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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/10/2025, n. 4325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4325 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3031 del Ruolo Generale dell'anno 2023
avente ad oggetto: responsabilità professionale
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Luca Ruggiero ed elett.te domiciliato presso il suo studio Parte_1 in Campagna (SA) via SS 91 per Eboli, n. 206
RICORRENTE
E
in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall' avv. Claudia Vuolo ed elett.te dom.ta in alla via Nizza CP_1
n.146 presso la Funzione Affari Legali della stessa.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. ha proposto ricorso ex art. 281 Parte_1 decies cpc nei confronti dell' , in persona del legale rapp.,te p.t., al fine di sentirla Parte_2 condannare al pagamento, in proprio favore, della somma pari ad €. 59.015,50, ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme da liquidare, con vittoria di spese. Nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore esponeva: che in data 06/02/2006, mentre si recava sul posto di lavoro alla guida della propria autovettura, veniva coinvolto in un grave incidente stradale, riportando gravi lesioni personali;
che le prime cure gli venivano prestate presso il P.S. del P.O. di Agropoli, ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza di “Emoperitoneo. Resezione III segmento”; poi, in data
07/02/2006, veniva trasferito presso la Divisione di Rianimazione –UTC del P.O. di Vallo della
Lucania, dove veniva sottoposto ad ulteriori accertamenti e dove in data 08/02/2006, per il rilievo di una marcata anemia, veniva ripetutamente politrasfuso;
che veniva dimesso in data 02/03/2006 veniva con diagnosi “lacerazione epatica. . CP_2
Emopneumotorace bilaterale. Contusione encefalica fronto- parietale. Contusione polmonare.
Anemia acuta post- emorragica. Insufficienza respiratoria acuta. Fratture costali multiple.
Pneumomediastino”; che in data 06/03/2006 veniva nuovamente ricoverato presso la Divisione di Terapia intensiva del
P.O. di Vallo della Lucania, dove veniva sottoposto ad accertamenti ematochimici che rivelavano valori dei parametri della funzionalità epatica nella norma e da cui era trasferito in data 08/03/2006 presso l'Ospedale Monaldi di Napoli. Quivi veniva ricoverato presso la divisione di rianimazione toracica, dove il 14/03/2006 era sottoposto ad intervento chirurgico di “pneumectomia” del polmone sinistro. Dopo ulteriori accertamenti dei parametri della funzionalità epatica nella norma, in data 13/04/2006 veniva dimesso con diagnosi “atelettasia polmonare sinistra completa secondaria a stenosi serrata dell'albero bronchiale sinistra post- trauma”; che in data 10/05/2006 con diagnosi di “deficit respiratorio in p. operato di pneumectomia sn” veniva ricoverato presso la divisione di riabilitazione del Campolongo Hospital di Eboli e poi dimesso. Anche nel corso di tale ricovero gli venivano praticati, tra gli altri, esami ematochimici che evidenziavano transaminasi nella norma;
quindi, in data 08/01/2007 praticava esami ematochimici che evidenziavano un aumento delle transaminasi e a seguito di ulteriori accertamenti gli veniva diagnosticata l'insorgenza di epatite da HCV. Infine in data 26/02/2007 i sanitari dell'Azienda Ospedaliera “Monaldi” di Napoli certificavano “ è affetto da epatite Parte_1 cronica attiva da HCV genotipo 1 b, con ipertransaminasemia e viremia presente”.
Alla luce di quanto esposto, l'attore denunciava la responsabilità dei sanitari del PS “San Luca” di
Vallo della Lucania per imprudenza, imperizia e negligenza nel praticare numerose trasfusioni di sangue, causandogli postumi invalidanti nella misura del 10% (giusta relazione medico legale a seguito di A.T.P. disposta ai sensi dell'art. 696 bis cpc - RG. 5956/2019- Tribunale di Salerno -
Giudice dr. Taraschi).
Con propria comparsa, si costituiva l' , in persona del legale rapp.,te p.t.,, la quale Parte_2 concludeva per il rigetto della domanda per le motivazioni esposte nelle proprie difese e, in subordine, per il mutamento del rito e nomina di nuovo consulente medico legale d'ufficio, con vittoria di spese, e compensi del presente giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con ordinanza del 24.01.24, il GI dott.ssa D'Ambrosio rinviava la causa per la decisione. La causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'udienza del
28.10.25 dalla scrivente, in sostituzione temporanea sul ruolo della dott.ssa D'Ambrosio.
La domanda è fondata.
Si evidenzia che oggetto della presente controversia è la verifica del nesso causale e la valutazione del danno biologico da presunta responsabilità medica per le cure prestate al ricorrente presso l'Ospedale di Vallo della Lucania, a seguito delle numerose trasfusioni di sangue che gli venivano praticate.
È pacifico che incombe sul paziente che agisce in giudizio nei confronti della struttura sanitaria,
l'onere di dare prova dell'evento dannoso e della sussistenza del nesso di causalità fra tale evento e la condotta commissiva od omissiva dei sanitari. La riforma alla disciplina del risarcimento danni da responsabilità medica apportata dalla L. 24/17 , ha qualificato la responsabilità Parte_3 della struttura sanitaria per i danni patiti dal paziente come responsabilità contrattuale ai sensi degli artt. 1218-1228 cc.
Ciò posto, in relazione al profilo dell'onere della prova, va rilevato come il paziente debba dare la prova della verificazione dell'evento dannoso, nonchè della sussistenza del nesso di causalità fra la condotta censurata ed il danno lamentato (Cass. n. 103454/21). Quindi, il danneggiato dovrà allegare la prova della violazione da parte del sanitario delle regole dell'arte medica, ma anche la prova che dalla condotta violativa posta in essere dal sanitario sia derivata una diretta lesione della propria salute.
Con ulteriore ordinanza n. 14702/21, la Corte di Cassazione ha confermato come nell'ambito della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inadempimento della prestazione professionale, il paziente che lamenta un danno sia tenuto ad allegare la circostanza dell'inadempimento della struttura sanitaria ed incomba su di esso l'onere di dare la prova dell'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno subito, la c.d. causalità materiale. Premesso che per dimostrazione la responsabilità di una struttura sanitaria nella trasmissione dell'epatite C si richiede una raccolta precisa di prove per stabilire il nesso di causalità tra il contagio e un errore medico o una negligenza ospedaliera, occorre precisare che per l'accoglimento della domanda, in relazione al caso in esame, è necessario dimostrare che l'infezione è avvenuta a causa di pratiche sanitarie non conformi agli standard di sicurezza.
Uno degli elementi probatori è dato dalla documentazione clinica, dalla quale possono emergere eventuali procedure a rischio eseguite durante il ricovero, come trasfusioni di sangue, interventi chirurgici, dialisi o somministrazione di farmaci per via endovenosa. È evidente che se il paziente non presentava il virus prima del ricovero e la diagnosi è avvenuta successivamente, questo può costituire un indizio della responsabilità ospedaliera.
Nel caso trattato, risulta dalla documentazione depositata in atti nonché dalle considerazioni medico-legali dei ccttuu nominati in sede di ATP, che il abbia contratto il virus dell'epatite Pt_1
Parte C nel periodo dei vari ricoveri presso gli ospedali dell' ove fu sottoposto a manovre strumentali e chirurgiche e a ripetute emotrasfusioni. Tale conferma ( conferma del nesso di causalità) nasce soprattutto dall'applicazione del criterio cronologico ( criterio di riferimento per accertare il nesso di causalità), anche se risulta, nel caso specifico, che i principali criteri siano stati tutti esauditi ( criterio clinico, criterio di efficienza lesiva quantitativa, criterio di continuità fenomenologica e criterio di elusione di altre cause).
Nello specifico, dunque, la decisione di questo giudice si fonda essenzialmente sull'esito della consulenza tecnica d'ufficio, secondo cui esistono elementi che indicano un rapporto causale tra il comportamento sanitario e l'evento dannoso.
Infatti, secondo quanto riportato nell'elaborato peritale, la contrazione del virus dell'epatite C Parte sarebbe avvenuta a seguito dei ricoveri presso le strutture ospedaliere dell' giacchè prima del febbraio 2006, i test indicativi di infezione erano negativi, mentre i primi segni clinici e di laboratorio sono comparsi a partire dal gennaio 2007; il tutto si è verificato in linea con i tempi previsti di incubazione del virus, detto anche “periodo finestra”.
Pertanto, in applicazione del principio del “più probabile che non” (il principio applicabile per ricondurre efficienza causale alla condotta del medico sull'evento), che delinea il modello di certezza probabilistica, in cui per ricostruire il nesso causale, occorre che l'ipotesi formulata vada verificata sulla base degli elementi disponibili nel caso concreto, non può che concludersi per la Parte contrazione del virus da epatite C nel periodo dei vari ricoveri presso gli ospedali dell' La valutazione medico legale, alla quale sostanzialmente ci si riporta, indica un danno biologico permanente del 10%, gg. 60 di ITT e circa 18 mesi di ITP al 50%. L'importo richiesto dall'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è meritevole di accoglimento anche alla luce del calcolo effettuato sulla base delle tabelle di Milano. Pertanto, la convenuta è tenuta al pagamento della somma di €. 59.015,50, in favore dell'attore, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, escluse le spese mediche da calcolare solo se documentate. Non ci sono i presupposti per una personalizzazione del danno biologico.
Per le motivazioni esposte, la domanda va accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione di cui al D.M. n. 55/14.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di €.59.015,50, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria dall'evento fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate fino al soddisfo;
1) Condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in complessive €. 7.311,00, di cui €. 259,00 per spese ed €. 7.052,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed IVA come per legge con attribuzione al difensore antistatario;
2) Pone le spese di ctu di cui al procedimento per ATP a carico della parte soccombente.
Salerno, 28.10.25
Il gop
Dott.ssa Paola Corabi