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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4539 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 28749/2020 pervenuta all'udienza del 10 febbraio 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nato a [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dall'Avv. Carlo Parte_1
Testa
ATTORE
E
nata a [...] il [...] , difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti Cesare Della CP_1
Rocca ed Eleonora Giovannini
CONVENUTA
ZU Insurance MP TD , difesa giusta delega in atti dall'Avv. Paolo P.IVA_1
Gelli
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 10 febbraio 2025 con note di trattazione scritta
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta delle parti convenute , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa , che qui integralmente si richiamano.
ha evocato in giudizio e , Parte_1 CP_1 Controparte_2
chiedendone la condanna in via solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro stradale occorso in data 8 novembre 2018 alle ore 17.45 in Roma , previo accertamento della responsabilità esclusiva della nelle determinazione del sinistro . CP_1
Ha dedotto l'attore che in data 8.11.2018 alle ore 17.45 circa il motociclo Yamaha tg EF03079 , di proprietà e condotto da esso ricorrente, mentre percorreva Via Leone XIII con direzione Piazza Pio
XI , in corrispondenza del palo della luce n. 24 veniva violentemente urtato dalla autovettura AR tg ED731NY, di proprietà di e dalla stessa condotta (assicurata per la RCA con la CP_1
ZU) , la quale percorreva la corsia di destra , in posizione parallela al motociclo attoreo , ed improvvisamente si spostava sulla corsia di sinistra , senza alcuna segnalazione , non avvedendosi dello stesso motociclo , il cui conducente , colpito sulla gamba destra , veniva “speronato” , scaraventato a terra e proiettato verso sinistra;
a seguito dell'urto l'attore cadeva a terra con il motociclo, del quale aveva perso il controllo , riportando lesioni fisiche (v. documentazione sanitaria in atti e consulenza di parte) .
Si è costituita , la quale in via preliminare ha eccepito la nullità dell'atto di citazione CP_1
per la genericità della esposizione dei fatti e delle ragioni in diritto poste a fondamento della domanda risarcitoria avversaria;
nel merito ha contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro ex adverso compiuta, evidenziando che l'attore aveva depositato solo una parte del rapporto di incidente dell'Autorità e che il mezzo di essa convenuta, come poteva evincersi dal rapporto in atti era stato “colpito di striscio dal motoveicolo in fase di scivolamento e senza più il suo conducente a bordo” ; ha concluso per il rigetto della domanda e per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96
c.p.c. .
Si è costituita altresì la ZU che ha contestato l'an e il quantum della pretesa avversaria, concludendo per il rigetto della domanda o, in subordine, per la condanna al ristoro dei danni effettivamente provati ed accertati .
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere , va rilevata in via preliminare la proponibilità della domanda, tenuto conto delle missive di costituzione in mora ex art. 148 Cod.
Ass. allegate in atti, nonché la procedibilità della domanda a norma dell'art. 3 D.L. 132/2014 , avendo parte attrice formulato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita , invito rimasto senza esito (v. invito in atti) .
Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta , tenuto conto del fatto che nel libello introduttivo non solo è compiutamente CP_1 indicata la dinamica del sinistro , e, quindi, risultano analiticamente esposti i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria , ma risultano altresì oggetto di analitica allegazione (anche con esaustivi riferimenti giurisprudenziali) le varie voci di danno lamentate dall'attore .
Ciò posto , la domanda è infondata e non provata all'esito della espletata istruttoria e va ,pertanto, rigettata.
Invero , risulta dal rapporto della Polizia Municipale (allegato da ZU in forma integrale) che il giorno 8 novembre 2018 la circolazione su Via Leone XIII era caratterizzata da traffico intenso, circostanza questa confermata dall'attore in sede di interrogatorio formale (verbale ud. 10.11.2022)
e da tutti i testi escussi (cfr. verbale udienza del 18.5.2023), i quali peraltro hanno riferito che si marciava per file parallele .
Di poi la teste oculare , il cui nominativo figura nel rapporto in atti , escussa Testimone_1 all'udienza del 18.5.2023, ha dichiarato testualmente : “…La mia attenzione è stata richiamata da una luce e da un rumore che sono stati simultanei , e ho visto una moto schizzare , preciso che la moto è passata tra le due colonne di macchine , si marciava per file parallele;
c'era molto traffico, eravamo quasi fermi …; preciso che quando ho visto schizzare la moto la moto era senza conducente;
…posso dire con certezza che quando la moto è passata accanto alla mia macchina era senza conducente…; ho visto la moto senza il conducente in sella che schizzava tra le due file di macchine , e poi ad un certo punto ha urtato una AR , all'interno della quale c'era una ragazza…; la AR era più avanti rispetto alla sede dell'incidente il conducente della moto era a terra e la moto ha colpito la AR…; non ricordo la targa della AR , penso fosse nera…”.
Dal rapporto in atti , inoltre, risulta che il teste oculare (per il quale non si è Testimone_2
ritenuto necessario disporre rogatoria- siccome medio tempore trasferitosi in Spagna- avendo rilasciato nell'immediatezza dichiarazioni ai verbalizzanti) ha dichiarato di aver assistito al sinistro nel modo che segue : “Proveniente da Piazzetta Bel Respiro, percorrevo Via Leone XIII in direzione Piazza Pio XI . Appena superato il semaforo di Piazzetta Bel Respiro, il tratto di via
Leone XIII era sgombro ma, appena oltrepassato il ponte pedonale che sovrasta la strada ed unisce
i due lati di Villa Pamphili, si intravedeva già una fila di macchine ferme . Marciavo sulla corsia di destra e all'improvviso venivo sorpassato da una moto a velocità sostenuta;
il conducente poco dopo si accorgeva dei veicoli fermi e frenava, inchiodando. La moto a questo punto si imbarcava e barcollando cadeva sull'asfalto scivolando per alcuni metri e colpendo altri veicoli. Il conducente aveva già lasciato il mezzo e con il corpo scivolava sull'asfalto e colpiva con il casco una Audi A3 di colore nero…”.
La dinamica del sinistro come esposta in citazione risulta dunque smentita dalle deposizioni testimoniali : non fu la AR ad operare il repentino cambio di corsia e ad attingere il motoveicolo attoreo , ma fu proprio l'attore ,con condotta gravemente imprudente, a sfrecciare tra le due file parallele di autovetture;
a frenare repentinamente , quando si avvide- evidentemente troppo tardi
(l'attore in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di avere assunto ventiquattro ore Per_1 prima dell'incidente , con tutto quel che ne consegue in termini di effetti sulla capacità di percezione del pericolo e sulla capacità di reazione dell'individuo)- delle condizioni di traffico intenso;
e a perdere il controllo del mezzo che , rimasto ormai senza conducente , proseguì la sua corsa andando ad urtare la AR condotta dalla convenuta .
L'unico teste , , che ha confermato la ricostruzione dell'incidente come dedotta nel Testimone_3
libello introduttivo, non può ritenersi attendibile , avendo rilasciato dichiarazioni ai verbalizzanti a distanza di mesi dal sinistro (dichiarazioni allegate al rapporto rese il 4 febbraio 2019) , dichiarazioni univocamente smentite dai testi oculari che ebbero invece a fornire indicazioni sulla ricostruzione cinematica dell'evento nell'immediatezza .
Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto della domanda.
Le spese di lite , ivi comprese quelle della CTU medico legale (si ritiene satisfattivo il fondo spese liquidato all'atto del conferimento di incarico) seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.,
e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (causa di valore indeterminabile- complessità bassa , avuto riguardo alle quattro fasi di giudizio ) .
Non ricorrono gli estremi della lite temeraria invocati dalla convenuta nei confronti CP_1 dell'attore .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU medico-legale;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di causa in favore delle parti convenute , che si liquidano, per ciascuna parte convenuta, in € 7616,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
d) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata da nei confronti CP_1 dell'attore .
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025
Dott.ssa Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 28749/2020 pervenuta all'udienza del 10 febbraio 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nato a [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dall'Avv. Carlo Parte_1
Testa
ATTORE
E
nata a [...] il [...] , difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti Cesare Della CP_1
Rocca ed Eleonora Giovannini
CONVENUTA
ZU Insurance MP TD , difesa giusta delega in atti dall'Avv. Paolo P.IVA_1
Gelli
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 10 febbraio 2025 con note di trattazione scritta
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta delle parti convenute , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa , che qui integralmente si richiamano.
ha evocato in giudizio e , Parte_1 CP_1 Controparte_2
chiedendone la condanna in via solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro stradale occorso in data 8 novembre 2018 alle ore 17.45 in Roma , previo accertamento della responsabilità esclusiva della nelle determinazione del sinistro . CP_1
Ha dedotto l'attore che in data 8.11.2018 alle ore 17.45 circa il motociclo Yamaha tg EF03079 , di proprietà e condotto da esso ricorrente, mentre percorreva Via Leone XIII con direzione Piazza Pio
XI , in corrispondenza del palo della luce n. 24 veniva violentemente urtato dalla autovettura AR tg ED731NY, di proprietà di e dalla stessa condotta (assicurata per la RCA con la CP_1
ZU) , la quale percorreva la corsia di destra , in posizione parallela al motociclo attoreo , ed improvvisamente si spostava sulla corsia di sinistra , senza alcuna segnalazione , non avvedendosi dello stesso motociclo , il cui conducente , colpito sulla gamba destra , veniva “speronato” , scaraventato a terra e proiettato verso sinistra;
a seguito dell'urto l'attore cadeva a terra con il motociclo, del quale aveva perso il controllo , riportando lesioni fisiche (v. documentazione sanitaria in atti e consulenza di parte) .
Si è costituita , la quale in via preliminare ha eccepito la nullità dell'atto di citazione CP_1
per la genericità della esposizione dei fatti e delle ragioni in diritto poste a fondamento della domanda risarcitoria avversaria;
nel merito ha contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro ex adverso compiuta, evidenziando che l'attore aveva depositato solo una parte del rapporto di incidente dell'Autorità e che il mezzo di essa convenuta, come poteva evincersi dal rapporto in atti era stato “colpito di striscio dal motoveicolo in fase di scivolamento e senza più il suo conducente a bordo” ; ha concluso per il rigetto della domanda e per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96
c.p.c. .
Si è costituita altresì la ZU che ha contestato l'an e il quantum della pretesa avversaria, concludendo per il rigetto della domanda o, in subordine, per la condanna al ristoro dei danni effettivamente provati ed accertati .
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere , va rilevata in via preliminare la proponibilità della domanda, tenuto conto delle missive di costituzione in mora ex art. 148 Cod.
Ass. allegate in atti, nonché la procedibilità della domanda a norma dell'art. 3 D.L. 132/2014 , avendo parte attrice formulato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita , invito rimasto senza esito (v. invito in atti) .
Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta , tenuto conto del fatto che nel libello introduttivo non solo è compiutamente CP_1 indicata la dinamica del sinistro , e, quindi, risultano analiticamente esposti i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria , ma risultano altresì oggetto di analitica allegazione (anche con esaustivi riferimenti giurisprudenziali) le varie voci di danno lamentate dall'attore .
Ciò posto , la domanda è infondata e non provata all'esito della espletata istruttoria e va ,pertanto, rigettata.
Invero , risulta dal rapporto della Polizia Municipale (allegato da ZU in forma integrale) che il giorno 8 novembre 2018 la circolazione su Via Leone XIII era caratterizzata da traffico intenso, circostanza questa confermata dall'attore in sede di interrogatorio formale (verbale ud. 10.11.2022)
e da tutti i testi escussi (cfr. verbale udienza del 18.5.2023), i quali peraltro hanno riferito che si marciava per file parallele .
Di poi la teste oculare , il cui nominativo figura nel rapporto in atti , escussa Testimone_1 all'udienza del 18.5.2023, ha dichiarato testualmente : “…La mia attenzione è stata richiamata da una luce e da un rumore che sono stati simultanei , e ho visto una moto schizzare , preciso che la moto è passata tra le due colonne di macchine , si marciava per file parallele;
c'era molto traffico, eravamo quasi fermi …; preciso che quando ho visto schizzare la moto la moto era senza conducente;
…posso dire con certezza che quando la moto è passata accanto alla mia macchina era senza conducente…; ho visto la moto senza il conducente in sella che schizzava tra le due file di macchine , e poi ad un certo punto ha urtato una AR , all'interno della quale c'era una ragazza…; la AR era più avanti rispetto alla sede dell'incidente il conducente della moto era a terra e la moto ha colpito la AR…; non ricordo la targa della AR , penso fosse nera…”.
Dal rapporto in atti , inoltre, risulta che il teste oculare (per il quale non si è Testimone_2
ritenuto necessario disporre rogatoria- siccome medio tempore trasferitosi in Spagna- avendo rilasciato nell'immediatezza dichiarazioni ai verbalizzanti) ha dichiarato di aver assistito al sinistro nel modo che segue : “Proveniente da Piazzetta Bel Respiro, percorrevo Via Leone XIII in direzione Piazza Pio XI . Appena superato il semaforo di Piazzetta Bel Respiro, il tratto di via
Leone XIII era sgombro ma, appena oltrepassato il ponte pedonale che sovrasta la strada ed unisce
i due lati di Villa Pamphili, si intravedeva già una fila di macchine ferme . Marciavo sulla corsia di destra e all'improvviso venivo sorpassato da una moto a velocità sostenuta;
il conducente poco dopo si accorgeva dei veicoli fermi e frenava, inchiodando. La moto a questo punto si imbarcava e barcollando cadeva sull'asfalto scivolando per alcuni metri e colpendo altri veicoli. Il conducente aveva già lasciato il mezzo e con il corpo scivolava sull'asfalto e colpiva con il casco una Audi A3 di colore nero…”.
La dinamica del sinistro come esposta in citazione risulta dunque smentita dalle deposizioni testimoniali : non fu la AR ad operare il repentino cambio di corsia e ad attingere il motoveicolo attoreo , ma fu proprio l'attore ,con condotta gravemente imprudente, a sfrecciare tra le due file parallele di autovetture;
a frenare repentinamente , quando si avvide- evidentemente troppo tardi
(l'attore in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di avere assunto ventiquattro ore Per_1 prima dell'incidente , con tutto quel che ne consegue in termini di effetti sulla capacità di percezione del pericolo e sulla capacità di reazione dell'individuo)- delle condizioni di traffico intenso;
e a perdere il controllo del mezzo che , rimasto ormai senza conducente , proseguì la sua corsa andando ad urtare la AR condotta dalla convenuta .
L'unico teste , , che ha confermato la ricostruzione dell'incidente come dedotta nel Testimone_3
libello introduttivo, non può ritenersi attendibile , avendo rilasciato dichiarazioni ai verbalizzanti a distanza di mesi dal sinistro (dichiarazioni allegate al rapporto rese il 4 febbraio 2019) , dichiarazioni univocamente smentite dai testi oculari che ebbero invece a fornire indicazioni sulla ricostruzione cinematica dell'evento nell'immediatezza .
Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto della domanda.
Le spese di lite , ivi comprese quelle della CTU medico legale (si ritiene satisfattivo il fondo spese liquidato all'atto del conferimento di incarico) seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.,
e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (causa di valore indeterminabile- complessità bassa , avuto riguardo alle quattro fasi di giudizio ) .
Non ricorrono gli estremi della lite temeraria invocati dalla convenuta nei confronti CP_1 dell'attore .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU medico-legale;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di causa in favore delle parti convenute , che si liquidano, per ciascuna parte convenuta, in € 7616,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
d) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata da nei confronti CP_1 dell'attore .
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025
Dott.ssa Amelia Pellettieri