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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/07/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.627/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini sezione lavoro n.217/2024 pubblicata in data 10/09/2024 promossa con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024 da:
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Gramsci n.6/8 presso l'avvocatura della sede provinciale dell' Pt_2 rappresentato e difeso dall' avv. Francesca Romana Belli giusta procura generale alle liti a ministero notaio del 22 marzo 2024 rep 37875 Per_1
APPELLANTE
CONTRO
CP_1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec dell'avv. Veronica Pepoli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Indebito pensionistico
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 22.05.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini in funzione di giudice del lavoro accogliendo il ricorso proposto da accertava il carattere CP_1 illegittimo della richiesta di rimborso dell'indebito erogato sulla pensione categoria VOCUM n. 170-320106701678 per tutto l'anno 2023 pari ad euro
9.708,49 formulata dall' con nota in data 13/03/2024 e condannava l' Pt_2 Pt_2
a restituire le somme eventualmente già riscosse o trattenute a tale titolo ad eccezione dei ratei dei mesi di maggio-giugno-luglio-agosto 2023, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge sulle somme da restituire.
In tale ricorso l'odierno appellato chiedeva in via principale che venisse accertata l'inesistenza di qualsivoglia indebito a favore dell' a carico dello stesso e Pt_2 che aveva diritto a percepire la pensione Quota 102 per l'anno 2023.
Domandava in subordine che venisse accertato il suo diritto a percepire la pensione Quota 102 a decorrere per tutto l'anno 2023 ad eccezione dei ratei di maggio 2023, giugno 2023, luglio 2023 e agosto 2023 con condanna di a Pt_2 corrispondergli la relativa prestazione ed a restituirgli le somme eventualmente recuperate in eccedenza rispetto ai ratei del 2023.
In particolare deduceva di essere titolare di pensione categoria VOCUM n. 170-
320106701678 con decorrenza dal 01/12/2022, liquidata dall' in Pt_2 applicazione dell'art. 1, comma 87, lettera a), b) c) ed e) della Legge n. 234/2021
(cd. Pensione quota 102) e che nel corso dell'anno 2023 aveva svolto attività lavorativa per un periodo stagionale di lavoro per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre percependo un reddito complessivo a suo favore di euro 3.639,00 (lordi euro 4.811,14).
Esponeva, quindi, che con comunicazione datata 13/03/2024 l' gli aveva Pt_2 comunicato un indebito di euro 9.708,49 sulla pensione categoria VOCUM n.
170-320106701678 per il periodo 2023 per i seguenti motivi: “incumulabilità prevista dall'art. 1, comma 204 della Legge n. 232/2016 con i redditi da lavoro subordinato o autonomo”.
Deduceva che illegittimamente l' aveva ritenuto la sussistenza di tale Pt_2 indebito calcolato pari al totale della pensione erogata per tutto l'anno 2023 a fronte di una percezione di redditi di €uro 3.639,00 sostenendo che l'incumulabilità non riguardasse i redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5000,00 euro lordi l'anno e che, quindi, fosse inapplicabile allo stesso
2 che aveva svolto un lavoro stagionale sotto tale limite.
Deduceva, inoltre, che ove non fosse rientrato in tale eccezione l'indebito poteva sussistere solo in relazione al periodo di occupazione.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Pt_2
Il tribunale di Rimini sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello Pt_2
Con il primo motivo di appello deduceva che la sentenza fosse incorsa in violazione di legge ed in particolare del disposto dell'art. 14 comma 3 del dl n.4/2019 che dispone che : “La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile,
a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Sosteneva che erroneamente il giudice di primo grado avesse ritenuto come unica conseguenza dell'attività lavorativa svolta dall'appellato la perdita da parte dello stesso del trattamento pensionistico limitatamente al periodo nel quale aveva prestato l'attività lavorativa ed evidenziava che il limite di euro
5000,00 si applicava solo al rapporto di lavoro occasionale in cui non rientrava quello dell'appellato.
Precisava, poi, che l'indebito era stato parzialmente pagato e trattenuto.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza, venisse rigettata la domanda di accertamento di irripetibilità indebito proposta dall'appellato condannandolo alla restituzione della quota di indebito residua, pari ad €.5.679,81, ancora non corrisposta ad Pt_2
Si costituiva con memoria depositata in data 14 novembre 2024 l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 22 maggio 2022 mediante lettura del dispositivo.
3. In relazione all'unico motivo di appello si osserva quanto segue.
Occorre, innanzitutto, richiamare la norma che disciplina la presente fattispecie.
L'art. 14.1 della legge n. 4/2019, articolo introdotto dalla legge n. 197/2022, che disciplina la quota 102 prevede al terzo comma che: “ 3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di
3 vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”
Detta disposizione è identica all'art. 14 comma 3 della legge n. 4/2019 relativo alla quota 100 che è stato oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali.
Tanto premesso si precisa, innanzitutto, che in relazione all'inapplicabilità dell'eccezione del limite dei 5000,00 euro ai contratti di lavoro dipendente, in relazione all'art. 14 co 3 della legge n.4/2019 è intervenuta la pronuncia della
Corte Costituzionale che ha ritenuto il diverso trattamento tra lavoro dipendente e lavoro occasionale giustificato.
In particolare con la sentenza n. 234/2022 ha deciso che : È infondata la q.l.c. dell'art. 14, comma 3, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, conv., con modificazioni, in l.
28 marzo 2019 n. 26, nella parte in cui prevede che la pensione anticipata, collocata all'interno della c.d. «quota 100», non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di cinquemila euro lordi annui, in riferimento all'art. 3, comma 1, Cost.”
La Corte Costituzionale ha sul punto così condivisibilmente motivato: “7.3.- La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito).
Come chiarito anche di recente da questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella ora in esame (sentenza n. 104 del 2022), il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto a iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del
2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale.
7.4.- In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a
4 "quota 100", ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2020, n. 32 del 2018
e n. 241 del 2016; ordinanza n. 346 del 2004).
7.5.- La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.
Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta
"quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.
Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione.
Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità
5 flessibile del lavoro intermittente.”
Orbene nel caso di specie l'appellato ha svolto lavoro dipendente, seppure stagionale, con la conseguenza che non si applica la suddetta esclusione.
Si rileva, poi, che la tesi di parte appellata, recepita dal giudice di primo grado, secondo cui il divieto di cumulo di cui alla norma non implicherebbe la restituzione della pensione in relazione all'intero anno solare, ma determinerebbe al limite la detrazione dalla pensione della somma percepita in forza del rapporto di lavoro dipendente, stante la mancanza di esplicita previsione della norma in tal senso e stante la sproporzione della sanzione, non
è condivisibile considerata la ratio della norma e la sua eccezionalità.
La restituzione delle somme non costituisce, infatti, una sanzione, ma è la mera conseguenza dell'incumulabilità della pensione e del reddito da lavoro dipendente con la conseguenza che non è necessaria un'espressa previsione della stessa.
In merito a questo aspetto si è, del resto, di recente espressamente pronunciata la Suprema Corte ( Cass. lav n. 30994/2024) statuendo che: “In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della
Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva.”
In particolare la Suprema Corte ha così motivato: “Va premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto,
è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del
2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto.
9. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua
6 giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
10. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente Pt_2 che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio
2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit.
13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).
14.Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi
7 ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
15.E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.
17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa.”
Orbene si condividono le motivazioni della suddetta sentenza che si richiamano anche ai sensi dell'art.118 disp att cpc e del resto questa Corte d'appello si era già pronunciata in tal senso nella sentenza n. 55/2024.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello proposto da è fondato e che, Pt_2 pertanto, in riforma della sentenza appellata deve essere rigettato il ricorso proposto da parte appellata.
E', invece, inammissibile la domanda di condanna al pagamento dell'indebito essendo stata svolta per la prima volta in grado di appello.
Si ritiene che, stante la particolarità della questione giuridica su cui la giurisprudenza di merito non si è pronunciata in modo univoco e il fatto che la
Suprema Corte ha deciso sullo specifico tema solo in data successiva al deposito dell'appello, debbano essere integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e
8 contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.627/2024 così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da rigetta il ricorso proposto da Pt_2
CP_1
2) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 22 maggio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.627/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini sezione lavoro n.217/2024 pubblicata in data 10/09/2024 promossa con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024 da:
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Gramsci n.6/8 presso l'avvocatura della sede provinciale dell' Pt_2 rappresentato e difeso dall' avv. Francesca Romana Belli giusta procura generale alle liti a ministero notaio del 22 marzo 2024 rep 37875 Per_1
APPELLANTE
CONTRO
CP_1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec dell'avv. Veronica Pepoli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Indebito pensionistico
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 22.05.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini in funzione di giudice del lavoro accogliendo il ricorso proposto da accertava il carattere CP_1 illegittimo della richiesta di rimborso dell'indebito erogato sulla pensione categoria VOCUM n. 170-320106701678 per tutto l'anno 2023 pari ad euro
9.708,49 formulata dall' con nota in data 13/03/2024 e condannava l' Pt_2 Pt_2
a restituire le somme eventualmente già riscosse o trattenute a tale titolo ad eccezione dei ratei dei mesi di maggio-giugno-luglio-agosto 2023, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge sulle somme da restituire.
In tale ricorso l'odierno appellato chiedeva in via principale che venisse accertata l'inesistenza di qualsivoglia indebito a favore dell' a carico dello stesso e Pt_2 che aveva diritto a percepire la pensione Quota 102 per l'anno 2023.
Domandava in subordine che venisse accertato il suo diritto a percepire la pensione Quota 102 a decorrere per tutto l'anno 2023 ad eccezione dei ratei di maggio 2023, giugno 2023, luglio 2023 e agosto 2023 con condanna di a Pt_2 corrispondergli la relativa prestazione ed a restituirgli le somme eventualmente recuperate in eccedenza rispetto ai ratei del 2023.
In particolare deduceva di essere titolare di pensione categoria VOCUM n. 170-
320106701678 con decorrenza dal 01/12/2022, liquidata dall' in Pt_2 applicazione dell'art. 1, comma 87, lettera a), b) c) ed e) della Legge n. 234/2021
(cd. Pensione quota 102) e che nel corso dell'anno 2023 aveva svolto attività lavorativa per un periodo stagionale di lavoro per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre percependo un reddito complessivo a suo favore di euro 3.639,00 (lordi euro 4.811,14).
Esponeva, quindi, che con comunicazione datata 13/03/2024 l' gli aveva Pt_2 comunicato un indebito di euro 9.708,49 sulla pensione categoria VOCUM n.
170-320106701678 per il periodo 2023 per i seguenti motivi: “incumulabilità prevista dall'art. 1, comma 204 della Legge n. 232/2016 con i redditi da lavoro subordinato o autonomo”.
Deduceva che illegittimamente l' aveva ritenuto la sussistenza di tale Pt_2 indebito calcolato pari al totale della pensione erogata per tutto l'anno 2023 a fronte di una percezione di redditi di €uro 3.639,00 sostenendo che l'incumulabilità non riguardasse i redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5000,00 euro lordi l'anno e che, quindi, fosse inapplicabile allo stesso
2 che aveva svolto un lavoro stagionale sotto tale limite.
Deduceva, inoltre, che ove non fosse rientrato in tale eccezione l'indebito poteva sussistere solo in relazione al periodo di occupazione.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Pt_2
Il tribunale di Rimini sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello Pt_2
Con il primo motivo di appello deduceva che la sentenza fosse incorsa in violazione di legge ed in particolare del disposto dell'art. 14 comma 3 del dl n.4/2019 che dispone che : “La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile,
a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Sosteneva che erroneamente il giudice di primo grado avesse ritenuto come unica conseguenza dell'attività lavorativa svolta dall'appellato la perdita da parte dello stesso del trattamento pensionistico limitatamente al periodo nel quale aveva prestato l'attività lavorativa ed evidenziava che il limite di euro
5000,00 si applicava solo al rapporto di lavoro occasionale in cui non rientrava quello dell'appellato.
Precisava, poi, che l'indebito era stato parzialmente pagato e trattenuto.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza, venisse rigettata la domanda di accertamento di irripetibilità indebito proposta dall'appellato condannandolo alla restituzione della quota di indebito residua, pari ad €.5.679,81, ancora non corrisposta ad Pt_2
Si costituiva con memoria depositata in data 14 novembre 2024 l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 22 maggio 2022 mediante lettura del dispositivo.
3. In relazione all'unico motivo di appello si osserva quanto segue.
Occorre, innanzitutto, richiamare la norma che disciplina la presente fattispecie.
L'art. 14.1 della legge n. 4/2019, articolo introdotto dalla legge n. 197/2022, che disciplina la quota 102 prevede al terzo comma che: “ 3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di
3 vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”
Detta disposizione è identica all'art. 14 comma 3 della legge n. 4/2019 relativo alla quota 100 che è stato oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali.
Tanto premesso si precisa, innanzitutto, che in relazione all'inapplicabilità dell'eccezione del limite dei 5000,00 euro ai contratti di lavoro dipendente, in relazione all'art. 14 co 3 della legge n.4/2019 è intervenuta la pronuncia della
Corte Costituzionale che ha ritenuto il diverso trattamento tra lavoro dipendente e lavoro occasionale giustificato.
In particolare con la sentenza n. 234/2022 ha deciso che : È infondata la q.l.c. dell'art. 14, comma 3, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, conv., con modificazioni, in l.
28 marzo 2019 n. 26, nella parte in cui prevede che la pensione anticipata, collocata all'interno della c.d. «quota 100», non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di cinquemila euro lordi annui, in riferimento all'art. 3, comma 1, Cost.”
La Corte Costituzionale ha sul punto così condivisibilmente motivato: “7.3.- La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito).
Come chiarito anche di recente da questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella ora in esame (sentenza n. 104 del 2022), il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto a iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del
2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale.
7.4.- In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a
4 "quota 100", ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2020, n. 32 del 2018
e n. 241 del 2016; ordinanza n. 346 del 2004).
7.5.- La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.
Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta
"quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.
Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione.
Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità
5 flessibile del lavoro intermittente.”
Orbene nel caso di specie l'appellato ha svolto lavoro dipendente, seppure stagionale, con la conseguenza che non si applica la suddetta esclusione.
Si rileva, poi, che la tesi di parte appellata, recepita dal giudice di primo grado, secondo cui il divieto di cumulo di cui alla norma non implicherebbe la restituzione della pensione in relazione all'intero anno solare, ma determinerebbe al limite la detrazione dalla pensione della somma percepita in forza del rapporto di lavoro dipendente, stante la mancanza di esplicita previsione della norma in tal senso e stante la sproporzione della sanzione, non
è condivisibile considerata la ratio della norma e la sua eccezionalità.
La restituzione delle somme non costituisce, infatti, una sanzione, ma è la mera conseguenza dell'incumulabilità della pensione e del reddito da lavoro dipendente con la conseguenza che non è necessaria un'espressa previsione della stessa.
In merito a questo aspetto si è, del resto, di recente espressamente pronunciata la Suprema Corte ( Cass. lav n. 30994/2024) statuendo che: “In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della
Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva.”
In particolare la Suprema Corte ha così motivato: “Va premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto,
è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del
2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto.
9. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua
6 giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
10. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente Pt_2 che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio
2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit.
13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).
14.Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi
7 ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
15.E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.
17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa.”
Orbene si condividono le motivazioni della suddetta sentenza che si richiamano anche ai sensi dell'art.118 disp att cpc e del resto questa Corte d'appello si era già pronunciata in tal senso nella sentenza n. 55/2024.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello proposto da è fondato e che, Pt_2 pertanto, in riforma della sentenza appellata deve essere rigettato il ricorso proposto da parte appellata.
E', invece, inammissibile la domanda di condanna al pagamento dell'indebito essendo stata svolta per la prima volta in grado di appello.
Si ritiene che, stante la particolarità della questione giuridica su cui la giurisprudenza di merito non si è pronunciata in modo univoco e il fatto che la
Suprema Corte ha deciso sullo specifico tema solo in data successiva al deposito dell'appello, debbano essere integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e
8 contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.627/2024 così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da rigetta il ricorso proposto da Pt_2
CP_1
2) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 22 maggio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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