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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/12/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
CI TI Presidente rel.
OR DI RT DI
Maurizio DRIGANI DI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 1748/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e promossa con ricorso congiuntamente depositato
DA
, nata il [...] alla Spezia ed ivi residente Parte_1
c.f. Avv. GUASTINI STEFANO C.F._1 E
, nato il [...] a [...] e residente alla Spezia Parte_2
c.f. Avv. GUASTINI STEFANO C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
17.9.2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 25.11.2025:
“Voglia il Tribunale accogliere e recepire le seguenti concordate condizioni:
1. Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocamento presso la madre , e manterranno Parte_1 la residenza presso l'abitazione di quest'ultima, attualmente sita nel comune della Spezia (SP), alla Via Naef n. 4;
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà sulle figlie minori ed ogni decisione relativa all'educazione, istruzione e salute delle stesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo in materia di scuola, cure, sport, tempo libero) verrà presa in accordo tra i genitori, anche per valutarne i relativi costi;
3. Il padre sarà libero di vedere le figlie quando meglio crederà, compatibilmente con gli impegni della madre e delle figlie minori e in ogni caso previo congruo preavviso, e di tenerle presso di sé ogni 2 fine settimana (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) e, alternativamente (di anno in anno), nelle feste comandate;
4. Ciascuno dei genitori potrà tenere con sé le minori consecutivamente per 15 giorni durante le vacanze estive per periodi di vacanza, anche all'estero, dandone congruo preavviso all'altro genitore;
5. I genitori, nell'interesse preminente delle figlie, si impegnano ad assicurare l'osservanza del principio di cui al primo comma dell'art. 337 ter c.c., secondo il quale il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale e ognuno di loro si impegna a non ostacolare in alcun modo tale adempimento;
6. Il padre corrisponderà alla madre, per il mantenimento delle figlie minori e del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, la somma di
Euro 600,00 (seicento/00) mensili, somma che sarà versata a mezzo bonifico, entro il giorno 20 di ogni mese, sulla PostePay Evolution intestata alla sig.ra
2 e che sarà soggetta ad aggiornamento annuale in base agli Parte_1 indici ISTAT;
7. Le spese straordinarie, da individuarsi secondo le previsioni delle linee guida approvate da codesto Ill.mo Tribunale in data 13.12.2018 e comunque – ove possibile – previamente concordate, faranno carico per il 50% a ciascuno dei genitori;
8. L'importo dell'assegno unico per il nucleo familiare, attualmente pari ad Euro
600,00 mensili circa, verrà percepito interamente dalla sig.ra .” Parte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex artt. 337-bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 12.9.2025, deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio, ora cessata. dalla quale sono nati tre figli ( nato Per_3
l'11.4.2006, maggiorenne ma non economicamente indipendente, nonché e Per_1
, nate rispettivamente il 26.4.2009 e il 22.12.2019), riconosciuti da entrambi i Per_2 genitori, hanno congiuntamente chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni concordate come in ricorso.
All'udienza delegata del 25.11.2025, le parti hanno dichiarato di insistere come in ricorso, precisando che il padre vede le figlie anche durante la settimana in base ai propri turni lavorativi, che non consentono di predeterminare giorni fissi.
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse della prole minore d'età in quanto idonee a garantire un equilibrato rapporto affettivo con entrambi i genitori, congrue sotto il profilo economico, anche nell'interesse del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Alla stregua dell'art. 473 bis.
4.c.p.c., non è necessario procedere all'ascolto della prole minore di età, superfluo tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
3 Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: preso atto degli accordi intervenuti fra le parti, dispone nei seguenti termini: “
1. Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocamento presso la madre , e manterranno Parte_1 la residenza presso l'abitazione di quest'ultima, attualmente sita nel comune della Spezia (SP), alla Via Naef n. 4;
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà sulle figlie minori ed ogni decisione relativa all'educazione, istruzione e salute delle stesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo in materia di scuola, cure, sport, tempo libero) verrà presa in accordo tra i genitori, anche per valutarne i relativi costi;
3. Il padre sarà libero di vedere le figlie quando meglio crederà, compatibilmente con gli impegni della madre e delle figlie minori e in ogni caso previo congruo preavviso, e di tenerle presso di sé ogni 2 fine settimana (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) e, alternativamente (di anno in anno), nelle feste comandate;
4. Ciascuno dei genitori potrà tenere con sé le minori consecutivamente per 15 giorni durante le vacanze estive per periodi di vacanza, anche all'estero, dandone congruo preavviso all'altro genitore;
5. I genitori, nell'interesse preminente delle figlie, si impegnano ad assicurare l'osservanza del principio di cui al primo comma dell'art. 337 ter c.c., secondo il quale il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale e ognuno di loro si impegna a non ostacolare in alcun modo tale adempimento;
6. Il padre corrisponderà alla madre, per il mantenimento delle figlie minori e del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, la somma di
Euro 600,00 (seicento/00) mensili, somma che sarà versata a mezzo bonifico, entro il giorno 20 di ogni mese, sulla PostePay Evolution intestata alla sig.ra
4 e che sarà soggetta ad aggiornamento annuale in base agli Parte_1 indici ISTAT;
7. Le spese straordinarie, da individuarsi secondo le previsioni delle linee guida approvate da codesto Ill.mo Tribunale in data 13.12.2018 e comunque – ove possibile – previamente concordate, faranno carico per il 50% a ciascuno dei genitori;
8. L'importo dell'assegno unico per il nucleo familiare, attualmente pari ad Euro
600,00 mensili circa, verrà percepito interamente dalla sig.ra .” Parte_1
Nulla per le spese.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Presidente est.
CI TI
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