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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 29/01/2026, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1318/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3082/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401478592 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 863/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la notifica dell'avviso di accertamento n. 112401478592 relativo alla TARI ed alla TEFA per gli anni 2018-2023 con cui il Comune di Roma le chiede € 1.883.
Il Comune non si è costituito in giudizio.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
La Ricorrente ha dimostrato che l'unità immobiliare ubicata in Roma alla Indirizzo_1 l'ebbe ad affittare il 12.1.2018 contratto prorogato fino al 2025 con contratto originario e la relativa proroga registrati presso l'A.f. (contrato poi formalmente risolto nel 2024).
L'atto impugnato va quindi annullato. Segue il dispositivo con la condanna delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 600, oltre oneri accessori di legge se dovuti, ed oltre CU.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3082/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401478592 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 863/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la notifica dell'avviso di accertamento n. 112401478592 relativo alla TARI ed alla TEFA per gli anni 2018-2023 con cui il Comune di Roma le chiede € 1.883.
Il Comune non si è costituito in giudizio.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
La Ricorrente ha dimostrato che l'unità immobiliare ubicata in Roma alla Indirizzo_1 l'ebbe ad affittare il 12.1.2018 contratto prorogato fino al 2025 con contratto originario e la relativa proroga registrati presso l'A.f. (contrato poi formalmente risolto nel 2024).
L'atto impugnato va quindi annullato. Segue il dispositivo con la condanna delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 600, oltre oneri accessori di legge se dovuti, ed oltre CU.