Articolo 77 della Legge 21 novembre 2000, n. 342
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Art. 77. Modifica del sistema di remunerazione
spettante ai concessionari 1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 4, concernente i soggetti incaricati della riscossione, al comma 1, sono premesse al secondo periodo le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2002";
b) dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Remunerazione del servizio). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, la remunerazione spettante ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione e' pari ad una commissione in misura fissa su ciascuna operazione di incasso inclusa nel modello di versamento. La predetta commissione e' determinata, al netto del beneficio mediamente conseguito per effetto della temporanea disponibilita' delle somme riscosse, per il periodo successivo all'integrale recupero degli importi anticipati ai sensi dell' articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , tenuto conto dell'onere finanziario conseguente al versamento dell'acconto di cui al citato articolo 9, dei costi diretti ed indiretti relativi al servizio di incasso allo sportello, sulla base dei costi medi rilevati nel settore bancario, del numero dei modelli lavorati e del numero medio di operazioni in essi incluse, dell'ammontare medio degli importi riscossi per ciascuna operazione e del costo medio ad operazione dell'attivita' di contabilizzazione e riversamento delle entrate agli enti impositori. La commissione e' dovuta fino alla concorrenza dell'importo versato per ciascuna operazione di incasso, se lo stesso risulti inferiore all'importo della commissione teoricamente spettante.
2. Per il periodo tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2002 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la meta' della media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell' articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , e successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 . Le modalita' di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Il compenso spettante alle banche e alle Poste italiane spa per gli adempimenti connessi alla riscossione mediante delega secondo le modalita' di cui al regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, e' pari ad una percentuale della commissione di cui al comma 1, a totale carico del concessionario o commissario governativo competente, da trattenersi all'atto dell'accreditamento allo stesso delle somme versate. Tale percentuale e' stabilita sulla base degli elementi di cui al comma 1, avuto riguardo agli specifici oneri riferibili all'attivita' dei soggetti interessati.
4. La commissione di cui al comma 1 ed il compenso di cui al comma 3 sono determinati, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle comunicazioni, sentite le associazioni di categoria interessate, nonche' le Poste italiane spa, da emanare entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento";
c) l'articolo 5, concernente la riscossione tramite ruolo, e' abrogato;
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 SETTEMBRE 2002, N. 209, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 2002, N. 265)) .
Entrata in vigore il 24 novembre 2002