Articolo 1 della Legge 19 maggio 1971, n. 423
Versione
20 luglio 1971
Art. 1. Articolo unico

L' articolo 97 del codice civile , approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 , e' sostituito dal seguente:
"Documenti per la pubblicazione. - Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale di stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi e la prova dell'assenso al matrimonio, se e' prescritto, nonche' ogni altro documento necessario a provare la liberta' degli sposi.
Coloro che esercitano o hanno esercitato la patria potesta' debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilita', che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'articolo 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.
La dichiarazione prevista al comma precedente e' resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli articoli 20 , 24 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di affinita' a termini e per gli effetti di cui all'articolo 87.
Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli".

Entrata in vigore il 20 luglio 1971