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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4730 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 06/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa TO Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 5262/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
SEDE LEGALE Controparte_1
alle ore 09.40 sono presenti l'avv. Prestigiacomo anche in sostruzione dell'avv.
IC PI GI per parte ricorrente nonché l'avv. Sparacino per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 17 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa TO Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5262 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. IC PI GI e Prestigiacomo NC Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente -
Oggetto: opposizione note di rettifica avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04.04.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso le note di rettifica:
- Nota dell'11/01/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo luglio 2021 (07/2021), dell'importo totale a debito di Euro 178,57, di cui Euro 159,55 per differenze contributive a debito ed Euro 19,02 per sanzioni civili;
- Nota del 30/11/2022, relativa alla verifica automatica per il periodo agosto 2021 (08/2020), dell'importo totale a debito di Euro 135,65, di cui Euro 123,59 per differenze contributive a debito ed Euro 12,06 per sanzioni civili;
- Nota del 14/01/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo novembre 2021
(11/2020), dell'importo totale a debito di Euro 178,47, di cui Euro 163,07 per differenze contributive a debito ed Euro 15,40 per sanzioni civili;
- Nota del 14/01/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo dicembre 2021
(12/2021), dell'importo totale a debito di Euro 349,68, di cui Euro 321,56 per differenze contributive a debito ed Euro 28,12 per sanzioni civili;
- Nota del 14/01/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo gennaio 2022
(01/2022), dell'importo totale a debito di Euro 132,05, di cui Euro 122,17 per differenze contributive a debito ed Euro 9,88 per sanzioni civili;
- Nota del 30/11/2022, relativa alla verifica automatica per il periodo febbraio 2022
(02/2022), dell'importo totale a debito di Euro 163,35, di cui Euro 154,04 per differenze contributive a debito ed Euro 9,31 per sanzioni civili;
- Nota del 14/01/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo marzo 2022
(03/2022), dell'importo totale a debito di Euro 171,57, di cui Euro 160,75 per differenze contributive a debito ed Euro 10,82 per sanzioni civili;
- Nota del 16/02/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo aprile 2022
(04/2022), dell'importo totale a debito di Euro 177,11, di cui Euro 165,84 per differenze contributive a debito ed Euro 11,27 per sanzioni civili;
- Nota del 08/02/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo maggio 2022
(05/2022), dell'importo totale a debito di Euro 168,56, di cui Euro 159,08 per differenze contributive a debito ed Euro 9,48 per sanzioni civili;
- Nota del 15/01/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo giugno 2022
(06/2022), dell'importo totale a debito di Euro 165,53, di cui Euro 158,01 per differenze contributive a debito ed Euro 7,52 per sanzioni civili;
- Nota del 05/02/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo luglio 2022
(07/2022), dell'importo totale a debito di Euro 162,77, di cui Euro 156,25 per differenze contributive a debito ed Euro 6,52 per sanzioni civili;
- Nota del 31/03/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo agosto 2022
(08/2022), dell'importo totale a debito di Euro 169,64, di cui Euro 161,05 per differenze contributive a debito ed Euro 8,59 per sanzioni civili;
- Nota del 04/04/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo settembre 2022
(09/2022), dell'importo totale a debito di Euro 168,66, di cui Euro 161,05 per differenze contributive a debito ed Euro 7,61 per sanzioni civili;
- Nota del 08/04/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo ottobre 2022
(10/2022), dell'importo totale a debito di Euro 168,50, di cui Euro 161,34 per differenze contributive a debito ed Euro 7,16 per sanzioni civili;
- Nota del 31/03/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo novembre 2022
(11/2022), dell'importo totale a debito di Euro 171,32, di cui Euro 166,25 per differenze contributive a debito ed Euro 5,07 per sanzioni civili;
- Nota del 01/06/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo dicembre 2022
(12/2022), dell'importo totale a debito di Euro 346,51, di cui Euro 332,49 per differenze contributive a debito ed Euro 14,02 per sanzioni civili;
- Nota del 12/11/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo gennaio 2023
(01/2023), dell'importo totale a debito di Euro 205,58, di cui Euro 190,06 per differenze contributive a debito ed Euro 15,52 per sanzioni civili;
- Nota del 02/11/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo febbraio 2023
(02/2023), dell'importo totale a debito di Euro 231,79, di cui Euro 216,10 per differenze contributive a debito ed Euro 15,69 per sanzioni civili;
- Nota del 09/10/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo marzo 2023
(03/2023), dell'importo totale a debito di Euro 273,95, di cui Euro 259,40 per differenze contributive a debito ed Euro 14,55 per sanzioni civili , la somma complessiva di Euro
3.719,26.
L' ritualmente convenuto in giudizio si costituiva contestando il ricorso di cui ne CP_2
chiedeva il rigetto.
La causa, disposta l'audizione del funzionario è stata decisa all'udienza odierna. CP_2
Questi i fatti.
L'odierna ricorrente è titolare dell'omonima ditta individuale avente ad oggetto un'attività di parrucchiera con n. 3 dipendenti, ed iscritta all' con matricola 5525280391. CP_2
A decorrere dall'anno 2015 la ricorrente ha iniziato a godere di agevolazioni contributive legate alle assunzioni dei lavoratori dipendenti e in data 14 gennaio 2021 subiva ad opera dell' la prima verifica informatica della regolarità contributiva dalla quale CP_2
conseguiva il rilascio di DURC irregolare con protocollo n. INPS_24218841 con validità retroattiva dal 12/2015 al 10/2020.
Tale irregolarità originava, secondo la ricorrente, dalla mancata trasmissione del DM10
(flusso UNIEMENS) relativo al mese di dicembre 2015.
Dalla accertata irregolarità contributiva ne conseguiva il recupero ex art. 1 comma 1175 della l. n. 296/06 degli sgravi attraverso le note di rettifica oggi impugnate.
Nel merito si osserva quanto segue.
Le modalità di rilascio del DURC sono regolate, in forza del rinvio operato dal co. 1175 del medesimo art. 1 della legge 296/2006, da un decreto ministeriale, che è il D.M. 24 ottobre
2007 n. 27.
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento resta sospeso.
A parere della ricorrente, l'oggetto di verifica effettuata nel gennaio 2021 da parte dell' non riguardava il mancato pagamento di contributi, come richiesto dalla norma, CP_2
ma la mancata trasmissione del modello DM10 relativo al dicembre 2015 (effettivamente avvenuta in data 22 gennaio 2016) e per tale motivo , trattandosi di un vizio esclusivamente formale e non sostanziale, ciò non avrebbe dovuto condurre al rilascio di DURC irregolare e al recupero di tutte le agevolazioni a decorrere dal dicembre 2015.
Dall'audizione del funzionario dott.ssa , in data 17.12.2024 è emerso CP_2 Persona_1
che “sono stati inviati degli inviti a regolarizzare che non sono stati sanati nel termine dei
15 gg.” e “fatta la verifica della regolarità si recuperano le annualità a ritroso probabilmente fino al durc regolare”. “Dall'esame della documentazione mi accorgo che sono diversi gli anni e le motivazioni che hanno causato l'irregolarità e certamente non il
DM 2015 per la mancata trasmissione dello stesso”.
Ritenuto che nel corso del giudizio è stato convocato anche il funzionario responsabile dell'emissione del durc, e in data 25.03.2025 si è proceduto all'audizione di altro funzionario dott.ssa che ha rappresentato che “la ricorrente ha aperto CP_2 Testimone_1
l'attività nel 2013, usufruendo di agevolazioni ed in particolare della decontribuzione sud. Il primo durc di regolarizzazione è stato emesso il 16.12.2020 perché la ricorrente aveva 4 cartelle relative ad un periodo precedente dato che si portava in compensazione degli importi non giustificati. Ovviamente questi ava restano fino a quando la ricorrente presenta nel 2023 istanza di rottamazione. Il durc negativo non è conseguenza del mancato inoltro dei modelli DM10. Nulla a che vedere con una irregolarità di tipo formale”.
Il durc è stato emesso perché, continua il funzionario “ la normativa di riferimento è il D.M.
31.1.2015 figlio del DL 34 del 2014. Il DM del 2015 viene riportato nella circolare n. CP_2
126 del 2015” è stata superata la soglia dei 150 euro”.
“La soglia dei 150 euro prevista dal legislatore significa che se all'atto della data di richiesta del durc c'è un debito inferiore ai 150 euro la verifica deve essere positiva. Ma la ricorrente ha delle cartelle superiori ai 150 euro. La soglia è per gestione e non per periodo”.
Pertanto, ritenuto che dall'audizione del funzionario è emerso che le note di rettifica non sono conseguenza del mancato inoltro dei modelli DM10; ritenuto non può essere accolta la tesi sostenuta dal ricorrente che deduce “che in un'ottica ermeneutica di tutela dell'affidamento del contribuente” sia percorribile “la soluzione interpretativa in base alla quale la norma di cui all'art. 1, comma 1175 della l. n. 296/06, seppur ” impedisca “per il futuro, la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del DURC, ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non legittima il recupero di sgravi fruiti prima che
l'irregolarità venisse accertata” ; ritenuto che è legittima l'ingiunzione di pagamento degli sgravi fruiti “discendendo tale conclusione non già da una presunta retroattività del DURC negativo, ma precisamente dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità ostativa alla fruizione degli sgravi” (Cass. n.12591/2024).
Considerato che in tal senso si è espressa la locale Corte di Appello (sent. N 853/2025) che si condivide.
Ritenuto, altresì che è onere della parte che si oppone dimostrare la regolarità contributiva oltre che la sussistenza di tutti i presupposti per la fruizione dei benefici nei periodi considerati (cfr. Cassazione n.16351/2007); considerato che nulla è stato dimostrato, il ricorso non può trovare accoglimento
Le spese di lite, in considerazione della particolarità della questione trattata, appare equo compensarle.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 06/11/2025
Il Giudice Onorario
TO Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 06/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa TO Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 5262/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
SEDE LEGALE Controparte_1
alle ore 09.40 sono presenti l'avv. Prestigiacomo anche in sostruzione dell'avv.
IC PI GI per parte ricorrente nonché l'avv. Sparacino per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 17 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa TO Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5262 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. IC PI GI e Prestigiacomo NC Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente -
Oggetto: opposizione note di rettifica avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04.04.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso le note di rettifica:
- Nota dell'11/01/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo luglio 2021 (07/2021), dell'importo totale a debito di Euro 178,57, di cui Euro 159,55 per differenze contributive a debito ed Euro 19,02 per sanzioni civili;
- Nota del 30/11/2022, relativa alla verifica automatica per il periodo agosto 2021 (08/2020), dell'importo totale a debito di Euro 135,65, di cui Euro 123,59 per differenze contributive a debito ed Euro 12,06 per sanzioni civili;
- Nota del 14/01/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo novembre 2021
(11/2020), dell'importo totale a debito di Euro 178,47, di cui Euro 163,07 per differenze contributive a debito ed Euro 15,40 per sanzioni civili;
- Nota del 14/01/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo dicembre 2021
(12/2021), dell'importo totale a debito di Euro 349,68, di cui Euro 321,56 per differenze contributive a debito ed Euro 28,12 per sanzioni civili;
- Nota del 14/01/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo gennaio 2022
(01/2022), dell'importo totale a debito di Euro 132,05, di cui Euro 122,17 per differenze contributive a debito ed Euro 9,88 per sanzioni civili;
- Nota del 30/11/2022, relativa alla verifica automatica per il periodo febbraio 2022
(02/2022), dell'importo totale a debito di Euro 163,35, di cui Euro 154,04 per differenze contributive a debito ed Euro 9,31 per sanzioni civili;
- Nota del 14/01/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo marzo 2022
(03/2022), dell'importo totale a debito di Euro 171,57, di cui Euro 160,75 per differenze contributive a debito ed Euro 10,82 per sanzioni civili;
- Nota del 16/02/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo aprile 2022
(04/2022), dell'importo totale a debito di Euro 177,11, di cui Euro 165,84 per differenze contributive a debito ed Euro 11,27 per sanzioni civili;
- Nota del 08/02/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo maggio 2022
(05/2022), dell'importo totale a debito di Euro 168,56, di cui Euro 159,08 per differenze contributive a debito ed Euro 9,48 per sanzioni civili;
- Nota del 15/01/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo giugno 2022
(06/2022), dell'importo totale a debito di Euro 165,53, di cui Euro 158,01 per differenze contributive a debito ed Euro 7,52 per sanzioni civili;
- Nota del 05/02/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo luglio 2022
(07/2022), dell'importo totale a debito di Euro 162,77, di cui Euro 156,25 per differenze contributive a debito ed Euro 6,52 per sanzioni civili;
- Nota del 31/03/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo agosto 2022
(08/2022), dell'importo totale a debito di Euro 169,64, di cui Euro 161,05 per differenze contributive a debito ed Euro 8,59 per sanzioni civili;
- Nota del 04/04/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo settembre 2022
(09/2022), dell'importo totale a debito di Euro 168,66, di cui Euro 161,05 per differenze contributive a debito ed Euro 7,61 per sanzioni civili;
- Nota del 08/04/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo ottobre 2022
(10/2022), dell'importo totale a debito di Euro 168,50, di cui Euro 161,34 per differenze contributive a debito ed Euro 7,16 per sanzioni civili;
- Nota del 31/03/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo novembre 2022
(11/2022), dell'importo totale a debito di Euro 171,32, di cui Euro 166,25 per differenze contributive a debito ed Euro 5,07 per sanzioni civili;
- Nota del 01/06/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo dicembre 2022
(12/2022), dell'importo totale a debito di Euro 346,51, di cui Euro 332,49 per differenze contributive a debito ed Euro 14,02 per sanzioni civili;
- Nota del 12/11/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo gennaio 2023
(01/2023), dell'importo totale a debito di Euro 205,58, di cui Euro 190,06 per differenze contributive a debito ed Euro 15,52 per sanzioni civili;
- Nota del 02/11/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo febbraio 2023
(02/2023), dell'importo totale a debito di Euro 231,79, di cui Euro 216,10 per differenze contributive a debito ed Euro 15,69 per sanzioni civili;
- Nota del 09/10/2023, relativa alla verifica automatica per il periodo marzo 2023
(03/2023), dell'importo totale a debito di Euro 273,95, di cui Euro 259,40 per differenze contributive a debito ed Euro 14,55 per sanzioni civili , la somma complessiva di Euro
3.719,26.
L' ritualmente convenuto in giudizio si costituiva contestando il ricorso di cui ne CP_2
chiedeva il rigetto.
La causa, disposta l'audizione del funzionario è stata decisa all'udienza odierna. CP_2
Questi i fatti.
L'odierna ricorrente è titolare dell'omonima ditta individuale avente ad oggetto un'attività di parrucchiera con n. 3 dipendenti, ed iscritta all' con matricola 5525280391. CP_2
A decorrere dall'anno 2015 la ricorrente ha iniziato a godere di agevolazioni contributive legate alle assunzioni dei lavoratori dipendenti e in data 14 gennaio 2021 subiva ad opera dell' la prima verifica informatica della regolarità contributiva dalla quale CP_2
conseguiva il rilascio di DURC irregolare con protocollo n. INPS_24218841 con validità retroattiva dal 12/2015 al 10/2020.
Tale irregolarità originava, secondo la ricorrente, dalla mancata trasmissione del DM10
(flusso UNIEMENS) relativo al mese di dicembre 2015.
Dalla accertata irregolarità contributiva ne conseguiva il recupero ex art. 1 comma 1175 della l. n. 296/06 degli sgravi attraverso le note di rettifica oggi impugnate.
Nel merito si osserva quanto segue.
Le modalità di rilascio del DURC sono regolate, in forza del rinvio operato dal co. 1175 del medesimo art. 1 della legge 296/2006, da un decreto ministeriale, che è il D.M. 24 ottobre
2007 n. 27.
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento resta sospeso.
A parere della ricorrente, l'oggetto di verifica effettuata nel gennaio 2021 da parte dell' non riguardava il mancato pagamento di contributi, come richiesto dalla norma, CP_2
ma la mancata trasmissione del modello DM10 relativo al dicembre 2015 (effettivamente avvenuta in data 22 gennaio 2016) e per tale motivo , trattandosi di un vizio esclusivamente formale e non sostanziale, ciò non avrebbe dovuto condurre al rilascio di DURC irregolare e al recupero di tutte le agevolazioni a decorrere dal dicembre 2015.
Dall'audizione del funzionario dott.ssa , in data 17.12.2024 è emerso CP_2 Persona_1
che “sono stati inviati degli inviti a regolarizzare che non sono stati sanati nel termine dei
15 gg.” e “fatta la verifica della regolarità si recuperano le annualità a ritroso probabilmente fino al durc regolare”. “Dall'esame della documentazione mi accorgo che sono diversi gli anni e le motivazioni che hanno causato l'irregolarità e certamente non il
DM 2015 per la mancata trasmissione dello stesso”.
Ritenuto che nel corso del giudizio è stato convocato anche il funzionario responsabile dell'emissione del durc, e in data 25.03.2025 si è proceduto all'audizione di altro funzionario dott.ssa che ha rappresentato che “la ricorrente ha aperto CP_2 Testimone_1
l'attività nel 2013, usufruendo di agevolazioni ed in particolare della decontribuzione sud. Il primo durc di regolarizzazione è stato emesso il 16.12.2020 perché la ricorrente aveva 4 cartelle relative ad un periodo precedente dato che si portava in compensazione degli importi non giustificati. Ovviamente questi ava restano fino a quando la ricorrente presenta nel 2023 istanza di rottamazione. Il durc negativo non è conseguenza del mancato inoltro dei modelli DM10. Nulla a che vedere con una irregolarità di tipo formale”.
Il durc è stato emesso perché, continua il funzionario “ la normativa di riferimento è il D.M.
31.1.2015 figlio del DL 34 del 2014. Il DM del 2015 viene riportato nella circolare n. CP_2
126 del 2015” è stata superata la soglia dei 150 euro”.
“La soglia dei 150 euro prevista dal legislatore significa che se all'atto della data di richiesta del durc c'è un debito inferiore ai 150 euro la verifica deve essere positiva. Ma la ricorrente ha delle cartelle superiori ai 150 euro. La soglia è per gestione e non per periodo”.
Pertanto, ritenuto che dall'audizione del funzionario è emerso che le note di rettifica non sono conseguenza del mancato inoltro dei modelli DM10; ritenuto non può essere accolta la tesi sostenuta dal ricorrente che deduce “che in un'ottica ermeneutica di tutela dell'affidamento del contribuente” sia percorribile “la soluzione interpretativa in base alla quale la norma di cui all'art. 1, comma 1175 della l. n. 296/06, seppur ” impedisca “per il futuro, la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del DURC, ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non legittima il recupero di sgravi fruiti prima che
l'irregolarità venisse accertata” ; ritenuto che è legittima l'ingiunzione di pagamento degli sgravi fruiti “discendendo tale conclusione non già da una presunta retroattività del DURC negativo, ma precisamente dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità ostativa alla fruizione degli sgravi” (Cass. n.12591/2024).
Considerato che in tal senso si è espressa la locale Corte di Appello (sent. N 853/2025) che si condivide.
Ritenuto, altresì che è onere della parte che si oppone dimostrare la regolarità contributiva oltre che la sussistenza di tutti i presupposti per la fruizione dei benefici nei periodi considerati (cfr. Cassazione n.16351/2007); considerato che nulla è stato dimostrato, il ricorso non può trovare accoglimento
Le spese di lite, in considerazione della particolarità della questione trattata, appare equo compensarle.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 06/11/2025
Il Giudice Onorario
TO Di Maio