TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/12/2025, n. 4745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4745 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7542/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa AU ZA MA ha pronunciato ex art. 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 7542/2021 promossa da
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in Parte_1 atti, dall'avv. Domenico Caputo;
APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, CP_1 dagli avv.ti Massimiliano Antoniucci e Alessandro Maltarolo;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 889/2021 del 20.05.2021, pronunciata dal Giudice di
Pace di Bari a definizione del procedimento n. 843/2021 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12.11.2025, che qui si intendono integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di appello regolarmente notificato, la società ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 889/2021 del Giudice di Pace di Bari, con cui è stata rigettata la domanda di restituzione della somma di € 975,18, a titolo di rimborso degli importi mensili addebitati da sulle CP_1 fatture di fornitura di energia elettrica, nel periodo aprile 2010 – dicembre 2011, come addizionale enti locali, con rivalutazione monetaria e interessi. A fondamento dell'atto di gravame, ha rilevato i)
l'errata applicazione dell'art. 29 L. n. 428/1990 commessa dal giudice di primo grado, con manifesta violazione dei principi e delle disposizioni comunitarie applicabili alla fattispecie oggetto di scrutinio, nella parte in cui ha ritenuto che la domanda di rimborso avente ad oggetto diritti e imposte, quando la relativa spesa ha concorso a formare reddito di impresa, deve essere comunicata anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi, a pena di inammissibilità, comunicazione di cui la società appellante non ha fornito prova;
ii) l'intervenuta abrogazione dell'art. 6 co.3 D.L. n.511/88, convertito con L. n. 20/89, disciplinante l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, norma ritenuta illegittima a seguito di pronunce della Corte di Giustizia U.E. e della Corte di
Cassazione. Ha, pertanto, concluso per la riforma della sentenza impugnata con condanna dell'appellata alla restituzione della somma di € 975,18, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con pagamento delle spese di lite per i due gradi di giudizio.
2. Costituendosi con comparsa del 21.09.2021, ha sostenuto l'infondatezza CP_1 dell'appello, per errata ricostruzione in fatto e in diritto, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
3. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti, è pervenuta all'udienza del 12.11.2025, dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate dalle parti appellanti, è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
4. L'appello merita integrale accoglimento per le seguenti ragioni.
5. Dagli atti risulta che società dedita alla vendita di energia elettrica e gas CP_1 naturale nel mercato libero, e società che gestisce un'azienda per la produzione di Parte_1 porte tagliafuoco ed altro, hanno sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica, in virtù del quale, per quanto rileva ai fini del giudizio, la prima ha somministrato alla seconda energia elettrica.
I documenti fiscali emessi da in relazione al rapporto di fornitura (depositate in primo grado CP_1 da parte appellante) recano per i consumi di cui al periodo aprile 2010 – dicembre 2011, fra le imposte, le addizionali provinciali applicabili in forza dell'art. 6 del D.L. n. 511/88, così come modificato dalla
L. n. 20/89.
6. In merito alla domanda principale di rimborso di quanto indebitamente corrisposto ex art. 2033 c.c. dalla società appellante a titolo di addizionale ex art. 6 D.L. n. 511/88 dall'aprile 2010 al dicembre 2011, si osserva che è intervenuta recentemente pronuncia della Suprema Corte che, condividendo il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, ha statuito che “l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per cui è ricorso, è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs.
n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che, come sopra rilevato, aveva ricompreso tra i prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, anche l'energia elettrica. Nel 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale per cui è ricorso fosse illegittima per contrasto proprio con la richiamata direttiva 2008/118/CE (che, come sopra rilevato, vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, quale si ipotizzava appunto fosse l'addizionale, prive di 'finalità specifica'). Al fine di evitare la prosecuzione di tale procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto nel 2012, abrogando l'addizionale provinciale: dapprima, nelle Regioni a statuto ordinario, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 18, comma 5, del d.lgs.
6 maggio 2011, n. 68; e, successivamente, nelle Regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16. Tale intervento abrogativo, se ha risolto il problema della illegittimità della addizionale per il futuro, lo ha lasciato tuttavia aperto per le annualità precedenti.
2.3. Anche detto problema deve intendersi risolto alla luce del fatto che l'art. 5 del d.lgs. n. 26 del
2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge
n. 20/1989) – già abrogato, si ribadisce, dal legislatore italiano nel 2012 - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la recentissima sentenza n. 43/2025 dello scorso 15 aprile 2025. Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi escludere
l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito «in favore delle province». A seguito della caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale – in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della
Corte costituzionale – i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione. In definitiva e in estrema sintesi, la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale. Una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale” (cfr. Cass Civ. III n. 13742/2025).
7. In ossequio all'orientamento costituzionale e nomofilattico innanzi richiamato, che trova condivisione e pedissequa applicazione al caso de quo, si osserva che ha CP_1 illegittimamente applicato al consumatore finale, con riferimento al periodo di fornitura di energia elettrica dal 01.03.2010 al 31.12.2011, di cui alle fatture emesse in data 14.04.2010, 16.05.2010,
11.11.2010, 28.07.2011, 15.09.2011, 13.10.2011, 10.11.2011, 12.12.2011, 23.01.2012, sotto la voce
“totale imposte”, l'importo delle addizionali enti locali, per un totale di € 975,18 (cfr. copie fatture di cui al fasc. di primo grado dell'appellante).
Ne consegue che, a seguito della caducazione della norma interna istitutiva della suddetta addizionale – per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale per contrarietà della stessa al diritto dell'U.E. – i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi.
8. Alla luce di quanto precede, trova accoglimento la domanda formulata in primo grado dall'odierna appellante di restituzione della somma di € 975,18, per la non debenza dei pagamenti effettuati dal consumatore finale a titolo di addizionali enti locali poiché effettuati sine titulo, con conseguente condanna del fornitore alla restituzione della suddetta somma. CP_1
9. Su tale importo sono poi dovuti gli interessi al tasso legale, da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo effettivo (cfr. Cass.
Civ n. 28409/2018 secondo cui “Si deve concludere che la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato a seguito di avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti a obbligo restitutorio”), trattandosi di obbligo restitutorio che trova la propria fonte nel contratto di somministrazione di energia elettrica concluso con da CP_1
e, in relazione al quale, quest'ultima ha effettuato il pagamento delle addizionali non Parte_1 dovute.
10. Di converso, sul predetto importo non può essere applicata la rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligo restitutorio avente natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da provarsi a cura del creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 c.c. (cfr. Cass. Civ. n.
5639/2014).
11. Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio possono ritenersi compensate, stante la recente pronuncia di illegittimità costituzionale del 2025 intervenuta dopo la proposizione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione della somma di € 975,18 in favore dell'appellante, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma IV c.c. sull'importo complessivo dovuto dalla data della domanda sino al soddisfo.
2. Spese di lite per il doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Bari il 24.12.2025
Il Giudice
AU ZA MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa AU ZA MA ha pronunciato ex art. 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 7542/2021 promossa da
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in Parte_1 atti, dall'avv. Domenico Caputo;
APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, CP_1 dagli avv.ti Massimiliano Antoniucci e Alessandro Maltarolo;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 889/2021 del 20.05.2021, pronunciata dal Giudice di
Pace di Bari a definizione del procedimento n. 843/2021 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12.11.2025, che qui si intendono integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di appello regolarmente notificato, la società ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 889/2021 del Giudice di Pace di Bari, con cui è stata rigettata la domanda di restituzione della somma di € 975,18, a titolo di rimborso degli importi mensili addebitati da sulle CP_1 fatture di fornitura di energia elettrica, nel periodo aprile 2010 – dicembre 2011, come addizionale enti locali, con rivalutazione monetaria e interessi. A fondamento dell'atto di gravame, ha rilevato i)
l'errata applicazione dell'art. 29 L. n. 428/1990 commessa dal giudice di primo grado, con manifesta violazione dei principi e delle disposizioni comunitarie applicabili alla fattispecie oggetto di scrutinio, nella parte in cui ha ritenuto che la domanda di rimborso avente ad oggetto diritti e imposte, quando la relativa spesa ha concorso a formare reddito di impresa, deve essere comunicata anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi, a pena di inammissibilità, comunicazione di cui la società appellante non ha fornito prova;
ii) l'intervenuta abrogazione dell'art. 6 co.3 D.L. n.511/88, convertito con L. n. 20/89, disciplinante l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, norma ritenuta illegittima a seguito di pronunce della Corte di Giustizia U.E. e della Corte di
Cassazione. Ha, pertanto, concluso per la riforma della sentenza impugnata con condanna dell'appellata alla restituzione della somma di € 975,18, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con pagamento delle spese di lite per i due gradi di giudizio.
2. Costituendosi con comparsa del 21.09.2021, ha sostenuto l'infondatezza CP_1 dell'appello, per errata ricostruzione in fatto e in diritto, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
3. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti, è pervenuta all'udienza del 12.11.2025, dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate dalle parti appellanti, è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
4. L'appello merita integrale accoglimento per le seguenti ragioni.
5. Dagli atti risulta che società dedita alla vendita di energia elettrica e gas CP_1 naturale nel mercato libero, e società che gestisce un'azienda per la produzione di Parte_1 porte tagliafuoco ed altro, hanno sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica, in virtù del quale, per quanto rileva ai fini del giudizio, la prima ha somministrato alla seconda energia elettrica.
I documenti fiscali emessi da in relazione al rapporto di fornitura (depositate in primo grado CP_1 da parte appellante) recano per i consumi di cui al periodo aprile 2010 – dicembre 2011, fra le imposte, le addizionali provinciali applicabili in forza dell'art. 6 del D.L. n. 511/88, così come modificato dalla
L. n. 20/89.
6. In merito alla domanda principale di rimborso di quanto indebitamente corrisposto ex art. 2033 c.c. dalla società appellante a titolo di addizionale ex art. 6 D.L. n. 511/88 dall'aprile 2010 al dicembre 2011, si osserva che è intervenuta recentemente pronuncia della Suprema Corte che, condividendo il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, ha statuito che “l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per cui è ricorso, è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs.
n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che, come sopra rilevato, aveva ricompreso tra i prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, anche l'energia elettrica. Nel 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale per cui è ricorso fosse illegittima per contrasto proprio con la richiamata direttiva 2008/118/CE (che, come sopra rilevato, vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, quale si ipotizzava appunto fosse l'addizionale, prive di 'finalità specifica'). Al fine di evitare la prosecuzione di tale procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto nel 2012, abrogando l'addizionale provinciale: dapprima, nelle Regioni a statuto ordinario, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 18, comma 5, del d.lgs.
6 maggio 2011, n. 68; e, successivamente, nelle Regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16. Tale intervento abrogativo, se ha risolto il problema della illegittimità della addizionale per il futuro, lo ha lasciato tuttavia aperto per le annualità precedenti.
2.3. Anche detto problema deve intendersi risolto alla luce del fatto che l'art. 5 del d.lgs. n. 26 del
2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge
n. 20/1989) – già abrogato, si ribadisce, dal legislatore italiano nel 2012 - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la recentissima sentenza n. 43/2025 dello scorso 15 aprile 2025. Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi escludere
l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito «in favore delle province». A seguito della caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale – in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della
Corte costituzionale – i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione. In definitiva e in estrema sintesi, la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale. Una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale” (cfr. Cass Civ. III n. 13742/2025).
7. In ossequio all'orientamento costituzionale e nomofilattico innanzi richiamato, che trova condivisione e pedissequa applicazione al caso de quo, si osserva che ha CP_1 illegittimamente applicato al consumatore finale, con riferimento al periodo di fornitura di energia elettrica dal 01.03.2010 al 31.12.2011, di cui alle fatture emesse in data 14.04.2010, 16.05.2010,
11.11.2010, 28.07.2011, 15.09.2011, 13.10.2011, 10.11.2011, 12.12.2011, 23.01.2012, sotto la voce
“totale imposte”, l'importo delle addizionali enti locali, per un totale di € 975,18 (cfr. copie fatture di cui al fasc. di primo grado dell'appellante).
Ne consegue che, a seguito della caducazione della norma interna istitutiva della suddetta addizionale – per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale per contrarietà della stessa al diritto dell'U.E. – i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi.
8. Alla luce di quanto precede, trova accoglimento la domanda formulata in primo grado dall'odierna appellante di restituzione della somma di € 975,18, per la non debenza dei pagamenti effettuati dal consumatore finale a titolo di addizionali enti locali poiché effettuati sine titulo, con conseguente condanna del fornitore alla restituzione della suddetta somma. CP_1
9. Su tale importo sono poi dovuti gli interessi al tasso legale, da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo effettivo (cfr. Cass.
Civ n. 28409/2018 secondo cui “Si deve concludere che la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato a seguito di avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti a obbligo restitutorio”), trattandosi di obbligo restitutorio che trova la propria fonte nel contratto di somministrazione di energia elettrica concluso con da CP_1
e, in relazione al quale, quest'ultima ha effettuato il pagamento delle addizionali non Parte_1 dovute.
10. Di converso, sul predetto importo non può essere applicata la rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligo restitutorio avente natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da provarsi a cura del creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 c.c. (cfr. Cass. Civ. n.
5639/2014).
11. Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio possono ritenersi compensate, stante la recente pronuncia di illegittimità costituzionale del 2025 intervenuta dopo la proposizione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione della somma di € 975,18 in favore dell'appellante, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma IV c.c. sull'importo complessivo dovuto dalla data della domanda sino al soddisfo.
2. Spese di lite per il doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Bari il 24.12.2025
Il Giudice
AU ZA MA