CASS
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 3245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3245 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da SS EN - Presidente - Sent. n. sez. 1512/2025 EN SS - Relatore - CC - 14/10/2025 EGLE PILLA R.G.N. 21013/2025 AN LO IE CO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RE SI nato a [...] il [...] RI RU nato in [...] il [...] Nel procedimento in cui è parte civile: Fall. Center Office Trade Pomezia S.r.l. Unipol Banca S.p.a. Fall. Field Poppyes S.r.l. avverso la sentenza del 27/01/2025 del Tribunale di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NA ES;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Serrao D’Aquino, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata relativamente alle pene accessorie. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 27.1.2025, il Tribunale di Roma ha applicato nei confronti di RE SI e RI RU, in ordine ai reati rispettivamente ascritti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e di falso, le pene principali concordate dalle parti (superiori a due anni), nonché quelle accessorie fallimentari determinandole in anni dieci. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3245 Anno 2026 Presidente: EN SS Relatore: SS EN Data Udienza: 14/10/2025 2 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deducono violazione di legge in relazione all’art. 129 c.p.p., lamentando che il Tribunale avrebbe omesso di verificare la possibilità di addivenire a pronuncia assolutoria, valutando circostanze che potessero escludere la responsabilità degli imputati, come prescritto dalla Corte di Cassazione. 2.2.Col secondo motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 223 e 216 l.f. e all’art. 133 c.p., nonché vizio di motivazione. Nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale sulla illegittimità dell’ultimo comma dell’art. 216 l.f. nella parte in cui stabiliva la pena fissa accessoria di anni dieci, e la conseguente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che in relazione alle pene di durata non fissa ha affermato che esse devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p., il Tribunale, nella sentenza impugnata, non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla determinazione delle pene accessorie fallimentari quantificate in anni dieci. Indi, instano per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione alla condanna concernente le pene accessorie fallimentari determinandole nella durata pari alla pena detentiva principale (fissata in anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione per RE e in anni 2, mesi 7 e giorni 10 di reclusione RI). 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio limitatamente alle pene accessorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato relativamente al secondo motivo di ricorso per le ragioni di seguito indicate. Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena principale della reclusione in relazione a diversi reati di bancarotta fraudolenta (fissata in anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione per RE e in anni 2, mesi 7 e giorni 10 di reclusione RI). Trattandosi di patteggiamento a pena superiore ai due anni di reclusione, correttamente il Tribunale ha applicato le pena accessorie fallimentari 3 dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa (la cui applicazione, in caso di condanna ancorchè patteggiata, è obbligatoria, a meno che non sia stata inflitta, con il patteggiamento, una sanzione inferiore ai due anni di reclusione, cfr. Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Agosta, Rv. 278882), fissandone, tuttavia, la durata in anni dieci. Ciò di cui si duole la difesa è che le pene accessorie fallimentari previste dall'art. 216, ultimo comma, I. fall., non oggetto del patto, avrebbero dovuto essere adeguatamente motivate, in ossequio al dettato della Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 222 del 2018, ha stabilito che esse debbano rispondere ad un criterio di discrezionalità individualizzante, costruito sulla base dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. L’assunto è fondato. Va premesso che, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato le pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fall. è ricorribile per cassazione per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nel caso in cui la pena accessoria non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, in quanto, diversamente, è ricorribile nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (così Sez. 5, Sentenza n. 24874 del 21/04/2023, Rv. 284818 – 01, che nell’affermare il principio ha espressamente richiamato Sez. U, n. del 26/9/2019, dep. 2020, Savin e Sez. 6, n. 16508 del 27/5/2020). Ciò posto, si osserva che nel caso di specie il Tribunale ha applicato all'imputato, oltre alla pena principale, anche le sanzioni accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I.fall., sopra indicate, fissandole nella durata di anni dieci senza motivare in alcun modo in ordine a tale determinazione temporale. Come noto, invece, le Sezioni Unite, con la decisione Sez. U, n. 28910 del /02/2019, Suraci, Rv. 276286, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 (con cui la Consulta ha rimodulato il limite edittale fisso di dieci anni, previsto per le pene accessorie cd. fallimentari, e lo ha ricondotto alla formula "fino a dieci anni", mediante una pronuncia "manipolativa" di incostituzionalità), hanno stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. Tale soluzione si è imposta perché le medesime istanze di individualizzazione della misura sanzionatoria del disvalore penale del fatto- reato, provenienti dai parametri costituzionali previsti dagli artt. 3, 25 e 27 Cost. e 4 sintetizzabili nei principi di proporzionalità e colpevolezza, sovrintendono alla determinazione sia della pena principale che di quelle accessorie, eventualmente da disporre in abbinamento secondo specifiche ed obbligatorie indicazioni normative (come avviene nel caso di specie). Le Sezioni Unite, in particolare, hanno evidenziato come la piena realizzazione soprattutto, del precipuo finalismo preventivo cui sono preordinate le pene accessorie, richieda una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena principale. Ne consegue la necessità di determinazione della loro misura caso per caso, ad opera del giudice, che deve muoversi nell'ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge, sulla scorta di una valutazione discrezionale che deve utilizzare gli elementi concreti della fattispecie in collegamento con i parametri dell'art. 133 cod. pen. e "di cui è obbligo dare conto con congrua motivazione". Nel caso di specie, come si è detto, a fronte di una durata delle pene accessorie determinata nella misura massima di anni dieci, il giudice non ha fornito alcuna motivazione sui criteri di scelta della dosimetria, sicché evidente è il vizio assoluto di carenza di motivazione che affligge il provvedimento impugnato che deve essere pertanto emendato mediante l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma. 2.Il primo motivo che lamenta la mancata valutazione del fatto in concreto e vizio di motivazione alla luce del disposto normativo di cui all’art. 129 c.p.p. (comunque insussistente), è inammissibile, laddove tali vizi non rientrano nel novero di quelli azionabili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso il 14/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NA ES EL NA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Serrao D’Aquino, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata relativamente alle pene accessorie. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 27.1.2025, il Tribunale di Roma ha applicato nei confronti di RE SI e RI RU, in ordine ai reati rispettivamente ascritti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e di falso, le pene principali concordate dalle parti (superiori a due anni), nonché quelle accessorie fallimentari determinandole in anni dieci. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3245 Anno 2026 Presidente: EN SS Relatore: SS EN Data Udienza: 14/10/2025 2 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deducono violazione di legge in relazione all’art. 129 c.p.p., lamentando che il Tribunale avrebbe omesso di verificare la possibilità di addivenire a pronuncia assolutoria, valutando circostanze che potessero escludere la responsabilità degli imputati, come prescritto dalla Corte di Cassazione. 2.2.Col secondo motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 223 e 216 l.f. e all’art. 133 c.p., nonché vizio di motivazione. Nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale sulla illegittimità dell’ultimo comma dell’art. 216 l.f. nella parte in cui stabiliva la pena fissa accessoria di anni dieci, e la conseguente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che in relazione alle pene di durata non fissa ha affermato che esse devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p., il Tribunale, nella sentenza impugnata, non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla determinazione delle pene accessorie fallimentari quantificate in anni dieci. Indi, instano per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione alla condanna concernente le pene accessorie fallimentari determinandole nella durata pari alla pena detentiva principale (fissata in anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione per RE e in anni 2, mesi 7 e giorni 10 di reclusione RI). 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio limitatamente alle pene accessorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato relativamente al secondo motivo di ricorso per le ragioni di seguito indicate. Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena principale della reclusione in relazione a diversi reati di bancarotta fraudolenta (fissata in anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione per RE e in anni 2, mesi 7 e giorni 10 di reclusione RI). Trattandosi di patteggiamento a pena superiore ai due anni di reclusione, correttamente il Tribunale ha applicato le pena accessorie fallimentari 3 dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa (la cui applicazione, in caso di condanna ancorchè patteggiata, è obbligatoria, a meno che non sia stata inflitta, con il patteggiamento, una sanzione inferiore ai due anni di reclusione, cfr. Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Agosta, Rv. 278882), fissandone, tuttavia, la durata in anni dieci. Ciò di cui si duole la difesa è che le pene accessorie fallimentari previste dall'art. 216, ultimo comma, I. fall., non oggetto del patto, avrebbero dovuto essere adeguatamente motivate, in ossequio al dettato della Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 222 del 2018, ha stabilito che esse debbano rispondere ad un criterio di discrezionalità individualizzante, costruito sulla base dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. L’assunto è fondato. Va premesso che, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato le pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fall. è ricorribile per cassazione per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nel caso in cui la pena accessoria non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, in quanto, diversamente, è ricorribile nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (così Sez. 5, Sentenza n. 24874 del 21/04/2023, Rv. 284818 – 01, che nell’affermare il principio ha espressamente richiamato Sez. U, n. del 26/9/2019, dep. 2020, Savin e Sez. 6, n. 16508 del 27/5/2020). Ciò posto, si osserva che nel caso di specie il Tribunale ha applicato all'imputato, oltre alla pena principale, anche le sanzioni accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I.fall., sopra indicate, fissandole nella durata di anni dieci senza motivare in alcun modo in ordine a tale determinazione temporale. Come noto, invece, le Sezioni Unite, con la decisione Sez. U, n. 28910 del /02/2019, Suraci, Rv. 276286, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 (con cui la Consulta ha rimodulato il limite edittale fisso di dieci anni, previsto per le pene accessorie cd. fallimentari, e lo ha ricondotto alla formula "fino a dieci anni", mediante una pronuncia "manipolativa" di incostituzionalità), hanno stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. Tale soluzione si è imposta perché le medesime istanze di individualizzazione della misura sanzionatoria del disvalore penale del fatto- reato, provenienti dai parametri costituzionali previsti dagli artt. 3, 25 e 27 Cost. e 4 sintetizzabili nei principi di proporzionalità e colpevolezza, sovrintendono alla determinazione sia della pena principale che di quelle accessorie, eventualmente da disporre in abbinamento secondo specifiche ed obbligatorie indicazioni normative (come avviene nel caso di specie). Le Sezioni Unite, in particolare, hanno evidenziato come la piena realizzazione soprattutto, del precipuo finalismo preventivo cui sono preordinate le pene accessorie, richieda una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena principale. Ne consegue la necessità di determinazione della loro misura caso per caso, ad opera del giudice, che deve muoversi nell'ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge, sulla scorta di una valutazione discrezionale che deve utilizzare gli elementi concreti della fattispecie in collegamento con i parametri dell'art. 133 cod. pen. e "di cui è obbligo dare conto con congrua motivazione". Nel caso di specie, come si è detto, a fronte di una durata delle pene accessorie determinata nella misura massima di anni dieci, il giudice non ha fornito alcuna motivazione sui criteri di scelta della dosimetria, sicché evidente è il vizio assoluto di carenza di motivazione che affligge il provvedimento impugnato che deve essere pertanto emendato mediante l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma. 2.Il primo motivo che lamenta la mancata valutazione del fatto in concreto e vizio di motivazione alla luce del disposto normativo di cui all’art. 129 c.p.p. (comunque insussistente), è inammissibile, laddove tali vizi non rientrano nel novero di quelli azionabili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso il 14/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NA ES EL NA