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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4146 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3254/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de Rossi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 04/12/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3254 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Pt_6
[...] Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10 [...]
Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, , Pt_14 Parte_15 Parte_16
Parte_17 Parte_18 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pio Torcicollo giusta procura in atti
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, con l'avv. CP_1
Alessandro Rizzo che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE 2
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10621/2024, pubblicata in data 24/10/2024
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , , , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , e Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
unitamente ad altri dodici ricorrenti, premesso di Parte_18 essere tutti dipendenti a tempo indeterminato di esponevano CP_1 di aver partecipato all'avviso di selezione indetto dal Dipartimento Risorse
Umane con determinazione dirigenziale n. 1269 del 30.7.2020 avente ad oggetto la indizione della procedura selettiva per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (PEO) nella categoria di appartenenza, riservata ai dipendenti di con contratto di lavoro a tempo CP_1 indeterminato;
che, in forza di suddetto avviso, i dipendenti che avessero ottenuto l'idoneità alla selezione, conseguendo un punteggio di 60/100 come somma dei tre fattori di selezione considerati (a “Esperienza professionale” fino ad un massimo di 30 punti;
b “Qualificazione professionale” fino ad un massimo di 20 punti;
c “Performance individuale” fino ad un massimo di 50 punti) avrebbero ottenuto la progressione economica orizzontale con decorrenza economica e giuridica dal 1 luglio 2020; che la circolare CP_2 del 3.8.2020, ad esplicazione del precedente avviso, precisava che le progressioni erano disciplinate dall'art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009 e dall'art. 16 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, ai sensi dei quali esse erano attribuite ad una quota limitata dei dipendenti, da individuare tramite criteri selettivi;
che il numero esatto dei soggetti che conseguivano la poteva essere quantificato solo all'esito della procedura selettiva, in ragione del numero di domande presentate e tenuto conto del numero di dipendenti che, sulla base dei criteri di selezione, avevano conseguito il punteggio minimo di idoneità 3
fissato dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di in CP_1 misura pari a 60/100; che con parere prot. 60619 del 23.9.2020 il
Dipartimento della Funzione Pubblica, avallando l'interpretazione fornita al riguardo dal MEF, ribadiva che la quota di personale interessato alle PEO per ciascuna categoria, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 150/2009, non potesse eccedere il 50% dei potenziali beneficiari;
che in data 25.11.2020 le organizzazioni sindacali e l'Amministrazione resistente, a seguito di incontro, avevano raggiunto un compromesso che limitava la per l'anno 2020 ad un numero di dipendenti pari al 50% del personale in possesso dei requisiti di partecipazione;
che con determina del 16.12.2020, adottava per CP_1 la prima volta questa “quota restrittiva” e che, approvate le graduatorie finali, decretava la progressione del 50% dei beneficiari, ammettendo al conseguimento della Categoria C gli idonei che avevano conseguito il punteggio di almeno 80/100 e al conseguimento della Categoria D gli idonei che avevano conseguito il punteggio di almeno 90/100; che i ricorrenti venivano esclusi dalla progressione e che 17 di loro (su 30) conseguivano successivamente il livello superiore con decorrenza dal 1.1.2021 mentre i restanti 13 erano rimasti fermi alla PEO 2017; che tutti i ricorrenti avrebbero dovuto conseguire la progressione economica dal 1.7.2020; che la limitazione del 50% era illegittima poiché la disciplina delle progressioni economiche era riservata alla contrattazione collettiva;
che il CCDI non prevedeva alcuna restrizione volta a limitare al 50% i beneficiari della PEO;
che tale limitazione era avvenuta sulla scorta dell'Accordo Sindacale del 25.11.2020, del quale contestavano la legittimità; che avevano diritto al pagamento delle differenze retributive tra il livello posseduto e quello loro spettante per il periodo dal
1.7.2020 al 31.12.2020. Concludevano chiedendo di “1) accertare e dichiarare il diritto alla rideterminazione del punteggio e, per l'effetto, a conseguire la progressione economica orizzontale con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 01.07.2020, per i seguenti ricorrenti: , esperienza professionale punti 25,5, Parte_20 punteggio totale 83,50/100; , esperienza professionale punti Parte_6
27, punteggio totale 85/100; , performance punti 50, Parte_21 punteggio totale 82,50/100; in subordine, accertare un diverso punteggio per il fattore performance per il ricorrente , rispetto a quello attribuito, e Parte_21 comunque superiore allo stesso;
per l'effetto, condannare a liquidare CP_1 le differenze retributive fra il livello posseduto e il livello spettante come appresso indicato, e 4
ad accantonare i relativi contributi, relativamente al periodo dal 01.07.2020 fino al 31.12.2020, oltre interessi legali, per i ricorrenti (C4), Parte_20
(C4), (C4); 2) Parte_6 Parte_21
Indipendentemente dall'accoglimento della domanda sub 1 per i 3 ricorrenti ivi indicati, accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'accordo del 25.11.2020 in quanto contrastante con la disciplina legislativa e contrattuale di rango superiore, compreso il CCDI del 18.10.2019, il diritto a conseguire la progressione economica orizzontale con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 01.07.2020 per i ricorrenti Parte_20
(C4), (C3),
[...] Parte_5 Parte_6
(C4), (C4), (C4), Parte_7 Parte_21
(C2), (C2), CP_3 Parte_13 Parte_17
(C4), (C4), Controparte_4 Controparte_5
(C2), (D3),
[...] Parte_3 Controparte_6
(D2), (D3),
[...] Parte_9 Parte_11
(D3), (D3), (D3), Controparte_7 CP_8
(D3); per l'effetto, condannare a Controparte_9 CP_1 liquidare a ciascuno dei suindicati ricorrenti le differenze retributive fra il livello posseduto e il livello spettante, come sopra indicato, e ad accantonare i relativi contributi, relativamente al periodo dal 01.07.2020 fino al 31.12.2020, oltre interessi legali;
accertare e dichiarare il diritto a conseguire la progressione economica orizzontale con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 01.07.2020 per i ricorrenti (C4), Parte_10
(C2), (C4), Parte_15 Parte_18 Pt_1
(C3), (C4), (D2),
[...] Parte_22 Parte_2
(D2), (D3), Parte_4 Parte_23 Parte_8
(D2), (D7), (D3), Parte_12 Parte_14 Pt_16
(D3), (D2); per l'effetto, condannare
[...] Parte_24
a liquidare a ciascuno dei suindicati ricorrenti le differenze CP_1 retributive fra il livello posseduto e il livello spettante, come sopra indicato, e ad accantonare i relativi contributi, relativamente al periodo dal 01.07.2020 fino all'attualità, oltre interessi legali;
condannare alla rifusione delle spese del presente giudizio, CP_1 oltre spese generali, iva e cpa e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del sottoscritto difensore”..
Si costituiva resistendo al ricorso del quale CP_1 preliminarmente eccepiva l'improcedibilità in rito in quanto presentato in 5
forma cumulativa in relazione a posizioni disomogenee e, in relazione alla ricorrente , per violazione del principio del ne bis in idem. Parte_6
Nel merito assumeva l'infondatezza delle avverse domande, anche richiamando precedenti di merito del Tribunale.
Il Tribunale respingeva il ricorso ad eccezione della domanda proposta da , in accoglimento della quale riconosceva il diritto dello Parte_21 stesso a conseguire la progressione economica orizzontale con effetti giuridici ed economici dal 1.7.2020. In particolare, richiamate le disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale e integrativa, il Tribunale osservava che pur avendo la legge affidato alla contrattazione collettiva la disciplina delle
PEO, aveva previsto alcune limitazioni fra cui la “quota limitata”, e rilevava che “Non è vero che la quota limitata non è altro che il frutto degli altri due vincoli ossia della selezione e delle risorse disponibili, questo perché, in ipotesi, le risorse potrebbero coprire il 100% dei candidati promossi e i candidati potrebbero essere tutti promossi (ottenendo il punteggio richiesto, a dire il vero non particolarmente severo, dei 60/100). Quindi sì tertium datur: non tutti i promossi possono ottenere la progressione ma solo una parte. Il legislatore con formula volutamente generica e approssimativa parla di quota limitata ossia nel senso comune né tutti né la maggioranza bensì la minoranza (ossia in questo caso i migliori): sarà proprio la ccnl e ccdi ad individuare tale quota”. Riteneva il Tribunale che l'individuazione della quota era poi avvenuta con l'accordo sindacale del 25.11.2020, nel rispetto della legge e colmando le lacune delle disposizioni collettive. Quanto alle spese il Tribunale, condannava ciascun ricorrente (ad eccezione dello al pagamento di € 1.000,00 oltre accessori di legge. Pt_21
Avverso detta decisione, hanno proposto tempestivo appello i soli lavoratori , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
, , ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
e lamentando che erroneamente Parte_17 Parte_18 il Tribunale ha ritenuto legittimo l'accordo del 25.11.2020 con cui è stata posta la limitazione al 50% gli idonei perché «1)Viola “l'autonomia contrattuale” e la
“competenza normativa esclusiva” che sia la legge sia il CCNL rimettono alla
“negoziazione decentrata”, al fine appunto di “determinare” la “quota limitata” di dipendenti a cui far conseguire la “promozione di livello;
2) fornisce una “errata 6
interpretazione” sia del “CCNL” sia del “CCDI”, laddove li interpreta nel senso che essi, al fine appunto di “determinare” la “quota limitata” di dipendenti a cui far conseguire la
“promozione di livello”, sono entrambi già soggetti alla “indicazione della quota massima 50%” contenuta nella legge stessa, anziché interpretarli nel senso che, il CCNL non determina una quota “prestabilita” in quanto, anziché essere questa già prevista dalla legge, lascia appunto al “CCDI” di determinarla;
3) viola la “par condicio” e il “legittimo affidamento” dei partecipanti alla selezione, laddove consente al “bando” di non indicare la suddetta “percentuale”, permettendo che essa venga determinata in un “momento successivo».
Con il secondo motivo di gravame, relativo al rigetto della sola domanda di rideterminazione del punteggio per la PEO 2020 formulata da Pt_6
, censurano la sentenza appellata per aver ritenuto che la
[...] Pt_6 avesse indicato erroneamente nella domanda di partecipazione alla PEO un minor periodo di lavoro svolto laddove essa aveva indicato tutti i periodi lavorativi nonché per aver «… omesso di considerare la “valenza probatoria” delle allegazioni effettuate in giudizio dalla ricorrente (contenute nel doc. 5-3), mentre nulla era stato provato “a discarico” dalla resistente». Deducono che la era stata Pt_6 un'insegnate di scuola di infanzia (C4) in quiescenza dal 1.12.2022, che aveva presentato istanza di partecipazione alla PEO 2020, nella quale aveva autodichiarato n. 6474 giorni di contratto con nella categoria CP_1 ricoperta, ma che nel sistema informatico del personale di CP_1 risultavano rilevati solo 5277 giorni di contratto nella categoria di godimento e che, pertanto, a suo discapito, le era stato attribuito, nella graduatoria di dicembre 2020, un punteggio relativo al fattore “esperienza professionale” pari a 21 per l'esperienza maturata presso arrivando ad un CP_1 punteggio totale di 79/100 laddove, se le fosse stato attribuito il corretto punteggio di 27 (così calcolato: 13 anni di insegnamento a tempo indeterminato + 5 anni a tempo determinato= 18 anni x 1,5, punteggio per ogni anno e frazione uguale o superiore a 6 meso di servizio prestato alle dipendenze di capitale o di altro ente locale rientrante nella stessa CP_1 categoria), ella avrebbe totalizzato un punteggio complessivo di 85/100 rientrando così nel 50% degli idonei a conseguire la progressione.
Con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti censurano la liquidazione delle spese di lite, quantificate in € 1.000,00, a carico di ciascun ricorrente, nonostante (eccetto che per la posizione dei ricorrenti e Controparte_10 7
nonché ) si fosse in presenza di un ricorso Parte_6 Parte_21 non individuale ma collettivo, con identità di petitum e di causa petendi.
Hanno concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte con l'originario ricorso introduttivo, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
Si è costituita nel grado chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1 proponendo appello incidentale. Con il primo motivo di appello incidentale ha reiterato l'eccezione di improcedibilità del ricorso in forma cumulativa per disomogeneità delle posizioni dei lavoratori e potenziale conflitto di interessi. Con il secondo motivo ha censurato la gravata sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem in relazione alla ricorrente che, in passato, aveva Parte_6 già proposto due distinti giudizi aventi ad oggetto questioni parzialmente sovrapponibili in quanto relative al conseguimento del medesimo livello economico reclamato con il presente giudizio (C4). Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale, con vittoria di spese processuali.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
Il primo motivo di appello principale non può trovare accoglimento come già rilevato da questa Corte in analoghe fattispecie, alle quali il Collegio intende dare continuità (v. tra le altre: sent. n. 2648/2025; sent. n. 412/2025; sent. n. 1061/2025; sent. n. 769/2025 qui richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Le contestazioni mosse dagli appellanti con il primo motivo si fondano essenzialmente sul presupposto che in materia di PEO sussisterebbe un'assoluta riserva di competenza e un'inderogabile vincolatività della contrattazione collettiva integrativa che, però, nei termini espressi dai ricorrenti e con riguardo alla fattispecie in esame, non può essere condivisa.
In primo luogo, giova ricordare che a norma dell'art. 40, comma 3 bis, del D.Lgs n. 165/2001 “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali” e che
“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede 8
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile” (art. 40, comma
3 quinquies, D.Lgs cit.).
Il D.Lgs n. 165/2001 esclude automatismi nelle progressioni all'interno della stessa area (art. 52 comma 1 bis) e la materia delle progressioni economiche è regolamentata dall'art. 23 del D.Lgs n. 150/2009, per come modificato dal D.Lgs n. 74/2017, che al primo comma dispone “Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili”, e al comma successivo specifica che “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.
Conformemente al dettato normativo, il CCNL Funzioni Locali 2016- 2018, applicabile ratione temporis, all'art. 16 dispone che “All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica” (comma 1) e che tale progressione “nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6” (comma 2); inoltre, la contrattazione nazionale riserva a quella integrativa esclusivamente “i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche” (art. 7 comma 4 lett. c).
Dunque, se il CCDI del 2019 venisse interpretato come prospettato dagli appellanti, cioè finalizzato al riconoscimento della progressione indistinto e illimitato, attribuito all'intera platea di dipendenti essenzialmente in possesso del requisito “di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica 9
in godimento pari a 24 mesi” (a norma del comma 6 dell'art. 16 CCNL comparto 2016-2018) e di un punteggio di mera sufficienza (60/100), sarebbe evidente il contrasto con il quadro normativo delineato, allorché il punteggio minimo sufficiente deve solo servire a individuare a monte la platea dei potenziali beneficiari.
Ai sensi dell'art. 23 del d. lgs. n. 150/2009, rubricato “Progressioni economiche”, “Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ((...)) sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.
Appare, dunque, evidente che nel disciplinare la materia delle progressioni economiche, il legislatore del 2009 abbia inteso attribuire alle PEO un valore premiale, che per connotarsi come tale deve necessariamente essere selettivo e non può di certo ridursi ad una indifferenziata elargizione.
In forza del dettato normativo e dalla conforme disciplina collettiva contrattuale, la selezione non è fondata solo sulla disponibilità di risorse economiche, che costituisce il limite inderogabile di spesa, né sulla sola permanenza nella categoria di appartenenza dei potenziali beneficiari, che ne è il necessario presupposto, ma anche sulla individuazione, tra tutti gli appartenenti alla categoria professionale e attraverso criteri concordati, di quelli che hanno raggiunto i migliori risultati.
Il sopra citato CCDI del 2019 non nega, bensì riconosce espressamente, che il passaggio alla posizione economica superiore è esclusivamente
“riservato ad una quota percentuale del personale” (art. 10 comma 1 secondo periodo), ma omette, a differenza degli anni precedenti, di indicarla specificamente, sicché qualora volesse ritenersi equiparata la mancata esplicitazione della “quota percentuale” alla volontà di escludere la quantificazione sussisterebbe un contrasto con la disciplina legale e collettiva 10
nazionale, che di contro prevedono la necessaria limitazione del passaggio all'interno della categoria al solo personale più meritevole.
A una tale incompletezza normativa ha posto rimedio l'accordo del 25.11.2020 sottoscritto dalle stesse parti del contratto decentrato, disciplinando contestualmente le PEO del 2021, sulle quali l'accordo del 2019 nulla aveva previsto. Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non si tratta di un “semplice accordo”, bensì di un intervento correttivo- integrativo del CCDI del 2019 nella parte in cui regola le PEO e dà atto che le
OO.SS., pur esplicitando il dissenso dalle note richiamate dall'Amministrazione, hanno tutte convenuto nella sottoscrizione della limitazione al 50% dei potenziali beneficiari, sebbene consapevoli delle criticità sul punto della generica pattuizione del 2019, che si poneva in evidente contrasto anche con gli accordi degli anni precedenti, che, come evidenziato dagli stessi appellanti, fissavano tutti una limitata quota (superiore al 50%) di accesso alla progressione economica conformemente alle disposizioni normative e contrattualistiche collettive.
Come si è già avuto modo di evidenziare, alla contrattazione collettiva integrativa sono rimessi esclusivamente i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche e non certo il potere di estendere indifferenziatamente il trattamento normativo ed economico in oggetto oltre le previsioni legali e collettive.
La quantificazione della “quota limitata” di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 150/2009 e di cui all'art. 16 del CCNL 2016-2018 può essere concordata in sede di contrattazione integrativa, ma non è possibile riconoscere a quest'ultima di disattendere il dettato normativo e decidere di non determinarla, come suggerirebbe la tesi perorata dagli appellanti. Dunque, in assenza di determinazioni sul “numero” sia da parte della legge che da parte della contrattazione, numero che -lo si ricorda- non può essere determinato aprioristicamente in quanto dipende dalle variabili sopra menzionate, il criterio indicato dal MEF e dal Dipartimento della Funzione Pubblica con parere del 23.9.2020, è quello che appare più in armonia con il sistema premiale della
PEO, non ritenendosi sufficiente il mero criterio selettivo del punteggio base conseguito. 11
Alla luce del quadro normativo delineato, non colgono nel segno le censure sollevate dagli appellanti, tese a contestare la legittimità del bando e la lesione dei principi di “par condicio” e di “legittimo affidamento”.
Occorre osservare che lo stesso avviso di avvio della procedura selettiva prevedeva espressamente che “9. Nella graduatoria sono considerati idonei i candidati che, dalla somma dei punteggi conseguiti nei tre fattori selettivi, al netto di cui alle decurtazioni di cui al precedente comma 8, avranno conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 60/100. 10. L'effettivo numero dei candidati idonei che conseguiranno la progressione economica sarà quantificato al termine della procedura in forza del combinato disposto dagli artt. 23 del d. lgs. n. 150/2009, 16 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 e 11 CCDI .2019 (art. 4 commi 9 e 10) e tale riserva era ribadita CP_1
e ulteriormente esplicitata nella circolare prot. GB20200055331 del 3.8.2020. Tale previsione si comprende meglio in considerazione del fatto che, all'epoca della pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura selettiva,
[...]
era in attesa della risposta allo specifico quesito sul punto indirizzato CP_1 al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha trovato, poi, risposta nel settembre 2020, quindi prima della nomina della commissione di valutazione deputata a stilare le graduatorie (nomina che dalla delibera di approvazione delle graduatorie risulta effettuata il 17.11.2020), alla quale è seguito, prima della conclusione dei lavori della commissione e della redazione delle graduatorie (16.12.2020), l'accordo sindacale del 25.11.2020.
In altri termini, non si ravvisa una lesione dei principi invocati perché appariva chiaro, sin dalla pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura di selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, che le
PEO 2020 sarebbero state riconosciute non a tutti i potenziali beneficiari, in possesso del requisito di anzianità e del punteggio minimo di idoneità, bensì solo ad un numero limitato di essi che per accordo delle stesse parti che avevano sottoscritto il CCDI, è stato fissato con l'accordo sindacale del
25.11.2020 nella quota del 50%.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, relativo alla sola domanda dell'appellante di “rideterminazione” del punteggio Parte_6 per il fattore “esperienza professionale” che, a suo dire, l'avrebbe collocata nel
50% di coloro che hanno ottenuto la promozione. Infatti, le censure sollevate 12
non appaiono idonee a scalfire le argomentazioni del Tribunale secondo cui «Quanto al punteggio dei ricorrenti e si osserva che, con specifico riguardo Pt_20 Pt_6 all'Esperienza professionale maturata, i candidati, come espressamente chiarito nell'Avviso di Selezione, nonché nella successiva Circolare prot. GB/55331 del 3.08.2020, dovevano autocertificare ex art.46 del DPR n. 445/2000 il totale dei giorni di servizio maturati alle dipendenze di e/o di altre PP.AA. partendo dal giorno di stipula di un CP_1 contratto di lavoro subordinato con una Pubblica Amministrazione e fino al 30 giugno 2020, data antecedente la decorrenza delle progressioni. La circolare sopra citata conteneva precise indicazioni, in particolare, circa il calcolo dei giorni riguardante l'esperienza professionale oggetto di autocertificazione da parte del candidato al momento della presentazione della domanda on line. Al fine di evitare errori e/o omissioni nella compilazione della domanda da parte dei dipendenti, con successiva Circolare prot.
GB/74322 del 2.09.2020 (v. doc. 11 fascicolo il Dipartimento Risorse Umane Pt_25 ribadiva l'obbligo dei candidati di rendere l'autocertificazione richiesta nella domanda dichiarando tutta l'esperienza professionale maturata e precisava espressamente che, in assenza di una o più delle dichiarazioni previste dal format “Candidatura”, i dipendenti avrebbero visto precluso l'esito positivo dell'istanza in quanto il punteggio finale avrebbe inevitabilmente risentito della valutazione del fattore “esperienza professionale”».
Quindi l'Avviso di selezione prevedeva l'indicazione dei titoli come elemento costitutivo della stessa domanda di partecipazione, sottoposta al termine perentorio di presentazione, a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza della procedura e par condicio dei candidati.
I candidati avevano l'onere di indicare i titoli da far valere, chiaramente ognuno poteva far valere tutti o parte dei propri titoli, non si tratta di errore ma di scelta, pertanto il richiamo al cd. soccorso istruttorio è inconferente.
Nelle PEO del 2020, ai fini dell'attribuzione dei punteggi per ciascuno dei tre fattori considerati, sono stati adottati esclusivamente titoli autocertificati dai candidati nel modello di domanda predisposto dall'Amministrazione ed acquisiti entro il termine indicato all'art. 2, comma 7, dell'Avviso di selezione ovvero entro le ore 12:00 del 14.9.2020. Proprio al fine di evitare errori e/o omissioni nella compilazione della domanda, con
Circolare GB/74322 del 2.9.2020 il Dipartimento Risorse Umane ribadiva l'obbligo dei candidati di rendere l'autocertificazione richiesta nella domanda dichiarando tutta l'esperienza professionale maturata e precisava 13
espressamente che, in assenza di una o più delle dichiarazioni previste dal format “Candidatura”, i dipendenti avrebbero visto precluso l'esito positivo dell'istanza in quanto il punteggio finale avrebbe inevitabilmente risentito della valutazione del fattore “esperienza professionale”.
Secondo quanto disposto dall'art. 5 dell'avviso di selezione: “1. La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane, secondo i medesimi criteri e modalità previsti per le Commissioni preposte alle procedure di selezione ed acquisizione del personale, ha il compito di verificare la correttezza dei report recanti i risultati delle istruttorie, elaborati mediante il raffronto tra quanto dichiarato dai candidati e le informazioni e i dati che risiedono nel sistema informativo integrato del personale dell'Ente, ovvero acquisiti da altre pubbliche amministrazioni. Qualora la Commissione rilevi incongruenze, tra le autocertificazioni dei candidati e le risultanze in possesso dell'Amministrazione, ove necessario, può chiedere integrazioni o chiarimenti, ovvero disporre ulteriori controlli.
2. Spetta alla Commissione, al termine delle verifiche, formare una graduatoria per ciascuna categoria professionale sulla base degli elaborati informatici recanti il punteggio conseguito dai dipendenti nella procedura informatizzata di selezione”, mentre il successivo art. 6 prevede: “La graduatoria, formata dalla Commissione e adottata con Determinazione Dirigenziale del Direttore del dipartimento Organizzazione e
Risorse umane, sarà pubblicata ai fini della notifica agli interessati sul Portale istituzionale, con facoltà dei candidati di chiedere eventuali rettifiche per punteggio non conforme alle prescrizioni del bando. A tal fine, il candidato dovrà presentare una motivata e documentata istanza di riesame alla
Commissione Esaminatrice, entro il quarto giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria di riferimento, esclusivamente a mezzo
P.E.C…il messaggio dovrà recare nell'oggetto, obbligatoriamente, la dicitura
“Roma Capitale Progressioni Economiche Orizzontali 2020- Istanza di riesame del sig. (del dipendente)”. In assenza di tale Parte_26 indicazione, l'istanza sarà considerata irricevibile…”.
Dalla documentazione in atti, risulta che , insegnante di Parte_6 scuola di infanzia C3, ha presentato istanza di partecipazione alla procedura selettiva finalizzata all'attribuzione della PEO, anno 2020, con prot. n. 14
GB/2020/74081 (all. n.
5-3 in appello). La dipendente nella domanda di partecipazione ha autodichiarato n. 6474 giorni di contratto con
[...]
nella categoria ricoperta, a fronte di 5277 giorni di contratto maturati CP_1 presso nella categoria in godimento presenti sul Sistema CP_1 informativo del personale di La Commissione esaminatrice, in CP_1 sede di istruttoria delle candidature, ha ritenuto di attribuire ai dipendenti che avevano dichiarato un numero di giorni di servizio presso l'Amministrazione superiore a quello presente sul , il punteggio per il fattore CP_11 dell'esperienza professionale presso sulla base dei dati presenti CP_1 sul sistema informativo del personale. Conseguentemente, alla candidata è stato attribuito, nella graduatoria di dicembre 2020, un punteggio per il fattore esperienza professionale pari a 21 ed un punteggio totale pari a 79. La dipendente non ha presentato alcuna domanda di riesame, contestando il punteggio solo in via giudiziale. Conseguentemente, ella vede ormai precluso il diritto al soccorso istruttorio, attivabile solo nel caso in cui l'interessato, nell'adempimento del dovere di leale collaborazione con la P.A., abbia dimostrato, nella compilazione della domanda, una idonea diligenza.
Diversamente opinando, infatti, la P.A. sarebbe costretta, a fronte di comportamenti superficiali da parte dei candidati, a rincorrere gli stessi, gravando in maniera inaccettabile il procedimento, allungandone oltremodo i termini e violando il principio di autoresponsabilità posto a presidio della regola concorsuale della par condicio.
Fondato in rito, ma insuscettibile di accoglimento, è il terzo e ultimo motivo di gravame, avente ad oggetto la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate nella misura di € 1.000,00 a carico di ciascun ricorrente in primo grado (eccetto , dunque per il complessivo importo di € 29.000,00, Pt_21 oltre accessori. La S.C., nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha rilevato che “-) la regola generale è quella di cui all'art. 4, comma 2, d.m. 55/14: l'avvocato che difende più parti aventi la stessa veste processuale (tutti attori, tutti convenuti, ecc.), ma la cui difesa impone lo studio di questioni giuridiche e fattuali non coincidenti, ha diritto al compenso previsto per una sola parte aumentato nella misura ivi prevista;
-) l'eccezione a tale regola generale è prevista dall'art. 4, comma 4, d.m. 55/14: tale eccezione si verifica quando l'avvocato assiste più parti aventi la medesima posizione 15
processuale (tutti attori, tutti convenuti, ecc.), e la cui difesa comporta lo studio di identiche questioni di fatto e di diritto. (…)
4.12. Dall'evoluzione normativa e dalla ricostruzione sistematica sin qui esposta si traggono i seguenti princìpi:
a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;
b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14;
d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale,
c.p.c.;
g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata” (così Cass. n. 5994 del 17/04/2024).
Osserva il Collegio che le pretese azionate con l'originario ricorso introduttivo non erano identiche, in quanto richiedevano l'esame di presupposti di fatto e, anche se in minima parte, di diritto diversi. Tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, il Tribunale, in applicazione dei principi sanciti dalla S.C., avrebbe dovuto liquidare gli onorari calcolati al valore medio delle tariffe ed esclusa la fase istruttoria, maggiorati del 30% per i primi dieci ricorrenti e del 10% per i successivi diciannove, per un totale di complessivi € 50.668,80, oltre accessori, se considerata la media 16
complessità della causa. Anche a voler ritenere la causa di bassa complessità, il compenso liquidabile a valore medio sarebbe in ogni caso superiore ad €
40.000,00, oltre accessori di legge. Dunque, l'importo liquidato dal Tribunale, ammontante ad € 1.000,00 a carico di ciascun ricorrente, pari a complessivi €
29.000,00 oltre accessori, è inferiore a quello che il Tribunale avrebbe dovuto liquidare ove avesse fatto corretta applicazione dell'art. 4, comma 2, del D.M.
55/2014 così come interpretato dalla S.C, sicchè gli appellanti non hanno un concreto ed effettivo interesse ad impugnare tale statuizione, avendo ricevuto un trattamento più favorevole.
Passando all'esame dell'appello incidentale, il primo motivo, mediante il quale la resistente censura la sentenza impugnata per avere il primo Giudice disatteso l'eccezione di improcedibilità del ricorso in forma cumulativa per disomogeneità delle posizioni dei lavoratori e potenziale conflitto di interessi, è inammissibile oltre che infondato. Difetta invero l'interesse ad agire di
[...]
che ha ottenuto una pronuncia più favorevole (rigetto nel merito) CP_1 anziché una pronuncia in rito di mera inammissibilità del ricorso. Per granitica giurisprudenza, “L'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica” (ex multis, Cass. Ordinanza n. 3991 del 18/02/2020).
Le medesime argomentazioni determinano l'inammissibilità del secondo motivo di appello incidentale, non avendo un interesse CP_1 concreto ed attuale alla pronuncia sull'eccezione di violazione del ne bis in idem in relazione alle domande avanzate da . Parte_6
In conclusione, l'appello principale deve trovare integrale rigetto mentre l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.
La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese del grado.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di 17
cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello principale;
dichiara inammissibile l'appello incidentale;
compensa integralmente fra le parti le spese del grado;
dà atto che sussistono per entrambi gli appellanti principali e incidentale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 04/12/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA ES RE DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3254/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de Rossi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 04/12/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3254 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Pt_6
[...] Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10 [...]
Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, , Pt_14 Parte_15 Parte_16
Parte_17 Parte_18 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pio Torcicollo giusta procura in atti
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, con l'avv. CP_1
Alessandro Rizzo che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE 2
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10621/2024, pubblicata in data 24/10/2024
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , , , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , e Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
unitamente ad altri dodici ricorrenti, premesso di Parte_18 essere tutti dipendenti a tempo indeterminato di esponevano CP_1 di aver partecipato all'avviso di selezione indetto dal Dipartimento Risorse
Umane con determinazione dirigenziale n. 1269 del 30.7.2020 avente ad oggetto la indizione della procedura selettiva per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (PEO) nella categoria di appartenenza, riservata ai dipendenti di con contratto di lavoro a tempo CP_1 indeterminato;
che, in forza di suddetto avviso, i dipendenti che avessero ottenuto l'idoneità alla selezione, conseguendo un punteggio di 60/100 come somma dei tre fattori di selezione considerati (a “Esperienza professionale” fino ad un massimo di 30 punti;
b “Qualificazione professionale” fino ad un massimo di 20 punti;
c “Performance individuale” fino ad un massimo di 50 punti) avrebbero ottenuto la progressione economica orizzontale con decorrenza economica e giuridica dal 1 luglio 2020; che la circolare CP_2 del 3.8.2020, ad esplicazione del precedente avviso, precisava che le progressioni erano disciplinate dall'art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009 e dall'art. 16 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, ai sensi dei quali esse erano attribuite ad una quota limitata dei dipendenti, da individuare tramite criteri selettivi;
che il numero esatto dei soggetti che conseguivano la poteva essere quantificato solo all'esito della procedura selettiva, in ragione del numero di domande presentate e tenuto conto del numero di dipendenti che, sulla base dei criteri di selezione, avevano conseguito il punteggio minimo di idoneità 3
fissato dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di in CP_1 misura pari a 60/100; che con parere prot. 60619 del 23.9.2020 il
Dipartimento della Funzione Pubblica, avallando l'interpretazione fornita al riguardo dal MEF, ribadiva che la quota di personale interessato alle PEO per ciascuna categoria, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 150/2009, non potesse eccedere il 50% dei potenziali beneficiari;
che in data 25.11.2020 le organizzazioni sindacali e l'Amministrazione resistente, a seguito di incontro, avevano raggiunto un compromesso che limitava la per l'anno 2020 ad un numero di dipendenti pari al 50% del personale in possesso dei requisiti di partecipazione;
che con determina del 16.12.2020, adottava per CP_1 la prima volta questa “quota restrittiva” e che, approvate le graduatorie finali, decretava la progressione del 50% dei beneficiari, ammettendo al conseguimento della Categoria C gli idonei che avevano conseguito il punteggio di almeno 80/100 e al conseguimento della Categoria D gli idonei che avevano conseguito il punteggio di almeno 90/100; che i ricorrenti venivano esclusi dalla progressione e che 17 di loro (su 30) conseguivano successivamente il livello superiore con decorrenza dal 1.1.2021 mentre i restanti 13 erano rimasti fermi alla PEO 2017; che tutti i ricorrenti avrebbero dovuto conseguire la progressione economica dal 1.7.2020; che la limitazione del 50% era illegittima poiché la disciplina delle progressioni economiche era riservata alla contrattazione collettiva;
che il CCDI non prevedeva alcuna restrizione volta a limitare al 50% i beneficiari della PEO;
che tale limitazione era avvenuta sulla scorta dell'Accordo Sindacale del 25.11.2020, del quale contestavano la legittimità; che avevano diritto al pagamento delle differenze retributive tra il livello posseduto e quello loro spettante per il periodo dal
1.7.2020 al 31.12.2020. Concludevano chiedendo di “1) accertare e dichiarare il diritto alla rideterminazione del punteggio e, per l'effetto, a conseguire la progressione economica orizzontale con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 01.07.2020, per i seguenti ricorrenti: , esperienza professionale punti 25,5, Parte_20 punteggio totale 83,50/100; , esperienza professionale punti Parte_6
27, punteggio totale 85/100; , performance punti 50, Parte_21 punteggio totale 82,50/100; in subordine, accertare un diverso punteggio per il fattore performance per il ricorrente , rispetto a quello attribuito, e Parte_21 comunque superiore allo stesso;
per l'effetto, condannare a liquidare CP_1 le differenze retributive fra il livello posseduto e il livello spettante come appresso indicato, e 4
ad accantonare i relativi contributi, relativamente al periodo dal 01.07.2020 fino al 31.12.2020, oltre interessi legali, per i ricorrenti (C4), Parte_20
(C4), (C4); 2) Parte_6 Parte_21
Indipendentemente dall'accoglimento della domanda sub 1 per i 3 ricorrenti ivi indicati, accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'accordo del 25.11.2020 in quanto contrastante con la disciplina legislativa e contrattuale di rango superiore, compreso il CCDI del 18.10.2019, il diritto a conseguire la progressione economica orizzontale con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 01.07.2020 per i ricorrenti Parte_20
(C4), (C3),
[...] Parte_5 Parte_6
(C4), (C4), (C4), Parte_7 Parte_21
(C2), (C2), CP_3 Parte_13 Parte_17
(C4), (C4), Controparte_4 Controparte_5
(C2), (D3),
[...] Parte_3 Controparte_6
(D2), (D3),
[...] Parte_9 Parte_11
(D3), (D3), (D3), Controparte_7 CP_8
(D3); per l'effetto, condannare a Controparte_9 CP_1 liquidare a ciascuno dei suindicati ricorrenti le differenze retributive fra il livello posseduto e il livello spettante, come sopra indicato, e ad accantonare i relativi contributi, relativamente al periodo dal 01.07.2020 fino al 31.12.2020, oltre interessi legali;
accertare e dichiarare il diritto a conseguire la progressione economica orizzontale con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 01.07.2020 per i ricorrenti (C4), Parte_10
(C2), (C4), Parte_15 Parte_18 Pt_1
(C3), (C4), (D2),
[...] Parte_22 Parte_2
(D2), (D3), Parte_4 Parte_23 Parte_8
(D2), (D7), (D3), Parte_12 Parte_14 Pt_16
(D3), (D2); per l'effetto, condannare
[...] Parte_24
a liquidare a ciascuno dei suindicati ricorrenti le differenze CP_1 retributive fra il livello posseduto e il livello spettante, come sopra indicato, e ad accantonare i relativi contributi, relativamente al periodo dal 01.07.2020 fino all'attualità, oltre interessi legali;
condannare alla rifusione delle spese del presente giudizio, CP_1 oltre spese generali, iva e cpa e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del sottoscritto difensore”..
Si costituiva resistendo al ricorso del quale CP_1 preliminarmente eccepiva l'improcedibilità in rito in quanto presentato in 5
forma cumulativa in relazione a posizioni disomogenee e, in relazione alla ricorrente , per violazione del principio del ne bis in idem. Parte_6
Nel merito assumeva l'infondatezza delle avverse domande, anche richiamando precedenti di merito del Tribunale.
Il Tribunale respingeva il ricorso ad eccezione della domanda proposta da , in accoglimento della quale riconosceva il diritto dello Parte_21 stesso a conseguire la progressione economica orizzontale con effetti giuridici ed economici dal 1.7.2020. In particolare, richiamate le disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale e integrativa, il Tribunale osservava che pur avendo la legge affidato alla contrattazione collettiva la disciplina delle
PEO, aveva previsto alcune limitazioni fra cui la “quota limitata”, e rilevava che “Non è vero che la quota limitata non è altro che il frutto degli altri due vincoli ossia della selezione e delle risorse disponibili, questo perché, in ipotesi, le risorse potrebbero coprire il 100% dei candidati promossi e i candidati potrebbero essere tutti promossi (ottenendo il punteggio richiesto, a dire il vero non particolarmente severo, dei 60/100). Quindi sì tertium datur: non tutti i promossi possono ottenere la progressione ma solo una parte. Il legislatore con formula volutamente generica e approssimativa parla di quota limitata ossia nel senso comune né tutti né la maggioranza bensì la minoranza (ossia in questo caso i migliori): sarà proprio la ccnl e ccdi ad individuare tale quota”. Riteneva il Tribunale che l'individuazione della quota era poi avvenuta con l'accordo sindacale del 25.11.2020, nel rispetto della legge e colmando le lacune delle disposizioni collettive. Quanto alle spese il Tribunale, condannava ciascun ricorrente (ad eccezione dello al pagamento di € 1.000,00 oltre accessori di legge. Pt_21
Avverso detta decisione, hanno proposto tempestivo appello i soli lavoratori , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
, , ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
e lamentando che erroneamente Parte_17 Parte_18 il Tribunale ha ritenuto legittimo l'accordo del 25.11.2020 con cui è stata posta la limitazione al 50% gli idonei perché «1)Viola “l'autonomia contrattuale” e la
“competenza normativa esclusiva” che sia la legge sia il CCNL rimettono alla
“negoziazione decentrata”, al fine appunto di “determinare” la “quota limitata” di dipendenti a cui far conseguire la “promozione di livello;
2) fornisce una “errata 6
interpretazione” sia del “CCNL” sia del “CCDI”, laddove li interpreta nel senso che essi, al fine appunto di “determinare” la “quota limitata” di dipendenti a cui far conseguire la
“promozione di livello”, sono entrambi già soggetti alla “indicazione della quota massima 50%” contenuta nella legge stessa, anziché interpretarli nel senso che, il CCNL non determina una quota “prestabilita” in quanto, anziché essere questa già prevista dalla legge, lascia appunto al “CCDI” di determinarla;
3) viola la “par condicio” e il “legittimo affidamento” dei partecipanti alla selezione, laddove consente al “bando” di non indicare la suddetta “percentuale”, permettendo che essa venga determinata in un “momento successivo».
Con il secondo motivo di gravame, relativo al rigetto della sola domanda di rideterminazione del punteggio per la PEO 2020 formulata da Pt_6
, censurano la sentenza appellata per aver ritenuto che la
[...] Pt_6 avesse indicato erroneamente nella domanda di partecipazione alla PEO un minor periodo di lavoro svolto laddove essa aveva indicato tutti i periodi lavorativi nonché per aver «… omesso di considerare la “valenza probatoria” delle allegazioni effettuate in giudizio dalla ricorrente (contenute nel doc. 5-3), mentre nulla era stato provato “a discarico” dalla resistente». Deducono che la era stata Pt_6 un'insegnate di scuola di infanzia (C4) in quiescenza dal 1.12.2022, che aveva presentato istanza di partecipazione alla PEO 2020, nella quale aveva autodichiarato n. 6474 giorni di contratto con nella categoria CP_1 ricoperta, ma che nel sistema informatico del personale di CP_1 risultavano rilevati solo 5277 giorni di contratto nella categoria di godimento e che, pertanto, a suo discapito, le era stato attribuito, nella graduatoria di dicembre 2020, un punteggio relativo al fattore “esperienza professionale” pari a 21 per l'esperienza maturata presso arrivando ad un CP_1 punteggio totale di 79/100 laddove, se le fosse stato attribuito il corretto punteggio di 27 (così calcolato: 13 anni di insegnamento a tempo indeterminato + 5 anni a tempo determinato= 18 anni x 1,5, punteggio per ogni anno e frazione uguale o superiore a 6 meso di servizio prestato alle dipendenze di capitale o di altro ente locale rientrante nella stessa CP_1 categoria), ella avrebbe totalizzato un punteggio complessivo di 85/100 rientrando così nel 50% degli idonei a conseguire la progressione.
Con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti censurano la liquidazione delle spese di lite, quantificate in € 1.000,00, a carico di ciascun ricorrente, nonostante (eccetto che per la posizione dei ricorrenti e Controparte_10 7
nonché ) si fosse in presenza di un ricorso Parte_6 Parte_21 non individuale ma collettivo, con identità di petitum e di causa petendi.
Hanno concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte con l'originario ricorso introduttivo, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
Si è costituita nel grado chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1 proponendo appello incidentale. Con il primo motivo di appello incidentale ha reiterato l'eccezione di improcedibilità del ricorso in forma cumulativa per disomogeneità delle posizioni dei lavoratori e potenziale conflitto di interessi. Con il secondo motivo ha censurato la gravata sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem in relazione alla ricorrente che, in passato, aveva Parte_6 già proposto due distinti giudizi aventi ad oggetto questioni parzialmente sovrapponibili in quanto relative al conseguimento del medesimo livello economico reclamato con il presente giudizio (C4). Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale, con vittoria di spese processuali.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
Il primo motivo di appello principale non può trovare accoglimento come già rilevato da questa Corte in analoghe fattispecie, alle quali il Collegio intende dare continuità (v. tra le altre: sent. n. 2648/2025; sent. n. 412/2025; sent. n. 1061/2025; sent. n. 769/2025 qui richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Le contestazioni mosse dagli appellanti con il primo motivo si fondano essenzialmente sul presupposto che in materia di PEO sussisterebbe un'assoluta riserva di competenza e un'inderogabile vincolatività della contrattazione collettiva integrativa che, però, nei termini espressi dai ricorrenti e con riguardo alla fattispecie in esame, non può essere condivisa.
In primo luogo, giova ricordare che a norma dell'art. 40, comma 3 bis, del D.Lgs n. 165/2001 “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali” e che
“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede 8
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile” (art. 40, comma
3 quinquies, D.Lgs cit.).
Il D.Lgs n. 165/2001 esclude automatismi nelle progressioni all'interno della stessa area (art. 52 comma 1 bis) e la materia delle progressioni economiche è regolamentata dall'art. 23 del D.Lgs n. 150/2009, per come modificato dal D.Lgs n. 74/2017, che al primo comma dispone “Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili”, e al comma successivo specifica che “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.
Conformemente al dettato normativo, il CCNL Funzioni Locali 2016- 2018, applicabile ratione temporis, all'art. 16 dispone che “All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica” (comma 1) e che tale progressione “nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6” (comma 2); inoltre, la contrattazione nazionale riserva a quella integrativa esclusivamente “i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche” (art. 7 comma 4 lett. c).
Dunque, se il CCDI del 2019 venisse interpretato come prospettato dagli appellanti, cioè finalizzato al riconoscimento della progressione indistinto e illimitato, attribuito all'intera platea di dipendenti essenzialmente in possesso del requisito “di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica 9
in godimento pari a 24 mesi” (a norma del comma 6 dell'art. 16 CCNL comparto 2016-2018) e di un punteggio di mera sufficienza (60/100), sarebbe evidente il contrasto con il quadro normativo delineato, allorché il punteggio minimo sufficiente deve solo servire a individuare a monte la platea dei potenziali beneficiari.
Ai sensi dell'art. 23 del d. lgs. n. 150/2009, rubricato “Progressioni economiche”, “Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ((...)) sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.
Appare, dunque, evidente che nel disciplinare la materia delle progressioni economiche, il legislatore del 2009 abbia inteso attribuire alle PEO un valore premiale, che per connotarsi come tale deve necessariamente essere selettivo e non può di certo ridursi ad una indifferenziata elargizione.
In forza del dettato normativo e dalla conforme disciplina collettiva contrattuale, la selezione non è fondata solo sulla disponibilità di risorse economiche, che costituisce il limite inderogabile di spesa, né sulla sola permanenza nella categoria di appartenenza dei potenziali beneficiari, che ne è il necessario presupposto, ma anche sulla individuazione, tra tutti gli appartenenti alla categoria professionale e attraverso criteri concordati, di quelli che hanno raggiunto i migliori risultati.
Il sopra citato CCDI del 2019 non nega, bensì riconosce espressamente, che il passaggio alla posizione economica superiore è esclusivamente
“riservato ad una quota percentuale del personale” (art. 10 comma 1 secondo periodo), ma omette, a differenza degli anni precedenti, di indicarla specificamente, sicché qualora volesse ritenersi equiparata la mancata esplicitazione della “quota percentuale” alla volontà di escludere la quantificazione sussisterebbe un contrasto con la disciplina legale e collettiva 10
nazionale, che di contro prevedono la necessaria limitazione del passaggio all'interno della categoria al solo personale più meritevole.
A una tale incompletezza normativa ha posto rimedio l'accordo del 25.11.2020 sottoscritto dalle stesse parti del contratto decentrato, disciplinando contestualmente le PEO del 2021, sulle quali l'accordo del 2019 nulla aveva previsto. Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non si tratta di un “semplice accordo”, bensì di un intervento correttivo- integrativo del CCDI del 2019 nella parte in cui regola le PEO e dà atto che le
OO.SS., pur esplicitando il dissenso dalle note richiamate dall'Amministrazione, hanno tutte convenuto nella sottoscrizione della limitazione al 50% dei potenziali beneficiari, sebbene consapevoli delle criticità sul punto della generica pattuizione del 2019, che si poneva in evidente contrasto anche con gli accordi degli anni precedenti, che, come evidenziato dagli stessi appellanti, fissavano tutti una limitata quota (superiore al 50%) di accesso alla progressione economica conformemente alle disposizioni normative e contrattualistiche collettive.
Come si è già avuto modo di evidenziare, alla contrattazione collettiva integrativa sono rimessi esclusivamente i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche e non certo il potere di estendere indifferenziatamente il trattamento normativo ed economico in oggetto oltre le previsioni legali e collettive.
La quantificazione della “quota limitata” di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 150/2009 e di cui all'art. 16 del CCNL 2016-2018 può essere concordata in sede di contrattazione integrativa, ma non è possibile riconoscere a quest'ultima di disattendere il dettato normativo e decidere di non determinarla, come suggerirebbe la tesi perorata dagli appellanti. Dunque, in assenza di determinazioni sul “numero” sia da parte della legge che da parte della contrattazione, numero che -lo si ricorda- non può essere determinato aprioristicamente in quanto dipende dalle variabili sopra menzionate, il criterio indicato dal MEF e dal Dipartimento della Funzione Pubblica con parere del 23.9.2020, è quello che appare più in armonia con il sistema premiale della
PEO, non ritenendosi sufficiente il mero criterio selettivo del punteggio base conseguito. 11
Alla luce del quadro normativo delineato, non colgono nel segno le censure sollevate dagli appellanti, tese a contestare la legittimità del bando e la lesione dei principi di “par condicio” e di “legittimo affidamento”.
Occorre osservare che lo stesso avviso di avvio della procedura selettiva prevedeva espressamente che “9. Nella graduatoria sono considerati idonei i candidati che, dalla somma dei punteggi conseguiti nei tre fattori selettivi, al netto di cui alle decurtazioni di cui al precedente comma 8, avranno conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 60/100. 10. L'effettivo numero dei candidati idonei che conseguiranno la progressione economica sarà quantificato al termine della procedura in forza del combinato disposto dagli artt. 23 del d. lgs. n. 150/2009, 16 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 e 11 CCDI .2019 (art. 4 commi 9 e 10) e tale riserva era ribadita CP_1
e ulteriormente esplicitata nella circolare prot. GB20200055331 del 3.8.2020. Tale previsione si comprende meglio in considerazione del fatto che, all'epoca della pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura selettiva,
[...]
era in attesa della risposta allo specifico quesito sul punto indirizzato CP_1 al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha trovato, poi, risposta nel settembre 2020, quindi prima della nomina della commissione di valutazione deputata a stilare le graduatorie (nomina che dalla delibera di approvazione delle graduatorie risulta effettuata il 17.11.2020), alla quale è seguito, prima della conclusione dei lavori della commissione e della redazione delle graduatorie (16.12.2020), l'accordo sindacale del 25.11.2020.
In altri termini, non si ravvisa una lesione dei principi invocati perché appariva chiaro, sin dalla pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura di selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, che le
PEO 2020 sarebbero state riconosciute non a tutti i potenziali beneficiari, in possesso del requisito di anzianità e del punteggio minimo di idoneità, bensì solo ad un numero limitato di essi che per accordo delle stesse parti che avevano sottoscritto il CCDI, è stato fissato con l'accordo sindacale del
25.11.2020 nella quota del 50%.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, relativo alla sola domanda dell'appellante di “rideterminazione” del punteggio Parte_6 per il fattore “esperienza professionale” che, a suo dire, l'avrebbe collocata nel
50% di coloro che hanno ottenuto la promozione. Infatti, le censure sollevate 12
non appaiono idonee a scalfire le argomentazioni del Tribunale secondo cui «Quanto al punteggio dei ricorrenti e si osserva che, con specifico riguardo Pt_20 Pt_6 all'Esperienza professionale maturata, i candidati, come espressamente chiarito nell'Avviso di Selezione, nonché nella successiva Circolare prot. GB/55331 del 3.08.2020, dovevano autocertificare ex art.46 del DPR n. 445/2000 il totale dei giorni di servizio maturati alle dipendenze di e/o di altre PP.AA. partendo dal giorno di stipula di un CP_1 contratto di lavoro subordinato con una Pubblica Amministrazione e fino al 30 giugno 2020, data antecedente la decorrenza delle progressioni. La circolare sopra citata conteneva precise indicazioni, in particolare, circa il calcolo dei giorni riguardante l'esperienza professionale oggetto di autocertificazione da parte del candidato al momento della presentazione della domanda on line. Al fine di evitare errori e/o omissioni nella compilazione della domanda da parte dei dipendenti, con successiva Circolare prot.
GB/74322 del 2.09.2020 (v. doc. 11 fascicolo il Dipartimento Risorse Umane Pt_25 ribadiva l'obbligo dei candidati di rendere l'autocertificazione richiesta nella domanda dichiarando tutta l'esperienza professionale maturata e precisava espressamente che, in assenza di una o più delle dichiarazioni previste dal format “Candidatura”, i dipendenti avrebbero visto precluso l'esito positivo dell'istanza in quanto il punteggio finale avrebbe inevitabilmente risentito della valutazione del fattore “esperienza professionale”».
Quindi l'Avviso di selezione prevedeva l'indicazione dei titoli come elemento costitutivo della stessa domanda di partecipazione, sottoposta al termine perentorio di presentazione, a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza della procedura e par condicio dei candidati.
I candidati avevano l'onere di indicare i titoli da far valere, chiaramente ognuno poteva far valere tutti o parte dei propri titoli, non si tratta di errore ma di scelta, pertanto il richiamo al cd. soccorso istruttorio è inconferente.
Nelle PEO del 2020, ai fini dell'attribuzione dei punteggi per ciascuno dei tre fattori considerati, sono stati adottati esclusivamente titoli autocertificati dai candidati nel modello di domanda predisposto dall'Amministrazione ed acquisiti entro il termine indicato all'art. 2, comma 7, dell'Avviso di selezione ovvero entro le ore 12:00 del 14.9.2020. Proprio al fine di evitare errori e/o omissioni nella compilazione della domanda, con
Circolare GB/74322 del 2.9.2020 il Dipartimento Risorse Umane ribadiva l'obbligo dei candidati di rendere l'autocertificazione richiesta nella domanda dichiarando tutta l'esperienza professionale maturata e precisava 13
espressamente che, in assenza di una o più delle dichiarazioni previste dal format “Candidatura”, i dipendenti avrebbero visto precluso l'esito positivo dell'istanza in quanto il punteggio finale avrebbe inevitabilmente risentito della valutazione del fattore “esperienza professionale”.
Secondo quanto disposto dall'art. 5 dell'avviso di selezione: “1. La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane, secondo i medesimi criteri e modalità previsti per le Commissioni preposte alle procedure di selezione ed acquisizione del personale, ha il compito di verificare la correttezza dei report recanti i risultati delle istruttorie, elaborati mediante il raffronto tra quanto dichiarato dai candidati e le informazioni e i dati che risiedono nel sistema informativo integrato del personale dell'Ente, ovvero acquisiti da altre pubbliche amministrazioni. Qualora la Commissione rilevi incongruenze, tra le autocertificazioni dei candidati e le risultanze in possesso dell'Amministrazione, ove necessario, può chiedere integrazioni o chiarimenti, ovvero disporre ulteriori controlli.
2. Spetta alla Commissione, al termine delle verifiche, formare una graduatoria per ciascuna categoria professionale sulla base degli elaborati informatici recanti il punteggio conseguito dai dipendenti nella procedura informatizzata di selezione”, mentre il successivo art. 6 prevede: “La graduatoria, formata dalla Commissione e adottata con Determinazione Dirigenziale del Direttore del dipartimento Organizzazione e
Risorse umane, sarà pubblicata ai fini della notifica agli interessati sul Portale istituzionale, con facoltà dei candidati di chiedere eventuali rettifiche per punteggio non conforme alle prescrizioni del bando. A tal fine, il candidato dovrà presentare una motivata e documentata istanza di riesame alla
Commissione Esaminatrice, entro il quarto giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria di riferimento, esclusivamente a mezzo
P.E.C…il messaggio dovrà recare nell'oggetto, obbligatoriamente, la dicitura
“Roma Capitale Progressioni Economiche Orizzontali 2020- Istanza di riesame del sig. (del dipendente)”. In assenza di tale Parte_26 indicazione, l'istanza sarà considerata irricevibile…”.
Dalla documentazione in atti, risulta che , insegnante di Parte_6 scuola di infanzia C3, ha presentato istanza di partecipazione alla procedura selettiva finalizzata all'attribuzione della PEO, anno 2020, con prot. n. 14
GB/2020/74081 (all. n.
5-3 in appello). La dipendente nella domanda di partecipazione ha autodichiarato n. 6474 giorni di contratto con
[...]
nella categoria ricoperta, a fronte di 5277 giorni di contratto maturati CP_1 presso nella categoria in godimento presenti sul Sistema CP_1 informativo del personale di La Commissione esaminatrice, in CP_1 sede di istruttoria delle candidature, ha ritenuto di attribuire ai dipendenti che avevano dichiarato un numero di giorni di servizio presso l'Amministrazione superiore a quello presente sul , il punteggio per il fattore CP_11 dell'esperienza professionale presso sulla base dei dati presenti CP_1 sul sistema informativo del personale. Conseguentemente, alla candidata è stato attribuito, nella graduatoria di dicembre 2020, un punteggio per il fattore esperienza professionale pari a 21 ed un punteggio totale pari a 79. La dipendente non ha presentato alcuna domanda di riesame, contestando il punteggio solo in via giudiziale. Conseguentemente, ella vede ormai precluso il diritto al soccorso istruttorio, attivabile solo nel caso in cui l'interessato, nell'adempimento del dovere di leale collaborazione con la P.A., abbia dimostrato, nella compilazione della domanda, una idonea diligenza.
Diversamente opinando, infatti, la P.A. sarebbe costretta, a fronte di comportamenti superficiali da parte dei candidati, a rincorrere gli stessi, gravando in maniera inaccettabile il procedimento, allungandone oltremodo i termini e violando il principio di autoresponsabilità posto a presidio della regola concorsuale della par condicio.
Fondato in rito, ma insuscettibile di accoglimento, è il terzo e ultimo motivo di gravame, avente ad oggetto la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate nella misura di € 1.000,00 a carico di ciascun ricorrente in primo grado (eccetto , dunque per il complessivo importo di € 29.000,00, Pt_21 oltre accessori. La S.C., nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha rilevato che “-) la regola generale è quella di cui all'art. 4, comma 2, d.m. 55/14: l'avvocato che difende più parti aventi la stessa veste processuale (tutti attori, tutti convenuti, ecc.), ma la cui difesa impone lo studio di questioni giuridiche e fattuali non coincidenti, ha diritto al compenso previsto per una sola parte aumentato nella misura ivi prevista;
-) l'eccezione a tale regola generale è prevista dall'art. 4, comma 4, d.m. 55/14: tale eccezione si verifica quando l'avvocato assiste più parti aventi la medesima posizione 15
processuale (tutti attori, tutti convenuti, ecc.), e la cui difesa comporta lo studio di identiche questioni di fatto e di diritto. (…)
4.12. Dall'evoluzione normativa e dalla ricostruzione sistematica sin qui esposta si traggono i seguenti princìpi:
a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;
b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14;
d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale,
c.p.c.;
g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata” (così Cass. n. 5994 del 17/04/2024).
Osserva il Collegio che le pretese azionate con l'originario ricorso introduttivo non erano identiche, in quanto richiedevano l'esame di presupposti di fatto e, anche se in minima parte, di diritto diversi. Tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, il Tribunale, in applicazione dei principi sanciti dalla S.C., avrebbe dovuto liquidare gli onorari calcolati al valore medio delle tariffe ed esclusa la fase istruttoria, maggiorati del 30% per i primi dieci ricorrenti e del 10% per i successivi diciannove, per un totale di complessivi € 50.668,80, oltre accessori, se considerata la media 16
complessità della causa. Anche a voler ritenere la causa di bassa complessità, il compenso liquidabile a valore medio sarebbe in ogni caso superiore ad €
40.000,00, oltre accessori di legge. Dunque, l'importo liquidato dal Tribunale, ammontante ad € 1.000,00 a carico di ciascun ricorrente, pari a complessivi €
29.000,00 oltre accessori, è inferiore a quello che il Tribunale avrebbe dovuto liquidare ove avesse fatto corretta applicazione dell'art. 4, comma 2, del D.M.
55/2014 così come interpretato dalla S.C, sicchè gli appellanti non hanno un concreto ed effettivo interesse ad impugnare tale statuizione, avendo ricevuto un trattamento più favorevole.
Passando all'esame dell'appello incidentale, il primo motivo, mediante il quale la resistente censura la sentenza impugnata per avere il primo Giudice disatteso l'eccezione di improcedibilità del ricorso in forma cumulativa per disomogeneità delle posizioni dei lavoratori e potenziale conflitto di interessi, è inammissibile oltre che infondato. Difetta invero l'interesse ad agire di
[...]
che ha ottenuto una pronuncia più favorevole (rigetto nel merito) CP_1 anziché una pronuncia in rito di mera inammissibilità del ricorso. Per granitica giurisprudenza, “L'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica” (ex multis, Cass. Ordinanza n. 3991 del 18/02/2020).
Le medesime argomentazioni determinano l'inammissibilità del secondo motivo di appello incidentale, non avendo un interesse CP_1 concreto ed attuale alla pronuncia sull'eccezione di violazione del ne bis in idem in relazione alle domande avanzate da . Parte_6
In conclusione, l'appello principale deve trovare integrale rigetto mentre l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.
La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese del grado.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di 17
cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello principale;
dichiara inammissibile l'appello incidentale;
compensa integralmente fra le parti le spese del grado;
dà atto che sussistono per entrambi gli appellanti principali e incidentale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 04/12/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA ES RE DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI