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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5427 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa CA NO - Presidente -
- dr. AO EL - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa CA Di Martino - Consigliera - ha deliberato di pronunziare, dando lettura nella pubblica udienza del 4 novembre 2025 del re- lativo dispositivo, la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Avellino, Seconda Se- zione Civile, in persona della Giudice Teresa Cianciulli, il 30 maggio 2025 e contraddistinta dal n. 863/2025, iscritto al n. 3313/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi e pendente
TRA
l' (codice fiscale ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Ufficio Distrettuale di
Napoli dell'Avvocatura dello Stato (codice fiscale ) - appellante - P.IVA_2
E
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Santese (codice fiscale ) C.F._2
- appellato e appellante incidentale -
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con un ricorso presentato al Tribunale di Avellino il 21 luglio 2021, Parte_2
pponeva all'ordinanza-ingiunzione contro di lui emessa il 14 maggio 2021 col n.
44/2021/GDF/A dall' e notificatagli il 7 luglio 2021, Parte_1
con la quale, sulla base delle risultanze di un accertamento ispettivo eseguito il 22 luglio 2016 dalla Sezione Operativa Volante della Compagnia di della Guardia di Finanza, gli era Pt_1
N. 3313/2025 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 7 Parte_1 CP_1
CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di 6.875,00 € per aver, quale amministra- tore della Pegasus S.R.L., titolare di un ristorante sito in Mercogliano (AV), impiegato come la- voratori dipendenti e senza la preventiva comunica- Controparte_2 Persona_1
zione dell'instaurazione dei relativi rapporti di lavoro al competente Centro per l'Impiego, così violando l'art. 3, co. 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge
23 aprile 2002, n. 73, come modificato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, e Parte_3
senza la preventiva comunicazione all' della sua assunzione, così violando l'art. 23 del CP_3
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e ne chiedeva l'annullamento, previa l'ammis- sione e l'assunzione delle testimonianze dei predetti e , Controparte_2 Parte_3
sostenendo:
1) di non poter più essere considerato responsabile dell'obbligo di pagare la suddetta somma, il corrispondente credito dell' essendosi prescritto ai sensi Parte_1
dell'art. 2472 c.c. per effetto del decorso di oltre tre anni dalla data del 22 marzo 2017 in cui egli aveva ceduto ad altri la propria quota di partecipazione nella suddetta società;
2) che comunque le violazioni per le quali gli era stata irrogata la suddetta sanzione erano insussistenti, avendo , e reso Controparte_2 Persona_1 Parte_3
dichiarazioni differenti da quelle verbalizzate dalla Guardia di Finanza in occasione del suddetto accertamento.
I.1.2. Costituendosi in giudizio mediante propri funzionari, l Parte_1
chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione, siccome palesemente infondata,
[...]
previa l'ammissione e l'assunzione, se giudicate necessarie, delle testimonianze delle stesse persone indicate come testimoni dall'opponente, nonché del ten. , del Controparte_4 [...]
, del e del . e la condanna Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
dell'opponente a rifondergli le spese di lite ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 149/2015.
I.1.3. All'esito del processo di primo grado, con la sentenza oggetto dell'appello in esame, il Tribunale di Avellino rigettava l'opposizione, ritenendola infondata, ma non condan- nava l'opponente a rifondere le spese di causa all' opposto, invocando a quest'ul- Parte_1
timo proposito quanto affermato da due pronunce della Corte di Cassazione (Cass.
15641/2020 e 2362/2020).
N. 3313/2025 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 7 Parte_1
CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.2.1. Con un ricorso depositato il 18 luglio 2025, per l'« Controparte_9
, sede di » (recte: l' ), l'
[...] Pt_1 Parte_1 Parte_4
ppellava allora a questa Corte per ottenere che, in riforma della sentenza impugnata,
[...]
palesemente contrastante, a suo avviso, con quanto disposto dall'art. 9 del d.lgs. 149/2015, il fosse condannato al carico delle spese del processo di primo grado. CP_1
I.2.2. Il , dal suo canto, costituendosi tempestivamente nel processo d'appello il CP_1
23 ottobre 2025, chiedeva il rigetto dell'avversa impugnazione e spiegava un appello incidentale volto ad ottenere la riforma in suo favore della sentenza appellata e dunque l'accoglimento della sua opposizione, sostenendo che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenerne infon- dati tutti i motivi e nel non ammettere le testimonianze da lui addotte a suo sostegno:
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Per evidenti ragioni di ordine logico-giuridico, prima dell'unico motivo dell'appello principale, vanno esaminati e, per quanto si dirà appresso, respinti, siccome palesemente in- fondati, i due motivi dell'appello incidentale spiegato dal , con i quali quest'ultimo so- CP_1
stiene che il Giudice di prime cure, (1) non applicando correttamente al caso di specie l'art. 2472 c.c., ha errato nel non ritenere prescritto nei suoi confronti il credito avente ad oggetto l'obbligo di pagare la sanzione amministrativa irrogatagli e (2), non ricostruendo correttamente i fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia e non ammettendo le testimonianze da lui addotte a sostegno della sua opposizione, erroneamente ha ritenuto non provato e gli ha im- pedito di provare che, al momento dell'accesso della Guardia di Finanza, il , l' CP_2 Per_1
e si trovavano nei locali del ristorante di cui era titolare la Pegasus S.R.L., i primi Parte_3
due, «per iniziare un periodo di prova» finalizzato a verificare la sussistenza delle condizioni per la loro assunzione, e il terzo, suo figlio, per sostituirlo temporaneamente, essendosi egli dovuto allontanare per sottoporsi a una terapia medica.
II.1.2. Invero, l'art. 2472 c.c. disciplina la responsabilità nei confronti della società a re- sponsabilità limitata di chi alieni la propria partecipazione in una siffatta società a responsabilità limitata per i versamenti a questa eventualmente da lui ancora dovuti al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese di detta alienazione, sicché è stata evidentemente del tutto a
N. 3313/2025 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 7 Parte_1
CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
sproposito invocata nella specie da , il quale, in quanto autore delle suddette CP_1
trasgressioni, essendo, all'epoca della loro commissione, amministratore unico della Pegasus
S.R.L., è l'obbligato principale delle relative sanzioni amministrative.
II.1.3. Per quel che concerne poi le ragioni per le quali, verso le ore 21:30 del 22 luglio
2016, , e si trovavano nei locali adibiti Controparte_2 Persona_1 Parte_3
all'attività di ristorazione esercitata dalla Pegasus S.R.L., va osservato che le dichiarazioni da loro in proposito nell'occasione rese ai militari della Guardia di Finanza, unitamente a quanto dai medesimi militari nella medesima occasione rilevato de visu, secondo quanto risulta dal verbale nell'occasione redatto, sono certamente sufficienti a ritenere provato che il primo di loro era intento a lavorare come cameriere e riferì di aver iniziato a lavorare lì lo stesso giorno, il secondo era intento a lavorare come lavapiatti e riferì di aver iniziato a farlo il 18 luglio 2016 e il terzo era intento a lavorare come aiuto cuoco e riferì di aver iniziato a farlo lo stesso 22 luglio
2016.
La tesi sostenuta in proposito dall'appellante incidentale, secondo il quale i predetti
, e resero nell'occasione dichiarazioni diverse da quelle rac- CP_2 Per_1 Parte_3
colte dai militari della Guardia di Finanze nel verbale dell'accesso ispettivo è invero, oltre che ragionevolmente inverosimile, in palese contrasto con le risultanze di detto verbale, che, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, costituisce «piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa
l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale» (v. ad es., Cass. 8445/2020).
Pertanto, non avendo proposto detta querela di falso, correttamente il CP_1
Giudice di prime cure ha ritenuto provata, senza bisogno di ammettere le testimonianze di se- gno contrario addotte dal primo, la commissione da parte del medesimo delle violazioni CP_1
amministrative per le quali allo stesso è stata irrogata la suddetta sanzione amministrativa.
Peraltro, il fatto che il HI e l' erano presenti in struttura per un periodo di Per_1
prova sarebbe comunque irrilevante, in quanto il patto di prova di cui all'art. 2096 c.c., come rilevato anche dal Giudice di prime cure, è un accordo che accede al contratto di lavoro e, in quanto tale, è oggetto delle medesime preventive comunicazioni obbligatorie, nella specie ef- fettuate solo successivamente.
Il fatto poi che stava sostituendo temporaneamente il padre, assentatosi Parte_3
N. 3313/2025 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 7 Parte_1
CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
per sottoporsi ad una terapia medica, è sconfessato dal fatto che anche venne CP_1
rinvenuto nei locali del predetto ristorante al momento dell'accesso dei militari della Guardia di
Finanza, secondo quanto risulta dal relativo verbale.
II.1.4. L'appello incidentale di va pertanto senz'altro integralmente riget- CP_1
tato.
II.2.1. L'unico motivo dell'appello principale proposto dall'
[...]
è invece palese- Parte_5
mente fondato e va pertanto accolto.
Il Giudice di prime cure non ha condannato il a pagare alcunché all' CP_1 [...]
per le spese processuali invocando alcune pronunce della Parte_1
Corte di Cassazione secondo le quali, «ove la Pubblica Amministrazione stia in giudizio perso- nalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, come consentito dall'art. 417 bis c.p.c., non può essa ottenere la condanna della controparte soccombente al pagamento dei diritti di pro- curatore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, in suo favore, liquidabili unicamente le spese, di- verse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato in quella causa».
Senonché tale principio non è applicabile al caso di specie, in relazione al quale deve invece trovare applicazione la speciale previsione di cui all'art. 9, co. 2, del d.lgs. 14 settembre
2015, n. 149, che, per quel che qui rileva, stabilisce quanto segue: «L può farsi rap- Parte_1
presentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione […]. In caso di esito favorevole della lite all' Parte_1
sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del com- penso spettante agli avvocati».
Pertanto, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto condannare l'opponente a rifondere alla controparte le spese di causa, liquidandole alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, l'unico adottato ai sensi dell'art. 9, co. 2, del d.l. 1/2012, giacché quello adottato con il decreto dello stesso Ministro 10 marzo 2014, n. 55,
N. 3313/2025 r.g.aa.cc. c. Pag. 5 di 7 Parte_1
CP_1 REPUBBLICA Parte_6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
si fonda invece sugli artt. 1, co. 3, e 13, co. 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Il rinvio al «decreto adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati», disposto dal secondo comma dell'art. 9 del d.lgs.
149/2015, deve, infatti, ad avviso di questo Collegio, ritenersi fisso, considerato sia il chiaro e stringente tenore letterale della norma che lo dispone, sia l'applicabilità di tale norma a casi in cui i parametri per la liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati vengono in rilievo solo indirettamente e servono per la liquidazione di spese spettanti ad un ente che non s'è avvalso per la sua difesa tecnica di soggetti iscritti negli albi degli avvocati.
II.2.2. Pertanto, in accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sen- tenza appellata, le spese, comprendenti il totale dei compensi e ogni accessorio, del processo di primo grado che il andava e va condannato a pagare all' opposto vanno, CP_1 Parte_1
alla stregua dei suddetti criteri, a partire da quello del valore della controversia, e della suddetta riduzione del 20%, liquidate d'ufficio, in mancanza della relativa notula, come indicato nel di- spositivo della presente sentenza.
II.3. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna del a rifondere alla controparte CP_1
anche le spese del processo d'appello, che vanno liquidate d'ufficio, in mancanza della relativa notula, come pure indicato nel dispositivo della presente sentenza, ma in questo caso sulla base dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, posto che innanzi a questa Corte l' è stato rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avvocatura dello Stato, e sempre tenendo conto del valore della controversia.
II.4. Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'ap- Parte_7
pello incidentale da lui proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Parte_1
il 18 luglio 2025 e su quello incidentalmente proposto da in
[...] CP_1
N. 3313/2025 r.g.aa.cc. c. Pag. 6 di 7 Parte_1
CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
data 20/23 ottobre 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 863/2025, pubblicata il 30 maggio 2025:
A) accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna il a rifondere all' CP_1 Parte_1
le spese del processo di primo grado, che liquida nel complessivo importo di
[...]
1.380,00 €, di cui 1.200,00 € per il totale dei compensi e 180,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali;
B) condanna altresì il a rifondere all' CP_1 Parte_1
le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 3.450,00 €, di cui
3.000,00 € per il totale dei compensi e 450,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre all'importo delle spese prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 158 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte del di un CP_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale dallo stesso proposto.
Così deciso in Napoli, il 4 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
AO EL CA NO
N. 3313/2025 r.g.aa.cc. c. Pag. 7 di 7 Parte_1
CP_1
- dr.ssa CA NO - Presidente -
- dr. AO EL - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa CA Di Martino - Consigliera - ha deliberato di pronunziare, dando lettura nella pubblica udienza del 4 novembre 2025 del re- lativo dispositivo, la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Avellino, Seconda Se- zione Civile, in persona della Giudice Teresa Cianciulli, il 30 maggio 2025 e contraddistinta dal n. 863/2025, iscritto al n. 3313/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi e pendente
TRA
l' (codice fiscale ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Ufficio Distrettuale di
Napoli dell'Avvocatura dello Stato (codice fiscale ) - appellante - P.IVA_2
E
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Santese (codice fiscale ) C.F._2
- appellato e appellante incidentale -
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con un ricorso presentato al Tribunale di Avellino il 21 luglio 2021, Parte_2
pponeva all'ordinanza-ingiunzione contro di lui emessa il 14 maggio 2021 col n.
44/2021/GDF/A dall' e notificatagli il 7 luglio 2021, Parte_1
con la quale, sulla base delle risultanze di un accertamento ispettivo eseguito il 22 luglio 2016 dalla Sezione Operativa Volante della Compagnia di della Guardia di Finanza, gli era Pt_1
N. 3313/2025 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 7 Parte_1 CP_1
CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di 6.875,00 € per aver, quale amministra- tore della Pegasus S.R.L., titolare di un ristorante sito in Mercogliano (AV), impiegato come la- voratori dipendenti e senza la preventiva comunica- Controparte_2 Persona_1
zione dell'instaurazione dei relativi rapporti di lavoro al competente Centro per l'Impiego, così violando l'art. 3, co. 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge
23 aprile 2002, n. 73, come modificato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, e Parte_3
senza la preventiva comunicazione all' della sua assunzione, così violando l'art. 23 del CP_3
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e ne chiedeva l'annullamento, previa l'ammis- sione e l'assunzione delle testimonianze dei predetti e , Controparte_2 Parte_3
sostenendo:
1) di non poter più essere considerato responsabile dell'obbligo di pagare la suddetta somma, il corrispondente credito dell' essendosi prescritto ai sensi Parte_1
dell'art. 2472 c.c. per effetto del decorso di oltre tre anni dalla data del 22 marzo 2017 in cui egli aveva ceduto ad altri la propria quota di partecipazione nella suddetta società;
2) che comunque le violazioni per le quali gli era stata irrogata la suddetta sanzione erano insussistenti, avendo , e reso Controparte_2 Persona_1 Parte_3
dichiarazioni differenti da quelle verbalizzate dalla Guardia di Finanza in occasione del suddetto accertamento.
I.1.2. Costituendosi in giudizio mediante propri funzionari, l Parte_1
chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione, siccome palesemente infondata,
[...]
previa l'ammissione e l'assunzione, se giudicate necessarie, delle testimonianze delle stesse persone indicate come testimoni dall'opponente, nonché del ten. , del Controparte_4 [...]
, del e del . e la condanna Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
dell'opponente a rifondergli le spese di lite ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 149/2015.
I.1.3. All'esito del processo di primo grado, con la sentenza oggetto dell'appello in esame, il Tribunale di Avellino rigettava l'opposizione, ritenendola infondata, ma non condan- nava l'opponente a rifondere le spese di causa all' opposto, invocando a quest'ul- Parte_1
timo proposito quanto affermato da due pronunce della Corte di Cassazione (Cass.
15641/2020 e 2362/2020).
N. 3313/2025 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 7 Parte_1
CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.2.1. Con un ricorso depositato il 18 luglio 2025, per l'« Controparte_9
, sede di » (recte: l' ), l'
[...] Pt_1 Parte_1 Parte_4
ppellava allora a questa Corte per ottenere che, in riforma della sentenza impugnata,
[...]
palesemente contrastante, a suo avviso, con quanto disposto dall'art. 9 del d.lgs. 149/2015, il fosse condannato al carico delle spese del processo di primo grado. CP_1
I.2.2. Il , dal suo canto, costituendosi tempestivamente nel processo d'appello il CP_1
23 ottobre 2025, chiedeva il rigetto dell'avversa impugnazione e spiegava un appello incidentale volto ad ottenere la riforma in suo favore della sentenza appellata e dunque l'accoglimento della sua opposizione, sostenendo che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenerne infon- dati tutti i motivi e nel non ammettere le testimonianze da lui addotte a suo sostegno:
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Per evidenti ragioni di ordine logico-giuridico, prima dell'unico motivo dell'appello principale, vanno esaminati e, per quanto si dirà appresso, respinti, siccome palesemente in- fondati, i due motivi dell'appello incidentale spiegato dal , con i quali quest'ultimo so- CP_1
stiene che il Giudice di prime cure, (1) non applicando correttamente al caso di specie l'art. 2472 c.c., ha errato nel non ritenere prescritto nei suoi confronti il credito avente ad oggetto l'obbligo di pagare la sanzione amministrativa irrogatagli e (2), non ricostruendo correttamente i fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia e non ammettendo le testimonianze da lui addotte a sostegno della sua opposizione, erroneamente ha ritenuto non provato e gli ha im- pedito di provare che, al momento dell'accesso della Guardia di Finanza, il , l' CP_2 Per_1
e si trovavano nei locali del ristorante di cui era titolare la Pegasus S.R.L., i primi Parte_3
due, «per iniziare un periodo di prova» finalizzato a verificare la sussistenza delle condizioni per la loro assunzione, e il terzo, suo figlio, per sostituirlo temporaneamente, essendosi egli dovuto allontanare per sottoporsi a una terapia medica.
II.1.2. Invero, l'art. 2472 c.c. disciplina la responsabilità nei confronti della società a re- sponsabilità limitata di chi alieni la propria partecipazione in una siffatta società a responsabilità limitata per i versamenti a questa eventualmente da lui ancora dovuti al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese di detta alienazione, sicché è stata evidentemente del tutto a
N. 3313/2025 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 7 Parte_1
CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
sproposito invocata nella specie da , il quale, in quanto autore delle suddette CP_1
trasgressioni, essendo, all'epoca della loro commissione, amministratore unico della Pegasus
S.R.L., è l'obbligato principale delle relative sanzioni amministrative.
II.1.3. Per quel che concerne poi le ragioni per le quali, verso le ore 21:30 del 22 luglio
2016, , e si trovavano nei locali adibiti Controparte_2 Persona_1 Parte_3
all'attività di ristorazione esercitata dalla Pegasus S.R.L., va osservato che le dichiarazioni da loro in proposito nell'occasione rese ai militari della Guardia di Finanza, unitamente a quanto dai medesimi militari nella medesima occasione rilevato de visu, secondo quanto risulta dal verbale nell'occasione redatto, sono certamente sufficienti a ritenere provato che il primo di loro era intento a lavorare come cameriere e riferì di aver iniziato a lavorare lì lo stesso giorno, il secondo era intento a lavorare come lavapiatti e riferì di aver iniziato a farlo il 18 luglio 2016 e il terzo era intento a lavorare come aiuto cuoco e riferì di aver iniziato a farlo lo stesso 22 luglio
2016.
La tesi sostenuta in proposito dall'appellante incidentale, secondo il quale i predetti
, e resero nell'occasione dichiarazioni diverse da quelle rac- CP_2 Per_1 Parte_3
colte dai militari della Guardia di Finanze nel verbale dell'accesso ispettivo è invero, oltre che ragionevolmente inverosimile, in palese contrasto con le risultanze di detto verbale, che, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, costituisce «piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa
l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale» (v. ad es., Cass. 8445/2020).
Pertanto, non avendo proposto detta querela di falso, correttamente il CP_1
Giudice di prime cure ha ritenuto provata, senza bisogno di ammettere le testimonianze di se- gno contrario addotte dal primo, la commissione da parte del medesimo delle violazioni CP_1
amministrative per le quali allo stesso è stata irrogata la suddetta sanzione amministrativa.
Peraltro, il fatto che il HI e l' erano presenti in struttura per un periodo di Per_1
prova sarebbe comunque irrilevante, in quanto il patto di prova di cui all'art. 2096 c.c., come rilevato anche dal Giudice di prime cure, è un accordo che accede al contratto di lavoro e, in quanto tale, è oggetto delle medesime preventive comunicazioni obbligatorie, nella specie ef- fettuate solo successivamente.
Il fatto poi che stava sostituendo temporaneamente il padre, assentatosi Parte_3
N. 3313/2025 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 7 Parte_1
CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
per sottoporsi ad una terapia medica, è sconfessato dal fatto che anche venne CP_1
rinvenuto nei locali del predetto ristorante al momento dell'accesso dei militari della Guardia di
Finanza, secondo quanto risulta dal relativo verbale.
II.1.4. L'appello incidentale di va pertanto senz'altro integralmente riget- CP_1
tato.
II.2.1. L'unico motivo dell'appello principale proposto dall'
[...]
è invece palese- Parte_5
mente fondato e va pertanto accolto.
Il Giudice di prime cure non ha condannato il a pagare alcunché all' CP_1 [...]
per le spese processuali invocando alcune pronunce della Parte_1
Corte di Cassazione secondo le quali, «ove la Pubblica Amministrazione stia in giudizio perso- nalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, come consentito dall'art. 417 bis c.p.c., non può essa ottenere la condanna della controparte soccombente al pagamento dei diritti di pro- curatore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, in suo favore, liquidabili unicamente le spese, di- verse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato in quella causa».
Senonché tale principio non è applicabile al caso di specie, in relazione al quale deve invece trovare applicazione la speciale previsione di cui all'art. 9, co. 2, del d.lgs. 14 settembre
2015, n. 149, che, per quel che qui rileva, stabilisce quanto segue: «L può farsi rap- Parte_1
presentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione […]. In caso di esito favorevole della lite all' Parte_1
sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del com- penso spettante agli avvocati».
Pertanto, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto condannare l'opponente a rifondere alla controparte le spese di causa, liquidandole alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, l'unico adottato ai sensi dell'art. 9, co. 2, del d.l. 1/2012, giacché quello adottato con il decreto dello stesso Ministro 10 marzo 2014, n. 55,
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CP_1 REPUBBLICA Parte_6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
si fonda invece sugli artt. 1, co. 3, e 13, co. 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Il rinvio al «decreto adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati», disposto dal secondo comma dell'art. 9 del d.lgs.
149/2015, deve, infatti, ad avviso di questo Collegio, ritenersi fisso, considerato sia il chiaro e stringente tenore letterale della norma che lo dispone, sia l'applicabilità di tale norma a casi in cui i parametri per la liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati vengono in rilievo solo indirettamente e servono per la liquidazione di spese spettanti ad un ente che non s'è avvalso per la sua difesa tecnica di soggetti iscritti negli albi degli avvocati.
II.2.2. Pertanto, in accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sen- tenza appellata, le spese, comprendenti il totale dei compensi e ogni accessorio, del processo di primo grado che il andava e va condannato a pagare all' opposto vanno, CP_1 Parte_1
alla stregua dei suddetti criteri, a partire da quello del valore della controversia, e della suddetta riduzione del 20%, liquidate d'ufficio, in mancanza della relativa notula, come indicato nel di- spositivo della presente sentenza.
II.3. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna del a rifondere alla controparte CP_1
anche le spese del processo d'appello, che vanno liquidate d'ufficio, in mancanza della relativa notula, come pure indicato nel dispositivo della presente sentenza, ma in questo caso sulla base dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, posto che innanzi a questa Corte l' è stato rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avvocatura dello Stato, e sempre tenendo conto del valore della controversia.
II.4. Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte di
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di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'ap- Parte_7
pello incidentale da lui proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Parte_1
il 18 luglio 2025 e su quello incidentalmente proposto da in
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CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
data 20/23 ottobre 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 863/2025, pubblicata il 30 maggio 2025:
A) accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna il a rifondere all' CP_1 Parte_1
le spese del processo di primo grado, che liquida nel complessivo importo di
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1.380,00 €, di cui 1.200,00 € per il totale dei compensi e 180,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali;
B) condanna altresì il a rifondere all' CP_1 Parte_1
le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 3.450,00 €, di cui
3.000,00 € per il totale dei compensi e 450,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre all'importo delle spese prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 158 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte del di un CP_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale dallo stesso proposto.
Così deciso in Napoli, il 4 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
AO EL CA NO
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