CA
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/07/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
RG. n. 855/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 1764/2024, emessa dal Tribunale di Genova in data 06.06.2024, non notificata, promossa da: già (p.iva ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Responsabile Direzione Sinistri e legale rappresentante pro tempore, Dott. Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Cassanello in forza di procura agli atti del giudizio di primo grado nanti il Tribunale di Genova ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via XX Settembre n. 32/2
APPELLANTE contro
, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Daniele Granara, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Bartolomeo Bosco n. 31/4
APPELLATA
e contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. ON C.F._2
Paola Montedonico, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lavagna (GE), Via Nuova Italia n. 115/A
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accogliere l'appello proposto e, conseguentemente, riformare la sentenza del Tribunale di
1 Genova n. 1764/2024 del 6/6/2024 nella parte in cui, a fronte dell'accoglimento della domanda di risarcimento proposta dalla IG.ra nei confronti della Controparte_1
IG.ra , ha previsto la condanna di già ON Parte_1 Parte_2
a tenere indenne e manlevare la IG.ra degli esborsi
[...] ON conseguenti alla condanna in punto capitale e compensi legali e altresì ha previsto la condanna della NI medesima al pagamento di quanto liquidato a titolo di compensi legali in favore della IG.ra , conseguentemente condannare la IG.ra ON
alla restituzione della somma di € 9.110,82 e condannare altresì la ON
IG.ra al rimborso di quanto nelle more eventualmente percepito in Controparte_1 esecuzione dell'impugnato provvedimento”.
PER L'APPELLATA Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso,
I) nel merito, respingere l'appello avversario, siccome inammissibile, improponibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa degli atti di parte appellata e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza del CP_1
Tribunale di Genova, n. 1764/2024, pubblicata in data 6 giugno 2024, resa all'esito del giudizio R.G. n. 4233/2021;
II) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
PER L'APPELLATA ON
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, e previe le pronunce tutte del caso, respingere l'atto d'appello avversario poiché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni dedotte in narrativa con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di
Genova, n. 1764/2024 emessa il 5 giugno 2024 e depositata il 6 giugno successivo, resa all'esito del giudizio R.G. n. 4233/2021.
Con vittoria di spese competenze e onorari dei due gradi di giudizio.
Con ogni più ampia riserva e salvezza illimitata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1
per sentirne dichiarare la responsabilità esclusiva in relazione al ON sinistro occorsole in data 28.05.2019, alle ore 9.00 circa, presso la propria abitazione in
Rapallo, loc. Case di Noè n. 42, ove la convenuta si era recata in visita, portando con sé il pastore tedesco di nome di cui aveva la custodia, stante l'assenza della proprietaria Per_1 dell'animale per via dei propri studi universitari, . Deduceva che mentre A_
2 stava trasportando delle stoviglie in ceramica inciampava nel cane che improvvisamente le si era posto davanti impedendole il passaggio e di essere rovinata al suolo;
una volta a terra, il cane si avventava su di lei, mordendole il braccio destro, l'orecchio e il viso. L'aggressione da parte del cane era di tale violenza che la convenuta non riusciva, da sola, a liberare l'attrice. Sentite le urla di richiesta di aiuto della , sopraggiungeva dal vicino civico _2
46, . Solo con lo sforzo congiunto delle due donne ella veniva a fatica messa Parte_4 in salvo. Trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lavagna, era trasferita nel reparto di traumatologia d'urgenza, ove era sottoposta, il giorno successivo, a intervento di riduzione e stabilizzazione della frattura scomposta ed esposta, riportata al radio e all'ulna del braccio destro. Dopo un periodo di ricovero presso il reparto di cure intermedie, in data 03.07.2019, era sottoposta a un secondo intervento chirurgico per la rimozione del fissatore esterno e per l'ulteriore riduzione e stabilizzazione della frattura scomposta, attraverso l'ausilio di fili di Seguivano esiti di natura temporanea e permanenti di cui chiedeva il Per_3 risarcimento a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale per un totale di euro
120.827,50.
Si costituiva che, confermata la ricostruzione dei fatti così come ON operata dall'attrice, deduceva di avere tempestivamente denunciato l'evento dannoso di cui trattasi alla propria compagnia assicurativa in forza di polizza n. 4085573 Parte_2 con decorrenza dal 16/04/2019, la quale aveva aperto il sinistro n. 20190105600375 e incaricato il proprio medico fiduciario per la predisposizione di perizia medico legale.
Tuttavia – affermava - la NI rifiutava il risarcimento, in quanto negava la sussistenza di nesso causale tra l'evento e le lesioni. La convenuta chiedeva, quindi, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa di Nel merito, Parte_2 domandava la condanna della predetta NI a manlevarla e a tenerla indenne dal risarcimento del danno eventualmente spettante all'attrice, in forza della polizza di cui sopra,
e, conseguentemente, condannarsi a risarcire l'attrice dei danni dalla Parte_2 stessa subiti.
Autorizzata la chiamata, si costituiva la NI, la quale eccepiva: -l'infondatezza della domanda della convenuta, atteso che non era stato dimostrato che la caduta della CP_1 fosse stata determinata da un comportamento attivo del cane, il cui morso non poteva aver provocato addirittura una frattura;
-il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice ex art. 2697 c.c.; -l'eccessiva quantificazione dei danni fisici, relativamente ai quali contestava la documentazione ex adverso prodotta;
la mancanza di specifica prova atta a dimostrare l'effettiva sussistenza di un danno morale, di una personalizzazione del
3 danno stesso e di un danno esistenziale;
-la non pertinenza degli esborsi indicati dall'attrice a titolo di spese mediche;
-l'operatività delle franchigie a termini di polizza;
-l'infondatezza della cumulativa richiesta di interessi e di rivalutazione monetaria. Concludeva, quindi, per il rigetto delle avverse domande, con vittoria delle spese di lite, e, in via istruttoria, chiedeva ammettersi CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, volta ad accertare la sussistenza del nesso eziologico tra il danno dalla stessa lamentato e i fatti per cui è causa.
Depositate le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., all'esito della concessione dei relativi termini, veniva preliminarmente disposta CTU medico – legale. Successivamente al deposito dell'elaborato peritale, veniva formulata proposta conciliativa che veniva rifiutata dalla terza chiamata. Fallito un secondo tentativo di conciliazione, veniva ammessa ed espletata la prova orale. La causa era quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'esito delle quali era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per le memorie conclusive.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale così provvedeva:
“ON
a pagare, in favore di , la _2 _2 Controparte_1 complessiva somma di € 40.576,00 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva.
ON
a rifondere, in favore di , le spese ON Controparte_1 sostenute nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00 oltre rimborso spese vive, forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, e spese di ctp se documentate.
ON
già in persona del legale rappresentante pro – Controparte_3 Parte_2 tempore, a tenere indenne e manlevare da ogni esborso come ON sopra quantificato a suo carico a titolo di risarcimento danni, spese legali e spese tecniche in favore di – al netto di eventuale franchigia. Controparte_1
ON
già in persona del legale rappresentante pro – Controparte_3 Parte_2 tempore, a rifondere le spese sostenute nel presente giudizio da ON
, che liquida in complessivi € 7.616,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva
[...]
e Cpa come per legge, e spese di ctp se documentate.
Pone in via definitiva a carico di già le spese Controparte_3 Parte_2 della ctu, come liquidate in fase istruttoria.”.
4 Richiamato l'art. 2052 c.c. e l'interpretazione della giurisprudenza sul punto, il Tribunale affermava che, sulla base dell'istruttoria svolta, fosse emersa la prova dell'aggressione del cane ai danni della attrice, la quale non aveva attuato alcuna condotta inappropriata, con conseguente esclusione del ricorrere del caso fortuito. La frattura, intervenuta su di una persona anziana, ha riguardato proprio la parte del braccio attinta dai morsi, da ciò derivando la altamente probabile compatibilità delle lesioni, sia nell'ipotesi in cui la GN
sia stata morsa dopo aver inciampato da sola, sia nell'ipotesi in cui sia inciampata CP_1 per colpa del cane. E' emerso, infatti, – proseguiva il Tribunale - che il cane ha tenuto nella morsa delle proprie fauci il braccio dell'anziana, strattonandolo, proprio nella zona risultata fratturata, tanto che dal verbale di P.S. citato nella CTU risultano anche “ferite lacere multiple
AS dx”, oltre che le fratture, e morsi sul capo, sull'orecchio sulla spalla, il tutto compatibile con la dinamica descritta. Provvedeva quindi alla liquidazione del danno.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello al fine di ottenerne la Parte_1 riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, ed articolando i motivi che si possono sintetizzare nel modo seguente:
1.Con il primo motivo l'appellante lamenta che Tribunale abbia ritenuto di accogliere la domanda di garanzia e manleva spiegata nei propri confronti, prescindendo dal valutare le contraddizioni emerse dall'istruttoria circa la ricostruzione del fatto e, soprattutto, circa l'effettiva custodia da parte dell'assicurata, , del cane autore ON dell'asserita aggressione.
1.2.Parte appellante censura l'omessa considerazione da parte del Tribunale delle incongruenze nella ricostruzione dell'evento che emergono sin dalla lettura della citazione, in cui a fronte del fatto che inizialmente si dà conto della presenza della convenuta/assicurata, “in visita” presso l'abitazione della danneggiata, della stessa non risulta esservi traccia nelle fasi concitate dell'aggressione. Dalla narrativa della citazione emerge, infatti, che l'aggressione era di tale violenza che la “IG.ra ” (nipote e Per_2 proprietaria del cane), e non quindi la convenuta era intervenuta senza riuscire a liberare dal cane la attrice fino all'arrivo di . Tali dichiarazioni di cui all'atto CP_1 Parte_4 di citazione – prosegue l'appellante - avrebbero natura confessoria ai sensi dell'art. 229
c.p.c. in quanto la procura contenuta nell'atto medesimo risulta essere stata sottoscritta dalla stessa attrice, . Controparte_1
1.3.Inoltre, dalle testimonianze acquisite in giudizio di cui al verbale del 3/10/2023 emergono circostanze palesemente contrastanti con quelle che erano state riferite all'assicurazione poco dopo l'evento per cui è causa, dalle quali non emergeva che l'inciampo era avvenuto
5 per colpa del cane che è entrato in gioco dopo la caduta. La appellata aveva _2 dichiarato all'accertatore di aver sentito le urla mentre si accingeva ad entrare in casa e quindi prima di entrare nella stessa. Non è stato giuridicamente accertato se la frattura dell'avambraccio destro dell'attrice sia da collegare eziologicamente all'evento caduta ovvero al morso dell'animale atteso che, dal certificato di Pronto Soccorso, al momento dell'entrata in ospedale, la frattura scomposta del braccio non viene messa in relazione al fatto che sia avvenuta per il morso di un cane (non risultano accertamenti di ferite da morso e/o comunque penetranti nel braccio che possano aver provocato la frattura) considerato che, invece, si descrivono delle ferite multiple lacero contuse e morsi di cane soltanto alla testa e all'orecchio, ma non nel braccio. Afferma che la ricostruzione delle circostanze dell'accaduto all'esito dell'espletata istruttoria non è sufficiente a permettere di ritenere assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. che incombe sulla parte convenuta chiamante, odierna appellata.
2) Con il secondo motivo l'appellante chiede, in ragione dell'accoglimento del precedente motivo, la riforma della sentenza anche in punto spese legali sia a titolo di garanzia e manleva che in via diretta in favore della convenuta. Facendo corretta applicazione delle norme sulla soccombenza ex art. 91 c.p.c., ne consegue la condanna dell'appellata a rifondere alla appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre _2 Parte_5 alla restituzione di quanto percepito in esecuzione dell'impugnata decisione.
Si costituiva in giudizio , la quale preliminarmente eccepiva ON
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., contestava tutto quanto in esso dedotto e chiedeva il rigetto dell'impugnazione ex adverso avanzata.
Si costituiva, altresì, , la quale, a sua volta, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1
e infondatezza del gravame proposto e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 05.02.2025, la Corte respingeva l'istanza di inibitoria e formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. Fallita la conciliazione, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. al giorno 10.06.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla Difesa di
[...]
di inammissibilità dell'appello alla luce delle argomentazioni svolte nell'atto di _2 gravame che consentono di massima di individuare i capi della pronunzia impugnata oggetto di censura, di percepire con sufficiente chiarezza il contenuto delle censure, di enucleare le ragioni secondo le quali il Giudice sarebbe caduto in errori di fatto e di diritto, di comprendere
6 la diversa soluzione pretesa. Ciò è quanto basta per poter procedere all'esame di merito dell'appello.
Nel merito, rileva la Corte che il primo motivo è infondato.
Premesso che l'appellante in primo grado, nel contestare l'an debeatur quanto alle modalità di accadimento dell'evento, e al nesso eziologico tra le lesioni subite da Controparte_1
sotto i profili, particolarmente, del nesso eziologico tra il morso del cane e la frattura
[...] biossea esposta e scomposta, nonché sotto il profilo della contestazione tra la caduta dell'attrice e un comportamento attivo dell'animale, nessun rilievo ha mosso in relazione alla
“custodia” del cane in capo ad , la Corte osserva in ogni caso che ciò ON che rileva ai fini responsabilitari non è la proprietà dell'animale, ma, piuttosto, l'esistenza di una relazione di fatto tra lo stesso e chi ne ha l'uso, tale da far sorgere in capo a quest'ultimo un obbligo di custodia e di vigilanza sul primo. L'obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione, anche di mera detenzione, tra l'animale e una data persona, posto che la norma collega il dovere di non lasciare libero l'animale e di custodirlo con le debite cautele al possesso dello stesso, da intendersi come comprensivo anche della mera detenzione di fatto. E dall'istruttoria svolta – ivi comprese le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da e svolta - è emerso ON Parte_4 che il cane era stato affidato prima che accadesse l'aggressione di cui è causa dalla proprietaria , come spesso accadeva, alla di lei zia A_ ON
, che la mattina del sinistro lo aveva portato a “spasso” ed era poi rientrata in casa
[...] della suocera col cane che ha azzannato appunto quest'ultima ( ). Controparte_1
Tale circostanza è emersa in modo concorde ed univoco dall'istruttoria posto che fin dalle dichiarazioni rese dalla all'accertatore della NI appellante è emerso che _2
“ero a spasso con il cane e stavo andando da mia suocera per misurargli la pressione e la glicemia nel frattempo che mi stavo accingendo ad entrare in casa sentivo gridare mia suocera ed abbaiare forte il cane urlai a mia cognata di seguirmi in cucina e nel frattempo il cane ci anticipava in cucina e quando arrivavo da mia suocera il cane aveva azzannato il braccio di mia suocera che era a terra sanguinante”. Tale circostanza, che è stata confermata in sede di interrogatorio formale dalla predetta , è stata altresì riferita _2
e confermata anche dalla teste , che ha dichiarato che quella mattina il A_ cane lo aveva lasciato alla zia perché si era recata all'Università. Parimenti, tale circostanza
è stata riferita dalla teste in sede di deposizione testimoniale, e non trova Parte_4 smentita nelle dichiarazioni rese all'accertatore per le quali -peraltro raccolte da perito della
NI-, si può rilevare al più una imprecisione “a quel punto stava rientrando il cane
7 come sempre”, che tuttavia non è tale da escludere la versione emersa in istruttoria per cui il cane stesse rientrando mentre si trovava affidato alla . _2
1.2 Il motivo è infondato.
Dalla lettura della narrativa dell'atto di citazione emerge chiaramente che il riferimento alla
” contenuto a pag. 2 della citazione, dove si trova scritto “L'aggressione da Parte_6 parte del cane era di tale violenza che la GN non riusciva, da sola, a liberare Per_2 la GN ” contiene un refuso/errore da parte della Difesa dell'originaria parte CP_1 attrice che non è tale da alterare e violare il diritto di difesa della NI, né tale da integrare una confessione ex art. 299 c.p.c., posto che qualche riga sopra si trova chiaramente scritto che “In visita presso l'abitazione si trovava la GN _2
, che con sé aveva in custodia il cane pastore tedesco di nome di proprietà
[...] Per_1 della sig.ra , che in quel momento era assente per via dei propri studi A_ universitari”.
Ancora, successivamente, a pag. 8 e segg. si trova scritto che “… è pacifico che, al momento dell'evento dannoso del caso di specie, la proprietaria del cane Bach, GN A_
, aveva trasferito il potere di governo sul pastore tedesco alla GN
[...] _2
, alla quale in cane era stato affidato in custodia…”, ed ancora “ è pacifico che la
[...] GN , al momento dei fatti, detenesse, con il consenso della ON proprietaria dell'animale, il potere di gestione, vigilanza e controllo, nonché il pieno governo del cane ed è pertanto responsabile al fine del risarcimento del danno cagionato dallo Per_1 stesso”.
La lettura integrale dell'atto citatorio consente di individuare quale fosse la versione dell'accadimento riferita dall'originaria parte attrice, coerente poi con l'articolazione delle deduzioni istruttorie.
1.3 Il motivo è infondato sia pure con le precisazioni che seguono. Parte appellante contesta in particolare che l'inciampo della GN sia avvenuto per colpa del Controparte_1 cane che – afferma - è entrato in gioco successivamente, ciò sia sulla base delle dichiarazioni rese da che da all'accertatore della Parte_4 ON
NI.
Sul punto il Tribunale ha affermato che “si deve evidenziare come la frattura, intervenuta su di una persona anziana, abbia riguardato proprio la parte del braccio attinta dai morsi, da ciò derivando la altamente probabile compatibilità delle lesioni, sia nell'ipotesi in cui la GN sia stata morsa dopo aver inciampato da sola, sia nell'ipotesi in cui sia CP_1 inciampata per colpa del cane.
8 E' emerso, infatti, che il cane ha tenuto nella morsa delle proprie fauci il braccio dell'anziana, strattonandolo, proprio nella zona risultata fratturata, tanto che dal verbale di P.S. citato nella ctu risultano anche “ferite lacere multiple AS dx”, oltre che le fratture, e morsi sul capo, sull'orecchio sulla spalla, il tutto compatibile con la dinamica descritta”.
In sostanza, il Tribunale riconduce causalmente anche la frattura all'avambraccio destro, oltre che le ferite lacero contuse, al morso del cane, laddove, invece, l'appellante afferma che l'istruttoria svolta non avrebbe consentito di provare se la frattura sia riconducibile al morso ovvero alla caduta della sig. , per quale non vi è prova essere stata CP_1 causata dall'animale.
Osserva la Corte che, come sopra anticipato, il Tribunale ha affermato la responsabilità della originaria convenuta prescindendo dalla prova che la caduta della GN sia stata CP_1 provocata dall'inciampo nel cane. Pertanto, le censure inerenti detto aspetto non rilevano,
e del resto anche la Corte conviene sul fatto che non sia emersa prova sufficiente che la caduta dell'originaria attrice sia stata determinata da un ruolo attivo del cane. Ciò non è emerso in causa non avendo i testi e assistito alla caduta, né tale inciampo Per_2 Pt_4 emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese al perito accertatore della NI, per quanto l'inciampo della sul cane risulti riferita nell'immediatezza dalla figlia al P.S. CP_1
(“inciampava e cadeva sul cane che la mordeva”), come da certificato in atti del 28/5/2019
(pag. 31 cartella clinica).
La motivazione del Tribunale, ad avviso della Corte, trova conferma nell'istruttoria svolta posto che - oltre alle conclusioni della CTU per cui “Le lesioni descritte dai sanitari che hanno assistito la IG.ra e gli attuali esiti appaiono compatibili con l'aggressione di un CP_1 cane di grossa taglia nei confronti di un soggetto anziano verosimilmente affetto da osteoporosi.” – il nesso causale tra il morso e la frattura si evince dai plurimi documenti della cartella clinica in atti, ed in particolare dal: 1) referto consulenza dell'ortopedico del
28/5/2019 ASL (pag. 59 cartella clinica) ove si trova scritto “FRATTURA CP_5
BIOSSEA CON FLC PASSANTE DA VOLARE A VETRALE DA MORSO DI CANE
SUTURATA…”, 2) registro di sala operatoria del 29/5/2029 ove si trova scritto “frattura diafisi radio e ulna da morso di cane” (pag. 53 cartella clinica); 3) dal certificato del 3/6/2019 della
ASL “Diagnosi alla dimissione: Frattura diafisi radio e ulna dx da morso di cane” (pag.3 cartella clinica); 4)certificato del medico ortopedico del 2/10/2019 ASL 4 “Diagnosi: ESITI
FRATTURA BIOSSEA AVAMBRACCIO DX IN SEGUITO A MORSO DI CANE IN
TRATTAMENTO DA LUGLIO 2019” (doc. 16); 5) lettera di dimissione del 29/7/2019 del
9 medico Dott. della ASL 4 (pag. 87) ove si trova scritto “Diagnosi di Persona_4 dimissione FRATTURA DIAFISI RADIO E ULNA DX DA MORSO DI CANE”.
Ne consegue, dovendo applicarsi in ambito civile il criterio della probabilità prevalente e del
“più probabile che non” (cfr. ex plurimis Cass. n. 25884/2022) sulla base dei documenti di cui sopra, di particolare affidabilità in quanto trattasi di documenti medici provenienti da strutture pubbliche attestanti le condizioni di salute della IG. in seguito all'evento _2 di cui è causa, è possibile inferire, come affermato dal primo giudice, che non solo le ferite lacero contuse multiple, ma anche la frattura sia riconducibile causalmente ai morsi del cane, e quindi all'aggressione dell'animale, con conseguente sussistenza dell'ipotesi responsabilitaria di cui all'art. 2052 c.c. come riconosciuta dal primo giudice a carico dell'originaria convenuta, con manleva da parte della NI appellante.
Ne consegue il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono a carico della parte appellante, liquidate in base al DM n. 55/2014, secondo lo scaglione del “decisum”.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 1764/2024, emessa dal Tribunale di Genova in data 06.06.2024, non notificata, la Corte così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado Controparte_6 che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa in favore di ciascuna parte costituita appellata e . Controparte_1 ON
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 1/7/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 1764/2024, emessa dal Tribunale di Genova in data 06.06.2024, non notificata, promossa da: già (p.iva ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Responsabile Direzione Sinistri e legale rappresentante pro tempore, Dott. Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Cassanello in forza di procura agli atti del giudizio di primo grado nanti il Tribunale di Genova ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via XX Settembre n. 32/2
APPELLANTE contro
, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Daniele Granara, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Bartolomeo Bosco n. 31/4
APPELLATA
e contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. ON C.F._2
Paola Montedonico, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lavagna (GE), Via Nuova Italia n. 115/A
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accogliere l'appello proposto e, conseguentemente, riformare la sentenza del Tribunale di
1 Genova n. 1764/2024 del 6/6/2024 nella parte in cui, a fronte dell'accoglimento della domanda di risarcimento proposta dalla IG.ra nei confronti della Controparte_1
IG.ra , ha previsto la condanna di già ON Parte_1 Parte_2
a tenere indenne e manlevare la IG.ra degli esborsi
[...] ON conseguenti alla condanna in punto capitale e compensi legali e altresì ha previsto la condanna della NI medesima al pagamento di quanto liquidato a titolo di compensi legali in favore della IG.ra , conseguentemente condannare la IG.ra ON
alla restituzione della somma di € 9.110,82 e condannare altresì la ON
IG.ra al rimborso di quanto nelle more eventualmente percepito in Controparte_1 esecuzione dell'impugnato provvedimento”.
PER L'APPELLATA Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso,
I) nel merito, respingere l'appello avversario, siccome inammissibile, improponibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa degli atti di parte appellata e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza del CP_1
Tribunale di Genova, n. 1764/2024, pubblicata in data 6 giugno 2024, resa all'esito del giudizio R.G. n. 4233/2021;
II) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
PER L'APPELLATA ON
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, e previe le pronunce tutte del caso, respingere l'atto d'appello avversario poiché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni dedotte in narrativa con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di
Genova, n. 1764/2024 emessa il 5 giugno 2024 e depositata il 6 giugno successivo, resa all'esito del giudizio R.G. n. 4233/2021.
Con vittoria di spese competenze e onorari dei due gradi di giudizio.
Con ogni più ampia riserva e salvezza illimitata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1
per sentirne dichiarare la responsabilità esclusiva in relazione al ON sinistro occorsole in data 28.05.2019, alle ore 9.00 circa, presso la propria abitazione in
Rapallo, loc. Case di Noè n. 42, ove la convenuta si era recata in visita, portando con sé il pastore tedesco di nome di cui aveva la custodia, stante l'assenza della proprietaria Per_1 dell'animale per via dei propri studi universitari, . Deduceva che mentre A_
2 stava trasportando delle stoviglie in ceramica inciampava nel cane che improvvisamente le si era posto davanti impedendole il passaggio e di essere rovinata al suolo;
una volta a terra, il cane si avventava su di lei, mordendole il braccio destro, l'orecchio e il viso. L'aggressione da parte del cane era di tale violenza che la convenuta non riusciva, da sola, a liberare l'attrice. Sentite le urla di richiesta di aiuto della , sopraggiungeva dal vicino civico _2
46, . Solo con lo sforzo congiunto delle due donne ella veniva a fatica messa Parte_4 in salvo. Trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lavagna, era trasferita nel reparto di traumatologia d'urgenza, ove era sottoposta, il giorno successivo, a intervento di riduzione e stabilizzazione della frattura scomposta ed esposta, riportata al radio e all'ulna del braccio destro. Dopo un periodo di ricovero presso il reparto di cure intermedie, in data 03.07.2019, era sottoposta a un secondo intervento chirurgico per la rimozione del fissatore esterno e per l'ulteriore riduzione e stabilizzazione della frattura scomposta, attraverso l'ausilio di fili di Seguivano esiti di natura temporanea e permanenti di cui chiedeva il Per_3 risarcimento a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale per un totale di euro
120.827,50.
Si costituiva che, confermata la ricostruzione dei fatti così come ON operata dall'attrice, deduceva di avere tempestivamente denunciato l'evento dannoso di cui trattasi alla propria compagnia assicurativa in forza di polizza n. 4085573 Parte_2 con decorrenza dal 16/04/2019, la quale aveva aperto il sinistro n. 20190105600375 e incaricato il proprio medico fiduciario per la predisposizione di perizia medico legale.
Tuttavia – affermava - la NI rifiutava il risarcimento, in quanto negava la sussistenza di nesso causale tra l'evento e le lesioni. La convenuta chiedeva, quindi, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa di Nel merito, Parte_2 domandava la condanna della predetta NI a manlevarla e a tenerla indenne dal risarcimento del danno eventualmente spettante all'attrice, in forza della polizza di cui sopra,
e, conseguentemente, condannarsi a risarcire l'attrice dei danni dalla Parte_2 stessa subiti.
Autorizzata la chiamata, si costituiva la NI, la quale eccepiva: -l'infondatezza della domanda della convenuta, atteso che non era stato dimostrato che la caduta della CP_1 fosse stata determinata da un comportamento attivo del cane, il cui morso non poteva aver provocato addirittura una frattura;
-il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice ex art. 2697 c.c.; -l'eccessiva quantificazione dei danni fisici, relativamente ai quali contestava la documentazione ex adverso prodotta;
la mancanza di specifica prova atta a dimostrare l'effettiva sussistenza di un danno morale, di una personalizzazione del
3 danno stesso e di un danno esistenziale;
-la non pertinenza degli esborsi indicati dall'attrice a titolo di spese mediche;
-l'operatività delle franchigie a termini di polizza;
-l'infondatezza della cumulativa richiesta di interessi e di rivalutazione monetaria. Concludeva, quindi, per il rigetto delle avverse domande, con vittoria delle spese di lite, e, in via istruttoria, chiedeva ammettersi CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, volta ad accertare la sussistenza del nesso eziologico tra il danno dalla stessa lamentato e i fatti per cui è causa.
Depositate le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., all'esito della concessione dei relativi termini, veniva preliminarmente disposta CTU medico – legale. Successivamente al deposito dell'elaborato peritale, veniva formulata proposta conciliativa che veniva rifiutata dalla terza chiamata. Fallito un secondo tentativo di conciliazione, veniva ammessa ed espletata la prova orale. La causa era quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'esito delle quali era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per le memorie conclusive.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale così provvedeva:
“ON
a pagare, in favore di , la _2 _2 Controparte_1 complessiva somma di € 40.576,00 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva.
ON
a rifondere, in favore di , le spese ON Controparte_1 sostenute nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00 oltre rimborso spese vive, forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, e spese di ctp se documentate.
ON
già in persona del legale rappresentante pro – Controparte_3 Parte_2 tempore, a tenere indenne e manlevare da ogni esborso come ON sopra quantificato a suo carico a titolo di risarcimento danni, spese legali e spese tecniche in favore di – al netto di eventuale franchigia. Controparte_1
ON
già in persona del legale rappresentante pro – Controparte_3 Parte_2 tempore, a rifondere le spese sostenute nel presente giudizio da ON
, che liquida in complessivi € 7.616,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva
[...]
e Cpa come per legge, e spese di ctp se documentate.
Pone in via definitiva a carico di già le spese Controparte_3 Parte_2 della ctu, come liquidate in fase istruttoria.”.
4 Richiamato l'art. 2052 c.c. e l'interpretazione della giurisprudenza sul punto, il Tribunale affermava che, sulla base dell'istruttoria svolta, fosse emersa la prova dell'aggressione del cane ai danni della attrice, la quale non aveva attuato alcuna condotta inappropriata, con conseguente esclusione del ricorrere del caso fortuito. La frattura, intervenuta su di una persona anziana, ha riguardato proprio la parte del braccio attinta dai morsi, da ciò derivando la altamente probabile compatibilità delle lesioni, sia nell'ipotesi in cui la GN
sia stata morsa dopo aver inciampato da sola, sia nell'ipotesi in cui sia inciampata CP_1 per colpa del cane. E' emerso, infatti, – proseguiva il Tribunale - che il cane ha tenuto nella morsa delle proprie fauci il braccio dell'anziana, strattonandolo, proprio nella zona risultata fratturata, tanto che dal verbale di P.S. citato nella CTU risultano anche “ferite lacere multiple
AS dx”, oltre che le fratture, e morsi sul capo, sull'orecchio sulla spalla, il tutto compatibile con la dinamica descritta. Provvedeva quindi alla liquidazione del danno.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello al fine di ottenerne la Parte_1 riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, ed articolando i motivi che si possono sintetizzare nel modo seguente:
1.Con il primo motivo l'appellante lamenta che Tribunale abbia ritenuto di accogliere la domanda di garanzia e manleva spiegata nei propri confronti, prescindendo dal valutare le contraddizioni emerse dall'istruttoria circa la ricostruzione del fatto e, soprattutto, circa l'effettiva custodia da parte dell'assicurata, , del cane autore ON dell'asserita aggressione.
1.2.Parte appellante censura l'omessa considerazione da parte del Tribunale delle incongruenze nella ricostruzione dell'evento che emergono sin dalla lettura della citazione, in cui a fronte del fatto che inizialmente si dà conto della presenza della convenuta/assicurata, “in visita” presso l'abitazione della danneggiata, della stessa non risulta esservi traccia nelle fasi concitate dell'aggressione. Dalla narrativa della citazione emerge, infatti, che l'aggressione era di tale violenza che la “IG.ra ” (nipote e Per_2 proprietaria del cane), e non quindi la convenuta era intervenuta senza riuscire a liberare dal cane la attrice fino all'arrivo di . Tali dichiarazioni di cui all'atto CP_1 Parte_4 di citazione – prosegue l'appellante - avrebbero natura confessoria ai sensi dell'art. 229
c.p.c. in quanto la procura contenuta nell'atto medesimo risulta essere stata sottoscritta dalla stessa attrice, . Controparte_1
1.3.Inoltre, dalle testimonianze acquisite in giudizio di cui al verbale del 3/10/2023 emergono circostanze palesemente contrastanti con quelle che erano state riferite all'assicurazione poco dopo l'evento per cui è causa, dalle quali non emergeva che l'inciampo era avvenuto
5 per colpa del cane che è entrato in gioco dopo la caduta. La appellata aveva _2 dichiarato all'accertatore di aver sentito le urla mentre si accingeva ad entrare in casa e quindi prima di entrare nella stessa. Non è stato giuridicamente accertato se la frattura dell'avambraccio destro dell'attrice sia da collegare eziologicamente all'evento caduta ovvero al morso dell'animale atteso che, dal certificato di Pronto Soccorso, al momento dell'entrata in ospedale, la frattura scomposta del braccio non viene messa in relazione al fatto che sia avvenuta per il morso di un cane (non risultano accertamenti di ferite da morso e/o comunque penetranti nel braccio che possano aver provocato la frattura) considerato che, invece, si descrivono delle ferite multiple lacero contuse e morsi di cane soltanto alla testa e all'orecchio, ma non nel braccio. Afferma che la ricostruzione delle circostanze dell'accaduto all'esito dell'espletata istruttoria non è sufficiente a permettere di ritenere assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. che incombe sulla parte convenuta chiamante, odierna appellata.
2) Con il secondo motivo l'appellante chiede, in ragione dell'accoglimento del precedente motivo, la riforma della sentenza anche in punto spese legali sia a titolo di garanzia e manleva che in via diretta in favore della convenuta. Facendo corretta applicazione delle norme sulla soccombenza ex art. 91 c.p.c., ne consegue la condanna dell'appellata a rifondere alla appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre _2 Parte_5 alla restituzione di quanto percepito in esecuzione dell'impugnata decisione.
Si costituiva in giudizio , la quale preliminarmente eccepiva ON
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., contestava tutto quanto in esso dedotto e chiedeva il rigetto dell'impugnazione ex adverso avanzata.
Si costituiva, altresì, , la quale, a sua volta, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1
e infondatezza del gravame proposto e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 05.02.2025, la Corte respingeva l'istanza di inibitoria e formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. Fallita la conciliazione, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. al giorno 10.06.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla Difesa di
[...]
di inammissibilità dell'appello alla luce delle argomentazioni svolte nell'atto di _2 gravame che consentono di massima di individuare i capi della pronunzia impugnata oggetto di censura, di percepire con sufficiente chiarezza il contenuto delle censure, di enucleare le ragioni secondo le quali il Giudice sarebbe caduto in errori di fatto e di diritto, di comprendere
6 la diversa soluzione pretesa. Ciò è quanto basta per poter procedere all'esame di merito dell'appello.
Nel merito, rileva la Corte che il primo motivo è infondato.
Premesso che l'appellante in primo grado, nel contestare l'an debeatur quanto alle modalità di accadimento dell'evento, e al nesso eziologico tra le lesioni subite da Controparte_1
sotto i profili, particolarmente, del nesso eziologico tra il morso del cane e la frattura
[...] biossea esposta e scomposta, nonché sotto il profilo della contestazione tra la caduta dell'attrice e un comportamento attivo dell'animale, nessun rilievo ha mosso in relazione alla
“custodia” del cane in capo ad , la Corte osserva in ogni caso che ciò ON che rileva ai fini responsabilitari non è la proprietà dell'animale, ma, piuttosto, l'esistenza di una relazione di fatto tra lo stesso e chi ne ha l'uso, tale da far sorgere in capo a quest'ultimo un obbligo di custodia e di vigilanza sul primo. L'obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione, anche di mera detenzione, tra l'animale e una data persona, posto che la norma collega il dovere di non lasciare libero l'animale e di custodirlo con le debite cautele al possesso dello stesso, da intendersi come comprensivo anche della mera detenzione di fatto. E dall'istruttoria svolta – ivi comprese le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da e svolta - è emerso ON Parte_4 che il cane era stato affidato prima che accadesse l'aggressione di cui è causa dalla proprietaria , come spesso accadeva, alla di lei zia A_ ON
, che la mattina del sinistro lo aveva portato a “spasso” ed era poi rientrata in casa
[...] della suocera col cane che ha azzannato appunto quest'ultima ( ). Controparte_1
Tale circostanza è emersa in modo concorde ed univoco dall'istruttoria posto che fin dalle dichiarazioni rese dalla all'accertatore della NI appellante è emerso che _2
“ero a spasso con il cane e stavo andando da mia suocera per misurargli la pressione e la glicemia nel frattempo che mi stavo accingendo ad entrare in casa sentivo gridare mia suocera ed abbaiare forte il cane urlai a mia cognata di seguirmi in cucina e nel frattempo il cane ci anticipava in cucina e quando arrivavo da mia suocera il cane aveva azzannato il braccio di mia suocera che era a terra sanguinante”. Tale circostanza, che è stata confermata in sede di interrogatorio formale dalla predetta , è stata altresì riferita _2
e confermata anche dalla teste , che ha dichiarato che quella mattina il A_ cane lo aveva lasciato alla zia perché si era recata all'Università. Parimenti, tale circostanza
è stata riferita dalla teste in sede di deposizione testimoniale, e non trova Parte_4 smentita nelle dichiarazioni rese all'accertatore per le quali -peraltro raccolte da perito della
NI-, si può rilevare al più una imprecisione “a quel punto stava rientrando il cane
7 come sempre”, che tuttavia non è tale da escludere la versione emersa in istruttoria per cui il cane stesse rientrando mentre si trovava affidato alla . _2
1.2 Il motivo è infondato.
Dalla lettura della narrativa dell'atto di citazione emerge chiaramente che il riferimento alla
” contenuto a pag. 2 della citazione, dove si trova scritto “L'aggressione da Parte_6 parte del cane era di tale violenza che la GN non riusciva, da sola, a liberare Per_2 la GN ” contiene un refuso/errore da parte della Difesa dell'originaria parte CP_1 attrice che non è tale da alterare e violare il diritto di difesa della NI, né tale da integrare una confessione ex art. 299 c.p.c., posto che qualche riga sopra si trova chiaramente scritto che “In visita presso l'abitazione si trovava la GN _2
, che con sé aveva in custodia il cane pastore tedesco di nome di proprietà
[...] Per_1 della sig.ra , che in quel momento era assente per via dei propri studi A_ universitari”.
Ancora, successivamente, a pag. 8 e segg. si trova scritto che “… è pacifico che, al momento dell'evento dannoso del caso di specie, la proprietaria del cane Bach, GN A_
, aveva trasferito il potere di governo sul pastore tedesco alla GN
[...] _2
, alla quale in cane era stato affidato in custodia…”, ed ancora “ è pacifico che la
[...] GN , al momento dei fatti, detenesse, con il consenso della ON proprietaria dell'animale, il potere di gestione, vigilanza e controllo, nonché il pieno governo del cane ed è pertanto responsabile al fine del risarcimento del danno cagionato dallo Per_1 stesso”.
La lettura integrale dell'atto citatorio consente di individuare quale fosse la versione dell'accadimento riferita dall'originaria parte attrice, coerente poi con l'articolazione delle deduzioni istruttorie.
1.3 Il motivo è infondato sia pure con le precisazioni che seguono. Parte appellante contesta in particolare che l'inciampo della GN sia avvenuto per colpa del Controparte_1 cane che – afferma - è entrato in gioco successivamente, ciò sia sulla base delle dichiarazioni rese da che da all'accertatore della Parte_4 ON
NI.
Sul punto il Tribunale ha affermato che “si deve evidenziare come la frattura, intervenuta su di una persona anziana, abbia riguardato proprio la parte del braccio attinta dai morsi, da ciò derivando la altamente probabile compatibilità delle lesioni, sia nell'ipotesi in cui la GN sia stata morsa dopo aver inciampato da sola, sia nell'ipotesi in cui sia CP_1 inciampata per colpa del cane.
8 E' emerso, infatti, che il cane ha tenuto nella morsa delle proprie fauci il braccio dell'anziana, strattonandolo, proprio nella zona risultata fratturata, tanto che dal verbale di P.S. citato nella ctu risultano anche “ferite lacere multiple AS dx”, oltre che le fratture, e morsi sul capo, sull'orecchio sulla spalla, il tutto compatibile con la dinamica descritta”.
In sostanza, il Tribunale riconduce causalmente anche la frattura all'avambraccio destro, oltre che le ferite lacero contuse, al morso del cane, laddove, invece, l'appellante afferma che l'istruttoria svolta non avrebbe consentito di provare se la frattura sia riconducibile al morso ovvero alla caduta della sig. , per quale non vi è prova essere stata CP_1 causata dall'animale.
Osserva la Corte che, come sopra anticipato, il Tribunale ha affermato la responsabilità della originaria convenuta prescindendo dalla prova che la caduta della GN sia stata CP_1 provocata dall'inciampo nel cane. Pertanto, le censure inerenti detto aspetto non rilevano,
e del resto anche la Corte conviene sul fatto che non sia emersa prova sufficiente che la caduta dell'originaria attrice sia stata determinata da un ruolo attivo del cane. Ciò non è emerso in causa non avendo i testi e assistito alla caduta, né tale inciampo Per_2 Pt_4 emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese al perito accertatore della NI, per quanto l'inciampo della sul cane risulti riferita nell'immediatezza dalla figlia al P.S. CP_1
(“inciampava e cadeva sul cane che la mordeva”), come da certificato in atti del 28/5/2019
(pag. 31 cartella clinica).
La motivazione del Tribunale, ad avviso della Corte, trova conferma nell'istruttoria svolta posto che - oltre alle conclusioni della CTU per cui “Le lesioni descritte dai sanitari che hanno assistito la IG.ra e gli attuali esiti appaiono compatibili con l'aggressione di un CP_1 cane di grossa taglia nei confronti di un soggetto anziano verosimilmente affetto da osteoporosi.” – il nesso causale tra il morso e la frattura si evince dai plurimi documenti della cartella clinica in atti, ed in particolare dal: 1) referto consulenza dell'ortopedico del
28/5/2019 ASL (pag. 59 cartella clinica) ove si trova scritto “FRATTURA CP_5
BIOSSEA CON FLC PASSANTE DA VOLARE A VETRALE DA MORSO DI CANE
SUTURATA…”, 2) registro di sala operatoria del 29/5/2029 ove si trova scritto “frattura diafisi radio e ulna da morso di cane” (pag. 53 cartella clinica); 3) dal certificato del 3/6/2019 della
ASL “Diagnosi alla dimissione: Frattura diafisi radio e ulna dx da morso di cane” (pag.3 cartella clinica); 4)certificato del medico ortopedico del 2/10/2019 ASL 4 “Diagnosi: ESITI
FRATTURA BIOSSEA AVAMBRACCIO DX IN SEGUITO A MORSO DI CANE IN
TRATTAMENTO DA LUGLIO 2019” (doc. 16); 5) lettera di dimissione del 29/7/2019 del
9 medico Dott. della ASL 4 (pag. 87) ove si trova scritto “Diagnosi di Persona_4 dimissione FRATTURA DIAFISI RADIO E ULNA DX DA MORSO DI CANE”.
Ne consegue, dovendo applicarsi in ambito civile il criterio della probabilità prevalente e del
“più probabile che non” (cfr. ex plurimis Cass. n. 25884/2022) sulla base dei documenti di cui sopra, di particolare affidabilità in quanto trattasi di documenti medici provenienti da strutture pubbliche attestanti le condizioni di salute della IG. in seguito all'evento _2 di cui è causa, è possibile inferire, come affermato dal primo giudice, che non solo le ferite lacero contuse multiple, ma anche la frattura sia riconducibile causalmente ai morsi del cane, e quindi all'aggressione dell'animale, con conseguente sussistenza dell'ipotesi responsabilitaria di cui all'art. 2052 c.c. come riconosciuta dal primo giudice a carico dell'originaria convenuta, con manleva da parte della NI appellante.
Ne consegue il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono a carico della parte appellante, liquidate in base al DM n. 55/2014, secondo lo scaglione del “decisum”.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 1764/2024, emessa dal Tribunale di Genova in data 06.06.2024, non notificata, la Corte così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado Controparte_6 che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa in favore di ciascuna parte costituita appellata e . Controparte_1 ON
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 1/7/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
10