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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/05/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 146/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio Parte_1
Prestia (PEC: che lo rappresenta e difende giusta procura in Email_1 atti.
RICORRENTE
e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Calabria (PEC:
. Email_2
RESISTENTE
e
IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC:
t). Email_3
RESISTENTE
1 Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 24/01/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
13920219001146672000, notificata il 15.12.2021, cui sono sottesi gli avvisi di addebito aventi n.
43920120000349765000; 43920120001217804000; 43920130000390382000;
43920130000754403000; 43920140000314349000; 43920140000461533000;
43920140000776117000; 43920140000804623000; 43920140001312176000;
43920150000009149000; 43920150000029870000; 43920150000136117000;
43920150000456155000; 43920150000849684000 e 43920160000103748000 relativi a contributi IVS pretesi dall'Ente previdenziale e inerenti al periodo intercorrente fra il 2010 e il
2015. Il ricorrente deduceva l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “-Accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per cui è ricorso e di cui agli avvisi di addebito in premessa specificati sottesi all'intimazione impugnata e, conseguentemente, non dovuto il relativo importo (pari ad euro 51.155,83). -Dichiarare, inoltre, per quanto di competenza, l'illegittimità dell'attività di riscossione ed annullare l'impugnata intimazione di pagamento, con ogni ulteriore e conseguenziale statuizione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio e con distrazione ex art.
93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_3 CP_2 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato solo in parte.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge
2 n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera
a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dimostrato che gli avvisi di addebito aventi n.
43920120000349765000; 43920120001217804000; 43920130000390382000;
43920130000754403000; 43920140000314349000; 43920140000461533000;
43920140000776117000; 43920140000804623000, riportati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, sono già stati oggetto di sentenza (emessa, dapprima da questo
Tribunale, con sent. n. 317/2019, pubblicata il 30.05.2019 e poi dalla Corte di Appello di
Catanzaro, con sent. n. 44/2021).
5. Pertanto, poiché ai sensi dell'art. 2953 c.c.: “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna
3 passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”, per gli avvisi di addebito suddetti non si ravvisa alcuna estinzione, stante il mancato decorso del termine decennale di prescrizione, decorrente dal 2021.
6. Occorre precisare, inoltre, che l' previdenziale ha dedotto e documentato di aver, CP_4 validamente, notificato al ricorrente tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920120000349765000 è stato notificato il 31.05.2012;
- l'avviso di addebito n. 43920120001217804000 è stato notificato il 28.01.2013;
- l'avviso di addebito n. 43920130000390382000 è stato notificato il 23.04.2013;
- l'avviso di addebito n. 43920130000754403000 è stato notificato il 15.01.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140000314349000 è stato notificato il 11.06.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140000461533000 è stato notificato il 22.07.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140000776117000 è stato notificato il 22.10.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140000804623000 è stato notificato il 22.10.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140001312176000 è stato notificato il 13.02.2015;
- l'avviso di addebito n. 43920150000009149000 è stato notificato il 20.02.2015;
- l'avviso di addebito n. 43920150000029870000 è stato notificato il 16.03.2015;
- l'avviso di addebito n. 43920150000136117000 è stato notificato il 22.07.2015;
- l'avviso di addebito n. 43920150000456155000 è stato notificato il 3.11.2015;
- l'avviso di addebito n. 43920150000849684000 è stato notificato il 2.02.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920160000103748000 è stato notificato l'11.05.2016.
7. Anche in considerazione della sospensione dei termini durante il periodo pandemico (pari a
311 giorni): il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo
11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9,
4 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, per gli avvisi di addebito n. 43920140001312176000; 43920150000009149000;
43920150000029870000; 43920150000136117000; 43920150000456155000;
43920150000849684000 il ricorso deve essere accolto, perché dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito a quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (15.12.2021) è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
8. Il ricorso deve essere, invece, rigettato relativamente all'avviso di addebito n.
43920160000103748000, in quanto dalla data di notifica (11.05.2016) a quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (15.12.2021) – e in occasione della sospensione del periodo pandemico – il termine quinquennale è stato interrotto e non è decorso.
9. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito n. 43920140001312176000;
43920150000009149000; 43920150000029870000; 43920150000136117000;
43920150000456155000; 43920150000849684000, riportati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 21/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio Parte_1
Prestia (PEC: che lo rappresenta e difende giusta procura in Email_1 atti.
RICORRENTE
e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Calabria (PEC:
. Email_2
RESISTENTE
e
IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC:
t). Email_3
RESISTENTE
1 Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 24/01/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
13920219001146672000, notificata il 15.12.2021, cui sono sottesi gli avvisi di addebito aventi n.
43920120000349765000; 43920120001217804000; 43920130000390382000;
43920130000754403000; 43920140000314349000; 43920140000461533000;
43920140000776117000; 43920140000804623000; 43920140001312176000;
43920150000009149000; 43920150000029870000; 43920150000136117000;
43920150000456155000; 43920150000849684000 e 43920160000103748000 relativi a contributi IVS pretesi dall'Ente previdenziale e inerenti al periodo intercorrente fra il 2010 e il
2015. Il ricorrente deduceva l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “-Accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per cui è ricorso e di cui agli avvisi di addebito in premessa specificati sottesi all'intimazione impugnata e, conseguentemente, non dovuto il relativo importo (pari ad euro 51.155,83). -Dichiarare, inoltre, per quanto di competenza, l'illegittimità dell'attività di riscossione ed annullare l'impugnata intimazione di pagamento, con ogni ulteriore e conseguenziale statuizione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio e con distrazione ex art.
93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_3 CP_2 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato solo in parte.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge
2 n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera
a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dimostrato che gli avvisi di addebito aventi n.
43920120000349765000; 43920120001217804000; 43920130000390382000;
43920130000754403000; 43920140000314349000; 43920140000461533000;
43920140000776117000; 43920140000804623000, riportati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, sono già stati oggetto di sentenza (emessa, dapprima da questo
Tribunale, con sent. n. 317/2019, pubblicata il 30.05.2019 e poi dalla Corte di Appello di
Catanzaro, con sent. n. 44/2021).
5. Pertanto, poiché ai sensi dell'art. 2953 c.c.: “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna
3 passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”, per gli avvisi di addebito suddetti non si ravvisa alcuna estinzione, stante il mancato decorso del termine decennale di prescrizione, decorrente dal 2021.
6. Occorre precisare, inoltre, che l' previdenziale ha dedotto e documentato di aver, CP_4 validamente, notificato al ricorrente tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920120000349765000 è stato notificato il 31.05.2012;
- l'avviso di addebito n. 43920120001217804000 è stato notificato il 28.01.2013;
- l'avviso di addebito n. 43920130000390382000 è stato notificato il 23.04.2013;
- l'avviso di addebito n. 43920130000754403000 è stato notificato il 15.01.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140000314349000 è stato notificato il 11.06.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140000461533000 è stato notificato il 22.07.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140000776117000 è stato notificato il 22.10.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140000804623000 è stato notificato il 22.10.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140001312176000 è stato notificato il 13.02.2015;
- l'avviso di addebito n. 43920150000009149000 è stato notificato il 20.02.2015;
- l'avviso di addebito n. 43920150000029870000 è stato notificato il 16.03.2015;
- l'avviso di addebito n. 43920150000136117000 è stato notificato il 22.07.2015;
- l'avviso di addebito n. 43920150000456155000 è stato notificato il 3.11.2015;
- l'avviso di addebito n. 43920150000849684000 è stato notificato il 2.02.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920160000103748000 è stato notificato l'11.05.2016.
7. Anche in considerazione della sospensione dei termini durante il periodo pandemico (pari a
311 giorni): il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo
11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9,
4 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, per gli avvisi di addebito n. 43920140001312176000; 43920150000009149000;
43920150000029870000; 43920150000136117000; 43920150000456155000;
43920150000849684000 il ricorso deve essere accolto, perché dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito a quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (15.12.2021) è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
8. Il ricorso deve essere, invece, rigettato relativamente all'avviso di addebito n.
43920160000103748000, in quanto dalla data di notifica (11.05.2016) a quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (15.12.2021) – e in occasione della sospensione del periodo pandemico – il termine quinquennale è stato interrotto e non è decorso.
9. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito n. 43920140001312176000;
43920150000009149000; 43920150000029870000; 43920150000136117000;
43920150000456155000; 43920150000849684000, riportati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 21/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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