Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Sances, ricorrente;
Parte_1
e e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e CP_1 CP_2 difeso dagli avvocati Ester Cascio e Maria Teresa Petrucci, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
fatto e diritto Con atto depositato in data 12.1.2023, ha proposto opposizione Parte_1 all'avviso di addebito n. 359 2022 00033024 86 000, relativo al recupero di contributi previdenziali IVS dell'anno 2014, pretesi dall' (a seguito dell'avviso di CP_1 accertamento TVM010303075/2019, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato un maggior reddito di impresa pari ad euro 49.569,33, in capo alla opponente) per l'importo di euro 12.038,19, eccependo la violazione dell'art. 24, comma 3, D.lgs. n. 46/99 (essendo l'avviso stato emesso in pendenza dell'azione giudiziale in prevenzione avverso l'avviso di accertamento prodromico), l'illegittimità dell'accertamento fiscale e, in ogni caso, l'infondatezza delle ragioni addotte dall'Agenzia delle Entrate per rilevare il maggior reddito cui si correla la pretesa contributiva azionata dall' nonché ancora CP_1
l'illegittima applicazione da parte dell'istituto previdenziale convenuto degli interessi di mora. Le amministrazioni convenute, costituitesi, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della in quanto il credito per cui è causa, risalente all'anno 2014, non è stato CP_2 oggetto di cartolarizzazione con conseguente estromissione dal giudizio. Il rigetto del ricorso avversario nella parte in cui chiede accertarsi l'illegittimità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24 comma 3 del d.lgs.vo 46/99 in quanto inammissibile per intempestività, stante l'avvenuto deposito del ricorso in violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c.; nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma dell'avviso di addebito impugnato nell' importo dovuto in relazione al maggiore reddito definitivamente accertato a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con condanna dell'opponente al pagamento di quanto in esso contenuto, maggiorato delle sanzioni civili nel frattempo maturate fino all'effettivo saldo. In estremo subordine dichiararsi, comunque, l'opponente tenuta al pagamento della somma, anche minore, che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio con condanna al relativo pagamento. …”. Con successive note del 13.11.2023, il procuratore della parte opponente ha precisato che “la CTP di Lecce ha accolto parzialmente il ricorso della Sig.ra e Pt_1
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Preliminarmente, è da dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_2 difettando la prova che i crediti sottesi all'avviso di addebito per cui è causa siano
[...] stati oggetto di cessione in favore della suddetta società di cartolarizzazione. È, inoltre, da ritenere inammissibile il motivo di opposizione che involge l'inosservanza del disposto di cui all'art. 24, co. 3, D. Lgs. n. 46/1999, ove si consideri che la relativa doglianza, inerendo a vizi formali e/o procedurali della riscossione, configura un'opposizione alla regolarità dell'atto di esecuzione, in relazione al quale opera il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., nel caso non rispettato (a fronte della notifica dell'avviso di addebito in data 5.12.2022, l'opposizione al vaglio risulta, infatti, proposta soltanto in data 12.1.2023). Ciò posto, occorre, ad ogni buon conto, considerare che (come in termini condivisibili chiarito da Cassazione civile sez. lav. 26.11.2013 n. 26395), “in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (cfr. Cass.
6.11.2009 n. 23600; Cass. 20.4.2002 n. 5763). Ciò perché l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, CP_1 ferma restando - dunque - anche la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie, come correttamente ritenuto dall'impugnata sentenza (su tale alternativa, per l'analoga posizione dell' v. anche Cass.
6.8.2012 n. 14149). CP_3
D'altronde, come la stessa S.C. ha altresì statuito (v. Cass. n. 13982/2007), la cartella esattoriale costituisce non un atto amministrativo, ma un atto della procedura di riscossione del credito (i cui motivi sono già stati indicati e la cui liquidazione è già stata effettuata nei verbali di accertamento redatti dagli ispettori e notificati alle parti). E se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo viene accertato in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice deve non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma. Coerentemente, va ribadito che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento - come, appunto, specificatamente avvenuto nella vicenda in esame - in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. Conseguentemente, anche ove si volesse ritenere ammissibile lo scrutinio della doglianza che viene in rilievo, i correlati profili di illegittimità dell'avviso di addebito evidenziati dalla parte opponente non potrebbero in alcun modo pregiudicare l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva azionata dall' con il CP_1
2 corollario che sarebbero, ugualmente, da vagliare nel merito i diritti ed obblighi del rapporto contributivo, come dedotti in lite.
Come può evincersi dalle convergenti allegazioni delle parti, la pretesa contributiva azionata dall' trae origine dall'avviso di accertamento richiamato in premessa, con il CP_1 quale l'Agenzia delle Entrate aveva, come detto, rideterminato il reddito della Pt_2 per l'anno di imposta 2014, intimandole il pagamento di imposte e sanzioni per euro 44.074,70. Dalla documentazione in atti, inoltre, traspare come detto avviso di accertamento sia stato oggetto di impugnativa giudiziale e come la Corte di Giustizia di primo grado di Lecce abbia definito la relativa controversia con sentenza n. 922/2022, accogliendo parzialmente il ricorso proposto, sulla base delle considerazioni che è bene qui riportare:
“… il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti. Infondata si palesa l'eccezione riferita a ritenuta illegittima acquisizione - da parte dei verificatori dell'Agenzia delle Entrate – di atti e documenti presso abitazione estranea alla sede della ditta accertata. Invero, nell'ambito dell'accertamento condotto in relazione sia al servizio di pompe funebri che alla vendita di fiori, allorquando i verificatori chiedevano alla contribuente il luogo ove potevano riscontrarsi le rimanenze di cofani funerari, quest'ultima dichiarava: “… il deposito è attualmente ubicato alla via Della Vittoria 82 piano terra di mq. 57 (giusta visura esibita)…. Il deposito nell'anno 2014 era in via Roma 22 ed era di circa 45-50mq. Trattasi di un locale non di proprietà (tenuto a titolo di comodato gratuito), non si è nella possibilità di offrire gli estremi catastali;
alla data del 07.11.2016 tale deposito è stato trasferito in via Della Vittoria 82. I depositi non sono stati dichiarati alla CCIAA, solo all'Agenzia delle Entrate” (cfr. p.v.c. 23.11.16). Dunque, come riscontrabile dagli atti (verbale 01.12.16), è stata la stessa contribuente ad affermare che il locale ispezionato costituiva immobile adibito a deposito della ditta, e non a residenza di alcuno. D'altra parte, l'assunta residenza della sig.ra in via Della Vittoria 82 in Pt_1 UA (cfr. ricorso), risulta smentita dai dati anagrafici prodotti dall in relazione al CP_4 periodo in contestazione (residenza in via Minnitti n. 103). Pertanto, alcun accesso domiciliare, in ipotesi ad autorizzarsi preventivamente dalla Procura della Repubblica, risulta essere stato effettuato dagli organi verificatori dell'Ufficio. La relativa documentazione è stata poi legittimamente acquisita presso lo studio del depositario della ditta individuale, dott. (cfr. verbale 23.11.16, sottoscritto Persona_1 dalla parte). In ordine alla motivazione dell'atto, rileva il Collegio che per consolidata e condivisa giurisprudenza il relativo onere deve ritenersi assolto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa tributaria in tutti i suoi elementi essenziali;
ossia la motivazione deve evidenziare il procedimento logico giuridico che ha portato alla emanazione del provvedimento, al fine di consentire al contribuente di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. La funzione informativa della motivazione viene pacificamente rispettata anche dalla c.d.
“motivazione per relationem”, che rinvia a precedente ispezione fiscale ed è da ritenere legittima se l'atto conclusivo a cui fa riferimento – come nella specie – è in possesso del contribuente. Siffatte considerazioni inducono a ritenere adempiuto, da parte dell'Ufficio, l'obbligo motivazionale posto a base dell'impugnato avviso, dal quale chiaramente si evincono i presupposti della pretesa erariale, del resto diffusamente ed analiticamente contestata dall'odierna ricorrente anche in sede di instaurato contraddittorio ante giudizio.
3 Restano valide le considerazioni svolte dall'Ufficio in ordine ai motivi del disposto accertamento: come noto, una volta che l'esistenza di attività non dichiarate sia desumibile anche sulla base di presunzioni semplici “è il contribuente che, in ossequio alle regole che governano la ripartizione dei compiti probatori, è tenuto a dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa erariale. Si delinea in tal caso un'inversione dell'onere della prova, in guisa del quale spetta al contribuente dimostrare – anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette – l'infondatezza della pretesa fiscale” (Cass., n. 18232/2016 e n.c.). La rettifica parziale – nella specie disposta richiamando (anche) l'art. 41 bis D.P.R. 600/73 – per l'effetto della L. 311/2004 è ammessa a seguito di accessi, ispezioni e verifiche, mentre a seguito della L. 220/2010 essa è possibile anche per effetto di risultanze derivanti da attività istruttorie dell'Ufficio. L'accertamento parziale può in definitiva essere utilizzato quando l'Ufficio sia in possesso di elementi che “consentano di stabilire in modo certo ed immediato l'esistenza di un maggior reddito non dichiarato”; senz'altro in presenza di elementi dai quali si evinca direttamente una evasione (cfr. Cass. 21984/2015). Nel caso all'esame, dalla espletata indagine è emerso che: a) per l'anno oggetto di controllo dalla ditta non risulta compilata sezione relativa alla multiattività; b) l'impresa familiare – contrariamente agli assunti della ricorrente - non è da considerarsi soggetto collettivo (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 23676/2014), né quindi alla stessa può essere applicata la disciplina propria delle società; c) il conto mastro n. 801055, denominato “acquisto di piante e fiori”, riportava saldo finale al 31.12.14 di euro 39.879,12, mentre nella situazione contabile esibita all la voce è valorizzata in euro 40.040,27; valendo analogo discorso per il CP_4 mastro 82003 denominato “affissioni”, con differenza non documentata pari ad euro 272,00; d) avuto riguardo alle prestazioni funerarie riprese a tassazione, le stesse discendono dal prospetto delle rimanenze ricostruito sulla base degli effettuati acquisti (cfr. fogli 20 e 21 p.v.c.); e) il prezzo delle prestazioni non fatturate e ricostruite in accertamento, queste ultime quantificate in euro 22.197,66, è parametrato agli assegni, bonifici e dalle usuali modalità di pagamento riscontrate dagli accertatori, cui sono stati aggiunti versamenti per contanti non giustificati dalle movimentazioni risultanti dai registri contabili, scomputata la somma riveniente da eredità; f) dal ricostruito costo del venduto “contabile”, riferito anche alle composizioni floreali, risulta prudenzialmente riconosciuto in favore della parte sfrido del prodotto del 20%; a tale importo, poi, risulta applicata percentuale afferente il settore di appartenenza, tenuto conto che lo studio di settore concernente attività di vendita fiori prevede ricarico minimo del 44%. Non può essere sottaciuto, inoltre, che la ditta in parola ha avuto un costo del venduto di euro 39.464,12 e ricavi relativi di euro 30.521,00, palesandosi inverosimile vendita sottocosto. Riguardo all'attività di servizi di pompe funebri, facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 39 D.P.R. 600/73, l ha determinato induttivamente il costo medio del servizio per CP_4 funerale completo, dividendo l'ammontare dei versamenti riscontrati in contabilità con il numero dei funerali determinati in maniera analitica;
emergendo costo medio congruo ed in linea con i prezzi del settore (euro 2.775,00). La determinazione dei maggiori ricavi concernenti il commercio di piante e fiori è stato eseguito prendendo a campione le date in cui sono avvenuti acquisti significativi, secondo metodo dettagliatamente descritto in atto. La ricorrente, dal canto suo, non comprova, sulla base di elementi certi, convergenti ed univoci, situazione contrastante con le risultanze di accertamento. Tanto ritenuto, tuttavia, la Commissione rileva che è acquisita in atti “proposta di mediazione” dell'Agenzia delle Entrate, ove quest'ultima, con comportamento da considerare concludente, nella sostanza ammette che dall'imponibile accertato possono detrarsi ulteriori euro 6.797,66 corrispondenti a versamento frutto di eredità e n. 2 assegni di importo
4 complessivo pari ad euro 3.800,00 da riferirsi a fatture del 2013, al contempo proponendo riduzione delle sanzioni al 35%. Tali risultanze – qui da intendersi richiamate e trascritte – sono fatte proprie dalla Commissione, che quindi ridetermina il dovuto sulla base delle stesse;
demandato l per i CP_4 relativi computi di spettanza …”, Al contempo, vi è riscontro documentale in ordine al fatto che la sentenza in questione sia stata oggetto di appello da parte dell'Agenzia delle Entrate e che la Pt_1 in data 21.6.2023, abbia presentato presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado istanza per la definizione delle liti fiscali pendenti di cui all'art. 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. In relazione agli sviluppi della vicenda processuali dappresso tratteggiati, occorre fare riferimento all'orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 950/2021), secondo cui “l'unico effetto della definizione agevolata ex D.L. n. 98 cit., art. 39, comma 12 (ma ugualmente ai sensi dell'art. 1, co. 186 e ss., L.n. 197/2022, che viene qui in rilievo), è costituito dalla chiusura della lite fra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate a fronte del pagamento di un importo pari ad una percentuale ridotta dell'imposta in contestazione e la definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell'accertamento compiuto dall'Agenzia ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi a CP_1 percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata”; sicché, in altri termini, la mancanza di definitività dell'accertamento reddituale ai fini contributivi che consegue al condono fiscale comporta la necessità di un successivo accertamento giudiziale della pretesa contributiva derivante dal maggior reddito rilevato, da svolgere nel rispetto degli oneri probatori incombenti sulle parti. Ciò nondimeno, come ben evidenziato nella pronuncia di legittimità dappresso richiamata, “l'accertamento conserva valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto dell'onere probatorio;
questa Corte di cassazione (v., fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) ha già avuto modo di affermare che tale accertamento costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato;
… si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' nonchè di assicurare l'unitarietà nella CP_1 gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' (cfr. CP_5 anche D.L. n. 70 del 2011 conv., con modificazioni, in L. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t) e del resto già con Cass. n. 8379 del 2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3) l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate;
… pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e
5 fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell'art. 2727 c.c. e ss. e art. 2697 c.c., comma 2, (v., fra le altre, Cass. n. 9784 del 2010) …”. Come già anticipato, l'accertamento reddituale a fondamento della pretesa contributiva azionata dall' è stato già oggetto di valutazione giudiziale da parte del CP_1 giudice tributario, che, scrutinando in maniera precipua e condivisibile le medesime doglianze (volte a contestare la legittimità della verifica ispettiva e le risultanze del relativo accertamento) qui riproposte, ha, del tutto significativamente, ritenuto che “la ricorrente, dal canto suo, non comprova, sulla base di elementi certi, convergenti ed univoci, situazione contrastante con le risultanze di accertamento”. Conseguentemente, detto giudice ha asseverato la determinazione del maggior reddito operata dall'amministrazione finanziaria, puntualizzando, tuttavia, che in ragione della “proposta di mediazione” promanante dall'Agenzia delle Entrate, da intendere quale comportamento concludente, dall'imponibile accertato sono da detrarre la somma di euro 6.797,66 (corrispondente a versamento frutto di eredità) e l'ulteriore somma di euro 3.800,00 (da riferirsi a fatture del 2013). Tanto puntualizzato, ritiene questo giudice del tutto condivisibili le argomentazioni a fondamento della pronuncia dappresso virgolettate, che possono essere, quindi, qui trasfuse a suffragio della pretesa contributiva azionata con le precisazioni sopra evidenziate. Non essendovi, quindi, ragioni per disallinearsi dalle argomentazioni a fondamento della precitata decisione (che, come detto, ha in termini condivisibili esaminato e risolto tutti i profili rilevanti nella presente vicenda litigiosa) e in difetto di ulteriori indicazioni promananti dalla , eventualmente utili a confutarne le conclusioni, la parte Pt_2 opponente è, in definitiva, da condannare al pagamento della contribuzione pretesa dall' per il tramite dell'avviso di addebito oggetto di imposizione nei limiti CP_1 dell'importo dovuto in relazione al maggiore reddito così come accertato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con sentenza n. 922/2022. È, infine, meritevole di accoglimento (se pure per ragioni in parte diverse da quelle addotte dalla parte opponente) il motivo di opposizione che inerisce alla richiesta del pagamento degli interessi di mora. Come in termini convincenti affermato da Cass. civile n. 24092/2014, nel caso in cui il giudice tributario, in accoglimento solo parziale del ricorso del contribuente, abbia demandato all'ufficio finanziario la rideterminazione dell'imposta dovuta - come, appunto, di fatto verificatosi nell'ambito della presente vicenda litigiosa -, “la concessionaria della riscossione non può pretendere il pagamento degli interessi di mora e degli aggi di riscossione dovuti in forza della cartella emessa per l'esazione del tributo liquidato nell'atto impositivo originario, neanche nella minor somma proporzionale alle imposte risultate comunque dovute”. Si è infatti, a tale riguardo, condivisibilmente rilevato che “se la definizione dell'imponibile è conseguente alla sentenza, l'iscrizione a ruolo, avente a presupposto
6 l'atto amministrativo tributario, più non rileva, in quanto una nuova iscrizione va effettuata in base alla sentenza, della quale statuizione deve riprodurre il contenuto”. L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato in data 12.1.2023 da nei confronti dell' e di così Parte_1 CP_1 CP_2 provvede: dichiara il difetto di legittimazione passiva di accoglie CP_2
l'opposizione proposta per quanto di ragione;
annulla l'avviso di addebito n. 35920220003302486000, condannando la al pagamento in favore dell' dei Pt_1 CP_1 contributi IVS dell'anno 2014 dalla stessa dovuti in relazione al maggiore reddito così come accertato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con sentenza n. 922/2022, con la maggiorazione delle sanzioni nella misura di legge;
spese di lite compensate. Lecce, 5 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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