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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/09/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1000 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
(C.f. ), nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Giglio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via Fiume Mesima, n.30, giusta procura in atti;
E
(C.f. ), nato il [...] a [...], e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, dall'avv. Fiumano'
Pierluigi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torino, alla Via A. P. Chanoux n. 12/24, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato il 17 giugno 2025, e hanno adito Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 7 dicembre 1997, in Catanzaro (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Catanzaro, con atto dell'anno 1997, n. 27, parte II, Serie A).
I coniugi hanno premesso che:
- dalla loro unione sono nati i figli: (il 03/10/1998), economicamente Persona_1 autosufficiente, e il 30/01/2004, non ancora economicamente autosufficiente;
Controparte_1
- divenuto impossibile il proseguo della convivenza, i coniugi si sono separati con sentenza n.
1119/2023, pronunciata dal Tribunale di Ivrea in data 15.11.2023, passata in giudicato;
- dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
Per tali ragioni hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare, condotta in locazione, sita in Ciriè alla Via Vittorio Veneto n. 39, viene assegnata al sig. , con i beni e gli arredi ivi contenuti, ad eccezione della macchina Parte_2 da cucire marca SINGER completa degli accessori ivi presenti, che il sig. si obbliga Parte_2
a restituire alla ex coniuge.
2) I figli della coppia e , entrambi maggiorenni, continueranno Persona_1 Controparte_1
a vivere presso la casa familiare. Il padre si occuperà del mantenimento del figlio , sino a CP_1 quando il predetto non troverà una propria occupazione e, dunque, non sarà in grado di rendersi autosufficiente.
3) L'autovettura Fiat Stilo, targata BY120KN, già di proprietà di rimarrà Parte_2 nell'uso esclusivo del medesimo.
4) Il sig. si obbliga a versare, in un'unica soluzione alla sig.ra , la Parte_2 Parte_1 somma di C. 2.500,00, a tacitazione tombale del suo pregresso mantenimento disposto in sede di separazione, somma da corrispondersi non appena depositato il presente ricorso.
5) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa economica a titolo di assegno divorzile”.
All'udienza dell'11 settembre 2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea (avvenuta il 12 settembre 2023) nel procedimento R.G. n. 1242/2023, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 15 novembre 2023, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“1) La casa familiare, condotta in locazione, sita in Ciriè alla Via Vittorio Veneto n. 39, viene assegnata al sig. , con i beni e gli arredi ivi contenuti, ad eccezione della macchina Parte_2 da cucire marca SINGER completa degli accessori ivi presenti, che il sig. si obbliga Parte_2
a restituire alla ex coniuge.
2) I figli della coppia e , entrambi maggiorenni, continueranno Persona_1 Controparte_1
a vivere presso la casa familiare. Il padre si occuperà del mantenimento del figlio , sino a CP_1 quando il predetto non troverà una propria occupazione e, dunque, non sarà in grado di rendersi autosufficiente.
3) L'autovettura Fiat Stilo, targata BY120KN, già di proprietà di rimarrà Parte_2 nell'uso esclusivo del medesimo.
4) Il sig. si obbliga a versare, in un'unica soluzione alla sig.ra , la Parte_2 Parte_1 somma di C. 2.500,00, a tacitazione tombale del suo pregresso mantenimento disposto in sede di separazione, somma da corrispondersi non appena depositato il presente ricorso.
5) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa economica a titolo di assegno divorzile”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e all'interesse della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Data la natura e l'esito della lite, le spese si dichiarano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Catanzaro (CZ), in data 7 dicembre 1997, tra (C.f. Parte_1
), nata il [...] a [...], e (C.f. C.F._1 Parte_2
), nato il [...] a [...], trascritto nei registri degli atti di C.F._2 matrimonio del Comune di Catanzaro al n. 27, Parte II, Serie A, anno 1997;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1000 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
(C.f. ), nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Giglio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via Fiume Mesima, n.30, giusta procura in atti;
E
(C.f. ), nato il [...] a [...], e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, dall'avv. Fiumano'
Pierluigi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torino, alla Via A. P. Chanoux n. 12/24, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato il 17 giugno 2025, e hanno adito Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 7 dicembre 1997, in Catanzaro (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Catanzaro, con atto dell'anno 1997, n. 27, parte II, Serie A).
I coniugi hanno premesso che:
- dalla loro unione sono nati i figli: (il 03/10/1998), economicamente Persona_1 autosufficiente, e il 30/01/2004, non ancora economicamente autosufficiente;
Controparte_1
- divenuto impossibile il proseguo della convivenza, i coniugi si sono separati con sentenza n.
1119/2023, pronunciata dal Tribunale di Ivrea in data 15.11.2023, passata in giudicato;
- dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
Per tali ragioni hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare, condotta in locazione, sita in Ciriè alla Via Vittorio Veneto n. 39, viene assegnata al sig. , con i beni e gli arredi ivi contenuti, ad eccezione della macchina Parte_2 da cucire marca SINGER completa degli accessori ivi presenti, che il sig. si obbliga Parte_2
a restituire alla ex coniuge.
2) I figli della coppia e , entrambi maggiorenni, continueranno Persona_1 Controparte_1
a vivere presso la casa familiare. Il padre si occuperà del mantenimento del figlio , sino a CP_1 quando il predetto non troverà una propria occupazione e, dunque, non sarà in grado di rendersi autosufficiente.
3) L'autovettura Fiat Stilo, targata BY120KN, già di proprietà di rimarrà Parte_2 nell'uso esclusivo del medesimo.
4) Il sig. si obbliga a versare, in un'unica soluzione alla sig.ra , la Parte_2 Parte_1 somma di C. 2.500,00, a tacitazione tombale del suo pregresso mantenimento disposto in sede di separazione, somma da corrispondersi non appena depositato il presente ricorso.
5) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa economica a titolo di assegno divorzile”.
All'udienza dell'11 settembre 2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea (avvenuta il 12 settembre 2023) nel procedimento R.G. n. 1242/2023, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 15 novembre 2023, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“1) La casa familiare, condotta in locazione, sita in Ciriè alla Via Vittorio Veneto n. 39, viene assegnata al sig. , con i beni e gli arredi ivi contenuti, ad eccezione della macchina Parte_2 da cucire marca SINGER completa degli accessori ivi presenti, che il sig. si obbliga Parte_2
a restituire alla ex coniuge.
2) I figli della coppia e , entrambi maggiorenni, continueranno Persona_1 Controparte_1
a vivere presso la casa familiare. Il padre si occuperà del mantenimento del figlio , sino a CP_1 quando il predetto non troverà una propria occupazione e, dunque, non sarà in grado di rendersi autosufficiente.
3) L'autovettura Fiat Stilo, targata BY120KN, già di proprietà di rimarrà Parte_2 nell'uso esclusivo del medesimo.
4) Il sig. si obbliga a versare, in un'unica soluzione alla sig.ra , la Parte_2 Parte_1 somma di C. 2.500,00, a tacitazione tombale del suo pregresso mantenimento disposto in sede di separazione, somma da corrispondersi non appena depositato il presente ricorso.
5) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa economica a titolo di assegno divorzile”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e all'interesse della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Data la natura e l'esito della lite, le spese si dichiarano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Catanzaro (CZ), in data 7 dicembre 1997, tra (C.f. Parte_1
), nata il [...] a [...], e (C.f. C.F._1 Parte_2
), nato il [...] a [...], trascritto nei registri degli atti di C.F._2 matrimonio del Comune di Catanzaro al n. 27, Parte II, Serie A, anno 1997;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo