Articolo 1 della Legge 12 novembre 2009, n. 173
Articolo 2
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2 dicembre 2009
Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons – CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, di seguito denominata «Convenzione CCW», relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003.

Entrata in vigore il 2 dicembre 2009