Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2098/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con ricorso in appello depositato in data
16.12.2024
DA
(c.f. ), assistita dal proc. e dom. avv. Anna Parte_1 C.F._1
Maria Fabris (C.F. ), giusta nomina in calce al ricorso in appello ed C.F._2
ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del 07.01.25.
Appellante
CONTRO
(c.f. ), con gli Avv.ti Nuccia Figatti (c.f. Controparte_1 C.F._3
) e Giancarlo Carletti (c.f. ) del Foro di Vicenza, C.F._4 C.F._5
con Studio ivi in Contrà Canove Vecchie n.26, procuratori e domiciliatari come da procura
Appellato
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
Oggetto: separazione giudiziale - appello avverso sentenza n. 1652 del 30/09-02/10.2024 emessa dal Tribunale di Vicenza;
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 03.03.25 previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza n. 1652/2024 pubblicata il 02/10/2024 del Tribunale di Vicenza – proc. n. 2013/2022 R.G.: 1. Rigettare la domanda di addebito della separazione alla sig.ra perché infondata in fatto e in diritto;
2.Disporre a Pt_1
carico del sig. un assegno di mantenimento a favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, nella misura di € 500,00, o nel maggiore o
[...]
minore importo che dovesse essere ritenuto di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a partire dalla domanda;
3.Ferme le altre statuizioni che non sono oggetto di impugnazione;
4.Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte: Nel merito - Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
per la parziale riforma della sentenza n. 1652/2024 (causa n.2013/2022 R.G.) emessa dal
[...]
Tribunale di Vicenza in data 12.9.2024 e pubblicata il 02.10.2024, e conseguentemente confermare in toto detta pronuncia che, peraltro, non è stata eseguita dalla soccombente in punto spese. - Rigettare, comunque, ogni domanda svolta dalla sig.ra nei confronti del sig. Pt_1
pagina 2 di 12 - Condannare la sig. alla rifusione del compenso per la difesa in giudizio, di CP_1 Pt_1
entrambi i gradi, con le spese generali ed accessori nella misura di legge, integralmente rifusi.
In via istruttoria Si ripropongono le istanze istruttorie non accolte in primo grado, chiedendo,
altresì, che l'adita Corte, occorrendo, voglia • disporre CTU volta ad accertare le potenzialità
reddituali dell'attività di Bed & Breakfast di “Villa Berrettini” • disporre l'acquisizione ex art.210
c.p.c. ovvero autorizzare parte ricorrente all'acquisizione presso la Stazione dei CC di Thiene del verbale relativo all'intervento eseguito dai militari a Marano Vicentino il 15.12.2020, presso l'abitazione della famiglia . CP_1
Per il Procuratore Generale: conclusioni non rassegnate
Ragioni della decisione
1-Con ricorso depositato in data 12.04.2022, il sig. conveniva in giudizio Controparte_1
avanti al Tribunale di Vicenza la moglie, sig.ra per sentir dichiarare: la Parte_1
separazione giudiziale con addebito in via esclusiva a carico della moglie;
il mantenimento a proprio carico, in via diretta ed esclusiva, del mantenimento della figlia maggiorenne di ER
non dover corrispondere alla moglie alcunché a titolo di mantenimento essendo i coniugi indipendenti ed autosufficienti economicamente.
Il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio civile con la nell'anno 1991; che Pt_1
Per_ dall'unione erano nati i figli del 2002 e del 1995 e di aver adottato anche la figlia ER
Per_ del 1987, precisando che e erano autonomi e vivevano all'estero, mentre Per_3 Per_3
maggiorenne, studiava all'estero. ER
Rilevava che la fine del matrimonio era stata causata dall'atteggiamento integralista della moglie,
la quale seguiva i principi della chiesa evangelica della Grazia di Thiene, coartando la volontà dei figli e del marito, ossia impedendo loro di avere relazioni extrafamiliari e costringendoli a pagina 3 di 12 partecipare alle funzioni religiose. Esponeva che il suo comportamento era nel tempo peggiorato,
tanto che nel dicembre 2020, alla presenza delle due figlie e la stessa aveva Per_3 ER
iniziato a vaneggiare e si erano dovuti chiamare i carabinieri conducendola all'ospedale. Rilevava
ulteriormente che ad ottobre 2021 era stato aggredito dalla moglie “con i tacchi a spillo delle sue scarpe” e che, dopo tale episodio, aveva deciso di trasferirsi dal fratello a Schio, riferendo da ultimo (in sede di memoria integrativa del 29.12.22) dell'aggressione subita testimoniata dal referto medico e dalla denuncia (doc. 23-24).
Deduceva inoltre che nulla era dovuto alla moglie a titolo di mantenimento in suo favore, in quanto, in relazione alla sua situazione economica, adduceva che, pur essendo stata acquistata la casa coniugale in comproprietà al 50 % con la moglie, era pacifico in causa che lui provvedeva integralmente al pagamento dei tre mutui relativi (per un totale di circa € 2.000,00 mensili) e alle relative utenze, nonché alle spese di mantenimento della figlia a fronte di uno stipendio di ER
circa € 3.000,00 mensili quale impiegato in Fastweb;
mentre la moglie gestiva (quale unica titolare) la casa coniugale adibita a bed&breakfast e i cui ricavi confluivano in un conto solo a lei intestato.
2- Si costituiva in primo grado la sig.ra chiedendo la dichiarazione di Parte_1
addebito della separazione al marito (poi non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e scritti conclusivi), adducendo sul punto che i fatti denunciati nel ricorso introduttivo non potevano essere qualificati come violazione degli obblighi matrimoniali e che in ogni caso non era provata l'efficacia causale degli stessi rispetto alla crisi coniugale, che invece doveva essere ricondotta all'allontanamento da parte del marito, sin dall'ottobre del 2021, per vivere una relazione amorosa con un'altra donna.
Chiedeva inoltre che fosse disposto a carico del marito un assegno di mantenimento in suo favore pagina 4 di 12 trovandosi in stato di bisogno per mancanza di redditi, non essendo riuscita, dopo il periodo di
Covid, a portare avanti l'attività di bed&breakfast.
3-Nella fase presidenziale, in seguito all'audizione della figlia delle parti, quanto alla sua ER
residenza (udienza del 07.10.22), il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
nulla disponeva in merito alla casa coniugale e a titolo di reciproco mantenimento dei coniugi;
disponeva a carico del sig. di provvedere in via CP_1
esclusiva al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non economicamente ER
autosufficiente.
4-Pronunciata sentenza sullo status, la causa veniva istruita a mezzo di prove documentali e mediante l'escussione testimoniale dei sig.ri (all'udienza del 05.10.23) e Controparte_2 [...]
(all'udienza del 27.10.23) ed era dunque definitivamente decisa con la sentenza CP_3
impugnata, con la quale era accolta la domanda del di addebito e rigettata la domanda CP_1
della resistente a vedersi corrispondere dal marito un assegno di mantenimento in proprio favore.
Era, poi, confermato l'obbligo posto a carico del ricorrente di provvedere integralmente al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Nulla era ER
disposto in ordine alla casa coniugale. Le spese di lite erano poste a carico della resistente.
4.1. Per quanto attiene ai motivi devoluti in sede di gravame, il giudice di prime cure, in punto addebito della separazione all'originaria resistente, valorizzava la testimonianza della figlia ER
corroborante il “fanatismo religioso” della madre, sfociato in comportamenti ossessivi tali da costringere i membri della famiglia a partecipare alle funzioni religiose del proprio credo e ad alienarli da qualsiasi altra frequentazione e forma di mondanità. Riteneva tale testimonianza non smentita dall'altro teste escusso, sig. Rilevava dunque che la condotta della resistente era CP_2
pagina 5 di 12 contraria ai propri doveri di rispetto della libertà religiosa e di comportamento verso il coniuge e verso i figli, così comportante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Dal disposto addebito della separazione, dichiarava il rigetto della domanda inerente al contributo al mantenimento della che era ritenuta in ogni caso infondata, data la mancata Pt_1
dimostrazione da parte della richiedente di essersi attivata nella ricerca di proficuo lavoro e risultando ella ancora gestire il B&B esercitato nella casa familiare.
5-Avverso detta pronuncia proponeva ricorso in appello la sig.ra sulla base dei due Pt_1
motivi che di seguito si espongono.
5.1-Con il primo motivo di gravame, censurava il disposto addebito della separazione a suo carico, rilevando che non vi era prova che la crisi coniugale fosse stata causata dal suo comportamento e che era stata valorizzata unicamente la testimonianza di (precisando che ER
al suo mantenimento aveva sempre provveduto il padre) e non anche quella del teste alla CP_2
stessa favorevole. Rilevava inoltre che il Giudice di prime cure non aveva tenuto in considerazione la documentazione fotografica agli atti (sub doc.5), raffigurante la famiglia a New York durante le vacanze natalizie e pasquali ed asseriva che la fine del CP_1
matrimonio era riconducibile al fatto che il marito si era allontanato dalla casa coniugale senza farvi più ritorno.
5.2- Con il secondo motivo di gravame, censurava il capo di sentenza reiettivo della domanda di assegno di mantenimento in proprio favore, adducendo che la documentazione dimessa in causa
(dichiarazioni dei redditi per gli anni 2020, 2021 e 2022) attestava il fatto che ella non avesse alcun reddito ed era altresì impossibilitata per lingua e cultura a gestire l'attività di affitta camere dal portale di Booking da sempre gestito dal marito, mentre la mancanza di competenze le aveva impedito di reperire un nuovo lavoro.
pagina 6 di 12 6-Si costituiva in grado di appello il sig. contrastando i motivi di gravame e CP_1
chiedendone il rigetto.
7-Veniva disposto a cura della Cancelleria il passaggio degli atti al P.G. in data 19.02.25.
8- Depositate da entrambe le parti note scritte per l'udienza cartolare del 03.03.25, all'esito la causa era trattenuta in decisione dal Collegio.
* * * * * *
8-L'appello è infondato e va rigettato.
8.1-Il primo motivo di censura afferente al disposto addebito della separazione a carico della sig.ra non è condivisibile. Pt_1
Correttamente infatti il tribunale, sulla base della documentazione in atti e dell'istruttoria orale,
ha ritenuto di accogliere la domanda sul punto formulata dal (ritenendo invece CP_1
rinunciata, in quanto non riproposta negli scritti conclusivi, la domanda di addebito formulata dall'originaria resistente).
Al riguardo, è da rilevarsi anzitutto che la solo in sede di terza memoria istruttoria ex art. Pt_1
183, comma 6 c.p.c. aveva formulato capitoli di prova, i quali non inerivano al richiesto addebito della separazione al marito e dunque al fatto che, a detta sua, la crisi del matrimonio era riconducibile all'allontanamento del marito dalla casa coniugale per intrattenere relazione amorosa con altra donna. Tale asserito motivo dell'allontanamento risulta stato contestato dal sin dal giudizio di prime cure ed è rimasto del tutto indimostrato. CP_1
Sotto tale profilo, si ritiene pertanto che l'odierna appellante abbia reiterato in tale sede di giudizio mere asserzioni di tal fatta: “Nemmeno si è tenuto in debito conto del fatto che il marito
si sia allontanato di casa senza più farvi ritorno (a detta della signora per instaurare Pt_1
una convivenza con un'altra donna)” e deve considerarsi altresì irrilevante l'assunto secondo cui pagina 7 di 12 “non è dato sapere ad oggi dove viva effettivamente il sig. il quale non ha mai fornito CP_1
in merito alcuna prova” (v. note di replica alla memoria difensiva del . CP_1
Ciò premesso, il tribunale ha ben motivato la sentenza, valorizzando la deposizione della figlia delle parti l'unica, si evidenzia, che ha vissuto direttamente la situazione ed il clima ER
Per_ familiare instauratosi nel corso degli ultimi anni, diversamente dagli altri due figli e i quali, una decina di anni prima della separazione, erano andati a vivere all'estero Per_3
(circostanza questa pacificamente ammessa da entrambe le parti negli scritti difensivi del primo grado di giudizio).
Di qui, non si condivide l'assunto di parte appellante (esposto in sede di note di replica alla memoria difensiva di controparte), peraltro generico ed ipotetico, secondo cui “Non sono stati
sentiti gli altri due figli della coppia che avrebbero potuto dare una versione dei fatti ben diversa
o comunque avrebbero potuto permettere un confronto”. Né vi è motivo di dubitare in ordine all'attendibilità di sol per il fatto che al suo mantenimento ha sempre provveduto il padre ER
(scelta, si precisa, da sempre condivisa dalla madre) e non si può neppure affermare che la teste sia stata “superficiale” (v. note di replica succitate) o abbia reso dichiarazioni contraddittorie.
Invero, ella ha chiaramente confermato i capitoli di prova (di cui alla memoria istruttoria di parte del ricorrente) n. 1 “Vero che la sig.ra era contraria ad ogni forma di “mondanità”, Pt_1
impedendo ai familiari di intrattenere relazioni con i vicini di casa, con colleghi di lavoro, con
genitori dei compagni di scuola dei figli e con chiunque si avvicinasse alla famiglia”; n. 3 “Vero
che la sig.ra vietava alla famiglia di guardare la gran parte dei programmi televisivi e di Pt_1
leggere libri di carattere non religioso”; n. 4 “Vero che la sig,ra era solita strappare di Pt_1
mano ai figli i fumetti o i testi che non approvava, per sostituirli con la Bibbia” e n. 8 “Vero che
il 15 dicembre 2020 le figlie e nell'impossibilità di contenere le intemperanze Per_3 ER
pagina 8 di 12 della madre hanno chiamato i Carabinieri i quali, a loro volta, hanno chiesto l'intervento dei
sanitari che trattenevano la signora in Ospedale un'intera notte in osservazione”.
Ha altresì precisato in ordine al capitolo n. 5: “Vero che la sig.ra era solita aspergere le Pt_1
stanze utilizzate per tali attività (televisione e lettura) con acqua santa per “esorcizzare il
maligno”: “ho avuto modo di vederla, è stato un crescendo all'inizio poco e poi sempre di più,
finché era tutti i giorni”; quanto al capitolo n. 6: “Vero che la sig.ra ha costretto il figlio Pt_1
Per_ ad abbandonare il calcio, che esercitava con passione e buoni risultati, in quanto le partite
venivano giocate in concomitanza con le funzioni religiose domenicali”: “ricordo i litigi di ogni
domenica su questi fatti” ed in relazione al capitolo n. 7: “Vero che la sig.ra non Pt_1
tollerava che i familiari mancassero alla funzioni religiose e che costringeva i figli a
parteciparvi”: “Si mi sentivo costretta;
ciò è avvenuto sin da piccola e comunque durante
l'adolescenza”.
Il giudice di primo grado ha anche considerato la testimonianza del sig. – peraltro aderente CP_2
allo stesso credo religioso dell'odierna appellante – correttamente rilevando che egli, a differenza della figlia delle parti, oltre a non essere a diretta conoscenza della quotidianità della famiglia e ad avere dichiarato di non conoscere o anche negare talune circostanze, ha comunque confermato che l'appellata non tollerava che i familiari mancassero alle funzioni religiose e anche il trattamento sanitario cui è stata sottoposta a seguito dell'intervento dei carabinieri.
D'altro canto, l'atteggiamento dell'appellante è altresì emerso dalle recensioni pubblicate su
“Booking” relative al B&B “Villa Berrettini” che di seguito si riportano: in quella datata 15
agosto 2024 si legge “la mattina la tipa (la sig.ra ti viene a svegliare// appena Tes_1
arrivi ti vuole convertire alla sua religione;
in un'altra datata 3 giugno 2024 l'utente scrive:
“Ultimo dettaglio, ogni comodino era dotato di un testo della Bibbia..”.
pagina 9 di 12 Pertanto, è verosimile che sia stato il comprovato fanatismo religioso di parte appellante, la quale non tollerava che la propria famiglia avesse relazioni extrafamiliari o altri svaghi, né che non partecipasse alle funzioni religiose della propria Chiesa, a determinare l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Occorre precisare che la fede religiosa così come la partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto si configurano come esercizio dei diritti garantiti dall'art. 19 Cost. L'adesione al credo religioso può però considerarsi come ragione di addebito della separazione laddove si traduca in comportamenti violativi del pari diritto alla libertà, anche religiosa, altrui e comunque sfoci in episodi di fanatismo che siano nocivi alla serena convivenza e ne provochino l'intollerabilità.
Ciò posto, non è poi dirimente la foto prodotta in causa, sub doc. 5, raffigurante la famiglia poiché, come correttamente rileva l'appellato, non collocata nel tempo e di poca CP_1
importanza ai fini della valutazione in ordine alla dichiarazione di addebito.
D'altra parte, sono da ritenersi invece dimostrate nel giudizio di primo grado le aggressioni anche fisiche subite dal ricorrente, l'ultima del maggio 2022, come da referto medico da cui risultavano lesioni da graffio al collo, volto e torace e dalla denuncia agli atti (sub docc. 23-24).
In definitiva, essendo acclarato in causa il fatto che la fine del matrimonio tra le parti sia avvenuta a causa del comportamento della sicuramente integrante condotta contraria al Pt_1
diritto di libertà anche religiosa, e non essendovi elementi probatori nemmeno indiziari comprovanti il contrario, è da confermare il capo di sentenza dispositivo dell'addebito della separazione a carico della Pt_1
9- Il secondo motivo di gravame è da considerarsi assorbito.
pagina 10 di 12 Infatti, la conferma del disposto addebito della separazione a carico dell'originaria resistente esime dal valutare il secondo motivo di appello e, dunque, la sussistenza dei presupposti in ordine alla domanda di assegno di mantenimento in suo favore.
10- Da tutto quanto suesposto discende altresì l'assorbimento delle richieste istruttorie non ammesse in primo grado e reiterate in tale sede dall'appellato.
11- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al
D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, tenuto conto della non particolare complessità
del caso trattato, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, in tale grado non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata n. 1652 del 30/09-02/10.2024
del Tribunale di Vicenza;
2-condanna parte appellante sig.ra a rifondere alla parte appellata sig. le spese Pt_1 CP_1
di lite del presente grado, liquidate in € 5.200,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
pagina 11 di 12 Venezia, 10 marzo 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 12 di 12