Sentenza 23 gennaio 2025
Massime • 1
In tema di rapina, le diverse condotte di violenza o minaccia finalizzate a procurarsi un ingiusto profitto mediante impossessamento di cose mobili altrui, con sottrazione ai rispettivi detentori, dànno luogo ad autonomi tentativi di rapina, unificabili sotto il vincolo della continuazione, nel caso in cui, singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concreto e, in specie, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, siano dotate di una propria completa individualità, integrando, invece, un unico tentativo di rapina nel diverso caso in cui risultino animate da un'unica volontà e dalla continua determinazione, priva di interruzioni o di desistenze, sì da costituire singoli momenti di una sola azione. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la pluralità di autonomi delitti tentati in relazione a quattro accessi degli imputati alla medesima abitazione, effettuati nell'arco temporale di oltre una settimana, in esito al compimento di plurimi sopralluoghi, al reperimento di armi, di arnesi da scasso e di telefoni cellulari, alla dettagliata pianificazione delle modalità esecutive dell'azione predatoria e alla ripartizione dei ruoli, senza che l'illecito fosse portato a compimento per cause sempre indipendenti dalla volontà dei soggetti agenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2025, n. 7663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7663 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha Penale Sent. Sez. 2 Num. 7663 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 23/01/2025 concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riferimento alla posizione di NS, con riguardo al capo A), limitatamentè all'episodio successivo al 16 maggio 2017, perché il fatto non sussiste, con rideterminazione della pena finale previa espunzione della corrispondente frazione di pena;
il rigetto del ricorso di D'CO; la declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 27 marzo 2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza, per quanto qui rileva, - ha rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena inflitta a IO NS, LA EK, MA LL, RL HI, TO PU, MA IO, DE IM LL, ET FE, IO FE, UE Di ZI, IA UF, LE Di ZI e AT NT;
- ha assolto IE D'CO, perché il fatto non sussiste, limitatamente all'episodio della cessione di cinquanta chilogrammi di hashish a IO NS, rideterminando conseguentemente la pena e confermando nel resto. 2. Avverso tale sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione tutti i suddetti imputati, per mezzo dei rispettivi difensori, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di IO NS Violazione di legge in relazione agli artt. 587 e 599-bis cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata, da un lato, ha mandato assolto il coimputato IE D'CO, perché il fatto non sussiste, per quanto attiene all'episodio della cessione di cinquanta chilogrammi di hashish, e, dall'altro, ha confermato la condanna di IO NS per il medesimo fatto. Questa aporia avrebbe dovuto essere risolta in maniera coerente con il principio di estensione dell'impugnazione anche in favore dei còrrei non appellanti, onde scongiurare il conflitto tra giudicati. 4. Ricorso di UE Di ZI 4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 115 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., con riferimento alla ribadita condanna per i fatti di cui al capo 24, ipervalorizzando irritualmente le condotte del ricorrente (in particolare per gli 2 t episodi del 23 e 26 febbraio e 1-2 marzo 2018), reputate come contributo alla commissione del delitto, pur in difetto di tipicità, e non invece ricondotte all'accordo non punibile o alla desistenza volontaria. 4.2. Violazione di legge in relazione all'art. 56 cod. pen., con riferimento alla ribadita condanna per i fatti di cui al capo 24, in via subordinata rispetto al precedente motivo, sollecitando la rimessione alle Sezioni Unite della questione della necessaria tipicità, o meno, degli atti contestati come delitto tentato. 5. Ricorso di IA UF Violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 530 cod. proc. pen., poiché la Corte di appello si sarebbe sottratta al doveroso scrutinio di eventuali cause di proscioglimento, limitandosi, sul punto, a una mera clausola di stile. 6. Ricorso di DE IM LL Violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 530 cod. proc. pen., poiché la Corte di appello si sarebbe sottratta al doveroso scrutinio di eventuali cause di proscioglimento, limitandosi, sul punto, a una mera clausola di stile. 7. Ricorso di MA IO Violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 599-bis cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo alla erronea individuazione del ricorrente come il soggetto che imbracciava un KA nella rapina di cui al capo 25, derivante da un'incoerente lettura delle fonti dichiarative e iconografiche. 8. Ricorso di RL HI Violazione di legge in relazione alla qualificazione dei fatti di cui al capo 16 (essendo stata confermata l'ipotesi ex art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, pur nell'indeterminatezza del dato ponderale) e vizio di motivazione riguardo alla determinazione della pena, previa individuazione del fatto più grave in quello contestato al capo 12. 9. Ricorsi di IO FE e ET FE Carenza di motivazione riguardo alla ritenuta insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 10. Ricorso di LE Di ZI Carenza di motivazione riguardo alla ritenuta insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3 11. Ricorso di IE D'CO 11.1. Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento alla ribadita condanna per i fatti di cui al capo 20, poiché l'interpretazione data dai giudici di merito alle conversazioni intercettate lascerebbe ancora permanere significative ambiguità. 11.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 56, terzo comma, e 115 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché carenza di motivazione con riferimento alla ribadita condanna per i fatti di cui al capo 24. La Corte di appello, disattendendo specifiche deduzioni difensive, ha qualificato come atti esecutivi, rilevanti penalmente quali autonome fattispecie di rapina tentata, condotte (in particolare, poste in essere il 23 e 26 febbraio e 1-2 marzo 2018) di mero sopralluogo e comunque prive di violenza o minaccia, da ritenersi un mero accordo non punibile ovvero, al più, una desistenza ugualmente non punibile. 11.3. Violazione di legge in relazione all'art. 56 cod. pen., con riferimento alla ribadita condanna per i fatti di cui al capo 24, in via subordinata rispetto al precedente motivo, sollecitando la rimessione alle Sezioni Unite della questione della necessaria tipicità, o meno, degli atti contestati come delitto tentato. 11.4. Carenza di motivazione con riferimento alla richiesta difensiva di riconoscimento della diminuente di cui all'art. 56, quarto comma, cod. pen. 12. Ricorso di TO PU Illegalità della pena, in relazione alle circostanze processuali, dal momento che avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 13. Ricorso di AT NT Carenza di motivazione riguardo alla tautologica esclusione della ricorrenza di ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 14. Ricorso di MA LL Violazione di legge in relazione agli artt. 355 e 373 proc. pen., non essendo presenti nel fascicolo del dibattimento i verbali della perquisizione e del sequestro operati nei confronti del ricorrente il 17 gennaio 2018; il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe sostanzialmente eluso la questione, rilevante sia per la violazione dei diritti dell'imputato con propagazione dell'invalidità all'elemento di prova (in particolare, gli appunti manoscritti di LL), sia anche per la conseguente indeterminatezza della rubrica imputativa. 15. Ricorso di LA EK 15.1. Violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e insufficiente motivazione, in ordine alla ribadita àffermazione di responsabilità per i reati contestati. 16. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di IE D'CO è, nel suo complesso, infondato. I ricorsi proposti nell'interesse di IO NS, UE Di ZI, IA UF, DE IM LL, MA IO, RL HI, IO FE, ET FE, LE Di ZI, TO PU, AT NT, MA LL e LA EK sono inammissibili. 2. L'impugnazione di IE D'CO, unico ricorrente a non avere concordato la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è articolata in quattro motivi, il primo dei quali relativo al delitto di narcotraffico ascrittogli al capo 20 e i restanti relativi ai tentativi di rapina di cui al capo 24. 2.1. In primo luogo, appare oltremodo generico il primo motivo, fondato su considerazioni - pur prettamente di merito e, dunque, estranee allo scrutinio di legittimità - che lumeggiano vaghe opzioni ricostruttive alternative del contenuto dei dialoghi oggetto di captazione, senza neppure chiarire dove risulterebbe fallace l'inferenza logica dei giudici di merito e quale sarebbe una più corretta esegesi dei colloqui. La doglianza inerente l'asserita mancanza di risposta alle censure espresse nell'atto di gravame, peraltro, trascura il sereno e non superficiale scrutinio delle conversazioni, definite «ricche di dettagli in ordine alla qualità della sostanza stupefacente, al prezzo che potrebbe essere pattuito e alle modalità di trasferimento dello stupefacente» (pp. 30-33. D'altronde, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità - cfr., proprio in tema di "droga parlata", Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; conformi, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01). Invero, esondano nel vizio di genericità sub specie di aspecificità i motivi di ricorso per cassazione che, sia pure svolgendo censure meramente assertive e 5 apodittiche ovvero, come nel caso di specie, enunciando astrattamente principi giurisprudenziali, difettino in concreto di una critica argomentata avverso il provvedimento impugnato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01). 2.2. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente. 2.2.1. Il capo 24 ha per oggetto una reiterata serie di condotte univocamente dirette ad impossessarsi, con violenza e minaccia, del denaro e dei beni di valore contenuti all'interno dell'abitazione delle persone offese. IE D'CO e gli altri imputati concorrenti (AT NT, LE Di ZI, UE Di ZI, TO PU e AR Sabbatino), dopo avere effettuato plurimi sopralluoghi, essersi procurati arnesi da scasso, cellulari ed armi e avere pianificato nel dettaglio le modalità operative della rapina e la divisione dei ruoli, si recarono nei pressi della suddetta abitazione in quattro distinte occasioni, senza che gli esecutori materiali (D'CO ed UE Di ZI) portassero a compimento il delitto, per cause indipendenti dalla loro volontà. 2.2.2. Quanto alla rilevanza, ex art. 56, primo comma, cod. pen., oltre agli atti direttamente esecutivi ovvero anche di quelli preparatori, il Collegio condivide appieno e intende dare seguito all'orientamento del tutto maggioritario, secondo cui, per la configurabilità del tentativo, rilevano non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (cfr. Sez. 1, n. 37091 del 19/07/2023, Caminiti, Rv. 285282-01, relativa ad estorsione;
Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931-01, che ha riconosciuto il tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione nella condotta degli imputati che - progettato il rapimento di un ex-complice, reclutati gli uomini e predisposti i mezzi necessari - si erano appostati presso la sua abitazione, a bordo di un'autovettura, muniti di fascette e di una pistola, in attesa che se ne allontanasse, senza riuscire a prelevarlo perché la vittima, invece di usare il ciclomotore che sarebbe stato bloccato con un finto incidente, aveva usato un'automobile, così cogliendo di sorpresa i componenti del commando operativo;
Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963-01, relativa a tentativo di rapina ad un furgone portavalori, con riferimento agli indici utilizzabili per stabilire se l'azione avesse una significativa probabilità di essere portata a compimento, tra cui l'individuazione dell'obiettivo, la progettazione dell'azione nei minimi 6 particolari, la progressione nell'organizzazione - con l'approvvigionamento di una pala gommata, di armi e di maschere per i volti - nonostànte la certezza del monitoraggio delle forze dell'ordine, nonché la scelta di un'idonea strada con curve a gomito per l'agguato; Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv. 269930- 01, che ha ritenuto immune da censure la condanna per tentata rapina in danno di un furgone portavalori in quanto gli imputati - studiato il percorso, acquisita la conoscenza dei luoghi di predisposizione degli incassi ed altresì approntata un'autovettura di origine furtiva per garantirsi la fuga - avevano pedinato il mezzo muniti di un'arma e di una maschera, non portando a termine l'azione per l'imprevisto transito di un'auto dei carabinieri;
Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv. 268644-01, che ha riconosciuto il duplice tentativo di rapina nella condotta degli imputati che, acquisita la disponibilità di guanti e cappelli, avevano compiuto una ricerca in automobile di istituti bancari non eccessivamente protetti e, in due occasioni, scesi dalla vettura, si erano portati, nel primo caso, nei pressi della porta di ingresso di una banca e, nell'altro, all'interno, salvo allontanarsi per la percepita presenza della vigilanza;
Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016, Colombo, Rv. 267006-01, che ha ritenuto legittima la condanna per concorso nel tentativo di rapina di due soggetti - uno dei quali in possesso di un taglierino e di una sacca utilizzati per compiere altre rapine - che avevano lasciato l'auto nei pressi di un ufficio postale con le portiere aperte e la chiave nel quadro di accensione, avevano cercato di sottrarsi al controllo di polizia fornendo spiegazioni contrastanti circa la loro presenza in loco, ed avevano intrattenuto tra loro conversazioni intercettate da cui emergeva il comune intento di dissimulare la ragione di tale loro presenza;
Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Amatista, Rv. 264589-01, relativa alla presenza - dopo un precedente sopralluogo - in ora notturna, all'ingresso del parcheggio di un supermercato, di tre persone, una delle quali, alla vista degli agenti, aveva gettato in terra un berretto modificato in passamontagna mediante due fori per gli occhi, mentre gli altri due avevano guanti in lattice e un coltello a serramanico;
Sez. 2, n. 36536 del 21/09/2011, D'Alessandro, Rv. 251145-01; Sez. 2, n. 41649 del 05/11/2010, Vingiani, Rv. 248829-01). Il contrario, minoritario indirizzo che ritiene che siano rilevanti esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto l'univocità degli atti indicherebbe non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta (cosiddetta "tesi oggettiva". Cfr. Sez. 3, n. 15656 del 02/02/2022, Rocca, Rv. 283045-01; Sez. 1, n. 9411 del 07/01/2010, Musso, Rv. 246620-01; Sez. 1, n. 40058 del 24/09/2008, Cristello, Rv. 241649-01; Sez. 3, n. 16084 del 25/10/1978, Marotta, Rv. 140639-01) non si confronta adeguatamente con il dato 7 letterale e il consolidato contesto sistematico. Invero, l'elemento oggettivo del reato tentato, fattispecie autonoma rispetto al reato consumato, si incentra sui tre elementi di idoneità degli atti, univocità degli atti e mancato compimento dell'azione o mancato verificarsi dell'evento, così collocandosi tra la semplice cogitatio (accordo non punibile ai sensi dell'art. 115 cod. pen.) ed il delitto consumato. L'accertamento della idoneità degli atti, da valutarsi ex ante e in concreto secondo il criterio della prognosi postuma, prescinde da una valutazione probabilistica di realizzazione dell'intento delittuoso, focalizzandosi sulla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone e la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma violata, indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei. Si configura, invece, un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., nel caso di un'inefficienza strutturale e strumentale dei mezzi, assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, rispetto all'attuazione del proposito criminoso. La prova dell'univocità dell'atto (quale parametro probatorio) può essere raggiunta sulla base non solo dell'atto in sé considerato, ma anche di semplici atti preparatori (in particolare, allorquando accompagnati ed esaltati nella loro pregnanza euristica da elementi istruttori particolarmente significativi), tali da rivelare la finalità dell'agente e addirittura l'imminente passaggio alla fase esecutiva del delitto, pur senza postularne necessariamente l'avvio. La normativa vigente non ripropone la nozione di "delitto mancato", in contrapposizione a quella di "delitto tentato", presente nel codice NA (ove si faceva espresso riferimento a concetti quali «cominciamento» ed «esecuzione», con ampi margini di perplessità esegetiche). L'art. 56 cod. pen. distingue, viceversa, tra tentativo non compiuto («se l'azione non si compie») e tentativo compiuto («se [...] l'evento non si verifica»), con evidente rilievo dato non alla mera «esecuzione», ma all'intera «azione» (lemma - utilizzato anche nel precedente art. 49, secondo comma, cod. pen. - che copre una assai più ampia area semantica, tale da ricomprendere anche la perpetrazione di condotte con cui sia stato approntato e completato il piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia avuto inizio la sua attuazione, pur senza pervenirsi alla fase esecutiva vera e propria, ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice); i commi successivi dell'art. 56 cod. pen., nel prevedere la desistenza dell'azione e ['impedimento da parte dell'agente dell'evento determinato dagli atti esecutivi veri e propri, confermano i due livelli del tentativo punibile sanzionati in modo differente. In conclusione, l'unico criterio di ordine generale per il riconoscimento dell'univocità è costituito dall'imprevedibilità della non consumazione, ovvero da quella complessiva situazione di fatto in cui tutto fa supporre che il reato sarà commesso, e non appaiono percepibili incognite che pongano in dubbio tale 8 eventualità; l'agente potrà, dunque, dimostrare di avere receduto dal proposito criminoso solo mediante desistenza volontaria o recesso attivo. Analogamente, occorre aver riguardo alla idoneità non dei singoli atti, ma dell'azione valutata nel suo complesso. Non è, pertanto, revocabile in dubbio la correttezza della qualificazione come reato tentato delle azioni reiteratamente poste in essere, con fini di sottrazione di beni mobili mediante violenza e minaccia, da D'CO e dagli altri concorrenti, protrattesi sino alla soglia della fase prettamente esecutiva. 2.2.3. La Corte di appello evidenzia poi - pp. 34-35 - l'assoluta «involontarietà della cessazione della condotta delittuosa», illustrando come ognuno dei quattro episodi non abbia avuto séguito per «fatti imprevisti non voluti dagli imputati»: la presenza di due donne insieme alla persona offesa, il sopraggiungere di un'altra vettura, la permanenza in casa delle vittime che ha reso impossibile l'aggressione pianificata al momento dell'ingresso, il passaggio di un'autopattuglia dei Carabinieri. Poiché «tutte le circostanze fattuali di cui si è detto sono avulse dalla volontà degli agenti [...] la loro rinuncia non può qualificarsi come desistenza volontaria». Questa conclusione appare pienamente coerente con l'insegnamento di questa Corte regolatrice e, prima ancora, con il chiaro dettato codicistico. Seppure si verta in un caso di tentativo incompiuto e la desistenza sia quindi astrattamente ipotizzabile, difetta platealmente il requisito della libera scelta di arrestare gli atti da cui avrebbe preso le mosse il meccanismo causale capace di produrre l'evento e la desistenza (che, ex art. 56, terzo comma, cod. pen., devono essere interrotti «volontariamente»). L'esimente non richiede un'autentica resipiscenza e potrebbe essere giustificata da motivi di qualsiasi natura, anche utilitaristici, ma necessita nondimeno di una deliberazione assunta in piena libertà, indipendentemente da fattori esterni suscettibili di influire sulla determinazione dell'agente; in particolare, non è configurabile la desistenza volontaria qualora la rinuncia discenda dalla sopravvenienza di rischi o difficoltà non preventivati (Sez. 1, n. 2077 del 05/10/2023, dep. 2024, De Vito, Rv. 285615-01; Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137-01; Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647-01). La decisione da parte di D'CO, nei singoli episodi in contestazione, di non proseguire nella condotta tipica non può considerarsi, in conclusione, il frutto di una sua determinazione "volontaria". 2.2.4. È parimenti corretta l'imputazione che contesta al ricorrente quattro distinti tentativi di rapina. La valutazione di autonomia delle singole fattispecie concrete, ovvero dell'unicità (o meno) dell'azione, deve procedere secondo un duplice criterio, 9 21/ finalistico e temporale. L'unicità del fine non è, infatti, sufficiente ad imprimere all'azione un carattere unitario, dovendo accertarsi anche la "contestualità"' dell'azione, ovvero l'immediato succedersi dei singoli atti. Ne consegue che le diverse condotte poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto, finalizzate ad impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detenga, costituiscono autonomi tentativi di reato, unificabili sotto il vincolo della continuazione, quando - singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale - appaiano dotate di una propria completa individualità; al contrario, si ha un solo tentativo di rapina, pur in presenza di molteplici atti di violenza o minaccia, allorché questi, alla stregua dei criteri sopra enunciati, risultino sorretti da un'unica e continua determinazione che non registri, sul piano della volontà e dell'attuazione, interruzioni, desistenze o quant'altro, e costituiscano perciò singoli momenti di un'unica azione (Sez. 2, n. 2542 del 16/10/2014, dep. 2015, Marseglia, Rv. 261854-01. Conformi anche Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv. 268644-01; Sez. 6, n. 9952 del 22/01/2003, Fanti, Rv. 224040-01, sempre riguardanti una fattispecie di rapina, nonché, in tema di estorsione tentata, Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, Tammaro, Rv. 256729-01; Sez. 2, n. 24541 del 15/06/2012, Nicotra, Rv. 253086-01). In applicazione di tali principi di diritto, appare evidente, nel caso concreto, che le distinte condotte contestate agli imputati, pur sorrette da un'unica e continua determinazione di rapinare le persone offese all'interno della loro abitazione, risultino costantemente interrotte e riprese, nell'arco temporale di oltre una settimana. L'elemento temporale evidenzia, quindi, una netta cesura tra le varie azioni, che impedisce ogni conclusione di contestualità dell'azione. 2.3. Il quarto motivo, con cui si eccepisce l'omessa risposta all'invocata applicazione del recesso attivo, è manifestamente infondato. L'art. 56, quarto comma, cod. pen. prevede una diminuzione della pena per chi volontariamente impedisca l'evento. La norma presuppone, dunque, testualmente la volontà della condotta impeditiva (Sez. 1, n. 2077 del 05/10/2023, dep. 2024, De Vito, Rv. 285615-01; Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647-01) e un comportamento attivo volto a scongiurare il verificarsi dell'evento (Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137- 01; Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170-01; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677-01). Peraltro, questo schema dell'impedimento volontario dell'evento postula che l'attività criminosa sia già stata compiuta e sia conseguentemente in svolgimento l'ormai autonomo processo di causazione dell'evento, interrotto dal riattivarsi dell'agente (Sez. 1, n. 40936 del 08/10/2009, 10 A Amato De Serpis, Rv. 245560-01; Sez. 1, n. 7033 del 11/01/1996, Pietrzak, Rv. 205326-01). Nella vicenda storica in esame (rectius, in ciascuna delle quattro occasioni in cui i concorrenti si accinsero ad entrare nell'abitazione delle persone offese, secondo la dettagliata ricostruzione dei giudici di merito), risulta inequivocabilmente che, non solo l'azione criminale era rimasta soltanto a una fase di mero conato, ma soprattutto, come chiaramente illustrato sub 2.2.3, la mancata prosecuzione della condotta derivava esclusivamente da fattori esterni, senza i quali i còrrei non avrebbero abbandonato il loro proposito predatorio. La censura contenuta nell'atto di gravame risulta, dunque, radicalmente disattesa dalla Corte di appello, in maniera implicita ma chiarissima, in quanto poggiata su presupposti logico-fattuali incompatibili con lo svolgimento dei fatti, come accertato sulla scorta delle emergenze processuali. 2.4. Il ricorso di IO D'CO deve, in conclusione, essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 3. Per quel che concerne le impugnazioni proposte dagli altri coimputati, tutti destinatari di una sentenza resa sulla base di quanto concordato tra le parti, è opportuno premettere alla disamina delle singole doglianze, senza sacrificio di un esame specifico delle peculiarità di ciascuna di esse, alcune precisazioni comuni a tutti i motivi di ricorso proposti. Il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01). Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878-01). )/7 11 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appaiono, con ogni evidenza, articolati con motivi non consentiti (avuto riguardo alla scelta negoziale con cui è stato definito il grado di appello, interrompendo la catena devolutiva) e, talora, oltremodo generici (in quanto del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione) i ricorsi presentati nell'interesse di UE Di ZI, IA UF, DE IM LL, MA IO, RL HI, IO FE, ET FE, LE Di ZI, TO PU, AT NT, MA LL e LA EK. 4.1. Gli stringati atti di impugnazione di UF, LL, IO FE, ET FE, LE Di ZI e NT si limitano a dedurre l'asserito mancato scrutinio ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., senza, d'altronde, neppure minimamente fare cenno alle circostanze che avrebbero dovuto essere valutate dalla Corte territoriale pro reis. 4.2. Sotto l'abito formale della violazione di legge, eccependo l'irrogazione di una pena illegale (censura astrattamente deducibile), anche il ricorso di PU si duole in effetti - in termini del tutto aspecifici - soltanto del mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., senza affrontare affatto l'altra questione, richiamata solo nell'intestazione dell'atto. 4.3. Il ricorso di UE Di ZI è diretto a sollecitare una rivalutazione della piattaforma istruttoria e delle conseguenti considerazioni in punto di diritto in riferimento alla penale responsabilità per il capo 24, nonostante gli specifici motivi di gravame sul punto (analoghi, peraltro, a quelli articolati da D'CO e puntualmente valutati dalla Corte milanese) fossero stati oggetto di formale rinuncia. 4.4. Il ricorso di IO si fonda sul mancato esame dei motivi rinunciati e invoca un'impossibile nuova lettura di specifici elementi di prova. 4.5. La difesa di HI deduce la genericità delle imputazioni, per indeterminatezza quantitativa dello stupefacente oggetto di contestazione, con conseguente sproporzione della pena inflitta (che è esattamente quella concordemente richiesta dalle parti). 4.6. I ricorsi di LL e di EK deducono entrambi doglianze in tema di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ma, come accennato, anche tali censure risultano precluse in conseguenza del negozio abdicativo. 4.7. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., tutti i suddetti ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo 12 5. A IO NS sono State contestate sub A cinque violazioni al testo unico sugli stupefacenti, tutte relative a condotte di acquisto e detenzione di cannabici, per un peso ponderale oscillante da sette ai novantadue chilogrammi. Oggetto del presente ricorso è soltanto la condotta di acquisto da IE D'CO di cinquanta chilogrammi di hashish in data imprecisata, successiva al 16 maggio 2017. La censura difensiva, a fronte dell'assoluzione per la medesima vicenda del suddetto D'CO, fa leva su una presunta violazione dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. («Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati»). Nel caso di specie, difetta, ad avviso del Collegio, il presupposto di legge dell'impugnazione del concorrente nel medesimo reato per motivi non esclusivamente personali. Da un lato, infatti, l'unico fatto storico ha condotto alla diversa sussunzione nelle speculari ma non sovrapponibili condotte di cessione e di acquisto ascritte, ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, alle due diverse parti del negozio illecito (cfr. Sez. 3, n. 31518 del 29/09/2020, B., Rv. 280040-01; Sez. 5, n. 4529 del 10/11/2010, dep. 2011, Malkoc, Rv. 249252-01, secondo cui integrano autonome ipotesi di reato addirittura l'acquisto e la successiva vendita di sostanze stupefacenti, poste in essere in tempi diversi da uno stesso soggetto;
si veda anche, per una completa ricostruzione della norma incriminatrice, Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581-01). L'affermazione di insussistenza del fatto posta alla base della pronuncia liberatoria per quanto attiene alla posizione di D'CO non ha, dunque, rilievo rispetto al distinto fatto di reato ascritto ad NS. Dall'altro, occorre rilevare come, dalla lettura della sentenza impugnata (pp. 28-30) si evinca chiaramente che i giudici milanesi hanno assolto parzialmente IE D'CO dall'imputazione ascrittagli al capo 20 (simmetrica, sul punto che qui viene in rilievo, al sopra indicato capo A), per quanto attiene alla contestata cessione in favore di NS, dubitando che fosse D'CO il soggetto evocato, quale cedente, senza farne espressamente il nome, in una conversazione telefonica tra gli altri coimputati HI e NT. In tale colloquio, invero, i due dialoganti citano - espressamente e senza incertezze - la persona di NS come colui che, tempo prima, aveva acquistato «una partita di 50 kg.» di sostanza stupefacente. Al contrario, il coinvolgimento di D'CO in questo episodio sarebbe stato fatto derivare dal primo giudice dall'affrettata interpretazione di un ambiguo riferimento («quello là»). Secondo la Corte di appello, questa individuazione 13 Il Preident poggia solo su labili congetture e lo stesso racconto, «in assenza di circostanze specifiche, sembra piuttosto una millanteria del NT'per accreditarsi nel ruolo di grande spacciatore». Non vi è, dunque, piena sovrapponibilità tra le ragioni per le quali D'CO è stato assolto in parte qua e quelle oggetto del concordato sulla pena proposto da NS. Per il primo difetta totalmente la prova del suo coinvolgimento nella vicenda, laddove per il secondo le assai più generiche perplessità sulla credibilità del racconto (che lo chiama, però, nominativamente in causa) restano assorbite dalla rinuncia sottesa al concordato. I profili di censura sono, dunque, manifestamente infondati, restando radicalmente escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proficuamente coltivata dal coimputato. Anche il ricorso di IO NS deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di D'CO IE, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di NS IO, Di ZI UE, UF IA, LL DE IM, IO MA, HI RL, FE IO, FE ET, Di ZI LE, PU TO, NT AT, LL MA e EK LA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2025 Il Consigliere estensore