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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1290/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 1290/2024 V.G., congiuntamente promossa da:
, nato ad [...], il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Elio De Felice (pec domiciliazione:
) e , nata ad [...], Email_1 Parte_1
il 17/11/1969 (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Gabriella Giacalone C.F._2
(pec domiciliazione: ) Email_2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti concludevano riportandosi al ricorso congiunto al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio concordatario, il CP_1 Parte_1
13.08.1998 a Custonaci, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune
di Custonaci (TP) al n. 34, p. II, Serie A, anno 1998, unione dalla quale sono nati i figli maggiorenni (29.09.1999) e (07.08.2005). Per_1 Per_2
La separazione personale tra i coniugi è stata definita con sentenza del Tribunale di
Trapani n. 771/2023, del 31.10.2023.
Decorsi i termini prescritti dalla legge, i coniugi, con ricorso congiunto depositato il
26.09.2024, avanzano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*****
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
RECIPROCA ASSOLUZIONE DELL'OBBLIGO DELLA COABITAZIONE
I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL Parte_2
Per detta causale, i coniugi di comune accordo dispongono che il sig. provvederà a CP_1
corrispondere alla Sig.ra euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del Pt_1
figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, che coabita con la madre e frequenta Per_2
un corso di formazione presso Euroform, con sede a Trapani.
Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 5 di ciascun mese e sarà rivalutata
annualmente nella misura del 100% delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati accertata dall'ISTAT.
Inoltre, entrambi i coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie
relative al figlio, secondo quanto stabilito dal Protocollo di Trapani, solo se documentate e concordate.
ASSEGNO DIVORZILE
Per detta causale, i coniugi dichiarano espressamente di rinunciare all'assegno
reciprocamente.
CASA CONIUGALE Nulla si dispone sulla casa coniugale.
Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione consensuale, conclusasi con sentenza n. 771/2023, pubblicata da questo Tribunale in data
31.10.2023 nel procedimento R.G. n. 1673/2020.
Da tale data in poi, non si sono ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come dagli stessi confermato in senso alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione personale.
Le condizioni concordate possono, infine, essere poste a fondamento della regolamentazione dei rapporti scaturenti dal pronunciando divorzio, non risultando le stesse contrarie né a norme imperative, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Custonaci (TP), in data 13/08/1998 da nata ad [...], il [...] CP_1
(c.f. ), e nata a [...], il [...] (c.f. C.F._1 Parte_1
), trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Custonaci C.F._2
n. 34, p. II, Serie A, anno 1998, alle condizioni riportate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 10.02.2025
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 1290/2024 V.G., congiuntamente promossa da:
, nato ad [...], il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Elio De Felice (pec domiciliazione:
) e , nata ad [...], Email_1 Parte_1
il 17/11/1969 (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Gabriella Giacalone C.F._2
(pec domiciliazione: ) Email_2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti concludevano riportandosi al ricorso congiunto al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio concordatario, il CP_1 Parte_1
13.08.1998 a Custonaci, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune
di Custonaci (TP) al n. 34, p. II, Serie A, anno 1998, unione dalla quale sono nati i figli maggiorenni (29.09.1999) e (07.08.2005). Per_1 Per_2
La separazione personale tra i coniugi è stata definita con sentenza del Tribunale di
Trapani n. 771/2023, del 31.10.2023.
Decorsi i termini prescritti dalla legge, i coniugi, con ricorso congiunto depositato il
26.09.2024, avanzano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*****
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
RECIPROCA ASSOLUZIONE DELL'OBBLIGO DELLA COABITAZIONE
I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL Parte_2
Per detta causale, i coniugi di comune accordo dispongono che il sig. provvederà a CP_1
corrispondere alla Sig.ra euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del Pt_1
figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, che coabita con la madre e frequenta Per_2
un corso di formazione presso Euroform, con sede a Trapani.
Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 5 di ciascun mese e sarà rivalutata
annualmente nella misura del 100% delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati accertata dall'ISTAT.
Inoltre, entrambi i coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie
relative al figlio, secondo quanto stabilito dal Protocollo di Trapani, solo se documentate e concordate.
ASSEGNO DIVORZILE
Per detta causale, i coniugi dichiarano espressamente di rinunciare all'assegno
reciprocamente.
CASA CONIUGALE Nulla si dispone sulla casa coniugale.
Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione consensuale, conclusasi con sentenza n. 771/2023, pubblicata da questo Tribunale in data
31.10.2023 nel procedimento R.G. n. 1673/2020.
Da tale data in poi, non si sono ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come dagli stessi confermato in senso alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione personale.
Le condizioni concordate possono, infine, essere poste a fondamento della regolamentazione dei rapporti scaturenti dal pronunciando divorzio, non risultando le stesse contrarie né a norme imperative, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Custonaci (TP), in data 13/08/1998 da nata ad [...], il [...] CP_1
(c.f. ), e nata a [...], il [...] (c.f. C.F._1 Parte_1
), trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Custonaci C.F._2
n. 34, p. II, Serie A, anno 1998, alle condizioni riportate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 10.02.2025
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo Il Presidente
Michele Ruvolo