Ordinanza collegiale 29 giugno 2020
Ordinanza collegiale 3 maggio 2021
Sentenza 7 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 07/10/2022, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2022
N. 01557/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02436/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2436 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47°Reggimento Fanteria,4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- del decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS-, notificato il 12.06.2015, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio della patologia “adenocarcinoma del polmone sinistro evoluto in decesso” che ha condotto a morte il dante causa -OMISSIS- e respinta l'istanza di liquidazione dell'equo indennizzo, nonché del parere emesso dal C.V.C.S. (Comitato di Verifica per le Cause di Servizio) nell'Adunanza -OMISSIS-5, e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi o consequenziali;
e per la declaratoria
del diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta patologia e alla liquidazione dell'equo indennizzo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da -OMISSIS- l’11/6/2022:
per annullamento
del decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - n. -OMISSIS-datato 12.04.2022, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, con cui l'anzidetto Dicastero ha annullato il decreto n. -OMISSIS- ed ha confermato la non dipendenza da causa di servizio della infermità “adenocarcinoma del polmone sinistro evoluto in decesso” contratta dal dante causa -OMISSIS-, nonché del parere n. -OMISSIS- emesso dal C.V.C.S. nell'adunanza n. -OMISSIS- e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le ordinanze collegiali istruttorie di questo Tribunale n. 663/2020 e n.619/2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente, in qualità di erede del sig. -OMISSIS-, espone quanto segue:
“-OMISSIS- ha svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della Difesa - Marina Militare - a far data dal 02.09.1971 con l'incarico di Aiutante Nocchiere.
Detto incarico comportava lo svolgimento di tutti i servizi marinareschi di bordo.
Durante l'intero periodo della propria attività lavorativa (durato oltre 30 anni), -OMISSIS- è stato imbarcato, per diversi periodi anche lunghi, a bordo delle Navi Militari in dotazione alla Marina Militare. Sul punto è notoria la circostanza relativa alla massiccia presenza di materiale contenente amianto all'interno delle Unità Navali della M.M., con conseguente esposizione dello stesso a tale agente altamente cancerogeno. Inoltre, in conseguenza dello specifico incarico rivestito, il dante causa è stato esposto anche a sostanze cancerogene come diluenti, pitture, sverniciatore, antiruggine etc. A ciò si aggiunga la indubbia esposizione ai fumi emessi dai motori e/o dalle turbine delle navi durante i posti di manovra di ormeggio e di “ormeggio”, con conseguente inalazione dei relativi fumi.
Il -OMISSIS- ha anche partecipato a numerose missioni all'estero (Libano) sempre come imbarcato sulle Unità Navali.
In tutti tali contesti il dante causa ha svolto il proprio lavoro in un ambientale altamente tossico e cancerogeno, soprattutto a causa della esposizione a M.C.A. di cui erano notoriamente coibentate le Navi Militari.
In data 20. 02.2013 il dante causa veniva ricoverato presso il P.O. di Tricase con diagnosi di “Tumori maligni del lobo inferiore, branco e polmone. Tumori maligni secondari di osso e midollo osseo”. Dopo un lungo periodo di degenza seguito da trattamenti chemioterapici, in data 10.10.2013 il sig. -OMISSIS- decedeva a causa della patologia tumorale polmonare contratta”.
Con domanda del 24.10.2013 la sig.ra -OMISSIS-, nella sua qualità di vedova ed erede di -OMISSIS-, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “adenonancinoma del polmone sinistro localmente avanzato e con ripetizioni linfonodali mediastiniche ed ossee”, con conseguente corresponsione dell'equo indennizzo spettante.
Con verbale mod. BL/B n. -OMISSIS-datato 24.02.2014 la Commissione Medica Ospedaliera dell'O.M. di Taranto giudicava il dante causa affetto dalla seguente infermità "adenocarcinoma del polmone sinistro evoluto in decesso" ed ascriveva detta patologia alla tab A I ctg con percentuale di invalidità del 100%.
Con parere reso nell'adunanza n. -OMISSIS-5, i1 Comitato di Verifica per le Cause di Servizio giudicava detta affezione non dipendente da causa di servizio, in quanto “non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica”.
Con decreto n. -OMISSIS-datato 16.04.2015, notificato il 12.06.2015, il Ministero della Difesa rigettava la richiesta avanzata dalla ricorrente, non ritenendo l'affezione innanzi descritta come dipendente da causa di servizio.
1.1. Avverso il decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- e il parere reso dal C.V.C.S. innanzi indicati, nonché tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali, è insorta la ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio rassegnando le censure di seguito sintetizzate:
-Violazione di legge, in particolare dell'art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il D.P.R. n. 461/2001; eccesso di potete per travisamento ed omessa valutazione dei fatti, oltre che irragionevolezza manifesta; motivazione manifestamente errata.
1.2. In data 20.10.2015 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero della Difesa eccependo l’infondatezza del ricorso.
In particolare, la stessa, con memoria depositata in data 21.5.2020 ha rilevato che, come acclarato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione “in tema di danno biologico subito dal lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni, per l’affermazione del collegamento - causale o concausale - dell’esposizione all’amianto con l’insorgenza di un tumore polmonare, è necessario dimostrare l’effettiva ricorrenza delle condizioni di polverosità da asbesto dell’ambiente di lavoro, dovendosi escludere la rilevanza causale (o concausale) della suddetta esposizione rispetto alla malattia, in assenza di asbestosi o di affezione pleurica e in mancanza della prova del superamento del valore - limite di esposizione all’amianto (fissato dall’art. 254, comma 1, d.lgs. 81/2008), essendo scientificamente accertata la dose dipendenza del carcinoma polmonare rispetto all’esposizione all’amianto” (Cass. Civ., sez. lav., 30/07/2013, n. 18267) e che “la conformazione del carcinoma polmonare, per come accertato, non permette di escludere la sua plausibile e logica derivazione dal fumo delle sigarette e, pertanto, non c’è sufficiente logicità per poterlo escludere a vantaggio della sola attività lavorativa”.
1.3. Con ordinanza collegiale istruttoria n. 663/2020, questa Sezione, riteneva necessario, “ ai fini del decidere, disporre, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pneumologia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, al fine di accertare se la patologia adenocarcinoma del polmone sinistro evoluto in decesso:
- possa, sul piano causale o concausale, essere ricondotta ai fattori di rischio legati alla specifica attività lavorativa del ricorrente e, in particolare, alla respirazione di amianto e altre sostanze indicate nel ricorso, con specificazione se nell’ambiente di lavoro vi potesse essere, almeno potenzialmente, materiale idoneo a provocare asbestosi, e se, dalla documentazione medica, possa risultare quest’ultima e/o affezione pleurica a carico del sig. -OMISSIS-;
- se, la circostanza che il sig. -OMISSIS- fosse ex fumatore, possa da sola escludere l’insorgenza della patologia in questione, pur in presenza dei suindicati fattori di rischio ”.
1.4. Con nota depositata in data 20.08.2020, il Verificatore nominato dal Tribunale dott. AN Pangosta - Direttore F.F. U.O.C. Pneumologia del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce ha comunicato che “per improrogabili impegni professionali è costretto a rinunciare alla nomina di verificatore”.
1.5. Con note d’udienza, depositate in data 12.04.2021, parte ricorrente ha insistito per la nomina di un altro Verificatore, al fine di rispondere ai quesiti posti con la citata ordinanza collegiale n. 663/2020.
Con ordinanza collegiale n.619/2021, pronunciata in esito all’udienza pubblica del 13 aprile 2021, questo Tribunale ha disposto che il “Verificatore nominato nella persona del Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pneumologia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, proceda ad assumere l’incarico conferito con la citata ordinanza istruttoria n. 663/2020, svolgendo nel contraddittorio tra le parti, la Verificazione richiesta ai sensi dell’art.66 c.p.a. (con avvertimento che, in difetto di quanto sopra e/o in mancanza dell’indicazione di analitici ed adeguati motivi assolutamente impeditivi dell’espletamento incarico affidato che saranno vagliati da questo Tribunale ai sensi dell’art.20.c.p.a., si procederà come per legge nei confronti del soggetto nominato), assegnando al predetto il termine di novanta giorni per il deposito della relazione finale di Verificazione.
L’8.10.2021 il Verificatore nominato da questo Tribunale dott. TA AN ha depositato la relazione di Verificazione richiesta dal Tribunale.
1.6.Con motivi aggiunti, ritualmente notificati l’11 giugno 2022 e depositati in giudizio il 5 luglio 2022, parte ricorrente ha, poi, impugnato anche il decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - n. -OMISSIS-datato 12.04.2022, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, con cui l’anzidetto Dicastero ha annullato il decreto n. -OMISSIS- ed ha confermato la non dipendenza da causa di servizio della infermità “adenocarcinoma del polmone sinistro evoluto in decesso” contratta dal dante causa -OMISSIS-, nonché il parere n. -OMISSIS- emesso dal C.V.C.S. nell’adunanza n. -OMISSIS-, unitamente a tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali.
A sostegno dei motivi aggiunti venivano rassegnate le censure di seguito rubricate.
I. Violazione di legge, in particolare dell’art. 66 del D. Lgs. n. 104/2010; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta; motivazione errata.
II. Violazione di legge, in particolare dell’art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il D.P.R. n. 461/2001; eccesso di potere per travisamento ed omessa valutazione dei fatti, oltre che irragionevolezza manifesta; motivazione manifestamente errata.
Successivamente le parti hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 27 luglio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso e i motivi aggiunti proposti in corso di causa sono parzialmente fondati e devono essere accolti nei sensi e limiti di seguito indicati, mentre in parte qua gli stessi vanno dichiarati inammissibili.
2.1. In base all’art.11 del D.P.R. 29/10/2001, n. 461 (“Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”), “Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione”.
Secondo consolidato e pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato Sez. II, 12 marzo 2020, n. 1768), il giudizio medico legale afferente alle domande di equo indennizzo si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale, che, in quanto tali, "sono sottratti al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo salvi i casi in cui si ravvisi un'irragionevolezza manifesta o un palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale".
Le valutazioni del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si dimostrano, per l'effetto, insindacabili solo ove adeguatamente motivate e, soprattutto, coerenti con le circostanze di fatto emerse nel corso del procedimento, sicchè “… il giudizio del Comitato di Verifica, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile in sede giurisdizionale per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali” (cfr., ad es., Consiglio di Stato sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889; sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2959; sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5818; sez. IV, 26 luglio 2016, n. 3383; sez. IV, 6 febbraio 2017, n. 493).
Nella nozione di causa di servizio, ovvero concausa efficiente e determinante, inoltre, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi che costituiscano circostanze eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro proprie di ciascuna prestazione lavorativa e che devono essere necessariamente documentati e provati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali gli inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (ex multis T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 20/07/2018, n. 475; T.A.R. Toscana, n. 20170/2016; T.A.R. Campania n. 330/2015). Ed infatti la dipendenza da causa di servizio deve essere ancorata all'esistenza di specifici fatti che non possono coincidere con il normale svolgimento dell'attività di servizio, per quanto gravosa come quella del servizio di pubblica sicurezza (T.A.R. Lazio, Roma - Sez. I quater, 01/08/2018, n. 8605).
2.2. Applicando tali coordinate normative e giurisprudenziali nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il Collegio ritiene sufficiente rilevare - in diritto - che le principali censure formulate dalla parte ricorrente (incentrate, in particolare, sul difetto di adeguata motivazione, nonché sull’erroneità e contraddittorietà intrinseca degli atti amministrativi impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti) sono fondate, in quanto, pur tenuto conto degli ampi margini di discrezionalità tecnica della P.A. nella valutazione dei presupposti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità riportata, il parere espresso dal C.V.C.S. nell'Adunanza n. -OMISSIS-5, e il decreto n. -OMISSIS-datato 16.04.2015 (impugnati con il ricorso principale), come confermati ed integrati nei successivi parere del C.V.C.S. n. -OMISSIS- reso nell’Adunanza n. -OMISSIS- e decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS-del 12.04.2022 (impugnati con i motivi aggiunti), sono inficiati dai censurati vizi istruttori, logici e motivazionali, oltre che dalla dedotta manifesta contraddittorietà ed erroneità.
In particolare, coglie nel segno la rilevata (da parte ricorrente) contraddittorietà ed erroneità intrinseca delle conclusioni cui sono giunti gli atti impugnati (nel ritenere che “non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica”) rispetto a quanto sostenuto dal Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore istituito presso il Ministero della Difesa il quale, interpellato da quest’ultimo in merito ad eventuali controdeduzioni da proporre alla bozza di Verificazione, ha precisato che "...considerata l'azione cancerogena derivante dalla particolare sinergia moltiplicativa esercitata dalla doppia esposizione ai due agenti cancerogeni, che amplifica l'effetto oncogeno con un meccanismo peculiare (e non con un meccanismo semplicemente addizionale come avviene per gli altri oncogeni), aggiungendo alla somma delle singole azioni cancerogene un ulteriore incremento che non ci sarebbe stato se gli agenti in argomento avessero agito in maniera isolata", "...non appare possibile, quale argomentazione a sostegno del giudizio espresso nel corso della procedura amministrativa, escludere un ruolo concausale efficiente e determinante ai fattori patogenetici lavorativi (segnatamente la presenza di amianto nelle unità navali di superficie su cui il -OMISSIS-prestò servizio) sulla base della pregressa abitudine tabagica del dante causa ” .
Inoltre, alla stregua delle convincenti, logiche e corrette conclusioni rassegnate dal Verificatore nominato da questo Tribunale se “ non si può affermare con certezza che l’attività lavorativa svolta dal Sig -OMISSIS-, aiutante nocchiero, sia esclusiva causa dell’insorgenza della neoplasia del polmone, tuttavia in considerazione del fatto che le navi erano imbottite di amianto già prima della legge 257/92 e che la completa dismissione dello stesso dal settore navale ha dovuto fare i conti con i tempi tecnici e con i costi per la messa in sicurezza delle navi, si riconosce, stante l’attività svolta per molti anni (si veda foglio matricolare) dal Sig. -OMISSIS- su navi militari, un ruolo concausale all’esposizione all’asbesto nello sviluppo della malattia neoplastica insieme al fattore di rischio del fumo di sigaretta protrattosi sino a 13 anni prima del decesso. In altri termini, se si esclude mentalmente l’esposizione ad amianto rispetto al carcinoma polmonare in soggetto fumatore, l’evento dannoso (carcinoma polmonare) si sarebbe potuto verificare ugualmente proprio per la presenza della concausa fumo.
Infine come già detto l’asbestosi, patologia “benigna” fibrosante del polmone, non è un prerequisito per l’aumento del rischio asbesto correlato del cancro del polmone, in quanto la neoplasia può insorgere indipendentemente dalla presenza di asbestosi o si placche pleuriche, patologie queste non neoplastiche” .
In definitiva, sia Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore istituito presso il Ministero della Difesa, sia il Verificatore nominato dal Tribunale - con argomentazioni che il Collegio ritiene pienamente condivisibili, anche in considerazione del fatto notorio rappresentato dal potenziale nocivo dell’esposizione continuata all’amianto - hanno ritenuto il ruolo causale o quantomeno concausale (e addirittura amplificato) dell’ esposizione all’amianto (asbesto) nello sviluppo della malattia neoplastica (carcinoma polmonare), che ha portato al decesso il de cuius della ricorrente.
Osserva, inoltre, il Tribunale che l’Amministrazione resistente ha omesso di valutare e motivare adeguatamente in ordine a tutte le eccezionali circostanze descritte in punto di fatto, ossia il particolare servizio svolto dal sig. -OMISSIS-, in qualità di aiutante nocchiero, per molti anni sulle navi militari (imbottite di amianto già prima della Legge n. 257/1992), pur a fronte delle specifiche deduzioni operate sul punto dalla ricorrente in sede procedimentale, dal Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore istituito presso il Ministero della Difesa e dalla relazione di Verificazione disposta da questo Tribunale con ordinanza istruttoria n. 619/2021, così incorrendo, di conseguenza, nei denunciati difetti di adeguata istruttoria e motivazione.
Più segnatamente, nel parere per riesame n. -OMISSIS- del 17 marzo 2022, il Comitato di Verifica della Cause di Servizio, nel valutare il nesso di causalità tra le mansioni di servizio svolte dal militare in disamina e l’insorgenza e decorso dell’infermità dallo stesso sofferta, ha ritenuto che essa non potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto “…pur essendo stato il de cuius potenzialmente esposto ad amianto nei periodi di imbarco, risulta prevalente in termini causali l'abitudine tabagica (30 sigarette/die per trent'anni). Secondo l’Organo Tecnico: “Deve infatti considerarsi che nella sinergia in senso neoplastico tra fumo ed esposizione ad amianto, seppure moltiplicativa e non semplicemente addizionale, il fattore fumo ha un peso doppio rispetto alla eventuale esposizione ad amianto, considerando anche come le mansioni di nocchiere non hanno costituito attività che ha comportato esposizione diretta e rilevante”.
Osserva, il Tribunale che lo stesso Comitato di Verifica delle Cause di Servizio pur riconoscendo la sinergia moltiplicativa in senso neoplastico tra il fattore fumo e l’esposizione all’amianto, poi è giunto a negare - contraddittoriamente ed erroneamente - qualsivoglia efficacia concausale al fattore (certamente concausale) dell’“esposizione all’amianto”, trascurando del tutto - peraltro - la rilevante circostanza che il soggetto in questione avesse smesso di fumare da ben tredici anni.
In definitiva, il diniego di dipendenza da causa di servizio della patologia che ha afflitto il de cuius della ricorrente risulta, pertanto, genericamente motivato, illogico e basato su presupposti non debitamente accertati, in quanto emesso in assenza di adeguata valutazione del suindicato fattore (esposizione prolungata all’amianto) sicuramente idoneo ad assurgere al ruolo di concausa efficiente e determinante della patologia neoplastica in questione.
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto parzialmente, ai fini di un immediato riesame - con adeguata motivazione - della dipendenza da causa di servizio della patologia che ha afflitto e portato al decesso il de cuius delle ricorrente, tenendo adeguato conto dei fatti di servizio e delle risultanze istruttorie ut supra indicati.
3.1 Ne consegue che il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere accolto nei sensi sopra precisati e che va disposto l’annullamento degli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione resistente dovrà adottare.
3.2. Deve essere, invece, dichiarata l’inammissibilità dell’ulteriore domanda azionata volta a ottenere la declaratoria del diritto al riconoscimento della dipendenza della causa di servizio con riguardo alla patologia indicata nell’istanza presentata e alla liquidazione dell’equo indennizzo, atteso che la posizione giuridica sottesa non si configura come diritto soggettivo, risultando soggetta alla valutazione autoritativa-discrezionale, sia pur nei limiti suindicati, dell’Amministrazione di appartenenza.
3.3.Le spese processuali del presente giudizio, incluse quelle della disposta Verificazione, ex art. 91 c.p.c., seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi e limiti di cui in narrativa e, per l’effetto, annulla tutti gli atti impugnati e dichiara l’inammissibilità della domanda volta a ottenere la declaratoria del diritto al riconoscimento della dipendenza della causa di servizio e dell’equo indennizzo.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre gli accessori di legge, nonché al pagamento delle spese della Verificazione liquidate in favore del dott. AN TA nella ulteriore somma di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Si comunichi alle parti e al Verificatore nominato dal Tribunale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.