Versione
1 febbraio 1991
1 febbraio 1991
Art. 13. 1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 28 miliardi, si provvede esclusivamente mediante e nei limiti del gettito derivante dalla forfetizzazione e rivalutazione dei diritti cosi' come prevista dagli articoli 3, 4 e 5, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 04/06/2012, n. 2669Provvedimento: […] In sostanza, la società ricorrente (che consorzia 85 piccole e medie imprese operanti nella provincia di Frosinone) nell'ambito del programma di iniziative presentate alla Regione per il 2008, comportanti una spesa complessiva di € 689.000,00, chiedeva la concessione di contributi, ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 14 del 1991. […]Leggi di più...