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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/07/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2889/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 29 maggio 2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dell'avv. ROTA VERONICA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. MACCARI CRISTINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
resistente con il Curatore speciale per il figlio minore nato il [...] in [...], Persona_1 avv. Giulia Bellini, e con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni:
1 per , come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate telematicamente il 14 Parte_1 maggio 2025 da intendersi integralmente richiamate;
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Controparte_1 telematicamente il 14 maggio 2025, da intendersi integralmente richiamate;
per il CURATORE SPECIALE, come in atti;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che contraeva matrimonio con rito civile con in Parte_1 Controparte_1
PALOSCO, in data 28 luglio 2001 (anno 2001, atto n. 1, reg. PALOSCO, parte I), dalla cui unione nascevano i figli il 29 marzo 2004 e il 9 novembre 2009 si rivolgeva Per_2 Persona_1 all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e formulava le Controparte_1 domande accessorie.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 12 gennaio 2022, le parti raggiungevano un accordo provvisorio e i coniugi venivano autorizzati a vivere separati. Seguiva l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e all'esito il Presidente f.f. fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c. davanti al
Giudice istruttore e, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 7 febbraio 2023, il Giudice istruttore assegnava i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., per il deposito delle memorie istruttorie.
Disposto l'intervento dei Servizi Sociali del territorio, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 3 ottobre 2023, il Giudice istruttore disponeva un'integrazione di CTU e rinviava la causa all'udienza del 14 maggio 2024, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
A seguito della sostituzione del giudice, l'udienza del 14 maggio 2024, veniva differita, previa istanza di proroga del consulente del Tribunale, all'udienza del 4 settembre 2024. Con riservata ordinanza del
5 settembre 2024, il Giudice istruttore confermava l'affido di all'Ente, confermava Per_1
l'intervento dei Servizi Sociali e nominava un curatore speciale per il minore nella persona dell'avv.
Giulia Bellini, rinviando la causa all'udienza del 19 febbraio 2025. Con riservata ordinanza del 21 febbraio 2025, il Giudice istruttore revocava l'affido di all'Ente e disponeva l'affido condiviso Per_1 del minore a entrambi i genitori;
decideva sulle istanze istruttorie, rinviando la causa all'udienza del
1° aprile 2025 per l'escussione della prova testimoniale sui capitoli ammessi. Con riservata ordinanza dell'11 aprile 2025, il Giudice istruttore fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con note scritte congiunte depositate in data 14 maggio 2025, le parti davano atto di aver raggiunto l'accordo di seguito riportato:
2 “Nel merito:
I. Pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
II. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento dello stesso presso il Per_1 padre prevedendo che la madre possa vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità che verranno di volta in volta concordate con il figlio;
III. assegnare la casa coniugale sita a Palosco (BG), Via Colonnello Dante Belotti n. 1, costituita da un appartamento, di proprietà dei genitori della signora al signor unitamente Controparte_1 Parte_1
a tutti gli arredi e le suppellettili che la compongono, per poterla abitare unitamente ai figli Per_1
e , quest'ultima Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi i figli;
IV. disporre che il signor si faccia carico in via diretta del mantenimento ordinario dei figli Pt_1
e senza alcun assegno perequativo a carico della signora Per_1 Per_2 CP_1
V. disporre che i genitori saranno obbligati, ciascuno per la quota del 50%, a provvedere alle spese straordinarie riguardanti i figli, nel rispetto dei criteri indicati nello schema di regolamentazione allegato al protocollo d'intesa del 31.10.2024, adottato dal Tribunale, come di seguito: “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
3 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo
4 di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.”;
VI. con compensazione delle spese di lite”.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 29 maggio 2025, il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
e anno contratto matrimonio civile in PALOSCO, in data 28 luglio Parte_1 Controparte_1
2001 (anno 2001, atto n. 1, reg. PALOSCO, parte I); dalla loro unione sono nati i figli il Per_2
29 marzo 2004 e il 9 novembre 2009. Persona_1
5 Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Peraltro, è significativo osservare che, in virtù del raggiunto accordo, ha rinunciato alla Parte_1 domanda di addebito (v. note scritte del 14 maggio 2025).
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs.
154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al minore e alla figlia maggiorenne economicamente non indipendente condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo. Per quanto concerne la liquidazione del curatore speciale, si provvederà come da separato decreto, previo deposito della relativa istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 dichiara la separazione personale di e i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile, in PALOSCO, in data 28 luglio 2001 (anno 2001, atto n. 1, reg. PALOSCO, parte
I); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“Nel merito:
I. Pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
II. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento dello stesso presso il Per_1
padre prevedendo che la madre possa vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità che verranno di volta in volta concordate con il figlio;
III. assegnare la casa coniugale sita a Palosco (BG), Via Colonnello Dante Belotti n. 1, costituita da un appartamento, di proprietà dei genitori della signora al signor Controparte_1 Parte_1
unitamente a tutti gli arredi e le suppellettili che la compongono, per poterla abitare unitamente ai figli e , quest'ultima Per_1 Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi i figli;
IV. disporre che il signor si faccia carico in via diretta del mantenimento ordinario dei figli Pt_1
e senza alcun assegno perequativo a carico della signora Per_1 Per_2 CP_1
V. disporre che i genitori saranno obbligati, ciascuno per la quota del 50%, a provvedere alle spese straordinarie riguardanti i figli, nel rispetto dei criteri indicati nello schema di regolamentazione allegato al protocollo d'intesa del 31.10.2024, adottato dal Tribunale, come di seguito: “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a
7 contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
8 a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.”;
VI. con compensazione delle spese di lite”; compensa tra le parti le spese di lite.
9 MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
PALOSCO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 29 maggio 2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dell'avv. ROTA VERONICA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. MACCARI CRISTINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
resistente con il Curatore speciale per il figlio minore nato il [...] in [...], Persona_1 avv. Giulia Bellini, e con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni:
1 per , come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate telematicamente il 14 Parte_1 maggio 2025 da intendersi integralmente richiamate;
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Controparte_1 telematicamente il 14 maggio 2025, da intendersi integralmente richiamate;
per il CURATORE SPECIALE, come in atti;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che contraeva matrimonio con rito civile con in Parte_1 Controparte_1
PALOSCO, in data 28 luglio 2001 (anno 2001, atto n. 1, reg. PALOSCO, parte I), dalla cui unione nascevano i figli il 29 marzo 2004 e il 9 novembre 2009 si rivolgeva Per_2 Persona_1 all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e formulava le Controparte_1 domande accessorie.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 12 gennaio 2022, le parti raggiungevano un accordo provvisorio e i coniugi venivano autorizzati a vivere separati. Seguiva l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e all'esito il Presidente f.f. fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c. davanti al
Giudice istruttore e, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 7 febbraio 2023, il Giudice istruttore assegnava i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., per il deposito delle memorie istruttorie.
Disposto l'intervento dei Servizi Sociali del territorio, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 3 ottobre 2023, il Giudice istruttore disponeva un'integrazione di CTU e rinviava la causa all'udienza del 14 maggio 2024, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
A seguito della sostituzione del giudice, l'udienza del 14 maggio 2024, veniva differita, previa istanza di proroga del consulente del Tribunale, all'udienza del 4 settembre 2024. Con riservata ordinanza del
5 settembre 2024, il Giudice istruttore confermava l'affido di all'Ente, confermava Per_1
l'intervento dei Servizi Sociali e nominava un curatore speciale per il minore nella persona dell'avv.
Giulia Bellini, rinviando la causa all'udienza del 19 febbraio 2025. Con riservata ordinanza del 21 febbraio 2025, il Giudice istruttore revocava l'affido di all'Ente e disponeva l'affido condiviso Per_1 del minore a entrambi i genitori;
decideva sulle istanze istruttorie, rinviando la causa all'udienza del
1° aprile 2025 per l'escussione della prova testimoniale sui capitoli ammessi. Con riservata ordinanza dell'11 aprile 2025, il Giudice istruttore fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con note scritte congiunte depositate in data 14 maggio 2025, le parti davano atto di aver raggiunto l'accordo di seguito riportato:
2 “Nel merito:
I. Pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
II. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento dello stesso presso il Per_1 padre prevedendo che la madre possa vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità che verranno di volta in volta concordate con il figlio;
III. assegnare la casa coniugale sita a Palosco (BG), Via Colonnello Dante Belotti n. 1, costituita da un appartamento, di proprietà dei genitori della signora al signor unitamente Controparte_1 Parte_1
a tutti gli arredi e le suppellettili che la compongono, per poterla abitare unitamente ai figli Per_1
e , quest'ultima Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi i figli;
IV. disporre che il signor si faccia carico in via diretta del mantenimento ordinario dei figli Pt_1
e senza alcun assegno perequativo a carico della signora Per_1 Per_2 CP_1
V. disporre che i genitori saranno obbligati, ciascuno per la quota del 50%, a provvedere alle spese straordinarie riguardanti i figli, nel rispetto dei criteri indicati nello schema di regolamentazione allegato al protocollo d'intesa del 31.10.2024, adottato dal Tribunale, come di seguito: “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
3 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo
4 di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.”;
VI. con compensazione delle spese di lite”.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 29 maggio 2025, il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
e anno contratto matrimonio civile in PALOSCO, in data 28 luglio Parte_1 Controparte_1
2001 (anno 2001, atto n. 1, reg. PALOSCO, parte I); dalla loro unione sono nati i figli il Per_2
29 marzo 2004 e il 9 novembre 2009. Persona_1
5 Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Peraltro, è significativo osservare che, in virtù del raggiunto accordo, ha rinunciato alla Parte_1 domanda di addebito (v. note scritte del 14 maggio 2025).
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs.
154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al minore e alla figlia maggiorenne economicamente non indipendente condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo. Per quanto concerne la liquidazione del curatore speciale, si provvederà come da separato decreto, previo deposito della relativa istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 dichiara la separazione personale di e i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile, in PALOSCO, in data 28 luglio 2001 (anno 2001, atto n. 1, reg. PALOSCO, parte
I); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“Nel merito:
I. Pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
II. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento dello stesso presso il Per_1
padre prevedendo che la madre possa vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità che verranno di volta in volta concordate con il figlio;
III. assegnare la casa coniugale sita a Palosco (BG), Via Colonnello Dante Belotti n. 1, costituita da un appartamento, di proprietà dei genitori della signora al signor Controparte_1 Parte_1
unitamente a tutti gli arredi e le suppellettili che la compongono, per poterla abitare unitamente ai figli e , quest'ultima Per_1 Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi i figli;
IV. disporre che il signor si faccia carico in via diretta del mantenimento ordinario dei figli Pt_1
e senza alcun assegno perequativo a carico della signora Per_1 Per_2 CP_1
V. disporre che i genitori saranno obbligati, ciascuno per la quota del 50%, a provvedere alle spese straordinarie riguardanti i figli, nel rispetto dei criteri indicati nello schema di regolamentazione allegato al protocollo d'intesa del 31.10.2024, adottato dal Tribunale, come di seguito: “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a
7 contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
8 a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.”;
VI. con compensazione delle spese di lite”; compensa tra le parti le spese di lite.
9 MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
PALOSCO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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