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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 3173/2024
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 12.10.2024 da avv.ti Stefanelli ed Esposito) Pt_1
contro
(avv. Di Meo) e (contumace) CP_1 CP_2
Motivi della decisione L'opposizione, come proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 017 2024 9002979708 per l'avviso di addebito n.317 2023 00005316, non è fondata. L'opponente lamenta la mancata notifica dell'avviso sotteso, l'incompetenza territoriale dell'ufficio intimante , Parte_2
l'illegittimità degli oneri di riscossione. L'opposta contesta la fondatezza delle eccezioni avverse. Pt_2
Va ante omnia rilevato che, in data anteriore alla notifica dell'intimazione in argomento, risultano notificati tre atti di pignoramento presso terzi -contenenti tra i titoli sottesi proprio l'avviso di cui ora si tratta- che non vi è prova siano stati impugnati, con la conseguenza che in questa sede possono esser fatti valere solo vizi propri dell'atto ora impugnato o eventi successivi. È quindi qui irrilevante la posizione dell' che non si è costituito. CP_2
Quanto agli eccepiti vizi dell'atto, l'asserita incompetenza territoriale dell' non incide sulla legittimità dell'atto stesso Parte_2 laddove come qui nessun pregiudizio sia stato dimostrato (e d'altronde neanche allegato) come riveniente da tale eccepita violazione, invero riferita ad una norma, l'art.46 DPR 602/1973, che, nata per il sistema di riscossione “in concessione”, non s'attaglia alla disciplina successiva che l'ha superato. Gli oneri di riscossione, poi, sono previsti per legge (art. 17 d.lgs. 112/1999) ma restano a carico del debitore solo per i carichi affidati sino al 31.12.2021 (art.1 comma 15 l.234/2021); ed infatti correttamente non risultano ricompresi nell'avviso. Da ciò la pronuncia in dispositivo. Spese secondo soccombenza.
PQM
rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento in favore dell'ente opposto costituito delle spese di lite, liquidate in €850,00 oltre accessori.
Avellino, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 12.10.2024 da avv.ti Stefanelli ed Esposito) Pt_1
contro
(avv. Di Meo) e (contumace) CP_1 CP_2
Motivi della decisione L'opposizione, come proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 017 2024 9002979708 per l'avviso di addebito n.317 2023 00005316, non è fondata. L'opponente lamenta la mancata notifica dell'avviso sotteso, l'incompetenza territoriale dell'ufficio intimante , Parte_2
l'illegittimità degli oneri di riscossione. L'opposta contesta la fondatezza delle eccezioni avverse. Pt_2
Va ante omnia rilevato che, in data anteriore alla notifica dell'intimazione in argomento, risultano notificati tre atti di pignoramento presso terzi -contenenti tra i titoli sottesi proprio l'avviso di cui ora si tratta- che non vi è prova siano stati impugnati, con la conseguenza che in questa sede possono esser fatti valere solo vizi propri dell'atto ora impugnato o eventi successivi. È quindi qui irrilevante la posizione dell' che non si è costituito. CP_2
Quanto agli eccepiti vizi dell'atto, l'asserita incompetenza territoriale dell' non incide sulla legittimità dell'atto stesso Parte_2 laddove come qui nessun pregiudizio sia stato dimostrato (e d'altronde neanche allegato) come riveniente da tale eccepita violazione, invero riferita ad una norma, l'art.46 DPR 602/1973, che, nata per il sistema di riscossione “in concessione”, non s'attaglia alla disciplina successiva che l'ha superato. Gli oneri di riscossione, poi, sono previsti per legge (art. 17 d.lgs. 112/1999) ma restano a carico del debitore solo per i carichi affidati sino al 31.12.2021 (art.1 comma 15 l.234/2021); ed infatti correttamente non risultano ricompresi nell'avviso. Da ciò la pronuncia in dispositivo. Spese secondo soccombenza.
PQM
rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento in favore dell'ente opposto costituito delle spese di lite, liquidate in €850,00 oltre accessori.
Avellino, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti