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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/05/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1108/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Raisaro Maria Domenica del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Mandosso Michela del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 28/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Vercelli (VC) il 01/06/2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 34, Parte II - Serie A, Anno 2002. Dall'unione sono nati i figli e , rispettivamente in data 26/08/2007 e 13/10/2009, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 04/07/2017 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Vercelli (VC) il 01/06/2002, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 34, Parte II - Serie A, Anno 2002 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che l'ex casa coniugale, sita in Vercelli Via Pitagora n. 8, già assegnata -in sede di separazione- nella sua interezza alla sig.ra , resti assegnata alla stessa, Parte_2 la quale vi potrà risiedere, per quanto riguarda la porzione dell'immobile in proprietà esclusiva del sig. , con i figli e , sino al raggiungimento Parte_1 Per_1 Per_2 dell'autosufficienza economica di entrambi i figli medesimi, e comunque non oltre il 26° anno di età dell'ultimo figlio.
Le parti precisano che la casa coniugale è costituita da due unità immobiliari, che risultano essere una di proprietà della sig.ra e una di proprietà del sig. Parte_2 Parte_1
, unite al fine di formare un'unica abitazione adibita a casa familiare e così censite:
[...]
- Unità intestata alla sig.ra : Parte_2
• Catasto fabbricati Vercelli foglio 89 particella 116 sub. 12 cat A/2 v classe 2 vani 5
pagina 2 di 4 • Catasto fabbricati Vercelli foglio 89 particella 116 sub. 9 cat C/6 classe 5 mq 9
- Unità intestata al sig. : Parte_1
• Catasto fabbricati Vercelli foglio 89 particella 116 sub. 13 cat A/2 v classe 2 vani 4 Le spese straordinarie relative all'immobile sono al 50% a carico delle parti, previo consenso di ciascuna di esse sulla relativa opera e sulla conseguente spesa, come da Codice civile.
DÀ ATTO che con il venir meno del diritto di abitazione a favore della sig.ra Parte_2
-o di sua rinuncia- e dei figli, le parti si impegnano a dividere fisicamente i due compendi immobiliari, sostenendo nella misura del 50% ciascuno le spese divisorie relative alle parti comuni da sistemare, comprese eventuali spese per divisioni relative a impianti e utenze, affinché l'attuale immobile -ex dimora coniugale- risulti diviso nelle proprietà specifiche di ciascuna parte;
2. DISPONE che i figli minori e vengano affidati in modo condiviso ai Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Il padre potrà tenere con sé i figli secondo il seguente prospetto:
1^ settimana: lunedì e martedì con la madre;
da mercoledì ore 18 fino a venerdì ore 19 con il padre;
sabato e domenica con la madre.
2^ settimana: lunedì, martedì e mercoledì con la madre;
da giovedì ore 18 fino a domenica ore 21 con il padre.
3^ settimana come la 1^
4^ settimana come la 2^
4 settimane consecutive di vacanza con il padre nel mese di agosto/settembre.
Festività di Natale e Capodanno alternate, con la precisazione che se il Natale è con un genitore, la Vigilia è con l'altro. Epifania con chi non fa la Vigilia quell'anno, salvo diversi accordi.
Festività di Pasqua e Pasquetta alternate.
Per le vacanze natalizie e pasquali, metà periodo col padre e metà con la madre, in alternanza, rispettando il principio di equità.
Per quanto riguarda i singoli giorni festivi annuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, Carnevale ecc.), i genitori potranno tenere con sé i figli per l'intera giornata, in via alternata;
3. DISPONE che il sig. concorra al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1
versando sul c/c della sig.ra (cod. IBAN: Per_2 Parte_2
[...]) euro 650,00 (seicentocinquanta) mensili (ossia euro
325,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, entro il 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa 21.12.2018 del Tribunale di Vercelli.
Tale importo di euro 650,00 verrà sospeso nel mese (4 settimane) in cui i figli staranno col padre per le vacanze estive;
4. AUTORIZZA la sig.ra a continuare a percepire l'assegno unico nella Parte_2 misura del 100%, con ciò dovendo intendere il 50% di spettanza paterna compensato sia per il passato sia per il futuro con l'aumento Istat dell'assegno fisso di cui al punto che precede, che pertanto non verrà richiesto dalla sig.ra . Parte_2
pagina 3 di 4 L'adeguamento ISTAT inizierà a decorrere dal momento in cui la sig.ra non Parte_2 percepirà più detto assegno per uno o per entrambi i figli. Sarà cura della sig.ra Parte_2 comunicare tale circostanza al sig. ; Pt_1
5. DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a ogni reciproca pretesa;
6. DÀ ATTO che le parti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio, anche per i figli minori;
7. DÀ ATTO che le spese legali saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 23/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1108/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Raisaro Maria Domenica del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Mandosso Michela del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 28/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Vercelli (VC) il 01/06/2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 34, Parte II - Serie A, Anno 2002. Dall'unione sono nati i figli e , rispettivamente in data 26/08/2007 e 13/10/2009, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 04/07/2017 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Vercelli (VC) il 01/06/2002, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 34, Parte II - Serie A, Anno 2002 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che l'ex casa coniugale, sita in Vercelli Via Pitagora n. 8, già assegnata -in sede di separazione- nella sua interezza alla sig.ra , resti assegnata alla stessa, Parte_2 la quale vi potrà risiedere, per quanto riguarda la porzione dell'immobile in proprietà esclusiva del sig. , con i figli e , sino al raggiungimento Parte_1 Per_1 Per_2 dell'autosufficienza economica di entrambi i figli medesimi, e comunque non oltre il 26° anno di età dell'ultimo figlio.
Le parti precisano che la casa coniugale è costituita da due unità immobiliari, che risultano essere una di proprietà della sig.ra e una di proprietà del sig. Parte_2 Parte_1
, unite al fine di formare un'unica abitazione adibita a casa familiare e così censite:
[...]
- Unità intestata alla sig.ra : Parte_2
• Catasto fabbricati Vercelli foglio 89 particella 116 sub. 12 cat A/2 v classe 2 vani 5
pagina 2 di 4 • Catasto fabbricati Vercelli foglio 89 particella 116 sub. 9 cat C/6 classe 5 mq 9
- Unità intestata al sig. : Parte_1
• Catasto fabbricati Vercelli foglio 89 particella 116 sub. 13 cat A/2 v classe 2 vani 4 Le spese straordinarie relative all'immobile sono al 50% a carico delle parti, previo consenso di ciascuna di esse sulla relativa opera e sulla conseguente spesa, come da Codice civile.
DÀ ATTO che con il venir meno del diritto di abitazione a favore della sig.ra Parte_2
-o di sua rinuncia- e dei figli, le parti si impegnano a dividere fisicamente i due compendi immobiliari, sostenendo nella misura del 50% ciascuno le spese divisorie relative alle parti comuni da sistemare, comprese eventuali spese per divisioni relative a impianti e utenze, affinché l'attuale immobile -ex dimora coniugale- risulti diviso nelle proprietà specifiche di ciascuna parte;
2. DISPONE che i figli minori e vengano affidati in modo condiviso ai Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Il padre potrà tenere con sé i figli secondo il seguente prospetto:
1^ settimana: lunedì e martedì con la madre;
da mercoledì ore 18 fino a venerdì ore 19 con il padre;
sabato e domenica con la madre.
2^ settimana: lunedì, martedì e mercoledì con la madre;
da giovedì ore 18 fino a domenica ore 21 con il padre.
3^ settimana come la 1^
4^ settimana come la 2^
4 settimane consecutive di vacanza con il padre nel mese di agosto/settembre.
Festività di Natale e Capodanno alternate, con la precisazione che se il Natale è con un genitore, la Vigilia è con l'altro. Epifania con chi non fa la Vigilia quell'anno, salvo diversi accordi.
Festività di Pasqua e Pasquetta alternate.
Per le vacanze natalizie e pasquali, metà periodo col padre e metà con la madre, in alternanza, rispettando il principio di equità.
Per quanto riguarda i singoli giorni festivi annuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, Carnevale ecc.), i genitori potranno tenere con sé i figli per l'intera giornata, in via alternata;
3. DISPONE che il sig. concorra al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1
versando sul c/c della sig.ra (cod. IBAN: Per_2 Parte_2
[...]) euro 650,00 (seicentocinquanta) mensili (ossia euro
325,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, entro il 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa 21.12.2018 del Tribunale di Vercelli.
Tale importo di euro 650,00 verrà sospeso nel mese (4 settimane) in cui i figli staranno col padre per le vacanze estive;
4. AUTORIZZA la sig.ra a continuare a percepire l'assegno unico nella Parte_2 misura del 100%, con ciò dovendo intendere il 50% di spettanza paterna compensato sia per il passato sia per il futuro con l'aumento Istat dell'assegno fisso di cui al punto che precede, che pertanto non verrà richiesto dalla sig.ra . Parte_2
pagina 3 di 4 L'adeguamento ISTAT inizierà a decorrere dal momento in cui la sig.ra non Parte_2 percepirà più detto assegno per uno o per entrambi i figli. Sarà cura della sig.ra Parte_2 comunicare tale circostanza al sig. ; Pt_1
5. DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a ogni reciproca pretesa;
6. DÀ ATTO che le parti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio, anche per i figli minori;
7. DÀ ATTO che le spese legali saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 23/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
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