Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 08/07/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01185/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00808/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 808 del 2022, proposto da
-ricorrenti-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandra Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
dell’ordinanza, prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stata rigettata la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata a favore del cittadino extracomunitario -ricorrente-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 2 luglio 2025 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS- il sig. -OMISSIS- ha presentato un’istanza di emersione a favore del sig. -ricorrente- che è stata respinta, il successivo -OMISSIS- perché lo straniero non avrebbe dimostrato la propria presenza sul territorio nazionale in una data antecedente all’8 marzo 2025.
2. Con ricorso, notificato il 10 luglio 2022 e depositato il successivo 11 luglio 2022, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento de quo chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
3. Il 12 luglio 2022 si è costituita l’amministrazione resistente con una comparsa di mero stile e con memoria, depositata il successivo 3 settembre, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso e ne ha sostenuto l’infondatezza nel merito.
4. All’esito dell’udienza camerale del 7 settembre 2022 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare dei ricorrenti e in quella pubblica del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con il proprio ricorso i ricorrenti censurano la valutazione dell’amministrazione procedente sostenendo che il lavoratore straniero avrebbe dimostrato la propria presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020 con gli strumenti normativamente previsti.
6. Il ricorso è irricevibile come, del resto, eccepito dalla difesa erariale.
Dall’esame degli atti di causa è, infatti, emerso che il provvedimento impugnato è stato notificato (a mezzo posta) al datore di lavoro dello straniero il 22 marzo 2022 e a quest’ultimo il successivo 2 aprile, con le medesime modalità.
Ne consegue che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto rispettivamente entro il 23 maggio 2022 e il successivo 1° giugno 2022. Al contrario, i ricorrenti hanno notificato il ricorso, a mezzo PEC, solo in data 11 luglio 2022 e, quindi, oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
8. Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile perché tardivo.
9. Alla luce del contenuto della presente decisione e delle peculiarità della vicenda, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Luca Pavia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Pavia | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO