Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00375/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00400/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2024, proposto dai sig.ri-OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà sul minore S-OMISSIS-, -OMISSIS-in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.P. di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
nei confronti
Regione Calabria, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giulia De Caridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento:
- del diritto dei minori a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo e, per l’effetto, condannarsi la ASP di Reggio Calabria a prendere in carico il minore in via diretta o indiretta per l’esecuzione dei suddetti trattamenti;
− per la condanna dell’ASP di Reggio Calabria e della Regione al rimborso di tutte le spese sostenute per la terapia riabilitativa ABA;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente riassunto a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione di cui alla sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, resa dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, i genitori in epigrafe indicati, quali esercenti la potestà sui rispettivi figli minori, affetti da sindrome dello spettro autistico, come da certificazione medica in atti, hanno chiesto - previa istanza di autorizzazione alla “scissione” del giudizio in distinti ricorsi per quanti sono i minori - l’accertamento giurisdizionale del diritto di questi ultimi ad essere presi in carico dal Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo con metodologia cd. A.B.A. e, dunque, ad ottenere dall’A.S.P. di Reggio Calabria la somministrazione, in via diretta o indiretta, di siffatta terapia, oltre al rimborso delle spese fin qui affrontate per la relativa somministrazione a cura di soggetti privati.
2. L’A.S.P. di Reggio Calabria non si è costituita.
2.1 La Regione Calabria ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva oltre che l’infondatezza domande.
3. In occasione della pubblica udienza del 16 aprile 2025, in occasione della quale il Collegio ha rilevato profili di inammissibilità del ricorso collettivo, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni appresso indicate.
5. L’odierno giudizio deriva dalla riassunzione, innanzi a questo Tribunale amministrativo, di un unico ricorso con il quale ciascuna delle famiglie ricorrenti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 669 octies comma 6 e 414 c.p.c., ha chiesto al Giudice del Lavoro l’accertamento di merito del diritto - già “cautelato”, mediante l’instaurazione di tanti procedimenti ex art. 700 c.p.c. per quanti sono i minori - alle prestazioni sanitarie/patrimoniali summenzionate.
In altri termini, definiti i singoli giudizi cautelari, ex art. 700 c.p.c., funzionali alla tutela interinale della posizione giuridica soggettiva dei vari minori, i rispettivi genitori, invece di promuovere distinti e diversi giudizi di merito, ex art. 669 octies comma 6 c.p.c., in quanto diverse, distinte e, soprattutto, non interdipendenti sono le varie situazioni giuridiche soggettive oggetto di tutela, hanno ritenuto di poter proporre un unico ricorso collettivo, di merito. Ciò esclusivamente in ragione della mera identità formale tanto del nomen della patologia, da cui i vari minori sono affetti, quanto del genus delle prestazioni sanitarie e patrimoniali richieste.
6. Riassunto innanzi a questo Tribunale, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Giudice del Lavoro, il ricorso in questione è inammissibile in quanto si atteggia quale ricorso collettivo, in assenza della necessaria identità, per come sopra evidenziato, delle giuridiche situazioni sostanziali oggetto di tutela.
Quanto sopra in coerenza con quel costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, secondo cui l’ammissibilità del ricorso collettivo è subordinata all’esistenza di due contestuali presupposti: " uno positivo, costituito dalla identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive ; l'altro negativo, costituito dall'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti. Nel caso in cui il ricorso collettivo nulla alleghi in ordine alle specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, è impedito al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l'omogeneità delle loro posizioni, e la concreta fondatezza della domanda, con derivata inammissibilità del ricorso " (così, Cons. Stato, Sez. IV, 21/02/2023 n. 1775; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 21/06/2024, n. 12619).
Orbene, nel caso in esame, ciascuna delle situazioni giuridiche soggettive dedotta in giudizio presenta, sul piano sostanziale, una propria autonomia e, soprattutto, si caratterizza per il fatto di essere insensibile alle vicende che riguardano le altre.
Si tratta, insomma, di singoli e distinti rapporti obbligatori che legano ciascuno dei ricorrenti all'Amministrazione, inevitabilmente contraddistinti quanto a genesi e sviluppo del rapporto, a presupposti del tutto autonomi e, come tali, non unitariamente sottoponibili all’attenzione del Giudice amministrativo ( cfr. Consiglio di Stato sez. III, 28/02/2023, n. 2025; 01/04/2022, n. 2425).
All’uopo basti considerare come la domanda di tutela di ciascuna delle posizioni giuridiche soggettive in questione, così proposta, per un verso, non consente, all'amministrazione intimata di potersi adeguatamente difendere e, per altro verso, non consente allo stesso Giudice di scrutinare compiutamente le questioni fattuali e giuridiche poste alla sua attenzione, con evidente inaccettabile aggravio dei tempi del processo ed abuso dello stesso, che si riverbera anche dal punto di vista dell’elusione delle disposizioni fiscali in materia di contributo unificato.
7. Gli stessi ricorrenti erano, a ben vedere, consapevoli dall’inammissibile proposizione collettiva delle diverse e distinte domande di tutela dagli stessi riproposte innanzi a questo Tribunale, tanto da aver chiesto, in sede di conclusioni, la autorizzazione alla “ scissione del giudizio in distinti giudizi per ciascun minore”.
Siffatta autorizzazione non può essere assentita già dal punto di vista formale, in quanto estranea al codice del processo amministrativo, oltre che dal punto di vista sostanziale, in quanto tendente, in buona sostanza, a sanare una situazione di inammissibilità ab imis del ricorso.
Né, tantomeno, in forza del rinvio operato dall’art. 39 c.p.a. (alle disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali) può essere invocato il rimedio della “ separazione delle cause ”, previsto dall’art. 103 del codice di procedura civile, stante l’assenza, per come fin qui evidenziato, di reali ragioni di connessione sostanziale per le quali le domande avrebbero potuto, fin dall’inizio, essere proposte cumulativamente.
8. In conclusione, il ricorso è inammissibile, per le motivazioni sopra esposte.
9. Tenuto conto della natura della res controversa , le spese di lite possono essere compensate nei confronti della Regione Calabria. Non vi è luogo per la regolamentazione delle spese di lite nei confronti dell’A.S.P., non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, ai sensi di cui in motivazione.
Spese compensate nei confronti della Regione Calabria. Nulla per le spese quanto all’A.S.P. di Reggio Calabria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.