Art. 13. 1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 28 miliardi, si provvede esclusivamente mediante e nei limiti del gettito derivante dalla forfetizzazione e rivalutazione dei diritti cosi' come prevista dagli articoli 3, 4 e 5, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.