Sentenza breve 3 marzo 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 03/03/2021, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/03/2021
N. 00294/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00011/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
previa sospensione,
-del provvedimento della Prefettura - Sportello Unico per l’Immigrazione di-OMISSIS-prot. N. -OMISSIS-del 18.11.2020, notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 28/11/2020 con cui è stato annullato il nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di-OMISSIS-con riferimento all’istanza di conversione del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 7.12.2019;
-di ogni altro atto o provvedimento presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 il dott. Alessio Falferi;
-OMISSIS- ha impugnato, formulando istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di-OMISSIS-ha annullato il nulla osta dal medesimo rilasciato con riferimento all’istanza di conversione del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 7.12.2019.
Il suddetto provvedimento risulta fondato sui seguenti rilievi: -in data 19.2.2020 erano rilasciati al richiedente i moduli 209/1 e 209/2 funzionali a richiedere la conversione del permesso di soggiorno stagionale a lavoro subordinato; in data 2.4.2020, la Questura di-OMISSIS-trasmetteva comunicazione in cui si rappresentava che il permesso di soggiorno rilasciato all’interessato dalla Questura di Verona -oggetto della domanda di conversione –era scaduto a far data dal 24.12.2018 e non, come indicato nell’istanza di conversione, dall’8.12.2019; - la conversione del permesso di soggiorno ex art. 24, comma 10, del TUI, deve essere richiesta prima della scadenza del permesso medesimo, ai sensi degli artt. 5, comma 4, e 6, comma 1, del TUI e dell’art. 16, comma 6, del d.P.R. n. 394/1999; -pertanto, il nulla osta all’accoglimento dell’istanza di conversione è stato rilasciato in violazione di legge.
Il ricorrente, premesso di essere entrato in Italia in data 14.9.2018, giusta autorizzazione al soggiorno ottenuta il 22.10.2018, ha formulato, in sintesi, le seguenti censure: “ 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 21octies e nonies della l. 241/90 in relazione agli artt. 5 e 6, 28 TUI e all’art. 16 DPR 394/99 ”; la conversione del permesso di soggiorno può essere chiesta anche nei 60 giorni successivi alla sua scadenza; il ricorrente aveva chiesto la proroga del permesso stagionale ma la Questura di Verona, senza comunicare il preavviso di diniego, aveva atteso ben nove mesi prima di respingere la richiesta (con provvedimento, comunque, illegittimo), periodo nel quale il ricorrente aveva svolto regolare attività lavorativa; i presupposti per la conversione del titolo sarebbero, dunque, tutti sussistenti; la data di concreta scadenza del titolo di soggiorno sarebbe quella del 28.11.2019, data di notifica del rigetto della domanda di proroga; “ 2) Violazione del principio di tutela della buona fede e dell'affidamento ”; sarebbe violato il principio di tutela della buona fede e dell’affidamento, atteso che il ricorrente ha sempre regolarmente lavorato fin dal suo ingresso in Italia; si sarebbe formato il legittimo affidamento in quanto la richiesta di conversione era stata accolta e solo 9 mesi più tardi è stata annullata.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso che ha per oggetto un provvedimento sostituito da altro (non gravato), con cui è stato corretto un errore materiale; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Alla Camera di Consiglio del 27 gennaio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata, senza ulteriore avviso ai sensi dell’art. 25 del D.L n. 137 del 2020.
Si può prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione resistente emerge che, a seguito della domanda di conversione presentata dal ricorrente in data 7.12.2019, lo Sportelo Unico per l’Immigrazione della Prefettura di-OMISSIS-provvedeva, in data 19.2.2020, al rilascio dei moduli 209/1 e 209/2 funzionali a richiedere la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato alla competente Questura; in data 2.4.2020, la Questura di-OMISSIS-evidenziava che il permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente risultava scaduto a far data dal 24.12.2018 e non, come invece indicato dall’interessato nella propria domanda, dall’8.12.2019; in ragione di tale circostanza, con nota del 9.6.2020 era comunicato l’avvio del procedimento di autotutela inerente al ritiro del nulla osta alla conversione, rilasciato, all’evidenza, sulla base di un elemento di fatto non corrispondete al dato reale; in data 16.11.2020, l’Ufficio annullava il proprio nulla osta sulla base delle esposte ragioni.
Ebbene, parte ricorrente non contesta l’esposta sequenza fattuale di eventi e, in particolare, la circostanza che il permesso di soggiorno stagionale era scaduto fin dalla data del 24.12.2018 e non l’8.12.2019, come invece indicato nella propria istanza.
Appare, dunque, irrilevante la doglianza secondo la quale il permesso di soggiorno può essere rinnovato fino a 60 giorni dopo la scadenza, atteso che, nel caso in esame, il permesso di soggiorno di cui è stata chiesta la conversione era scaduto (24.12.2018) oltre 11 mesi prima della data di presentazione della relativa domanda (7.12.2019).
Parimenti irrilevante risulta il fatto che la Questura di Verona non abbia comunicato il preavviso di diniego in relazione alla domanda –presentata sempre dal ricorrente – di rinnovo del titolo di soggiorno stagionale e abbia direttamente comunicato il suddetto diniego solo il 28.11.2019, atteso che tale provvedimento –che non risulta formalmente contestato dal ricorrente in sede giurisdizionale – attiene comunque ad un diverso procedimento amministrativo, subordinato a requisiti e presupposti differenti.
Nemmeno può essere condivisa la denunciata violazione del principio di buona fede e del legittimo affidamento, di cui al secondo motivo, in quanto, da un lato, il ricorrente, nella propria istanza, non ha indicato correttamente la data di scadenza del proprio permesso di soggiorno stagionale (come documentato dall’Amministrazione –cfr. doc. sub n. 1 - e non espressamente contestato dal ricorrente); dall’altro, in ogni caso, l’Amministrazione resistente, a fronte del rilascio, in data 19.2.2020, dei moduli 209/1 e 209/2 funzionali a richiedere la conversione del permesso di soggiorno, ha trasmesso in data 9.6.2020 la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento, dunque entro un termine del tutto ragionevole, anche tenendo conto che la Questura di Verona aveva comunicato l’esatta data di scadenza del titolo di soggiorno in data 2.4.2020.
In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese di causa possono essere compensate tra le parti, giusta la indubbia peculiarità in fatto della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO