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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg 1061 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE XIV
così composto: dott.ssa Angela Coluccio Presidente rel dott.ssa Daniela Cavaliere giudice dott.ssa Caterina Bordo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da per l'apertura della Parte_1
C.F. Controparte_1
, con sede in Roma, in Via Casilina n. 2069; P.IVA_1 constatato che la debitrice, ritualmente convocata dinanzi al giudice relatore delegato alla trattazione, compariva in udienza a mezzo del curatore speciale nominato ex art 78 cpc,
Avv. Alessio Carosi e non contestava né l'inadempimento e neppure lo stato d'insolvenza, né dimostrava il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, inoltre aderiva alla richiesta di liquidazione giudiziale;
ritenuto che
risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto: dall'inadempimento dell'obbligazione verso la creditrice istante la quale vanta un credito di € 42.953,37, in forza di Sentenza n. 1227/2024 della Corte di Appello di Roma e del relativo precetto;
dall'esistenza di pignoramento infruttuoso;
dell'esposizione debitoria nei confronti di per oltre 2 Controparte_2 milioni di euro;
dall'omesso deposito di bilanci sin dal 2020; rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria
è complessivamente superiore a euro trentamila;
ritenuto di dovere confermare curatore speciale ex art 78 cpc per la notifica della
Sentenza di Liquidazione Giudiziale nonchè per tutti gli atti successivi l'avv.to Alessio
Carosi
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di , C.F. Controparte_1
, con sede in Roma, in Via Casilina n. 2069; P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura il dott.ssa Angela Coluccio
NOMINA
Curatore il dott. Persona_1
NOMINA
Curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cpc per la notifica della Sentenza di Liquidazione
Giudiziale e per gli atti successivi l'avv. Alessio Carosi
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 10.3.2026 h. 10.50 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA pag. 2/3 ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma il 10.12.2025
Il presidente estensore
Dott. Angela Coluccio
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE XIV
così composto: dott.ssa Angela Coluccio Presidente rel dott.ssa Daniela Cavaliere giudice dott.ssa Caterina Bordo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da per l'apertura della Parte_1
C.F. Controparte_1
, con sede in Roma, in Via Casilina n. 2069; P.IVA_1 constatato che la debitrice, ritualmente convocata dinanzi al giudice relatore delegato alla trattazione, compariva in udienza a mezzo del curatore speciale nominato ex art 78 cpc,
Avv. Alessio Carosi e non contestava né l'inadempimento e neppure lo stato d'insolvenza, né dimostrava il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, inoltre aderiva alla richiesta di liquidazione giudiziale;
ritenuto che
risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto: dall'inadempimento dell'obbligazione verso la creditrice istante la quale vanta un credito di € 42.953,37, in forza di Sentenza n. 1227/2024 della Corte di Appello di Roma e del relativo precetto;
dall'esistenza di pignoramento infruttuoso;
dell'esposizione debitoria nei confronti di per oltre 2 Controparte_2 milioni di euro;
dall'omesso deposito di bilanci sin dal 2020; rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria
è complessivamente superiore a euro trentamila;
ritenuto di dovere confermare curatore speciale ex art 78 cpc per la notifica della
Sentenza di Liquidazione Giudiziale nonchè per tutti gli atti successivi l'avv.to Alessio
Carosi
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di , C.F. Controparte_1
, con sede in Roma, in Via Casilina n. 2069; P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura il dott.ssa Angela Coluccio
NOMINA
Curatore il dott. Persona_1
NOMINA
Curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cpc per la notifica della Sentenza di Liquidazione
Giudiziale e per gli atti successivi l'avv. Alessio Carosi
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 10.3.2026 h. 10.50 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA pag. 2/3 ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma il 10.12.2025
Il presidente estensore
Dott. Angela Coluccio
pag. 3/3