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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/11/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 348/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. IO LA Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera
Dott.ssa GI SS Consigliera Rel. all'udienza del 24 settembre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 98/2025 (est. Frangipani), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Paletta, presso il cui studio in Pavia, via
Severino Boezio n. 9, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Taddeo, presso il cui studio in Milano, via
Nino Bixio n. 38, è elettivamente domiciliata,
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Novara-Verbania rappresentato e difeso dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato ex lege,
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI Appellante: “Disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e domanda avversa, in accoglimento del presente gravame così giudicare:
In via preliminare:
1) Sospendere, per le ragioni esposte in atto, l'esecutorietà della sentenza n. 98/2025 resa dal Tribunale di Pavia - Giudice del Lavoro - Dott.ssa Marcella Frangipani, in data
18.02.2025, depositata in data 22.02.2025, nonché l'efficacia dell'impugnata intimazione di pagamento e di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto
e/o consequenziale, incluso il titolo esecutivo.
Nel merito:
2) In accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza n. 98/2025 resa dal
Tribunale di Pavia in funzione di Giudice del Lavoro il 18.02.2025, depositata in data 22.02.2025, e per l'effetto accertare e dichiarare che i crediti di cui all'impugnata intimazione di pagamento si sono estinti per intervenuta prescrizione in assenza di atti interruttivi validamente notificati successivamente alla formazione del titolo sia all'appellante che alla società condebitrice solidale. Parte_1
3) Dichiarare dunque l'insussistenza del diritto dell' a Controparte_2 procedere ad esecuzione forzata e, quindi, annullare e/o dichiarare inefficace l'opposta intimazione di pagamento.
4) Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Appellata : “IN VIA PRELIMINARE: Controparte_2
-Respingere la richiesta di sospensione di esecutorietà della Sentenza n. 98/2025 emessa dal Giudice del Tribunale di Pavia dott.ssa Marcella Frangipani in data
18.02.2025 e depositata in data 22.02.2025
-Respingere la richiesta di sospensione dell'avviso di intimazione di pagamento e di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, incluso il titolo esecutivo. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- rigettare il contenuto dell'atto di appello e le conclusioni ivi rassegnate nonché confermare la Sentenza del giudice di prime cure n. 98/2025 R.G. n. 991/2024 emessa dal Giudice del Tribunale di Pavia Sezione Lavoro;
- che venga dichiarata esistente e valida l'intimazione di pagamento in quanto regolarmente notificata unitamente agli atti interruttivi della prescrizione e quindi il credito non prescritto;
- che venga dichiarata la validità e l'esistenza delle cartelle di pagamento;
- che venga dichiarata legittima la pretesa creditoria di;
Controparte_1
- condannare controparte al pagamento delle spese, indennità ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
pag. 2/17 Appellato Ispettorato Territoriale del Lavoro di Novara-Verbania: “Voglia l'adita Corte di Appello di Milano-sez.lav:
- In via principale: dichiarare inammissibile il ricorso o comunque infondato e confermare la sentenza di primo grado;
- Condannare controparte alla refusione delle spese anche in relazione a tale fase incidentale del grado di appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 22 febbraio 2025 il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 991/2024 R.G. promossa da contro l e Parte_1 Controparte_2
l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Novara-Verbania, ha respinto le domande della ricorrente, la quale aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 06820239047335281000 dell'importo di € 158.012,25 emessa dall' e notificatale in data 9 Controparte_2 gennaio 2024, per i crediti di cui alla cartella di pagamento n. 06820110369988907000, ruolo 2011, asseritamente notificata il 13 luglio 2011, avente ad oggetto sanzioni amministrative irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Novara nel 2006.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellante ha eccepito l'estinzione del diritto dell'agente della riscossione ad agire esecutivamente, per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Premesso che il credito oggetto dell'intimazione di pagamento, relativo a sanzioni amministrative risalenti al 2006, è soggetto a prescrizione quinquennale, ha dedotto che “stante l'inutile decorso del termine prescrizionale e la conseguente estinzione del credito sub judice, l'azione esecutiva che l' Controparte_1
ha preannunziato con l'impugnata intimazione di pagamento non potrà
[...] essere intrapresa: fra la cartella esattoriale, asseritamente notificata in data
13.07.2011, e l'impugnata intimazione di pagamento, notificata in data 09.01.2024, è infatti decorso un lasso di tempo decisamente superiore a quello richiesto per la prescrizione del credito oggetto di intimazione: trattandosi di sanzioni amministrative è del tutto pacifico che esse si prescrivono in 5 anni, così come è pacifico che per le cartelle di pagamento si ha il medesimo termine quinquennale con cui si prescrivono le sanzioni amministrative alle quali esse si riferiscono”.
Entrambe le parti convenute si sono costituite nel primo grado di giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale ha ricostruito i fatti di causa nei termini che seguono:
- in data 8 e 10 luglio 2006 il Servizio di Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale di Novara del Ministero del Lavoro e della pag. 3/17 Previdenza Sociale aveva notificato a C.N.C. Nuova Compagnia Costruzioni s.r.l. e all'amministratrice di quest'ultima, Parte_1
, due distinti verbali di illecito amministrativo, redatti il 29
[...] giugno precedente, per numerose irregolarità relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti della società;
- in assenza di pagamento delle sanzioni nella misura ridotta e in assenza di difese da parte della società e dell'amministratrice, con ordinanze- ingiunzioni n. 30/08 e n. 31/08 la predetta Direzione Provinciale aveva ingiunto il pagamento rispettivamente delle somme di € 2.088,31 e di € 61.043,36;
- le ordinanze-ingiunzioni erano state notificate a il Parte_1
4 aprile 2008. Il giudice di prime cure ha respinto l'eccezione, formulata dall'
[...]
, di inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine di Controparte_2 impugnazione previsto dagli artt. da 18 a 22 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 rispetto alla cartella di pagamento emessa nell'anno 2011, con la motivazione che “non si discute qui della legittimità di tale cartella, bensì del decorso del termine di prescrizione successivo alla sua notifica e pertanto non rileva il tema della c.d. “irretrattabilità” del credito contributivo”.
Nel merito, dato atto che il credito azionato è soggetto a prescrizione quinquennale a norma dell'art. 28 legge 24 novembre 1981 n. 689 e che debitrice principale per le obbligazioni di cui si tratta è l'opponente, ha evidenziato che, vertendosi in tema di obbligazione solidale, trova applicazione il principio stabilito dall'art. 1310, comma 1, c.p.c., secondo cui “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido … hanno effetto riguardo agli altri debitori”.
Ha, quindi, esaminato i documenti depositati dall' Controparte_1
e ritenuto che essi “attestano l'interruzione del decorso del termine
[...] quinquennale di prescrizione, ancorché gli stessi non siano stati diretti alla ricorrente, bensì alla società da lei amministrata”, con effetto anche nei confronti dell'opponente, obbligata principale, ai sensi del citato art. 1310, comma 1, c.p.c..
Ha pertanto concluso che “quando, il 9 gennaio 2024, a Parte_1
è stata notificata l'intimazione qui opposta (doc. 7 , il termine di prescrizione CP_3 quinquennale non era maturato e il credito, pertanto, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, non era estinto”.
Avverso la sentenza ha proposto appello , affidandosi a Parte_1 sei motivi.
Con il primo motivo denuncia erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice ha omesso di dichiarare l'inesistenza di atti interruttivi notificati alla ricorrente successivamente alla formazione del titolo.
pag. 4/17 Deduce che successivamente alla notifica delle ordinanze-ingiunzioni n. 30/08
e n. 31/08 (rispettivamente di € 2.088,31 ed € 61.043,36) in data 4 aprile 2008, nessun ulteriore atto era stato notificato all'appellante sino al 9 gennaio 2024, quando le era stata notificata l'intimazione di pagamento del dicembre 2023, oggetto di impugnazione.
In particolare, la cartella di pagamento n. 06820110369988907000 emessa nei confronti di e che l' dichiarava Parte_1 Controparte_2 di averle notificato il 13 luglio 2011 non era mai pervenuta all'indirizzo di quest'ultima, né l' aveva fornito prova della notifica, non avendo Controparte_2 prodotto in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata.
Con il secondo motivo lamenta erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto validamente perfezionata, nel marzo 2012, la notifica della cartella di pagamento al condebitore solidale pur in assenza di deposito dell'atto notificato e di mancata verifica della corrispondenza tra il contenuto dell'atto stesso e quello degli atti presupposti.
Deduce che l'agente della riscossione, quando vi è contestazione sull'esistenza della notifica, deve depositare non solo la relata di notifica, ma anche la copia della cartella notificata.
Evidenzia che nel giudizio di primo grado l' Controparte_2 aveva depositato la relata di notifica relativa alla cartella n. 06820110369988907001 diretta a condebitrice solidale di Controparte_4 [...]
, senza tuttavia allegare copia della cartella, “così impedendo ogni Parte_1 verifica e controllo circa la corrispondenza tra il suo contenuto e quello delle ordinanze- ingiunzioni, oltre che tra la cartella notificata alla società e quella che si assume essere stata notificata alla , identificate in atti con diversa numerazione”. Parte_1
Ritiene, pertanto, che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere valida ed efficace ad interrompere la prescrizione la notifica dell'atto diretto al condebitore solidale Controparte_4
Con il terzo motivo critica la sentenza per avere ritenuto validamente perfezionata, nel marzo 2012, la notifica della cartella di pagamento a Controparte_5
(in allora legale rappresentante della condebitrice solidale Controparte_4
, pur in assenza di prova che egli fosse indicato nell'atto da notificare
[...]
e che fosse residente nel Comune in cui la società aveva il domicilio fiscale.
Evidenzia che dalla relata di notifica risulta che “dopo un primo accesso del
08.03.2012 presso la sede della ad Controparte_4
Abbiategrasso (MI), Via F.lli Cervi n. 8, l'agente notificatore, non avendo rinvenuto sul luogo insegne o targhe della società destinataria dell'atto, abbia eseguito la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. al medesimo indirizzo (Abbiategrasso, Via F.lli Cervi, n. 8), nella persona dell'amministratore pro tempore ”. Controparte_5
pag. 5/17 Deduce che, avendo l' omesso di depositare Controparte_2 in atti la cartella n. 06820110369988907001 notificata alla società, “non è dato sapere se la persona fisica che all'epoca (08.03.2012) la rappresentava fosse residente nel medesimo Comune in cui la società stessa aveva il domicilio fiscale e se inoltre la stessa persona fisica (legale rappresentante) fosse identificata nell'atto da notificare, presupposti entrambi necessari ed indispensabili affinchè si potesse procedere alla notifica presso la residenza di quest'ultimo”.
Per tale ragione, ad avviso di parte appellante, “la notifica della cartella presso la (non verificata) residenza dell'allora amministratore della società a norma dell'art.
140 c.p.c. per assenza del destinatario e delle persone indicate all'art. 139 c.p.c., non può ritenersi valida”. Nell'ottica del gravame “la corretta procedura di notificazione avrebbe invero richiesto, effettuate le dovute comparazioni e verifiche nel registro delle imprese sull'indirizzo della sede e non avendo rinvenuto presso lo stesso la società, di procedere
a norma dell'art. 143 c.p.c., attestando l'irreperibilità assoluta della stessa società e relazionando sulle attività svolte, e solo in questo caso si sarebbe poi legittimamente potuto notificare l'atto avvalendosi del procedimento indicato all'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, mediante affissione dell'avviso di notifica dell'atto nell'albo del . Pt_2
Nel caso di specie, invece, “nella relazione di notifica del 08.03.2012 depositata in atti non c'è menzione di nessuna ricerca e verifica effettuata dall'agente notificatore, nè è precisato se la persona fisica, alla cui presunta residenza è stato eseguito un tentativo infruttuoso di notifica, fosse indicata nello stesso atto da notificare e se ne fosse accertata con ricerche anagrafiche l'effettiva residenza nel
Comune in cui aveva sede o domicilio la società, ma vi è solo l'avviso di affissione all'albo dello stesso da parte del messo comunale di Abbiategrasso di Pt_2 avvenuto deposito da parte di di n. 14 atti destinati a 14 diversi Controparte_6 destinatari-contribuenti, tra i quali quello oggetto di causa notificato ai sensi dell'art.
140 c.p.c. (per irreperibilità relativa) e non dell'art. 143 c.p.c. (irreperibilità assoluta) al sig. , legale rappresentante della Controparte_5 Controparte_4
presso la residenza di quest'ultimo (non verificata ed indicata come
[...] coincidente con la sede della società rappresentata)”. Con il quarto motivo deduce erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto validamente perfezionata, nel marzo 2012, la notifica della cartella di pagamento alla condebitrice solidale Controparte_4 in persona del legale rappresentante , secondo la procedura prevista Controparte_5 per l'ipotesi di irreperibilità assoluta, anziché per quella di irreperibilità relativa. Evidenzia che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità nonché secondo il “Manuale del messo notificatore” dello stesso agente della riscossione, in caso di irreperibilità relativa del destinatario dell'atto da notificare la notifica deve pag. 6/17 essere effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mentre nel caso di irreperibilità assoluta interviene la normativa speciale, derogatoria di quella prevista dal codice di procedura civile e trova perciò applicazione l'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 nella modalità prevista dall'art. 60, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
Sottolinea che “il presupposto necessario all'utilizzo di tale predetta normativa speciale è che “nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente”, cosicché il notificatore, al momento dell'accertamento deve compiere una rigida valutazione della reperibilità assoluta che deve risultare dagli atti”.
Nel caso in esame, deduce parte appellante, “è evidente, dalla documentazione prodotta da come tali formalità non siano state rispettate né CP_3 descritte nella relata, e come sia stato utilizzato il procedimento notificatorio che il combinato disposto degli artt. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 e 60, lettera e), del d.p.r.
600 del 1973 prescrive per i soggetti irreperibili, avendo il concessionario per la riscossione provveduto a notificare la cartella esattoriale a , legale Controparte_5 rappresentante della società, al medesimo indirizzo di quest'ultima, senza precisare se nell'atto egli fosse indicato quale amministratore e senza ricercarne l'effettiva residenza;
attestandone espressamente l'irreperibilità relativa, l'agente notificatore ha dunque effettuato il deposito presso la casa comunale per la mancanza di soggetti idonei a ricevere l'atto, dandone avviso mediante affissione nel solo albo del Comune e non presso la porta dell'abitazione e senza l'invio della raccomandata informativa come richiesto dall'art. 140 c.p.c.”. Per tale ragione ritiene che la notifica della cartella esattoriale in data 8 marzo
2012 alla società condebitrice solidale non possa essere ritenuta valida, né, quindi, idonea ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione.
Con il quinto motivo censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha omesso di pronunciarsi in merito alla validità della notifica dell'intimazione di pagamento del 2017 al condebitore solidale.
Ad avviso di parte appellante, anche la notifica dell'intimazione di pagamento n. 06820179002740780/000 effettuata nel 2017 alla condebitrice solidale C.N.C. Nuova
Compagnia Costruzioni s.r.l. deve considerarsi affetta da un vizio insanabile.
Premette che dall'1 giugno 2016 la notifica degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi si esegue mediante posta elettronica certificata (PEC), ma qualora l'invio degli atti all'indirizzo PEC del destinatario non sia andato a buon fine, l'agente della riscossione provvede alla notifica dell'atto mediante deposito telematico presso la Camera di Commercio competente per territorio e ne dà comunicazione al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Evidenzia che, con riguardo all'anzidetta intimazione di pagamento n.
06820179002740780/000, l'agente notificatore, attestata in data 17 febbraio 2017
pag. 7/17 l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC per inesistenza in capo alla società dell'indirizzo PEC, aveva dichiarato di aver depositato telematicamente l'atto presso la
Camera di Commercio di Milano ed inviato l'avviso di deposito dell'atto medesimo a mezzo posta con raccomandata a.r. all'indirizzo di Abbiategrasso, via Fratelli Cervi n. 8.
Tuttavia, l'invio dell'avviso di deposito a mezzo raccomandata non era andato a buon fine in quanto, come risulta dall'avviso di ricevimento e dal relativo rendiconto, l'indirizzo risultava “insufficiente”, per cui necessitavano da parte dell'agente notificatore ricerche e verifiche ulteriori sul corretto indirizzo, di fatto non eseguite.
Inoltre, l' non aveva documentato in giudizio Controparte_2 alcuna delle attività asseritamente effettuate dal notificante: non aveva allegato l'estratto dell'asserita ricerca (per quanto riferito negativa) effettuata nel registro degli indirizzi elettronici (INIPEC), né la ricevuta di consegna dell'invio telematico dell'atto alla Camera di Commercio di Milano, indispensabile e necessaria al fine della validità ed efficacia della dichiarata notifica.
Con il sesto ed ultimo motivo denuncia erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto valide le notifiche delle intimazioni di pagamento del 2018 e del 2022 al condebitore solidale e dunque idonee ad interrompere il termine di prescrizione.
Ritiene nulle e/o inesistenti le notifiche in parola, effettuate a mezzo posta con raccomandata a.r. sempre all'indirizzo di Abbiategrasso, via Fratelli Cervi n. 8, non andate a buon fine e concluse con il deposito dell'atto nella casa comunale e l'affissione nell'albo del Comune dell'avviso di deposito, a seguito della dichiarata irreperibilità assoluta del destinatario, e ciò senza che l'agente notificante avesse effettuato le dovute ricerche e verificato la correttezza dell'indirizzo, ovvero se questo fosse ancora attribuibile alla medesima società.
Evidenzia che nel caso in esame, trattandosi di notifica da effettuare ad una società commerciale, le ricerche dovevano necessariamente eseguirsi presso il Registro delle Imprese e non invece presso l'anagrafe del Comune di Abbiategrasso, come risultava dalle rispettive relate di notifica.
Sottolinea che “sebbene la normativa non specifichi il tipo di ricerche che il notificante deve eseguire per pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto, ai fini della dichiarazione di irreperibilità assoluta queste debbono comunque essere effettive ed utili allo scopo, mentre non si può ritenere che nel caso in esame l'agente notificante abbia fatto quanto necessario per accertarsi che non si sia trattato di cambio di indirizzo e non di irreperibilità assoluta”.
Ritiene, pertanto, che anche le notifiche eseguite per le intimazioni suindicate debbano considerarsi nulle e di conseguenza errata la sentenza di primo grado nella parte in cui le ha valutate corrette e produttive di effetti interruttivi del termine di prescrizione.
pag. 8/17 Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Entrambe le parti appellate si sono costituite ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate. All'udienza del 24 settembre 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da dev'essere respinto, con Parte_1 integrale conferma della sentenza impugnata.
Possono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi di gravame, sussistendo ragioni di connessione logica e giuridica.
Il credito di cui si controverte ha ad oggetto sanzioni amministrative irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Novara a , in qualità di Parte_1 amministratrice unica di C.N.C. Nuova Compagnia Costruzioni s.r.l..
Le sanzioni sono state irrogate con le ordinanze-ingiunzioni n. 30/2008 e n. 31/2008, notificate a , in qualità di obbligata principale, Parte_1 rispettivamente nelle date del 4 aprile 2008 e del 18 aprile 2008 (cfr. docc. 4 e 2 Co fascicolo di primo grado) e a C.N.C. Nuova Compagnia Costruzioni s.r.l., quale coobbligata solidale, rispettivamente nelle date del 29 maggio 2008 e del 3 maggio Co 2008 (cfr. docc. 5 e 3 fascicolo di primo grado).
Ferma, dunque, la rituale notifica a delle ordinanze- Parte_1 ingiunzioni di pagamento e l'irretrattabilità delle stesse perché non tempestivamente opposte, quanto all'eccepita prescrizione (a parere di parte appellante maturata dopo la notifica di detti titoli) va innanzitutto condivisa la statuizione del Tribunale, secondo cui nella fattispecie trova applicazione l'art. 1310, comma 1, c.c., a mente del quale “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
Ne deriva che gli atti con cui è stata interrotta la prescrizione nei confronti di
C.N.C. Nuova Compagnia Costruzioni s.r.l. hanno effetto interruttivo della prescrizione anche nei confronti di . Parte_1
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, la mancanza, sino al 9 gennaio 2024, di atti interruttivi notificati a quest'ultima dopo le ordinanze- ingiunzione non è decisiva ai fini della maturazione della prescrizione quinquennale.
Ciò significa, altresì, che non è decisivo a tal fine il fatto che l
[...]
non abbia fornito prova di aver notificato a Controparte_2 Parte_1 la cartella di pagamento n. 06820110369988907000, emessa per la riscossione delle sanzioni amministrative oggetto delle ordinanze-ingiunzione anzidette, essendo sufficiente, al fine di interrompere la prescrizione anche nei confronti dell'appellante,
pag. 9/17 la notifica della cartella di pagamento n. 06820110369988907001 (relativa al medesimo credito) alla condebitrice solidale C.N.C. Nuova Compagnia Costruzioni s.r.l..
A tale riguardo ritiene il Collegio che, a fronte della documentazione versata in atti dall'agente della riscossione, il mancato deposito della cartella n.
06820110369988907001 non impedisca di ritenere provata la notifica dell'atto a C.N.C.
Nuova Compagnia Costruzioni s.r.l.. Giova in proposito richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa” (così Cass., 11 ottobre 2017 n. 23902; in termini cfr. anche Cass., 30 luglio 2019 n. 20444; Cass., 26 ottobre 2020 n. 23426).
Nel presente caso la relazione di notifica in data 8 marzo 2012, prodotta in atti dall' , reca il numero identificativo della cartella di Controparte_2 pagamento n. 06820110369988907001 (cfr. doc. 1 del relativo fascicolo di primo grado).
Pertanto, pur in mancanza di copia della cartella, deve ritenersi provato che il procedimento notificatorio di cui alla relazione di notifica in data 8 marzo 2012, versata in atti, abbia ad oggetto tale atto.
L' , inoltre, ha depositato l'estratto di ruolo Controparte_2 relativo alla cartella esattoriale n. 06820110369988907001 emessa nei confronti di
C.N.C. Nuova Compagnia Costruzioni s.r.l. (cfr. documento allegato al fascicolo di primo grado, denominato “estratto di ruolo 3”) e l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 06820110369988907000 emessa nei confronti di Parte_1
(cfr. documento allegato al fascicolo di primo grado, denominato “estratto
[...] di ruolo 2”).
Dall'esame dei due estratti di ruolo emerge che l'ente impositore (Direzione
Provinciale del Lavoro di Novara), i codici tributo e gli importi iscritti a ruolo sono identici nei due atti: risulta, perciò, provato che la cartella n. 06820110369988907000 emessa nei confronti di e la cartella n. 06820110369988907001 Parte_1 emessa nei confronti di C.N.C. Nuova Compagnia Costruzioni s.r.l. hanno ad oggetto lo stesso debito (ossia le sanzioni amministrative irrogate con le ordinanze-ingiunzioni n.
30/2008 e n. 31/2008), per il quale i due soggetti sono obbligati in solido.
Dalla disamina della documentazione richiamata emerge, dunque,
l'infondatezza dei primi due motivi di gravame: le emergenze documentali consentono, infatti, di ritenere provato che la relazione di notifica in data 8 marzo 2012 è relativa alla cartella di pagamento n. 06820110369988907001 emessa nei confronti di C.N.C.
Nuova Compagnia Costruzioni s.r.l. e che essa ha ad oggetto lo stesso credito della pag. 10/17 cartella n. 06820110369988907000 emessa nei confronti dell'obbligata principale
[...]
; pertanto, avendo la cartella di pagamento efficacia di atto Parte_1 interruttivo della prescrizione, la notifica a C.N.C. Nuova Compagnia Costruzioni s.r.l. vale ad interrompere la prescrizione anche nei confronti dell'odierna appellante.
Anche il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, sussistendo ragioni di connessione logica e giuridica. Entrambi i motivi censurano il capo di sentenza che ha ritenuto validamente perfezionata, nel marzo 2012, la notifica della cartella di pagamento n.
06820110369988907001 a condebitrice Controparte_4 solidale dell'odierna appellante.
La notifica della cartella è stata eseguita tramite messo comunale ai sensi degli artt. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e 60, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973 n.
600.
Secondo quanto emerge dalla relazione di notifica (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado), in data 8 marzo 2012 la notifica è Controparte_2 stata dapprima tentata presso la sede legale della società in Abbiategrasso, via Fratelli Cervi n. 8 ed il messo notificatore ha attestato l'impossibilità di procedervi per irreperibilità, non avendo rinvenuto insegne o targhe riconducibili alla società.
La notifica è stata quindi tentata presso la residenza dell'allora legale rappresentante della società , parimenti sita in Abbiategrasso, via Controparte_5
Fratelli Cervi n. 8, come risulta dalla visura storica di C.N.C. Nuova Compagnia
Costruzioni s.r.l. (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado). Controparte_2
All'esito il messo notificatore ha dato atto dell'impossibilità di procedere alla notifica per assenza del destinatario;
ha, quindi, affisso l'avviso di deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, nell'albo del Comune di Abbiategrasso e ha depositato gli atti stessi nella casa comunale.
Dalla documentazione esaminata emerge che nella fattispecie si verte in ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario: il messo notificatore, infatti, ha dato atto che la notifica non è andata a buon fine in quanto il legale rappresentante della società è risultato “assente”.
Nondimeno, essendo la notifica intervenuta prima della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3 (corrispondente all'attuale comma 4), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento si esegua con le modalità stabilite dall'art. 60, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 non solo nei casi di irreperibilità c.d. assoluta, ma anche nei casi di irreperibilità c.d. relativa – la notifica eseguita nelle forme anzidette deve ritenersi rituale, alla luce del condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito quanto segue: “il D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26, comma 3, prevede che, nelle fattispecie di cui all'art. 140 c.p.c.,
pag. 11/17 (irreperibilità c.d. relativa del destinatario o rifiuto di ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati, dovendo altrimenti osservarsi il disposto dell'art. 143 c.p.c.), la notifica della cartella di pagamento si effettui con le modalità fissate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 ("lett. e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione"). La notifica, secondo l'art.
26 citato, "si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune"' (così in Cass. n. 25079 del 6/11/2014, Rv. 634229 - 01).
7.1. Intervenendo sull'art. 140 cod. proc. civ., "la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall'art. 26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass.
14316/2011)" (Cass. n. 250769/2014 cit.).
7.2. Successivamente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3, (corrispondente all'attualmente vigente comma 4), nella parte in cui stabilisce, per l'appunto, che la notificazione della cartella di pagamento "nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c.... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, art. 60", anziché "nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lett.
e)". I giudici della Consulta hanno infatti evidenziato che, nell'ipotesi di irreperibilità meramente "relativa" del destinatario (vale a dire, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., come recita il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3), la cartella di pagamento andrebbe notificata, secondo la lettera della disposizione, applicando, in realtà, non l'art. 140 c.p.c., ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento
a destinatari "assolutamente" irreperibili (lettera e) del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1) e che pertanto, a differenza di quanto previsto per la notifica dell'avviso di accertamento, per la validità della notificazione della cartella, "nonostante che il domicilio fiscale sia noto ed effettivo", non sarebbero "necessarie... né l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, né la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento", essendo prevista solo l'affissione nell'albo del Comune, secondo
pag. 12/17 modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella (sul modello di quanto previsto dall'art. 143 c.p.c.), con evidente disparità di trattamento di situazioni omologhe e violazione dell'art. 3 Cost. La Consulta ha quindi ritenuto necessario "restringere" la sfera di applicazione del combinato disposto del D.P.R. n.
602 del 1973, art. 26, comma 3, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea e lett. e), "alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario "assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario "relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 c.p.c.", cosicché, nei casi di "irreperibilità c.d. relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), va invece applicato, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dello stesso
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., in forza del quale "per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del predetto D.P.R. n. 600 del 1973, art.
60" e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1.
Pertanto, le disposizioni sopra richiamate richiedono effettivamente, per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c., l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione. Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140
c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla" (così sempre in Cass. n. 25079/2014).
7.3. In pratica, con riferimento alla notifica della cartella di pagamento effettuata ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve distinguersi tra notifica effettuata anteriormente alla sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2010 e la notifica effettuata in epoca ad essa successiva, con la precisazione però che la notifica effettuata con le modalità previste dal citato art. 26 anteriormente all'intervento della
Consulta, deve considerarsi rituale e, quindi, efficace "a condizione che il termine perentorio per proporre opposizione avverso la cartella sia decorso, in tal caso configurandosi l'esaurimento del rapporto, ormai consolidato per l'inoppugnabilità della cartella stessa" (Cass. n. 35692 del 19/11/2021, Rv. 663000 - 01).
8. Va quindi affermato che, in tema di riscossione delle imposte, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, la notificazione della cartella di pagamento effettuata in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 26, comma 3 (ora comma 4) del D.P.R. n. 602 del 1973, è valida ed efficace con la sola affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune di residenza del destinatario, perfezionandosi il giorno ad esso successivo, non occorrendo, quindi, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito
pag. 13/17 dell'atto presso la casa comunale, invece previsti per le notificazioni effettuate in data successiva alla citata sentenza della Corte costituzionale, a condizione, però, che la cartella di pagamento sia divenuta definitiva per mancata impugnazione anteriormente alla pubblicazione della predetta sentenza della Corte costituzionale, altrimenti operando l'effetto retroattivo della stessa” (così Cass., 4 aprile 2025 n.
8910). Nel caso di specie la notifica di cui si controverte è stata eseguita in data 8 marzo 2012, ossia in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza n. 258/2012 della Corte costituzionale (pronunciata il 22 novembre 2012 e pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 28 novembre 2012), che ha dichiarato incostituzionale l'art. 26, comma 3 (ora comma 4), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. La notifica è stata eseguita in conformità alle prescrizioni dell'art. 26, comma
3, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nella formulazione in allora vigente, ed il termine per proporre opposizione alla cartella è maturato ben prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, con conseguente definitività del titolo ed esaurimento del rapporto, consolidatosi per inoppugnabilità della cartella. Pertanto, alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, la notifica deve ritenersi valida ed efficace con la sola affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune di residenza del legale rappresentante di
C.N.C. Nuova Compagnia Costruzioni s.r.l., (residenza verificata, Controparte_5 contrariamente a quanto dedotto in sede di gravame, attraverso la visura CCIAA della società, le cui risultanze non sono mai state contestate da parte appellante), non occorrendo l'inoltro e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale a norma dell'art. 140 c.p.c., invece previsti per le notificazioni effettuate in data successiva alla citata decisione della Consulta.
Per tutte le ragioni esposte i motivi di gravame scrutinati devono essere respinti. Va respinto anche il quinto motivo, con cui l'appellante censura la sentenza per aver omesso di pronunciarsi in merito alla validità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 06820179002740780/000, effettuata nel 2017 dall
[...]
alla condebitrice solidale C.N.C. Nuova Compagnia Costruzioni Controparte_2
s.r.l.. Il giudice di prime cure ha dichiarato la prescrizione interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 06820169008493760/000 in data 14 aprile 2016 (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado) e, prima dello spirare Controparte_2 del quinquennio decorrente da tale data, dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 06820189013703645/000 in data 28 giugno 2018 (cfr. doc. 5 fascicolo
[...]
di primo grado). Controparte_2
La pronuncia appare del tutto coerente con le premesse di cui sopra laddove ha reputato superflua, ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione di pag. 14/17 pagamento n. 06820179002740780/000 intervenuta nel 2017, sicché risulta parimenti superflua una pronuncia sulla validità della notifica di tale atto.
Il Collegio ritiene, infine, infondato il sesto motivo, con cui si impugna il capo di sentenza che ha ritenuto valide le notificazioni alla condebitrice solidale C.N.C.
Nuova Compagnia Costruzioni s.r.l. dell'intimazione di pagamento n.
06820189013703645/000 in data 28 giugno 2018 e dell'intimazione di pagamento n. 06820229004045422/000 in data 26 agosto 2022.
Entrambe le intimazioni sono state notificate nelle forme di cui agli artt. 26
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e 60, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (cfr. intimazioni di pagamento con relative relazioni di notifica, allegate sub docc. 5 e 6 fascicolo di primo grado). Controparte_2
Come accennato in precedenza, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 258/2012, il procedimento notificatorio disciplinato dalle norme anzidette trova applicazione in caso di irreperibilità c.d. assoluta, che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto.
Ricorre, invece, l'ipotesi dell'irreperibilità c.d. relativa quando siano conosciuti la residenza o l'indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rivenuto al momento della consegna dell'atto.
La giurisprudenza di legittimità, affrontando il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all'art. 60 lett. e) cit. in caso di irreperibilità assoluta, ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte ad accertare se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta, in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi oggettivamente idonei per notificare altrimenti l'atto. La Suprema Corte ha precisato al riguardo che “con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60 lett. e), cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale
(tra le più recenti, Cass. 31/07/2023, n. 23183, Cass. 08/03/2019, n. 6765)” (cfr. Cass.,
3 aprile 2024 n. 8823).
pag. 15/17 Nella fattispecie in esame, per quanto riguarda l'intimazione di pagamento n.
06820189013703645/000, dalla relazione di notifica emerge che il messo notificatore, dopo un tentativo di notifica presso la sede di Controparte_4 in Abbiategrasso, via Fratelli Cervi n. 8 in data 18 giugno 2018, ha eseguito
[...] ricerche presso l'anagrafe del Comune di Abbiategrasso con “esito irreperibilità assoluta”; ha, quindi, depositato l'atto presso la casa comunale il 27 giugno 2018 e l'avviso di deposito è stato pubblicato in pari data all'albo pretorio dello stesso
Comune (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado). Controparte_2
Anche in relazione all'intimazione di pagamento n. 06820229004045422/000 dalla relazione di notifica risulta che il messo notificatore ha effettuato un tentativo di notifica presso la sede di in Controparte_4
Abbiategrasso, via Fratelli Cervi n. 8 in data 4 giugno 2022, attestando: “destinatario irreperibile manca nome su citofono e cassetta”. Ha quindi richiesto “visura anagrafica”, il cui esito è stato di “irreperibilità assoluta” e in data 25 agosto 2022 ha proceduto al deposito dell'atto presso la casa comunale e alla pubblicazione dell'avviso di deposito all'albo pretorio del Comune (cfr. doc. 6 fascicolo Controparte_1
di primo grado).
[...]
Contrariamente a quanto opinato da parte appellante, la documentazione in atti comprova che il messo notificatore ha effettuato adeguate ricerche ed ha verificato l'impossibilità di notificare l'atto presso il domicilio fiscale del contribuente, prima di procedere alla notifica nelle forme degli irreperibili.
Giova anche a tale proposito richiamare gli arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di notifica degli atti impositivi, l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere
l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 60, comma 1, lett.
e), del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede, secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c., e non può, perciò, tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che vada oltre quanto risultante dai pubblici registri. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto legittima la notifica dell'avviso di accertamento secondo il rito degli irreperibili, non essendo possibile la notifica presso la residenza del contribuente, trasferitosi in luogo sconosciuto, e non essendovi l'obbligo per l'agente notificatore di effettuare ulteriori ricerche sulla base di documentazione non anagrafica, quali le utenze domestiche)” (Cass., 25 luglio 2025 n. 21397).
Neppure coglie nel segno l'argomento secondo cui, trattandosi di notifica da effettuare ad una società commerciale, le ricerche avrebbero dovuto eseguirsi presso il Registro delle Imprese e non presso l'anagrafe del Comune.
A tale proposito è assorbente il rilievo che dalla visura storica di
[...]
(cfr. doc. 2 fascicolo Controparte_4 Controparte_1
pag. 16/17 di primo grado) non risulta alcuna variazione di sede della società nel corso CP_1 degli anni (variazione, invero, neppure dedotta da parte appellante), sicché eventuali ricerche presso il Registro delle Imprese non avrebbero condotto ad esito diverso da quello cui è pervenuto il messo notificatore.
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame proposto da deve essere Parte_1 respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della complessità delle questioni di diritto sottese alla presente decisione, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 98/2025 del Tribunale di Pavia;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado. Milano, 24 settembre 2025
Consigliera est. Presidente
GI SS IO LA
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 348/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. IO LA Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera
Dott.ssa GI SS Consigliera Rel. all'udienza del 24 settembre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 98/2025 (est. Frangipani), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Paletta, presso il cui studio in Pavia, via
Severino Boezio n. 9, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Taddeo, presso il cui studio in Milano, via
Nino Bixio n. 38, è elettivamente domiciliata,
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Novara-Verbania rappresentato e difeso dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato ex lege,
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI Appellante: “Disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e domanda avversa, in accoglimento del presente gravame così giudicare:
In via preliminare:
1) Sospendere, per le ragioni esposte in atto, l'esecutorietà della sentenza n. 98/2025 resa dal Tribunale di Pavia - Giudice del Lavoro - Dott.ssa Marcella Frangipani, in data
18.02.2025, depositata in data 22.02.2025, nonché l'efficacia dell'impugnata intimazione di pagamento e di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto
e/o consequenziale, incluso il titolo esecutivo.
Nel merito:
2) In accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza n. 98/2025 resa dal
Tribunale di Pavia in funzione di Giudice del Lavoro il 18.02.2025, depositata in data 22.02.2025, e per l'effetto accertare e dichiarare che i crediti di cui all'impugnata intimazione di pagamento si sono estinti per intervenuta prescrizione in assenza di atti interruttivi validamente notificati successivamente alla formazione del titolo sia all'appellante che alla società condebitrice solidale. Parte_1
3) Dichiarare dunque l'insussistenza del diritto dell' a Controparte_2 procedere ad esecuzione forzata e, quindi, annullare e/o dichiarare inefficace l'opposta intimazione di pagamento.
4) Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Appellata : “IN VIA PRELIMINARE: Controparte_2
-Respingere la richiesta di sospensione di esecutorietà della Sentenza n. 98/2025 emessa dal Giudice del Tribunale di Pavia dott.ssa Marcella Frangipani in data
18.02.2025 e depositata in data 22.02.2025
-Respingere la richiesta di sospensione dell'avviso di intimazione di pagamento e di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, incluso il titolo esecutivo. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- rigettare il contenuto dell'atto di appello e le conclusioni ivi rassegnate nonché confermare la Sentenza del giudice di prime cure n. 98/2025 R.G. n. 991/2024 emessa dal Giudice del Tribunale di Pavia Sezione Lavoro;
- che venga dichiarata esistente e valida l'intimazione di pagamento in quanto regolarmente notificata unitamente agli atti interruttivi della prescrizione e quindi il credito non prescritto;
- che venga dichiarata la validità e l'esistenza delle cartelle di pagamento;
- che venga dichiarata legittima la pretesa creditoria di;
Controparte_1
- condannare controparte al pagamento delle spese, indennità ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
pag. 2/17 Appellato Ispettorato Territoriale del Lavoro di Novara-Verbania: “Voglia l'adita Corte di Appello di Milano-sez.lav:
- In via principale: dichiarare inammissibile il ricorso o comunque infondato e confermare la sentenza di primo grado;
- Condannare controparte alla refusione delle spese anche in relazione a tale fase incidentale del grado di appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 22 febbraio 2025 il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 991/2024 R.G. promossa da contro l e Parte_1 Controparte_2
l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Novara-Verbania, ha respinto le domande della ricorrente, la quale aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 06820239047335281000 dell'importo di € 158.012,25 emessa dall' e notificatale in data 9 Controparte_2 gennaio 2024, per i crediti di cui alla cartella di pagamento n. 06820110369988907000, ruolo 2011, asseritamente notificata il 13 luglio 2011, avente ad oggetto sanzioni amministrative irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Novara nel 2006.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellante ha eccepito l'estinzione del diritto dell'agente della riscossione ad agire esecutivamente, per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Premesso che il credito oggetto dell'intimazione di pagamento, relativo a sanzioni amministrative risalenti al 2006, è soggetto a prescrizione quinquennale, ha dedotto che “stante l'inutile decorso del termine prescrizionale e la conseguente estinzione del credito sub judice, l'azione esecutiva che l' Controparte_1
ha preannunziato con l'impugnata intimazione di pagamento non potrà
[...] essere intrapresa: fra la cartella esattoriale, asseritamente notificata in data
13.07.2011, e l'impugnata intimazione di pagamento, notificata in data 09.01.2024, è infatti decorso un lasso di tempo decisamente superiore a quello richiesto per la prescrizione del credito oggetto di intimazione: trattandosi di sanzioni amministrative è del tutto pacifico che esse si prescrivono in 5 anni, così come è pacifico che per le cartelle di pagamento si ha il medesimo termine quinquennale con cui si prescrivono le sanzioni amministrative alle quali esse si riferiscono”.
Entrambe le parti convenute si sono costituite nel primo grado di giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale ha ricostruito i fatti di causa nei termini che seguono:
- in data 8 e 10 luglio 2006 il Servizio di Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale di Novara del Ministero del Lavoro e della pag. 3/17 Previdenza Sociale aveva notificato a C.N.C. Nuova Compagnia Costruzioni s.r.l. e all'amministratrice di quest'ultima, Parte_1
, due distinti verbali di illecito amministrativo, redatti il 29
[...] giugno precedente, per numerose irregolarità relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti della società;
- in assenza di pagamento delle sanzioni nella misura ridotta e in assenza di difese da parte della società e dell'amministratrice, con ordinanze- ingiunzioni n. 30/08 e n. 31/08 la predetta Direzione Provinciale aveva ingiunto il pagamento rispettivamente delle somme di € 2.088,31 e di € 61.043,36;
- le ordinanze-ingiunzioni erano state notificate a il Parte_1
4 aprile 2008. Il giudice di prime cure ha respinto l'eccezione, formulata dall'
[...]
, di inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine di Controparte_2 impugnazione previsto dagli artt. da 18 a 22 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 rispetto alla cartella di pagamento emessa nell'anno 2011, con la motivazione che “non si discute qui della legittimità di tale cartella, bensì del decorso del termine di prescrizione successivo alla sua notifica e pertanto non rileva il tema della c.d. “irretrattabilità” del credito contributivo”.
Nel merito, dato atto che il credito azionato è soggetto a prescrizione quinquennale a norma dell'art. 28 legge 24 novembre 1981 n. 689 e che debitrice principale per le obbligazioni di cui si tratta è l'opponente, ha evidenziato che, vertendosi in tema di obbligazione solidale, trova applicazione il principio stabilito dall'art. 1310, comma 1, c.p.c., secondo cui “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido … hanno effetto riguardo agli altri debitori”.
Ha, quindi, esaminato i documenti depositati dall' Controparte_1
e ritenuto che essi “attestano l'interruzione del decorso del termine
[...] quinquennale di prescrizione, ancorché gli stessi non siano stati diretti alla ricorrente, bensì alla società da lei amministrata”, con effetto anche nei confronti dell'opponente, obbligata principale, ai sensi del citato art. 1310, comma 1, c.p.c..
Ha pertanto concluso che “quando, il 9 gennaio 2024, a Parte_1
è stata notificata l'intimazione qui opposta (doc. 7 , il termine di prescrizione CP_3 quinquennale non era maturato e il credito, pertanto, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, non era estinto”.
Avverso la sentenza ha proposto appello , affidandosi a Parte_1 sei motivi.
Con il primo motivo denuncia erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice ha omesso di dichiarare l'inesistenza di atti interruttivi notificati alla ricorrente successivamente alla formazione del titolo.
pag. 4/17 Deduce che successivamente alla notifica delle ordinanze-ingiunzioni n. 30/08
e n. 31/08 (rispettivamente di € 2.088,31 ed € 61.043,36) in data 4 aprile 2008, nessun ulteriore atto era stato notificato all'appellante sino al 9 gennaio 2024, quando le era stata notificata l'intimazione di pagamento del dicembre 2023, oggetto di impugnazione.
In particolare, la cartella di pagamento n. 06820110369988907000 emessa nei confronti di e che l' dichiarava Parte_1 Controparte_2 di averle notificato il 13 luglio 2011 non era mai pervenuta all'indirizzo di quest'ultima, né l' aveva fornito prova della notifica, non avendo Controparte_2 prodotto in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata.
Con il secondo motivo lamenta erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto validamente perfezionata, nel marzo 2012, la notifica della cartella di pagamento al condebitore solidale pur in assenza di deposito dell'atto notificato e di mancata verifica della corrispondenza tra il contenuto dell'atto stesso e quello degli atti presupposti.
Deduce che l'agente della riscossione, quando vi è contestazione sull'esistenza della notifica, deve depositare non solo la relata di notifica, ma anche la copia della cartella notificata.
Evidenzia che nel giudizio di primo grado l' Controparte_2 aveva depositato la relata di notifica relativa alla cartella n. 06820110369988907001 diretta a condebitrice solidale di Controparte_4 [...]
, senza tuttavia allegare copia della cartella, “così impedendo ogni Parte_1 verifica e controllo circa la corrispondenza tra il suo contenuto e quello delle ordinanze- ingiunzioni, oltre che tra la cartella notificata alla società e quella che si assume essere stata notificata alla , identificate in atti con diversa numerazione”. Parte_1
Ritiene, pertanto, che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere valida ed efficace ad interrompere la prescrizione la notifica dell'atto diretto al condebitore solidale Controparte_4
Con il terzo motivo critica la sentenza per avere ritenuto validamente perfezionata, nel marzo 2012, la notifica della cartella di pagamento a Controparte_5
(in allora legale rappresentante della condebitrice solidale Controparte_4
, pur in assenza di prova che egli fosse indicato nell'atto da notificare
[...]
e che fosse residente nel Comune in cui la società aveva il domicilio fiscale.
Evidenzia che dalla relata di notifica risulta che “dopo un primo accesso del
08.03.2012 presso la sede della ad Controparte_4
Abbiategrasso (MI), Via F.lli Cervi n. 8, l'agente notificatore, non avendo rinvenuto sul luogo insegne o targhe della società destinataria dell'atto, abbia eseguito la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. al medesimo indirizzo (Abbiategrasso, Via F.lli Cervi, n. 8), nella persona dell'amministratore pro tempore ”. Controparte_5
pag. 5/17 Deduce che, avendo l' omesso di depositare Controparte_2 in atti la cartella n. 06820110369988907001 notificata alla società, “non è dato sapere se la persona fisica che all'epoca (08.03.2012) la rappresentava fosse residente nel medesimo Comune in cui la società stessa aveva il domicilio fiscale e se inoltre la stessa persona fisica (legale rappresentante) fosse identificata nell'atto da notificare, presupposti entrambi necessari ed indispensabili affinchè si potesse procedere alla notifica presso la residenza di quest'ultimo”.
Per tale ragione, ad avviso di parte appellante, “la notifica della cartella presso la (non verificata) residenza dell'allora amministratore della società a norma dell'art.
140 c.p.c. per assenza del destinatario e delle persone indicate all'art. 139 c.p.c., non può ritenersi valida”. Nell'ottica del gravame “la corretta procedura di notificazione avrebbe invero richiesto, effettuate le dovute comparazioni e verifiche nel registro delle imprese sull'indirizzo della sede e non avendo rinvenuto presso lo stesso la società, di procedere
a norma dell'art. 143 c.p.c., attestando l'irreperibilità assoluta della stessa società e relazionando sulle attività svolte, e solo in questo caso si sarebbe poi legittimamente potuto notificare l'atto avvalendosi del procedimento indicato all'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, mediante affissione dell'avviso di notifica dell'atto nell'albo del . Pt_2
Nel caso di specie, invece, “nella relazione di notifica del 08.03.2012 depositata in atti non c'è menzione di nessuna ricerca e verifica effettuata dall'agente notificatore, nè è precisato se la persona fisica, alla cui presunta residenza è stato eseguito un tentativo infruttuoso di notifica, fosse indicata nello stesso atto da notificare e se ne fosse accertata con ricerche anagrafiche l'effettiva residenza nel
Comune in cui aveva sede o domicilio la società, ma vi è solo l'avviso di affissione all'albo dello stesso da parte del messo comunale di Abbiategrasso di Pt_2 avvenuto deposito da parte di di n. 14 atti destinati a 14 diversi Controparte_6 destinatari-contribuenti, tra i quali quello oggetto di causa notificato ai sensi dell'art.
140 c.p.c. (per irreperibilità relativa) e non dell'art. 143 c.p.c. (irreperibilità assoluta) al sig. , legale rappresentante della Controparte_5 Controparte_4
presso la residenza di quest'ultimo (non verificata ed indicata come
[...] coincidente con la sede della società rappresentata)”. Con il quarto motivo deduce erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto validamente perfezionata, nel marzo 2012, la notifica della cartella di pagamento alla condebitrice solidale Controparte_4 in persona del legale rappresentante , secondo la procedura prevista Controparte_5 per l'ipotesi di irreperibilità assoluta, anziché per quella di irreperibilità relativa. Evidenzia che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità nonché secondo il “Manuale del messo notificatore” dello stesso agente della riscossione, in caso di irreperibilità relativa del destinatario dell'atto da notificare la notifica deve pag. 6/17 essere effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mentre nel caso di irreperibilità assoluta interviene la normativa speciale, derogatoria di quella prevista dal codice di procedura civile e trova perciò applicazione l'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 nella modalità prevista dall'art. 60, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
Sottolinea che “il presupposto necessario all'utilizzo di tale predetta normativa speciale è che “nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente”, cosicché il notificatore, al momento dell'accertamento deve compiere una rigida valutazione della reperibilità assoluta che deve risultare dagli atti”.
Nel caso in esame, deduce parte appellante, “è evidente, dalla documentazione prodotta da come tali formalità non siano state rispettate né CP_3 descritte nella relata, e come sia stato utilizzato il procedimento notificatorio che il combinato disposto degli artt. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 e 60, lettera e), del d.p.r.
600 del 1973 prescrive per i soggetti irreperibili, avendo il concessionario per la riscossione provveduto a notificare la cartella esattoriale a , legale Controparte_5 rappresentante della società, al medesimo indirizzo di quest'ultima, senza precisare se nell'atto egli fosse indicato quale amministratore e senza ricercarne l'effettiva residenza;
attestandone espressamente l'irreperibilità relativa, l'agente notificatore ha dunque effettuato il deposito presso la casa comunale per la mancanza di soggetti idonei a ricevere l'atto, dandone avviso mediante affissione nel solo albo del Comune e non presso la porta dell'abitazione e senza l'invio della raccomandata informativa come richiesto dall'art. 140 c.p.c.”. Per tale ragione ritiene che la notifica della cartella esattoriale in data 8 marzo
2012 alla società condebitrice solidale non possa essere ritenuta valida, né, quindi, idonea ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione.
Con il quinto motivo censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha omesso di pronunciarsi in merito alla validità della notifica dell'intimazione di pagamento del 2017 al condebitore solidale.
Ad avviso di parte appellante, anche la notifica dell'intimazione di pagamento n. 06820179002740780/000 effettuata nel 2017 alla condebitrice solidale C.N.C. Nuova
Compagnia Costruzioni s.r.l. deve considerarsi affetta da un vizio insanabile.
Premette che dall'1 giugno 2016 la notifica degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi si esegue mediante posta elettronica certificata (PEC), ma qualora l'invio degli atti all'indirizzo PEC del destinatario non sia andato a buon fine, l'agente della riscossione provvede alla notifica dell'atto mediante deposito telematico presso la Camera di Commercio competente per territorio e ne dà comunicazione al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Evidenzia che, con riguardo all'anzidetta intimazione di pagamento n.
06820179002740780/000, l'agente notificatore, attestata in data 17 febbraio 2017
pag. 7/17 l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC per inesistenza in capo alla società dell'indirizzo PEC, aveva dichiarato di aver depositato telematicamente l'atto presso la
Camera di Commercio di Milano ed inviato l'avviso di deposito dell'atto medesimo a mezzo posta con raccomandata a.r. all'indirizzo di Abbiategrasso, via Fratelli Cervi n. 8.
Tuttavia, l'invio dell'avviso di deposito a mezzo raccomandata non era andato a buon fine in quanto, come risulta dall'avviso di ricevimento e dal relativo rendiconto, l'indirizzo risultava “insufficiente”, per cui necessitavano da parte dell'agente notificatore ricerche e verifiche ulteriori sul corretto indirizzo, di fatto non eseguite.
Inoltre, l' non aveva documentato in giudizio Controparte_2 alcuna delle attività asseritamente effettuate dal notificante: non aveva allegato l'estratto dell'asserita ricerca (per quanto riferito negativa) effettuata nel registro degli indirizzi elettronici (INIPEC), né la ricevuta di consegna dell'invio telematico dell'atto alla Camera di Commercio di Milano, indispensabile e necessaria al fine della validità ed efficacia della dichiarata notifica.
Con il sesto ed ultimo motivo denuncia erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto valide le notifiche delle intimazioni di pagamento del 2018 e del 2022 al condebitore solidale e dunque idonee ad interrompere il termine di prescrizione.
Ritiene nulle e/o inesistenti le notifiche in parola, effettuate a mezzo posta con raccomandata a.r. sempre all'indirizzo di Abbiategrasso, via Fratelli Cervi n. 8, non andate a buon fine e concluse con il deposito dell'atto nella casa comunale e l'affissione nell'albo del Comune dell'avviso di deposito, a seguito della dichiarata irreperibilità assoluta del destinatario, e ciò senza che l'agente notificante avesse effettuato le dovute ricerche e verificato la correttezza dell'indirizzo, ovvero se questo fosse ancora attribuibile alla medesima società.
Evidenzia che nel caso in esame, trattandosi di notifica da effettuare ad una società commerciale, le ricerche dovevano necessariamente eseguirsi presso il Registro delle Imprese e non invece presso l'anagrafe del Comune di Abbiategrasso, come risultava dalle rispettive relate di notifica.
Sottolinea che “sebbene la normativa non specifichi il tipo di ricerche che il notificante deve eseguire per pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto, ai fini della dichiarazione di irreperibilità assoluta queste debbono comunque essere effettive ed utili allo scopo, mentre non si può ritenere che nel caso in esame l'agente notificante abbia fatto quanto necessario per accertarsi che non si sia trattato di cambio di indirizzo e non di irreperibilità assoluta”.
Ritiene, pertanto, che anche le notifiche eseguite per le intimazioni suindicate debbano considerarsi nulle e di conseguenza errata la sentenza di primo grado nella parte in cui le ha valutate corrette e produttive di effetti interruttivi del termine di prescrizione.
pag. 8/17 Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Entrambe le parti appellate si sono costituite ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate. All'udienza del 24 settembre 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da dev'essere respinto, con Parte_1 integrale conferma della sentenza impugnata.
Possono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi di gravame, sussistendo ragioni di connessione logica e giuridica.
Il credito di cui si controverte ha ad oggetto sanzioni amministrative irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Novara a , in qualità di Parte_1 amministratrice unica di C.N.C. Nuova Compagnia Costruzioni s.r.l..
Le sanzioni sono state irrogate con le ordinanze-ingiunzioni n. 30/2008 e n. 31/2008, notificate a , in qualità di obbligata principale, Parte_1 rispettivamente nelle date del 4 aprile 2008 e del 18 aprile 2008 (cfr. docc. 4 e 2 Co fascicolo di primo grado) e a C.N.C. Nuova Compagnia Costruzioni s.r.l., quale coobbligata solidale, rispettivamente nelle date del 29 maggio 2008 e del 3 maggio Co 2008 (cfr. docc. 5 e 3 fascicolo di primo grado).
Ferma, dunque, la rituale notifica a delle ordinanze- Parte_1 ingiunzioni di pagamento e l'irretrattabilità delle stesse perché non tempestivamente opposte, quanto all'eccepita prescrizione (a parere di parte appellante maturata dopo la notifica di detti titoli) va innanzitutto condivisa la statuizione del Tribunale, secondo cui nella fattispecie trova applicazione l'art. 1310, comma 1, c.c., a mente del quale “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
Ne deriva che gli atti con cui è stata interrotta la prescrizione nei confronti di
C.N.C. Nuova Compagnia Costruzioni s.r.l. hanno effetto interruttivo della prescrizione anche nei confronti di . Parte_1
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, la mancanza, sino al 9 gennaio 2024, di atti interruttivi notificati a quest'ultima dopo le ordinanze- ingiunzione non è decisiva ai fini della maturazione della prescrizione quinquennale.
Ciò significa, altresì, che non è decisivo a tal fine il fatto che l
[...]
non abbia fornito prova di aver notificato a Controparte_2 Parte_1 la cartella di pagamento n. 06820110369988907000, emessa per la riscossione delle sanzioni amministrative oggetto delle ordinanze-ingiunzione anzidette, essendo sufficiente, al fine di interrompere la prescrizione anche nei confronti dell'appellante,
pag. 9/17 la notifica della cartella di pagamento n. 06820110369988907001 (relativa al medesimo credito) alla condebitrice solidale C.N.C. Nuova Compagnia Costruzioni s.r.l..
A tale riguardo ritiene il Collegio che, a fronte della documentazione versata in atti dall'agente della riscossione, il mancato deposito della cartella n.
06820110369988907001 non impedisca di ritenere provata la notifica dell'atto a C.N.C.
Nuova Compagnia Costruzioni s.r.l.. Giova in proposito richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa” (così Cass., 11 ottobre 2017 n. 23902; in termini cfr. anche Cass., 30 luglio 2019 n. 20444; Cass., 26 ottobre 2020 n. 23426).
Nel presente caso la relazione di notifica in data 8 marzo 2012, prodotta in atti dall' , reca il numero identificativo della cartella di Controparte_2 pagamento n. 06820110369988907001 (cfr. doc. 1 del relativo fascicolo di primo grado).
Pertanto, pur in mancanza di copia della cartella, deve ritenersi provato che il procedimento notificatorio di cui alla relazione di notifica in data 8 marzo 2012, versata in atti, abbia ad oggetto tale atto.
L' , inoltre, ha depositato l'estratto di ruolo Controparte_2 relativo alla cartella esattoriale n. 06820110369988907001 emessa nei confronti di
C.N.C. Nuova Compagnia Costruzioni s.r.l. (cfr. documento allegato al fascicolo di primo grado, denominato “estratto di ruolo 3”) e l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 06820110369988907000 emessa nei confronti di Parte_1
(cfr. documento allegato al fascicolo di primo grado, denominato “estratto
[...] di ruolo 2”).
Dall'esame dei due estratti di ruolo emerge che l'ente impositore (Direzione
Provinciale del Lavoro di Novara), i codici tributo e gli importi iscritti a ruolo sono identici nei due atti: risulta, perciò, provato che la cartella n. 06820110369988907000 emessa nei confronti di e la cartella n. 06820110369988907001 Parte_1 emessa nei confronti di C.N.C. Nuova Compagnia Costruzioni s.r.l. hanno ad oggetto lo stesso debito (ossia le sanzioni amministrative irrogate con le ordinanze-ingiunzioni n.
30/2008 e n. 31/2008), per il quale i due soggetti sono obbligati in solido.
Dalla disamina della documentazione richiamata emerge, dunque,
l'infondatezza dei primi due motivi di gravame: le emergenze documentali consentono, infatti, di ritenere provato che la relazione di notifica in data 8 marzo 2012 è relativa alla cartella di pagamento n. 06820110369988907001 emessa nei confronti di C.N.C.
Nuova Compagnia Costruzioni s.r.l. e che essa ha ad oggetto lo stesso credito della pag. 10/17 cartella n. 06820110369988907000 emessa nei confronti dell'obbligata principale
[...]
; pertanto, avendo la cartella di pagamento efficacia di atto Parte_1 interruttivo della prescrizione, la notifica a C.N.C. Nuova Compagnia Costruzioni s.r.l. vale ad interrompere la prescrizione anche nei confronti dell'odierna appellante.
Anche il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, sussistendo ragioni di connessione logica e giuridica. Entrambi i motivi censurano il capo di sentenza che ha ritenuto validamente perfezionata, nel marzo 2012, la notifica della cartella di pagamento n.
06820110369988907001 a condebitrice Controparte_4 solidale dell'odierna appellante.
La notifica della cartella è stata eseguita tramite messo comunale ai sensi degli artt. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e 60, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973 n.
600.
Secondo quanto emerge dalla relazione di notifica (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado), in data 8 marzo 2012 la notifica è Controparte_2 stata dapprima tentata presso la sede legale della società in Abbiategrasso, via Fratelli Cervi n. 8 ed il messo notificatore ha attestato l'impossibilità di procedervi per irreperibilità, non avendo rinvenuto insegne o targhe riconducibili alla società.
La notifica è stata quindi tentata presso la residenza dell'allora legale rappresentante della società , parimenti sita in Abbiategrasso, via Controparte_5
Fratelli Cervi n. 8, come risulta dalla visura storica di C.N.C. Nuova Compagnia
Costruzioni s.r.l. (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado). Controparte_2
All'esito il messo notificatore ha dato atto dell'impossibilità di procedere alla notifica per assenza del destinatario;
ha, quindi, affisso l'avviso di deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, nell'albo del Comune di Abbiategrasso e ha depositato gli atti stessi nella casa comunale.
Dalla documentazione esaminata emerge che nella fattispecie si verte in ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario: il messo notificatore, infatti, ha dato atto che la notifica non è andata a buon fine in quanto il legale rappresentante della società è risultato “assente”.
Nondimeno, essendo la notifica intervenuta prima della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3 (corrispondente all'attuale comma 4), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento si esegua con le modalità stabilite dall'art. 60, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 non solo nei casi di irreperibilità c.d. assoluta, ma anche nei casi di irreperibilità c.d. relativa – la notifica eseguita nelle forme anzidette deve ritenersi rituale, alla luce del condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito quanto segue: “il D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26, comma 3, prevede che, nelle fattispecie di cui all'art. 140 c.p.c.,
pag. 11/17 (irreperibilità c.d. relativa del destinatario o rifiuto di ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati, dovendo altrimenti osservarsi il disposto dell'art. 143 c.p.c.), la notifica della cartella di pagamento si effettui con le modalità fissate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 ("lett. e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione"). La notifica, secondo l'art.
26 citato, "si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune"' (così in Cass. n. 25079 del 6/11/2014, Rv. 634229 - 01).
7.1. Intervenendo sull'art. 140 cod. proc. civ., "la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall'art. 26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass.
14316/2011)" (Cass. n. 250769/2014 cit.).
7.2. Successivamente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3, (corrispondente all'attualmente vigente comma 4), nella parte in cui stabilisce, per l'appunto, che la notificazione della cartella di pagamento "nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c.... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, art. 60", anziché "nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lett.
e)". I giudici della Consulta hanno infatti evidenziato che, nell'ipotesi di irreperibilità meramente "relativa" del destinatario (vale a dire, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., come recita il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3), la cartella di pagamento andrebbe notificata, secondo la lettera della disposizione, applicando, in realtà, non l'art. 140 c.p.c., ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento
a destinatari "assolutamente" irreperibili (lettera e) del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1) e che pertanto, a differenza di quanto previsto per la notifica dell'avviso di accertamento, per la validità della notificazione della cartella, "nonostante che il domicilio fiscale sia noto ed effettivo", non sarebbero "necessarie... né l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, né la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento", essendo prevista solo l'affissione nell'albo del Comune, secondo
pag. 12/17 modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella (sul modello di quanto previsto dall'art. 143 c.p.c.), con evidente disparità di trattamento di situazioni omologhe e violazione dell'art. 3 Cost. La Consulta ha quindi ritenuto necessario "restringere" la sfera di applicazione del combinato disposto del D.P.R. n.
602 del 1973, art. 26, comma 3, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea e lett. e), "alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario "assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario "relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 c.p.c.", cosicché, nei casi di "irreperibilità c.d. relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), va invece applicato, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dello stesso
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., in forza del quale "per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del predetto D.P.R. n. 600 del 1973, art.
60" e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1.
Pertanto, le disposizioni sopra richiamate richiedono effettivamente, per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c., l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione. Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140
c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla" (così sempre in Cass. n. 25079/2014).
7.3. In pratica, con riferimento alla notifica della cartella di pagamento effettuata ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve distinguersi tra notifica effettuata anteriormente alla sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2010 e la notifica effettuata in epoca ad essa successiva, con la precisazione però che la notifica effettuata con le modalità previste dal citato art. 26 anteriormente all'intervento della
Consulta, deve considerarsi rituale e, quindi, efficace "a condizione che il termine perentorio per proporre opposizione avverso la cartella sia decorso, in tal caso configurandosi l'esaurimento del rapporto, ormai consolidato per l'inoppugnabilità della cartella stessa" (Cass. n. 35692 del 19/11/2021, Rv. 663000 - 01).
8. Va quindi affermato che, in tema di riscossione delle imposte, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, la notificazione della cartella di pagamento effettuata in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 26, comma 3 (ora comma 4) del D.P.R. n. 602 del 1973, è valida ed efficace con la sola affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune di residenza del destinatario, perfezionandosi il giorno ad esso successivo, non occorrendo, quindi, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito
pag. 13/17 dell'atto presso la casa comunale, invece previsti per le notificazioni effettuate in data successiva alla citata sentenza della Corte costituzionale, a condizione, però, che la cartella di pagamento sia divenuta definitiva per mancata impugnazione anteriormente alla pubblicazione della predetta sentenza della Corte costituzionale, altrimenti operando l'effetto retroattivo della stessa” (così Cass., 4 aprile 2025 n.
8910). Nel caso di specie la notifica di cui si controverte è stata eseguita in data 8 marzo 2012, ossia in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza n. 258/2012 della Corte costituzionale (pronunciata il 22 novembre 2012 e pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 28 novembre 2012), che ha dichiarato incostituzionale l'art. 26, comma 3 (ora comma 4), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. La notifica è stata eseguita in conformità alle prescrizioni dell'art. 26, comma
3, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nella formulazione in allora vigente, ed il termine per proporre opposizione alla cartella è maturato ben prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, con conseguente definitività del titolo ed esaurimento del rapporto, consolidatosi per inoppugnabilità della cartella. Pertanto, alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, la notifica deve ritenersi valida ed efficace con la sola affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune di residenza del legale rappresentante di
C.N.C. Nuova Compagnia Costruzioni s.r.l., (residenza verificata, Controparte_5 contrariamente a quanto dedotto in sede di gravame, attraverso la visura CCIAA della società, le cui risultanze non sono mai state contestate da parte appellante), non occorrendo l'inoltro e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale a norma dell'art. 140 c.p.c., invece previsti per le notificazioni effettuate in data successiva alla citata decisione della Consulta.
Per tutte le ragioni esposte i motivi di gravame scrutinati devono essere respinti. Va respinto anche il quinto motivo, con cui l'appellante censura la sentenza per aver omesso di pronunciarsi in merito alla validità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 06820179002740780/000, effettuata nel 2017 dall
[...]
alla condebitrice solidale C.N.C. Nuova Compagnia Costruzioni Controparte_2
s.r.l.. Il giudice di prime cure ha dichiarato la prescrizione interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 06820169008493760/000 in data 14 aprile 2016 (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado) e, prima dello spirare Controparte_2 del quinquennio decorrente da tale data, dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 06820189013703645/000 in data 28 giugno 2018 (cfr. doc. 5 fascicolo
[...]
di primo grado). Controparte_2
La pronuncia appare del tutto coerente con le premesse di cui sopra laddove ha reputato superflua, ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione di pag. 14/17 pagamento n. 06820179002740780/000 intervenuta nel 2017, sicché risulta parimenti superflua una pronuncia sulla validità della notifica di tale atto.
Il Collegio ritiene, infine, infondato il sesto motivo, con cui si impugna il capo di sentenza che ha ritenuto valide le notificazioni alla condebitrice solidale C.N.C.
Nuova Compagnia Costruzioni s.r.l. dell'intimazione di pagamento n.
06820189013703645/000 in data 28 giugno 2018 e dell'intimazione di pagamento n. 06820229004045422/000 in data 26 agosto 2022.
Entrambe le intimazioni sono state notificate nelle forme di cui agli artt. 26
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e 60, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (cfr. intimazioni di pagamento con relative relazioni di notifica, allegate sub docc. 5 e 6 fascicolo di primo grado). Controparte_2
Come accennato in precedenza, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 258/2012, il procedimento notificatorio disciplinato dalle norme anzidette trova applicazione in caso di irreperibilità c.d. assoluta, che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto.
Ricorre, invece, l'ipotesi dell'irreperibilità c.d. relativa quando siano conosciuti la residenza o l'indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rivenuto al momento della consegna dell'atto.
La giurisprudenza di legittimità, affrontando il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all'art. 60 lett. e) cit. in caso di irreperibilità assoluta, ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte ad accertare se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta, in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi oggettivamente idonei per notificare altrimenti l'atto. La Suprema Corte ha precisato al riguardo che “con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60 lett. e), cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale
(tra le più recenti, Cass. 31/07/2023, n. 23183, Cass. 08/03/2019, n. 6765)” (cfr. Cass.,
3 aprile 2024 n. 8823).
pag. 15/17 Nella fattispecie in esame, per quanto riguarda l'intimazione di pagamento n.
06820189013703645/000, dalla relazione di notifica emerge che il messo notificatore, dopo un tentativo di notifica presso la sede di Controparte_4 in Abbiategrasso, via Fratelli Cervi n. 8 in data 18 giugno 2018, ha eseguito
[...] ricerche presso l'anagrafe del Comune di Abbiategrasso con “esito irreperibilità assoluta”; ha, quindi, depositato l'atto presso la casa comunale il 27 giugno 2018 e l'avviso di deposito è stato pubblicato in pari data all'albo pretorio dello stesso
Comune (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado). Controparte_2
Anche in relazione all'intimazione di pagamento n. 06820229004045422/000 dalla relazione di notifica risulta che il messo notificatore ha effettuato un tentativo di notifica presso la sede di in Controparte_4
Abbiategrasso, via Fratelli Cervi n. 8 in data 4 giugno 2022, attestando: “destinatario irreperibile manca nome su citofono e cassetta”. Ha quindi richiesto “visura anagrafica”, il cui esito è stato di “irreperibilità assoluta” e in data 25 agosto 2022 ha proceduto al deposito dell'atto presso la casa comunale e alla pubblicazione dell'avviso di deposito all'albo pretorio del Comune (cfr. doc. 6 fascicolo Controparte_1
di primo grado).
[...]
Contrariamente a quanto opinato da parte appellante, la documentazione in atti comprova che il messo notificatore ha effettuato adeguate ricerche ed ha verificato l'impossibilità di notificare l'atto presso il domicilio fiscale del contribuente, prima di procedere alla notifica nelle forme degli irreperibili.
Giova anche a tale proposito richiamare gli arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di notifica degli atti impositivi, l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere
l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 60, comma 1, lett.
e), del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede, secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c., e non può, perciò, tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che vada oltre quanto risultante dai pubblici registri. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto legittima la notifica dell'avviso di accertamento secondo il rito degli irreperibili, non essendo possibile la notifica presso la residenza del contribuente, trasferitosi in luogo sconosciuto, e non essendovi l'obbligo per l'agente notificatore di effettuare ulteriori ricerche sulla base di documentazione non anagrafica, quali le utenze domestiche)” (Cass., 25 luglio 2025 n. 21397).
Neppure coglie nel segno l'argomento secondo cui, trattandosi di notifica da effettuare ad una società commerciale, le ricerche avrebbero dovuto eseguirsi presso il Registro delle Imprese e non presso l'anagrafe del Comune.
A tale proposito è assorbente il rilievo che dalla visura storica di
[...]
(cfr. doc. 2 fascicolo Controparte_4 Controparte_1
pag. 16/17 di primo grado) non risulta alcuna variazione di sede della società nel corso CP_1 degli anni (variazione, invero, neppure dedotta da parte appellante), sicché eventuali ricerche presso il Registro delle Imprese non avrebbero condotto ad esito diverso da quello cui è pervenuto il messo notificatore.
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame proposto da deve essere Parte_1 respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della complessità delle questioni di diritto sottese alla presente decisione, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 98/2025 del Tribunale di Pavia;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado. Milano, 24 settembre 2025
Consigliera est. Presidente
GI SS IO LA
pag. 17/17