CASS
Sentenza 8 ottobre 2020
Sentenza 8 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2020, n. 28103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28103 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RO TI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/01/2019 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE de Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udite le parti civili, avv. Anna Giannoni, in sostituzione dell'avv. Marco Mario Ettore Loro, che ha concluso riportandosi alle conclusioni e depositando note spese;
udito il difensore, avv. Massimo Tucci, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicate in epigrafe, la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza del 10 ottobre 2017 del Tribunale di Milano che aveva, tra gli altri, condannato TI RO per i reati di cui agli artt. 110, 640, 388 primo comma, 61, n. 7 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 28103 Anno 2020 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 14/09/2020 1.1. Dopo che il Tribunale aveva condannato il RO, RI TE e UN HU AR EL per i reati sopra indicati, in sede di appello la Corte territoriale assolveva gli stessi dal reato di truffa perché il fatto non sussiste e dichiarava non doversi procedere nei loro confronti per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. perché estinto per prescrizione, confermando le relative statuizioni civili. Quanto al reato dichiarato estinto per prescrizione, all'imputato RO era stato contestato di essersi sottratto fraudolentemente, in concorso con il TE e il AR EL, all'adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza del 21 giugno 2010 del Tribunale di Milano, che aveva condannato la società La NT al pagamento in favore di BE IE e AR ST della somma di 260.000 euro, segnatamente privando le persone offese di qualsiasi garanzia patrimoniale, trasferendo i beni immobiliari della suddetta società il 10 settembre 2010 alla società Habitat s.r.I., che il 29 settembre 2010 a sua volta li ritrasferiva ad altra società, la Real Invest Immobiliare Italia s.r.l. 1.2. La vicenda prende l'avvio dalla stipula nel dicembre 2004 tra le persone offese e GI TE di un contratto preliminare per la vendita di una villetta facente parte di un complesso residenziale in via di costruzione della società Alto Ponte, della quale quest'ultimo era il legale rappresentante. Dopo vari rinvii per la conclusione del rogito notarile, i promittenti acquirenti erano venuti a conoscenza nel 2006 che il complesso immobiliare era stato trasferito alla società La NT, costituita nel maggio 2005 e che vedeva come soci, la moglie del TE e UN HU AR EL, quale amministratore. Per regolarizzare la situazione la coppia ottenne il 17 ottobre 2006 la novazione dell'accordo preliminare, che riconosceva le somme e la caparra sino ad allora versate e stabiliva una nuova data della consegna dell'immobile al 30 luglio 2008. Era altresì emerso che tra il 2006 e 2007 ST RO, proprietario di un ampio gruppo immobiliare, si era interessato all'operazione immobiliare del TE, intessendo con questi rapporti (il RO in cambio di una parte degli utili sulla vendita delle villette aveva garantito a favore della società La NT l'erogazione di un mutuo con NT AN LO) e che i due erano entrati in conflitto nel 2007, ottenendo il RO la condanna della società La NT in sede civile e l'iscrizione di un'ipoteca sul lotto immobiliare per 120.000 euro. Sempre nel 2007 era stato accertato che il RO si era presentato alle persone offese come il nuovo interlocutore per tutte le questioni del preliminare da loro stipulato e come il garante del buon esito della vendita. A fronte di iniziative giudiziarie avviate dalla coppia contro la società La NT, dopo l'inutile decorso del termine stabilito per la consegna dell'immobile, le persone offese e il AR EL stipularono il 9 giugno 2009 un 2 accordo transattivo con il quale la società si era impegnata a rilasciare entro il 31 dicembre 2009 una cambiale di 170.000 euro, garantita da ipoteca sulla villa. Poiché la consegna della cambiale non ebbe corso, le persone offese depositarono il 25 novembre 2009 atto di citazione a giudizio della società La NT chiedendo la restituzione del doppio della caparra versata (260.000 euro). Tale giudizio si era concluso il 21 giugno 2010 con la sentenza di condanna della società convenuta al pagamento in favore degli attori della suddetta somma. Il primo settembre 2010, la società La NT, conosciuto l'esito del giudizio, aveva trasferito il suo unico cespite immobiliare (il lotto in questione) alla società, gravato da due ipoteche di cui una di 120.000 euro a garanzia di un mutuo erogato da ST RO il 21 dicembre 2007 e l'altra per 1.400.000 euro a garanzia del mutuo, pari a 700.000 euro, concesso da NT AN LO. Stante il pesante indebitamento e l'accollo dell'acquirente dei mutui esistenti, la società La NT aveva ricevuto soltanto la somma di 41.000 euro per la vendita del lotto, il cui prezzo era stato fissato in 341.000 euro. Il 29 novembre 2010 la Habitat aveva poi ceduto il lotto in questione alla società Real Invest Immobiliare Italia, costituita appena 9 giorni prima, composta da due società riconducibili al RO: La Garda Progetti Immobiliari, amministrata dal RO, e la Niro Investimenti, di proprietà della moglie e della figlia del RO. Alla fine del 2010 era stato inviato un dipendente del RO dalle parti offese per concludere una transazione per la controversia della villetta. Il 14 novembre 2012 gli IE esperirono azione revocatoria in ordine alla vendita del lotto alla Habitat. Il Tribunale di Milano in data 10 agosto 2015, dando atto che la società La NT si era spogliata di ogni suo bene con la vendita suddetta, aveva dichiarato inefficaci gli atti di disposizione sull'immobile nei confronti degli IE. Tuttavia, il 28 settembre 2011, una banca creditrice, visto l'inadempimento della Real Invest Immobiliare, aveva sottoposto a pignoramento immobiliare il lotto, la cui procedura era venuta a conclusione il 24 giugno 2016 con l'assegnazione del lotto per 120.750 euro ad una società di diritto tedesco il cui direttore era la moglie del TE, BA NN, socia della La NT. 1.3. In sede di appello, la Corte territoriale ha respinto le censure del RO, volte a contestare la sussistenza del reato di cui all'art. 388 cod. pen. e comunque la sua partecipazione alla condotta penalmente rilevante. In particolare, nel richiamare i principi affermati in sede di legittimità in ordine alla necessaria natura fraudolenta e simulata degli atti dispositivi compiuti da soggetto obbligato ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui al primo comma dell'art. 388 cod. pen., la Corte di appello ripercorreva le vicende che avevano 3 portato prima la società La NT a privarsi del suo unico cespite immobiliare e delle sue sostanze (stante il pesante indebitamento) e poi la stessa società acquirente Habitat a privarsi del medesimo lotto nel giro di un mese senza un apparente profitto concreto per cederlo ad una società costituita pochi giorni prima. Si trattava di una situazione di partecipazioni incrociate e di controlli indiretti fiduciari che dimostravano la riconducibilità delle compagini societarie ad un unitario centro di interessi. Quanto alla posizione del RO, la Corte di appello evidenziava come l'imputato fosse stato in contatto con gli coimputati sin dal 2006-2007, interessandosi fattivamente per la concessione alla società La NT del mutuo da parte di BA NT e prendendo prima contatti diretti con le parti civili nel 2007 allorquando erano sorti i problemi per l'esecuzione del contratto preliminare, presentandosi come il "garante" per la buona riuscita della vendita, e di seguito alla fine del 2010 inviando su suo incarico il dipendente IN per cercare con le parti civili un accordo transattivo. La Corte di appello richiamava inoltre il documento che attestava come il RO il 24 ottobre 2006 e il 6 luglio 2010 avesse dato incarico alla società Adiconsult s.r.l. di assumere a suo nome e conto le quote della società della La NT dalla moglie del TE, quindi poco dopo l'emissione della sentenza di condanna della La NT, ma prima della relativa notifica e prima della costituzione della società Real Invest Immobiliare e dell'atto di acquisto da parte di questa. Il RO era ben consapevole non solo del credito delle parti civili, ma di tutta la vicenda, riuscendo grazie alla sua influenza e contatti e alla rete societaria a lui riconducibile (l'amministratore unico della Real Invest Immobiliare Italia, Pansini, aveva dichiarato di aver accettato tale nomina solo quale favore richiestogli dal RO), a consentire ai restanti imputati di impedire che le parti civili riuscissero a soddisfare i loro crediti sugli immobili. 2. Ricorre avverso tale sentenza il difensore dell'imputato, avv. Massimo Tucci, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; violazione dell'art. 338 cod. pen. per assenza degli elementi costitutivi. Difetterebbero gli atti fraudolenti, tali non potendosi ritenere gli atti indicati nella imputazione, non connotati da alcun artificio, inganno o menzogna. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alle condotte costituenti i presupposti del reato. 4 La Corte di appello ha utilizzato solo argomenti storici per motivare la sussistenza del reato ma non indicando gli artifici (tale non potendosi ritenere l'ultimo acquisto del 2016, non oggetto di contestazione). 2.3. Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; violazione dell'art. 388 cod. pen. in ordine al difetto di attitudine delle operazioni a costituire efficace garanzia patrimoniale. La Corte di appello ha eluso questo tema sollevato con l'appello, ritenendo rilevante qualsiasi modifica della consistenza patrimoniale del debitore, ancorché non influente sulla garanzia patrimoniale costituita dall'immobile. In ogni caso la sentenza di condanna del debitore aveva ad oggetto soltanto il pagamento di una somma e indirettamente l'immobile oggetto del preliminare (gravato da ipoteca a favore di terzi e quindi inidoneo a garantire alcunché). 2.4. Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. c); violazione degli artt. 110 e 388 cod. pen. in ordine al ritenuto concorso nel reato. Agli atti dispositivi hanno partecipato varie società nessuna amministrata dal ricorrente. Manca un contributo del ricorrente che abbia anche solo agevolato il compimento di tali atti. La Corte di appello ha richiamato condotte risalenti anni prima rispetto ai rogiti, salvo l'intestazione delle quote del 6 luglio 2010 che tuttavia non assume rilevanza nella vicenda. 2.5. Vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi a carico per accertare la responsabilità penale a titolo di concorso. La Corte di appello ha considerato elementi datati o ininfluenti sulla condotta del reato. 2.6. Vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili e alla conferma della provvisionale. In modo illogico la Corte di appello, pur dopo aver assolto il ricorrente dal reato di truffa, ha mantenuto ferma la provvisionale di 50.000 euro stabilita in primo grado sostenendo che il reato di cui all'art. 388 cod. pen. avrebbe "in concreto impedito di recuperare il rilevante credito vantato" dalle parti civili. Peraltro, anche se l'immobile fosse rimasto alla La NT nessun beneficio concreto avrebbero ricevuto le parti civili e la somma era stata in primo grado ritenuta congrua in relazione ad entrambi i reati (la Corte di appello lascerebbe il rischio di duplicazioni alla fase esecutiva in cui nessun ulteriore valutazione è prevista). 3. In data 7 settembre 2020 il difensore delle parti civili ha fatto pervenire note conclusive, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, e nota spese. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto nei limiti di seguito indicati. 2. Il primo motivo, che investe il capo sulla responsabilità penale, denuncia la violazione di legge con riferimento alla assenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 388, primo comma, cod. pen. degli atti fraudolenti. La censura non può essere accolta. È oramai principio pacifico che, ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388, primo comma, cod. pen. non è sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato sui propri o altrui beni siano oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento, rendendo così inefficaci gli obblighi da esso derivanti, ma è necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta, siano cioè connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 16/03/2018, Zucchi, Rv. 272171). Ebbene, la Corte di appello ha ritenuto di ravvisare la componente artificiosa ed ingannatoria degli atti di disposizione, indicati nella imputazione, nella circolazione fittizia del lotto immobiliare, attraverso la creazione da parte degli imputati di partecipazioni societarie incrociate e controlli fiduciari. 3. Non può essere accolto neppure il secondo motivo che censura la motivazione della sentenza impugnata sulla individuazione della condotta artificiosa. La Corte di appello ha in modo sintetico ma sufficiente ripercorso le vicende e il contesto nel quale erano state compiute le operazioni immobiliare per inferirne la artificiosità. 4. Fondato è invece il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha contestato l'attitudine delle operazioni immobiliari ad eludere la condanna della società La NT al pagamento della somma in favore delle parti civili. Anche se proposto in rubrica come vizio di violazione di legge, il motivo viene a censurare le carenze della motivazione sul punto. Effettivamente la sentenza impugnata affronta in modo carente e manifestamente illogico la questione sollevata dal ricorrente con il gravame, con la quale aveva evidenziato come gli atti dispositivi compiuti sui beni della società debitrice non potessero essere oggettivamente finalizzati a consentire alla stessa 6 di sottrarsi agli adempimenti derivanti dal provvedimento giudiziario. E ciò in quanto il lotto immobiliare, che doveva costituire la garanzia patrimoniale per il soddisfacimento delle pretese delle parti civili, era già gravato all'atto della prima vendita, oggetto di imputazione, da due consistenti ipoteche (una di 1.400.000 euro a favore di NT AN LO e l'altra di 120.000 euro a favore del RO), che venivano ad incidere negativamente sulla possibilità delle parti civili di recuperare la gran parte della somma alle stesse spettanti. Sul punto la Corte di appello ha motivato, ritenendo sufficiente, ai fini della integrazione del reato, che l'operazione immobiliare venisse ad ostacolare o ritardare la pretesa delle parti vittoriose. Ebbene, questa argomentazione si pone in sintonia con il principio, secondo cui il requisito della fattispecie delittuosa di cui al primo comma dell'art. 388 cod. pen. della "inottemperanza all'ingiunzione di eseguire la sentenza" non richiede la pratica esperibilità della esecuzione coattiva (e quindi la dimostrazione dell'insolvibilità del debitore), essendo sufficiente che la commissione dell'atto simulato o fraudolento comporti ostacoli o ritardi nell'azione dell'avente diritto, così comunque frustrando, ancorché non irreparabilmente, il principio di autorità delle decisioni dell'autorità giudiziaria, alla cui tutela è preposta la norma incriminatrice (Sez. 6, n. 7525 del 10/02/2016, ORdano, Rv. 266186). Quel che è invece necessario, come prevede la formulazione dell'art. 388, primo comma cod. pen., è la preordinazione della condotta del soggetto agente all'elusione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, anche se, come si è detto, non venga realizzato lo scopo perseguito. Nel caso in esame, proprio la presenza delle due gravose ipoteche (che non si assume essere simulate) veniva a rendere illogica la ricostruzione accusatoria in base alla quale gli atti dispositivi artificiosi erano stati realizzati allo scopo di frustare la pretesa del creditore di dare esecuzione alla decisione giudiziaria. La vendita immobiliare (non risultando contestata la simulazione del prezzo) aveva infatti portato alle casse della società La NT una minima somma, a causa dell'accollo dell'acquirente dei mutui garantiti dalle ipoteche (tanto da subire la Real Invest, che aveva a sua volta acquistato il lotto con l'accollo dei mutui, una procedura esecutiva dalla banca creditrice). L'ultimo trasferimento immobiliare del lotto in questione (la vendita giudiziaria, non oggetto di contestazione) ha dimostrato che la più contenuta somma ricavata (120.750 euro) sia stata ripartita tra le banche creditrici, così rivelando che erano queste ed in particolare la BA NT AN LO i veri soggetti danneggiati. Quindi sul punto è necessario un nuovo giudizio che affronti adeguatamente la censura sollevata dal ricorrente. 7 5. L'accoglimento del motivo che precede viene ad assorbire i restanti motivi, in particolare quello relativo al ritenuto concorso dell'imputato nel reato, che è connesso con la rivalutazione in sede di giudizio di rinvio della ricostruzione della vicenda illecita. 6. Da quanto precede consegue che il ricorso deve essere rigettato agli effetti penali, mentre la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. I profili sopra indicati di illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione possono infatti rilevare soltanto agli effetti civili, in quanto in presenza dell'accertamento di una causa di estinzione del reato non sono deducibili in sede di legittimità vizi di motivazione che investano il merito della responsabilità penale (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso agli effetti penali. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 14/09/2020. Il Consigli re estensore Ersilia7Calvnese I Il Pr9idente OR 'o\ DE
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE de Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udite le parti civili, avv. Anna Giannoni, in sostituzione dell'avv. Marco Mario Ettore Loro, che ha concluso riportandosi alle conclusioni e depositando note spese;
udito il difensore, avv. Massimo Tucci, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicate in epigrafe, la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza del 10 ottobre 2017 del Tribunale di Milano che aveva, tra gli altri, condannato TI RO per i reati di cui agli artt. 110, 640, 388 primo comma, 61, n. 7 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 28103 Anno 2020 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 14/09/2020 1.1. Dopo che il Tribunale aveva condannato il RO, RI TE e UN HU AR EL per i reati sopra indicati, in sede di appello la Corte territoriale assolveva gli stessi dal reato di truffa perché il fatto non sussiste e dichiarava non doversi procedere nei loro confronti per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. perché estinto per prescrizione, confermando le relative statuizioni civili. Quanto al reato dichiarato estinto per prescrizione, all'imputato RO era stato contestato di essersi sottratto fraudolentemente, in concorso con il TE e il AR EL, all'adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza del 21 giugno 2010 del Tribunale di Milano, che aveva condannato la società La NT al pagamento in favore di BE IE e AR ST della somma di 260.000 euro, segnatamente privando le persone offese di qualsiasi garanzia patrimoniale, trasferendo i beni immobiliari della suddetta società il 10 settembre 2010 alla società Habitat s.r.I., che il 29 settembre 2010 a sua volta li ritrasferiva ad altra società, la Real Invest Immobiliare Italia s.r.l. 1.2. La vicenda prende l'avvio dalla stipula nel dicembre 2004 tra le persone offese e GI TE di un contratto preliminare per la vendita di una villetta facente parte di un complesso residenziale in via di costruzione della società Alto Ponte, della quale quest'ultimo era il legale rappresentante. Dopo vari rinvii per la conclusione del rogito notarile, i promittenti acquirenti erano venuti a conoscenza nel 2006 che il complesso immobiliare era stato trasferito alla società La NT, costituita nel maggio 2005 e che vedeva come soci, la moglie del TE e UN HU AR EL, quale amministratore. Per regolarizzare la situazione la coppia ottenne il 17 ottobre 2006 la novazione dell'accordo preliminare, che riconosceva le somme e la caparra sino ad allora versate e stabiliva una nuova data della consegna dell'immobile al 30 luglio 2008. Era altresì emerso che tra il 2006 e 2007 ST RO, proprietario di un ampio gruppo immobiliare, si era interessato all'operazione immobiliare del TE, intessendo con questi rapporti (il RO in cambio di una parte degli utili sulla vendita delle villette aveva garantito a favore della società La NT l'erogazione di un mutuo con NT AN LO) e che i due erano entrati in conflitto nel 2007, ottenendo il RO la condanna della società La NT in sede civile e l'iscrizione di un'ipoteca sul lotto immobiliare per 120.000 euro. Sempre nel 2007 era stato accertato che il RO si era presentato alle persone offese come il nuovo interlocutore per tutte le questioni del preliminare da loro stipulato e come il garante del buon esito della vendita. A fronte di iniziative giudiziarie avviate dalla coppia contro la società La NT, dopo l'inutile decorso del termine stabilito per la consegna dell'immobile, le persone offese e il AR EL stipularono il 9 giugno 2009 un 2 accordo transattivo con il quale la società si era impegnata a rilasciare entro il 31 dicembre 2009 una cambiale di 170.000 euro, garantita da ipoteca sulla villa. Poiché la consegna della cambiale non ebbe corso, le persone offese depositarono il 25 novembre 2009 atto di citazione a giudizio della società La NT chiedendo la restituzione del doppio della caparra versata (260.000 euro). Tale giudizio si era concluso il 21 giugno 2010 con la sentenza di condanna della società convenuta al pagamento in favore degli attori della suddetta somma. Il primo settembre 2010, la società La NT, conosciuto l'esito del giudizio, aveva trasferito il suo unico cespite immobiliare (il lotto in questione) alla società, gravato da due ipoteche di cui una di 120.000 euro a garanzia di un mutuo erogato da ST RO il 21 dicembre 2007 e l'altra per 1.400.000 euro a garanzia del mutuo, pari a 700.000 euro, concesso da NT AN LO. Stante il pesante indebitamento e l'accollo dell'acquirente dei mutui esistenti, la società La NT aveva ricevuto soltanto la somma di 41.000 euro per la vendita del lotto, il cui prezzo era stato fissato in 341.000 euro. Il 29 novembre 2010 la Habitat aveva poi ceduto il lotto in questione alla società Real Invest Immobiliare Italia, costituita appena 9 giorni prima, composta da due società riconducibili al RO: La Garda Progetti Immobiliari, amministrata dal RO, e la Niro Investimenti, di proprietà della moglie e della figlia del RO. Alla fine del 2010 era stato inviato un dipendente del RO dalle parti offese per concludere una transazione per la controversia della villetta. Il 14 novembre 2012 gli IE esperirono azione revocatoria in ordine alla vendita del lotto alla Habitat. Il Tribunale di Milano in data 10 agosto 2015, dando atto che la società La NT si era spogliata di ogni suo bene con la vendita suddetta, aveva dichiarato inefficaci gli atti di disposizione sull'immobile nei confronti degli IE. Tuttavia, il 28 settembre 2011, una banca creditrice, visto l'inadempimento della Real Invest Immobiliare, aveva sottoposto a pignoramento immobiliare il lotto, la cui procedura era venuta a conclusione il 24 giugno 2016 con l'assegnazione del lotto per 120.750 euro ad una società di diritto tedesco il cui direttore era la moglie del TE, BA NN, socia della La NT. 1.3. In sede di appello, la Corte territoriale ha respinto le censure del RO, volte a contestare la sussistenza del reato di cui all'art. 388 cod. pen. e comunque la sua partecipazione alla condotta penalmente rilevante. In particolare, nel richiamare i principi affermati in sede di legittimità in ordine alla necessaria natura fraudolenta e simulata degli atti dispositivi compiuti da soggetto obbligato ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui al primo comma dell'art. 388 cod. pen., la Corte di appello ripercorreva le vicende che avevano 3 portato prima la società La NT a privarsi del suo unico cespite immobiliare e delle sue sostanze (stante il pesante indebitamento) e poi la stessa società acquirente Habitat a privarsi del medesimo lotto nel giro di un mese senza un apparente profitto concreto per cederlo ad una società costituita pochi giorni prima. Si trattava di una situazione di partecipazioni incrociate e di controlli indiretti fiduciari che dimostravano la riconducibilità delle compagini societarie ad un unitario centro di interessi. Quanto alla posizione del RO, la Corte di appello evidenziava come l'imputato fosse stato in contatto con gli coimputati sin dal 2006-2007, interessandosi fattivamente per la concessione alla società La NT del mutuo da parte di BA NT e prendendo prima contatti diretti con le parti civili nel 2007 allorquando erano sorti i problemi per l'esecuzione del contratto preliminare, presentandosi come il "garante" per la buona riuscita della vendita, e di seguito alla fine del 2010 inviando su suo incarico il dipendente IN per cercare con le parti civili un accordo transattivo. La Corte di appello richiamava inoltre il documento che attestava come il RO il 24 ottobre 2006 e il 6 luglio 2010 avesse dato incarico alla società Adiconsult s.r.l. di assumere a suo nome e conto le quote della società della La NT dalla moglie del TE, quindi poco dopo l'emissione della sentenza di condanna della La NT, ma prima della relativa notifica e prima della costituzione della società Real Invest Immobiliare e dell'atto di acquisto da parte di questa. Il RO era ben consapevole non solo del credito delle parti civili, ma di tutta la vicenda, riuscendo grazie alla sua influenza e contatti e alla rete societaria a lui riconducibile (l'amministratore unico della Real Invest Immobiliare Italia, Pansini, aveva dichiarato di aver accettato tale nomina solo quale favore richiestogli dal RO), a consentire ai restanti imputati di impedire che le parti civili riuscissero a soddisfare i loro crediti sugli immobili. 2. Ricorre avverso tale sentenza il difensore dell'imputato, avv. Massimo Tucci, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; violazione dell'art. 338 cod. pen. per assenza degli elementi costitutivi. Difetterebbero gli atti fraudolenti, tali non potendosi ritenere gli atti indicati nella imputazione, non connotati da alcun artificio, inganno o menzogna. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alle condotte costituenti i presupposti del reato. 4 La Corte di appello ha utilizzato solo argomenti storici per motivare la sussistenza del reato ma non indicando gli artifici (tale non potendosi ritenere l'ultimo acquisto del 2016, non oggetto di contestazione). 2.3. Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; violazione dell'art. 388 cod. pen. in ordine al difetto di attitudine delle operazioni a costituire efficace garanzia patrimoniale. La Corte di appello ha eluso questo tema sollevato con l'appello, ritenendo rilevante qualsiasi modifica della consistenza patrimoniale del debitore, ancorché non influente sulla garanzia patrimoniale costituita dall'immobile. In ogni caso la sentenza di condanna del debitore aveva ad oggetto soltanto il pagamento di una somma e indirettamente l'immobile oggetto del preliminare (gravato da ipoteca a favore di terzi e quindi inidoneo a garantire alcunché). 2.4. Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. c); violazione degli artt. 110 e 388 cod. pen. in ordine al ritenuto concorso nel reato. Agli atti dispositivi hanno partecipato varie società nessuna amministrata dal ricorrente. Manca un contributo del ricorrente che abbia anche solo agevolato il compimento di tali atti. La Corte di appello ha richiamato condotte risalenti anni prima rispetto ai rogiti, salvo l'intestazione delle quote del 6 luglio 2010 che tuttavia non assume rilevanza nella vicenda. 2.5. Vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi a carico per accertare la responsabilità penale a titolo di concorso. La Corte di appello ha considerato elementi datati o ininfluenti sulla condotta del reato. 2.6. Vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili e alla conferma della provvisionale. In modo illogico la Corte di appello, pur dopo aver assolto il ricorrente dal reato di truffa, ha mantenuto ferma la provvisionale di 50.000 euro stabilita in primo grado sostenendo che il reato di cui all'art. 388 cod. pen. avrebbe "in concreto impedito di recuperare il rilevante credito vantato" dalle parti civili. Peraltro, anche se l'immobile fosse rimasto alla La NT nessun beneficio concreto avrebbero ricevuto le parti civili e la somma era stata in primo grado ritenuta congrua in relazione ad entrambi i reati (la Corte di appello lascerebbe il rischio di duplicazioni alla fase esecutiva in cui nessun ulteriore valutazione è prevista). 3. In data 7 settembre 2020 il difensore delle parti civili ha fatto pervenire note conclusive, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, e nota spese. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto nei limiti di seguito indicati. 2. Il primo motivo, che investe il capo sulla responsabilità penale, denuncia la violazione di legge con riferimento alla assenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 388, primo comma, cod. pen. degli atti fraudolenti. La censura non può essere accolta. È oramai principio pacifico che, ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388, primo comma, cod. pen. non è sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato sui propri o altrui beni siano oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento, rendendo così inefficaci gli obblighi da esso derivanti, ma è necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta, siano cioè connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 16/03/2018, Zucchi, Rv. 272171). Ebbene, la Corte di appello ha ritenuto di ravvisare la componente artificiosa ed ingannatoria degli atti di disposizione, indicati nella imputazione, nella circolazione fittizia del lotto immobiliare, attraverso la creazione da parte degli imputati di partecipazioni societarie incrociate e controlli fiduciari. 3. Non può essere accolto neppure il secondo motivo che censura la motivazione della sentenza impugnata sulla individuazione della condotta artificiosa. La Corte di appello ha in modo sintetico ma sufficiente ripercorso le vicende e il contesto nel quale erano state compiute le operazioni immobiliare per inferirne la artificiosità. 4. Fondato è invece il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha contestato l'attitudine delle operazioni immobiliari ad eludere la condanna della società La NT al pagamento della somma in favore delle parti civili. Anche se proposto in rubrica come vizio di violazione di legge, il motivo viene a censurare le carenze della motivazione sul punto. Effettivamente la sentenza impugnata affronta in modo carente e manifestamente illogico la questione sollevata dal ricorrente con il gravame, con la quale aveva evidenziato come gli atti dispositivi compiuti sui beni della società debitrice non potessero essere oggettivamente finalizzati a consentire alla stessa 6 di sottrarsi agli adempimenti derivanti dal provvedimento giudiziario. E ciò in quanto il lotto immobiliare, che doveva costituire la garanzia patrimoniale per il soddisfacimento delle pretese delle parti civili, era già gravato all'atto della prima vendita, oggetto di imputazione, da due consistenti ipoteche (una di 1.400.000 euro a favore di NT AN LO e l'altra di 120.000 euro a favore del RO), che venivano ad incidere negativamente sulla possibilità delle parti civili di recuperare la gran parte della somma alle stesse spettanti. Sul punto la Corte di appello ha motivato, ritenendo sufficiente, ai fini della integrazione del reato, che l'operazione immobiliare venisse ad ostacolare o ritardare la pretesa delle parti vittoriose. Ebbene, questa argomentazione si pone in sintonia con il principio, secondo cui il requisito della fattispecie delittuosa di cui al primo comma dell'art. 388 cod. pen. della "inottemperanza all'ingiunzione di eseguire la sentenza" non richiede la pratica esperibilità della esecuzione coattiva (e quindi la dimostrazione dell'insolvibilità del debitore), essendo sufficiente che la commissione dell'atto simulato o fraudolento comporti ostacoli o ritardi nell'azione dell'avente diritto, così comunque frustrando, ancorché non irreparabilmente, il principio di autorità delle decisioni dell'autorità giudiziaria, alla cui tutela è preposta la norma incriminatrice (Sez. 6, n. 7525 del 10/02/2016, ORdano, Rv. 266186). Quel che è invece necessario, come prevede la formulazione dell'art. 388, primo comma cod. pen., è la preordinazione della condotta del soggetto agente all'elusione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, anche se, come si è detto, non venga realizzato lo scopo perseguito. Nel caso in esame, proprio la presenza delle due gravose ipoteche (che non si assume essere simulate) veniva a rendere illogica la ricostruzione accusatoria in base alla quale gli atti dispositivi artificiosi erano stati realizzati allo scopo di frustare la pretesa del creditore di dare esecuzione alla decisione giudiziaria. La vendita immobiliare (non risultando contestata la simulazione del prezzo) aveva infatti portato alle casse della società La NT una minima somma, a causa dell'accollo dell'acquirente dei mutui garantiti dalle ipoteche (tanto da subire la Real Invest, che aveva a sua volta acquistato il lotto con l'accollo dei mutui, una procedura esecutiva dalla banca creditrice). L'ultimo trasferimento immobiliare del lotto in questione (la vendita giudiziaria, non oggetto di contestazione) ha dimostrato che la più contenuta somma ricavata (120.750 euro) sia stata ripartita tra le banche creditrici, così rivelando che erano queste ed in particolare la BA NT AN LO i veri soggetti danneggiati. Quindi sul punto è necessario un nuovo giudizio che affronti adeguatamente la censura sollevata dal ricorrente. 7 5. L'accoglimento del motivo che precede viene ad assorbire i restanti motivi, in particolare quello relativo al ritenuto concorso dell'imputato nel reato, che è connesso con la rivalutazione in sede di giudizio di rinvio della ricostruzione della vicenda illecita. 6. Da quanto precede consegue che il ricorso deve essere rigettato agli effetti penali, mentre la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. I profili sopra indicati di illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione possono infatti rilevare soltanto agli effetti civili, in quanto in presenza dell'accertamento di una causa di estinzione del reato non sono deducibili in sede di legittimità vizi di motivazione che investano il merito della responsabilità penale (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso agli effetti penali. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 14/09/2020. Il Consigli re estensore Ersilia7Calvnese I Il Pr9idente OR 'o\ DE