Articolo 13 della Legge 15 gennaio 1991, n. 14
Articolo 12
Versione
1 febbraio 1991
Art. 13. 1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 28 miliardi, si provvede esclusivamente mediante e nei limiti del gettito derivante dalla forfetizzazione e rivalutazione dei diritti cosi' come prevista dagli articoli 3, 4 e 5, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1991
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