto, in difetto di imputazione, soccorre il criterio legale di cui all'art. 1193 c.c., e il pagamento va imputato al debito più antico.
In definitiva, il locatore ha imputato i pagamenti via via ricevuti ai canoni e alle spese accessorie scadute per prime e il conduttore non ha dimostrato di aver effettuato pagamenti ulteriori rispetto a quelli di cui il locatore ha dato conto nella memoria integrativa. Fa eccezione soltanto il pagamento di € 1.430 di cui alla ricevuta del 24.10.2022, che il locatore (a differenza di quanto Cont accade per tutte le altre ricevute prodotte da ) non ha considerato nel computo dei pagamento effettuato in memoria integrativa.
Pertanto, il debito di al dicembre 2024 va determinato come segue: CP_1
€ 60.060 totale canoni e oneri accessori dovuti da gennaio 2018 a dicembre 2024
-€ 39.035 pagamenti riconosciuti dal locatore e documentati dal conduttore
- € 1.430 ulteriore pagamento provato dal conduttore e non computato dal locatore
€ 19.595 residuo dovuto a dicembre 2024.
3. Il mancato pagamento dei canoni per un così rilevante importo, oltre al complessivo irregolare pagamento dei canoni da parte del conduttore, costituiscono senza dubbio inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., tale da giustificare la pronuncia di risoluzione del contratto. Il conduttore va pertanto condannato al rilascio dell'immobile, confermandosi sul punto l'ordinanza di rilascio emessa il 17.10.24.
4. La domanda di rimborso della tassa di registro può essere accolta limitatamente all'anno
2023, essendo stato documentato il relativo pagamento da parte del locatore solo per questa Cont annualità (oltre che per quella iniziale, in cui non era ancora parte del contratto). Sono quindi dovuti dal convenuto € 82,12 (pari al 50% dell'imposta versata).
pagina 3 di 4 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico della società convenuta. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificati con D.M. 147/2022), tenendo conto della complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio (proc. sfratto) € 919
• fase introduttiva (proc. sfratto) € 709
• fase di trattazione € 840
• fase decisoria € 851
E dunque in totale € 3.319, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione inter partes avente ad oggetto l'immobile sito in Torino, via Cesana n. 44, piano terra e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di rilascio emessa il 17 ottobre 2024; condanna al pagamento in favore di di € 19.595 per canoni e oneri CP_1 Parte_1
accessori insoluti a tutto il mese di dicembre 2024, oltre a € 82,12 per rimborso imposta di registro;
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di CP_1 Parte_1
liquidandole in € 3.319, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Torino, 2 maggio 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17927/2024 promossa da:
C.F. , domiciliato presso l'avv. BALSAMO SIMONE che lo Parte_1 C.F._1
rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di citazione per convalida di sfratto
ATTORE contro
(C.F. ), domiciliata presso l'avv. MORRONE SALVATORE che la rappresenta e CP_1 P.IVA_1
difende in forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Risoluzione contratto di locazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
a intimato alla società sfratto per morosità dall'immobile sito Parte_1 CP_1
in Torino, via Cesana n. 44, piano terra, concesso in locazione con contratto del 21.10.2014 alla EMEL
s.a.s., a cui è subentrata, a seguito di trasferimento d'azienda del 19.12.2017, l'odierna convenuta.
Il locatore ha dedotto il mancato pagamento dei canoni da settembre 2021 a maggio 2024, per l'ammontare complessivo di € 21.259.
pagina 1 di 4 C&G, costituendosi nel procedimento di sfratto, ha contestato la morosità “quantomeno nella misura indicata” da controparte e ha prodotto ricevute di pagamento rilasciate dal locatore nel periodo contestato (settembre 2021 – maggio 2024) per complessivi € 13.585.
Con ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 17.10.24 è stato ordinato il rilascio dell'immobile e disposto il mutamento del rito.
con la memoria integrativa depositata il 31.12.24, ha ricostruito la Parte_1
contabilità del rapporto locatizio a partire dal subentro di (gennaio 2018), computando CP_1
anche i pagamenti allegati e documentati dal convenuto. Ha concluso chiedendo la risoluzione del contratto e la condanna del conduttore al pagamento dei canoni insoluti.
nella memoria integrativa depositata il 27.1.25, ha contestato la correttezza dei CP_1
calcoli di controparte e ha concluso per il rigetto della “domanda di condanna della al CP_1
pagamento degli importi come determinati nella misura ex adverso”.
*
1. Il locatore chiede la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore e la condanna dello stesso al pagamento dei canoni insoluti. ha assolto all'onere che gli Parte_2
incombeva, provando il titolo costitutivo della domanda, costituito dal contratto di locazione stipulato con EMEL SAS il 21.10.2014, registrato il 17.11.2014 (doc. 1 e 2). Egli ha poi allegato la morosità del conduttore, indicando i canoni insoluti: nell'intimazione di sfratto, tali canoni sono stati individuati in quelli da settembre 2021 a maggio 2024 (data dell'intimazione). A fronte delle eccezioni del conduttore, che ha documentato il pagamento di alcuni acconti (come da n. 11 ricevute prodotte con la comparsa di risposta), il locatore, con la memoria integrativa depositata ex art. 426
c.p.c., ha dato atto di tutti i pagamenti ricevuti da C&G sin dal suo subentro;
non solo quelli dedotti dal conduttore e come sopra documentati, ma anche tutti gli altri intervenuti in corso di rapporto, per l'ammontare complessivo di € 39.035. La società intimante ha poi esteso la domanda al pagamento dei canoni maturati dopo l'intimazione e fino al deposito della memoria integrativa
(quindi, da giugno a dicembre 2024).
2. Il conduttore, onerato di provare il puntuale pagamento dei canoni, non ha assolto a tale onere, se non nei limiti di quanto prodotto in sede di convalida. Infatti, non ha CP_1
pagina 2 di 4 documentato il pagamento di alcun altro importo, né precedente né successivo al periodo indicato nell'intimazione di sfratto.
Va precisato che le ricevute prodotte dal conduttore e rilasciate dallo non recano una Pt_2
imputazione specifica dei pagamenti, ma soltanto la seguente imputazione generica: “Locazione immobile in Torino, via Cesana n. 44 p. terra acconto canoni di locazione e spese accessorie arretrati e scaduti”. Non si può quindi affermare – né il convenuto lo sostiene – che i pagamenti siano stati imputati alla mensilità in cui sono stati effettuati. Piuttosto, in difetto di imputazione, soccorre il criterio legale di cui all'art. 1193 c.c., e il pagamento va imputato al debito più antico.
In definitiva, il locatore ha imputato i pagamenti via via ricevuti ai canoni e alle spese accessorie scadute per prime e il conduttore non ha dimostrato di aver effettuato pagamenti ulteriori rispetto a quelli di cui il locatore ha dato conto nella memoria integrativa. Fa eccezione soltanto il pagamento di € 1.430 di cui alla ricevuta del 24.10.2022, che il locatore (a differenza di quanto Cont accade per tutte le altre ricevute prodotte da ) non ha considerato nel computo dei pagamento effettuato in memoria integrativa.
Pertanto, il debito di al dicembre 2024 va determinato come segue: CP_1
€ 60.060 totale canoni e oneri accessori dovuti da gennaio 2018 a dicembre 2024
-€ 39.035 pagamenti riconosciuti dal locatore e documentati dal conduttore
- € 1.430 ulteriore pagamento provato dal conduttore e non computato dal locatore
€ 19.595 residuo dovuto a dicembre 2024.
3. Il mancato pagamento dei canoni per un così rilevante importo, oltre al complessivo irregolare pagamento dei canoni da parte del conduttore, costituiscono senza dubbio inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., tale da giustificare la pronuncia di risoluzione del contratto. Il conduttore va pertanto condannato al rilascio dell'immobile, confermandosi sul punto l'ordinanza di rilascio emessa il 17.10.24.
4. La domanda di rimborso della tassa di registro può essere accolta limitatamente all'anno
2023, essendo stato documentato il relativo pagamento da parte del locatore solo per questa Cont annualità (oltre che per quella iniziale, in cui non era ancora parte del contratto). Sono quindi dovuti dal convenuto € 82,12 (pari al 50% dell'imposta versata).
pagina 3 di 4 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico della società convenuta. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificati con D.M. 147/2022), tenendo conto della complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio (proc. sfratto) € 919
• fase introduttiva (proc. sfratto) € 709
• fase di trattazione € 840
• fase decisoria € 851
E dunque in totale € 3.319, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione inter partes avente ad oggetto l'immobile sito in Torino, via Cesana n. 44, piano terra e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di rilascio emessa il 17 ottobre 2024; condanna al pagamento in favore di di € 19.595 per canoni e oneri CP_1 Parte_1
accessori insoluti a tutto il mese di dicembre 2024, oltre a € 82,12 per rimborso imposta di registro;
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di CP_1 Parte_1
liquidandole in € 3.319, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Torino, 2 maggio 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
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