TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 30/01/2026, n. 1864
TAR
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2025
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Sentenza breve 30 gennaio 2026

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  • Accolto
    Valutazione del requisito economico

    Il Tribunale ha ritenuto fondati i profili di censura relativi alla valutazione del requisito economico, evidenziando che i mezzi di sussistenza devono essere quantificati secondo quanto stabilito dalla normativa (DM 850/2011 e Circolare MIUR 2025-2026), e che è sufficiente dimostrare la capacità di mantenersi per il primo anno di studi, potendo la Questura valutare i mezzi per gli anni successivi in fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Ha inoltre sottolineato che i redditi dei familiari sono utilmente apprezzabili per valutare la solidità della provvista economica.

  • Accolto
    Mancato riesame dell'Amministrazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la mancata esecuzione del riesame disposto in fase cautelare rileva ai sensi dell'art. 64, comma 4 c.p.a., contribuendo all'accoglimento del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 30/01/2026, n. 1864
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1864
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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