Art. 10. (Disposizioni concernenti la salvaguardia della Torre di Pisa) 1. Il termine di cui all' articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53 , e' prorogato al 31 dicembre 1999. 2. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 7 marzo 1997, n. 53 , e' autorizzata la spesa di lire 850 milioni per l'anno 1999. 3. Sono fatti salvi gli atti compiuti dal 1° gennaio 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge dal Comitato di cui all' articolo 1 della legge 7 marzo 1997, n. 53 .
Nota all' art. 10:
- La legge 7 marzo 1997, n. 53 , recante: "Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1997, n. 59".
Nota all' art. 10:
- La legge 7 marzo 1997, n. 53 , recante: "Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1997, n. 59".