Ordinanza presidenziale 17 ottobre 2024
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 11/04/2025, n. 7182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7182 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07182/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11159/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11159 del -OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Catania, in persona dei legali rappresentanti pro temporis , parte rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- del 30.07.-OMISSIS-, pubblicato in data 07.09.-OMISSIS- (sul sito dell''Amministrazione), emanato dal Ministero dell''Università e della Ricerca, Segretariato Generale, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, recante “Linee di indirizzo e criteri generali per l''esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, dell'' 11 settembre 2020, n. 5429” e/o, comunque, dei criteri in esso individuati per la riassegnazione dei posti disponibili per l''accesso al corso di laurea a “numero chiuso” per l''anno accademico 2018/2019;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18.2.-OMISSIS-
dell''Avviso n. -OMISSIS- del 22-12--OMISSIS-, Avviso n. 1/-OMISSIS- 1/-OMISSIS- di esecuzione (rif. decreto Commissario ad acta delegato n. -OMISSIS-/-OMISSIS-) dei provvedimenti giurisdizionali recati dalle sentenze Consiglio di Stato nn. 5429/2020, 476/-OMISSIS- E 478/-OMISSIS-, pubblicato in data 24-12--OMISSIS- (sul sito dell''Amministrazione), emanato dal Ministero dell''Università e della Ricerca, Segretariato Generale, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio (doc. n. 1 motivi aggiunti) e/o, comunque, posti aggiuntivi individuati e dei criteri in esso individuati per la riassegnazione dei posti disponibili per l''accesso al corso di laurea a “numero chiuso” per l''anno accademico 2018/2019.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4.4.2025 il dott. Lorenzo Mennoia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con ricorso notificato il 5.11.-OMISSIS- e depositato il 10.11.-OMISSIS- la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di individuazione dei criteri di determinazione dei punteggi per il corso di Medicina e Chirurgia, allegando di essersi collocata negli ultimi posti in posizione utile e, comunque, di aver ottenuto una sede diversa da quella indicata come prima scelta, deducendo l’illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi ed alla tipologia dei quesiti somministrati, con particolare riguardo a diversi profili quali l‘individuazione della risposta corretta e l’erroneità e/o errata formulazione di alcuni quesiti della prova; mancanza di trasparenza, imparzialità e riservatezza, ma anche violazione della segretezza;
Premesso altresì, che la parte ha impugnato con i motivi aggiunti depositati il 18.2.-OMISSIS- l’avviso di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali per la riassegnazione dei posti disponibili, in particolare nella determinazione aggiuntiva di soli 109 posti e quindi di un arbitrario contingentamento rispetto a quanto indicato nelle decisioni indicate e, comunque, anche per un’estensione del giudicato nei confronti di terzi candidati che non avevano proposto ricorso giurisdizionale avverso gli atti della procedura, invece riammessi in posizione utile in graduatoria;
Preso atto della costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Considerato che, dopo il rigetto della sospensiva, in sede di appello cautelare è stata disposta l’ammissione con riserva della parte ricorrente al corso di laurea, alla quale la medesima è ancora iscritta, attualmente all’ultimo anno della relativa facoltà, come documentato in atti;
Ritenuto di condividere l’orientamento giurisprudenziale maturato nell’ambito delle controversie in materia di accesso ai corsi di laurea a numero programmato in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, da ultimo confermato dal Consiglio di Stato con le sentenze 29 marzo 2023, n. 3245 e n. 3249 (in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St., VII, sent. n. 4551/-OMISSIS-; id., n. 3357/-OMISSIS-; id., n. 2856/-OMISSIS-) che hanno ravvisato i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere (vd. anche T.A.R. del Lazio, Sezione III, Sentenza n. 12357 del 21.7.2023) a seguito del sostanziale ottenimento del bene della vita richiesto;
Ritenuto, infatti, che “ il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso si pone in linea con il principio della conservazione degli atti giuridici (nella specie, gli attestati e le certificazioni di superamento degli esami universitari sostenuti) e appare conforme all’interesse pubblico finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, cui pure fa riferimento l’art. 3, comma 1, lett. a), della legge 2 agosto 1999 n. 264, unitamente al criterio dell’offerta potenziale del sistema universitario, ai fini della determinazione del contingente nazionale annuale per l’accesso ai predetti corsi universitari”;
Ritenuto, in definitiva, che sia “meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico l’interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la durata dei processi non ne renda incerto l’esito, frustrando le legittime aspettative del privato, che abbia superato le prove di esame ” (in tal senso, cfr. Cons. St., VII, n. 3249/2023 e n. 3357/-OMISSIS-, cit.; in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St., VII, n. 2856/-OMISSIS- e n. 4551/-OMISSIS-, cit.);
Ritenuto di compensare le spese di lite alla luce della peculiarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Mennoia | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.