Articolo 428 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 428. Fondi per il pagamento delle indennita' 1. Le commissioni procedono al pagamento delle indennita' di requisizione:
a) in zona territoriale mediante ordinativi su aperture di credito disposte a favore dei presidenti delle commissioni stesse presso le competenti direzioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze; b) nella zona delle operazioni, mediante ordinativi tratti sulle casse militari. 2. Per somme di piccola entita', il pagamento puo' essere direttamente effettuato dalle commissioni stesse sui fondi prelevabili in contanti. Il limite delle somme che possono essere pagate direttamente e di quelle da prelevarsi a tale scopo e' stabilito dall'autorita' da cui la commissione dipende. 3. I presidenti delle commissioni di requisizione, nella gestione dei fondi loro assegnati, assumono la qualifica, le attribuzioni e le responsabilita' dei funzionari delegati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 .
Nota all' art. 428:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 , si vedano le note all'articolo 323.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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