Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/05/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 139/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE), il 21/06/1973, residente in [...]19/8
16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CAPURRO LUCA (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 26/11/1977, residente in [...]19/8 16100
GENOVA [GE] ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CAPURRO LUCA (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 10/10/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) l'immobile sito in Genova, via Casaregis, 19/8, già adibito a casa coniugale, risulta di proprietà della signora e resterà ad essa assegnato;
Pt_1
3) Il figlio verrà affidato, in forma congiunta, ad entrambi i Persona_1
genitori i quali collaboreranno insieme nelle scelte educative, sportive, ricreative, sanitarie e scolastiche ad esso relative che verranno prese di comune accordo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione sulle questioni fondamentali tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4) Le parti intendono disciplinare il regime di affidamento e di frequentazione con il figlio nella maniera, il più possibile, paritetica, sempre mettendo al centro dell'attenzione le esigenze ed i desiderata dello stesso figlio;
5) il padre e la madre, in tal senso, avranno la facoltà di visitare e tenere presso di sé il figlio con la più ampia libertà, nel rispetto delle esigenze e delle aspirazioni di quest'ultimo, previo accordo e compatibilmente con gli impegni dell'altro genitore, dall'uscita dalla scuola fino alla mattina successiva, accompagnandolo direttamente a scuola, andando a bilanciare settimanalmente anche le rispettive notti di affido del figlio, nonché, in ogni caso, concordato l'affidamento di due fine settimana al mese in forma alternata, dalle ore 10 del sabato alle ore 21 della domenica, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e previo accordo con il genitori in quel momento affidatario;
6) Il padre, in ogni caso, avrà, altresì, facoltà di trascorrere col figlio periodi di vacanza, anche non consecutivi, di 7 giorni durante il periodo invernale e di 14 giorni durante le vacanze estive, avuto riguardo ai rispettivi impegni lavorativi,
3 previo accordo con la madre e compatibilmente con lo stato di salute e le necessità del figlio;
7) I genitori avranno diritto a trascorrere con il proprio figlio il Natale e la
Pasqua con il criterio dell'alternanza, compatibilmente con lo stato di salute e le necessità del figlio;
il genitore cui non spetterà trascorrere il Natale avrà diritto a trascorrere con il figlio la giornata di Santo Stefano e, parimenti, il genitore cui non spetterà trascorrere con il figlio la Pasqua avrà diritto a trascorrervi la giornata di Pasquetta;
8) Sino al raggiungimento della maggiore età e, comunque, dell'autonomia economica, il padre riconoscerò alla madre un contributo mensile pari ad euro
150,00 a titolo di mantenimento alle spese ordinarie, oltre alla rinuncia alla quota parte del 50% dell''assegno a lui spettante (ANF) per il figlio che verrà, quindi, corrisposto integralmente alla signora il signor per Pt_1 Pt_2
la parte da lui dipendente, si impegna, inoltre, a mettere a diposizione di costei la documentazione necessaria ad accertare la presenza dei requisiti richiesti per il relativo ottenimento;
9) In punto spese straordinarie, ivi comprese quelle mediche, scolastiche, sportive e ludiche del figlio, come ed in quanto preventivamente concordate, si precisa che verranno equamente ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge;
10) I genitori, nel rispetto del diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, si impegnano a non frequentare un nuovo compagno/a in presenza del figlio, fintanto che non vivano una relazione stabile e finché quest'ultimo non abbia fisiologicamente il tempo necessario a metabolizzare la separazione;
11) I coniugi dichiarano di avere tra loro risolto ogni altra questione patrimoniale, salva sempre la possibilità di richiedere mutamenti qualora le condizioni patrimoniali degli stessi dovessero, per qualsiasi ragione, cambiare;
12) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
13) I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore;
4 14) I coniugi si obbligano, pertanto, a provvedere a tutti gli adempimenti necessari per dare effettiva e concreta esecuzione alle pattuizioni come sopra intervenute
15) Tutte le spese del presente procedimento ed accessori, comprese quelle di natura legale e fiscale, saranno a carico del signor . Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2009, Numero 637, Parte
II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
In Genova nella camera di consiglio del 24.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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