Ordinanza cautelare 18 dicembre 2025
Sentenza breve 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 30/01/2026, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01864/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14752/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14752 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Gravante, Emanuele Castiglia, Rosalba Lo Buglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia A Beirut, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare degli effetti dei seguenti atti e provvedimenti:
- provvedimento di rigetto del visto d’ingresso per motivi di studio, Prot. n. 952 del 25 settembre 2025, notificato in data 26 settembre 2025, emanato dall’Ambasciata d’Italia a Beirut;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto formulando incidentalmente domanda di istanza di revoca in autotutela e contestuale istanza cautelare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia A Beirut;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. FR LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e in diritto:
a) che parte ricorrente ha impugnato il diniego del visto per studio recante Prot. n. 952 del 25 settembre 2025, notificato in data 26 settembre 2025, emanato dall’Ambasciata d’Italia a Beirut;
b) che si è costituita in giudizio l’Amministrazione, resistendo al ricorso;
c) che in esito all’accoglimento dell’istanza cautelare la causa è stata nuovamente chiamata per la discussione alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026 e quindi trattenuta in decisione;
d) che sussistono i presupposti per la decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
e) che devono ritenersi fondati i profili di censura relativi alla valutazione del requisito economico, avuto riguardo alla giurisprudenza della Sezione in materia, secondo la quale:
- i mezzi economici di sussistenza che devono essere dimostrati sono stabiliti dalla lett. B) del p.to 15 dell’All. A del Decreto Interministeriale n. 850/2011, nonché dal p.to 2 , parte II, della
Circolare MIUR del 15.04.2025 “Procedure per l’ingresso il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l’anno accademico 2025-2026” a mente della quale, al punto a), concernente i mezzi economici di sussistenza per il soggiorno prevede che “Tali mezzi sono quantificati nell’importo di euro 534,41 al mese per ogni mese di durata dell’anno accademico, pari ad euro 6.947,33 annuali“;
- in ossequio al principio di legalità, è con tale requisito che deve essere valutata la provvista economica per gli studi, e non ad una imprecisata ed indeterminata capienza patrimoniale (cfr. T.A.R. Lazio sez. V quater sentenza del 23.05.2025 n. 09969/2025);
- è quindi sufficiente, alla luce della disciplina vigente, che l’interessata dimostri di potersi mantenere, con i mezzi di cui attualmente dispone, nel primo anno del corso di studi, essendole, peraltro, consentita la possibilità di reperire un regolare lavoro retribuito a tempo parziale. D’altronde, compete esclusivamente alla Questura - in fase di rinnovo del permesso di soggiorno agli studenti di provenienza extra UE - l’accertamento dell’idoneità dei mezzi di sostentamento, in relazione ai successivi anni di soggiorno nel territorio nazionale;
- i redditi degli altri familiari, sebbene non direttamente computabili ai fini del superamento della soglia di cui sopra, sono comunque utilmente apprezzabili al fine di valutare l’effettività e la solidità della provvista economica, e pertanto essi devono comunque tenuti in considerazione dall’amministrazione nella sua valutazione;
- attese le coordinate interpretative sopra fornite deve ritenersi insufficiente l’istruttoria e la motivazione circa l’insussistenza del requisito economico, alla luce della copiosa documentazione di parte;
f) che per quanto concerne la conoscenza linguistica, sempre in continuità con la giurisprudenza di sezione, deve osservarsi che:
- spetta al Ministero dell’Università accertare il possesso del mezzo linguistico necessario e sufficiente alla frequenza dei corsi, in accordo alla circolare M.U.R. sopra indicata;
- all’amministrazione degli esteri è consentito sondare la conoscenza linguistica al fine di individuare indici di rischio di abuso del titolo (c.d. rischio migratorio). A tal proposito, tuttavia, è necessario ribadire che secondo granitica giurisprudenza di sezione, avallata dal giudice di appello, la valutazione di rischio migratorio deve basarsi su oggettivi, chiari e concomitanti indici fattuali, al fine di superare il vaglio di ragionevolezza;
g) che comunque l’Amministrazione non ha eseguito il riesame disposto nella fase cautelare: dato, questo, che rileva ai sensi dell’art. 64, comma 4 c.p.a.;
h) che il ricorso va quindi accolto con annullamento dell’atto impugnato, previo assorbimento delle censure non esaminate;
i) che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di giudizio nella misura pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR LL, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FR LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.