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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minori
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente rel.
Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile ex art. 9 legge 898/70
R.G. 830/2024 promossa in sede di reclamo da
, residente in [...]al Campo (TO), elettivamente domiciliato in Settimo Parte_1
Torinese (TO), Via Italia n. 11, presso lo studio dell'Avv. Katia Albanese che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
PARTE RECLAMANTE nei confronti di
, residente in [...]al Campo (TO), elettivamente domiciliata in Ciriè CP_1
(TO), Via Delle Ginestre n. 1, presso lo studio dell'Avv. Luigi Benzo che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
PARTE RECLAMATA in contradditorio con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del Sost. Proc. Dott.
Marcello Tatangelo che, in data 6 agosto 2024, ha apposto il Visto “nulla si oppone”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I GNi e contraevano matrimonio con rito concordatario in data 26 Parte_1 CP_1
maggio 1975. Dal matrimonio nascevano due figli, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, come peraltro all'epoca del divorzio.
1 Con sentenza n. 1476/08, pubblicata in data 4 marzo 2008, il Tribunale di Torino pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e riconosceva a favore dell'ex coniuge RA , un assegno divorzile di € 500,00 mensili. CP_1
Successivamente, con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio (art.
9. L. 898/1970), depositato in data 31 gennaio 2023, il GN adiva il Tribunale di Ivrea chiedendo la revoca Pt_1
dell'assegno divorzile a proprio carico in favore della RA , o, in subordine, la sua CP_1
riduzione ad € 100,00.
La RA si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il Tribunale di Ivrea, con decreto 10-15 gennaio 2024, in parziale modifica delle sentenza di divorzio, disponeva che, a decorrere dal mese di febbraio 2023 incluso, il GN Pt_1
corrispondesse alla RA , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la CP_1
somma di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Dichiarava inoltre integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Il Primo Giudice rilevava, ai sensi dell'art. 5 l. 898/1970, la sussistenza dei presupposti per riconoscere, al ricorrente, una riduzione, seppur minima, dell'assegno divorzile posto a suo carico a favore dell'ex coniuge, nell'importo già sopra menzionato alla luce del bilanciamento delle condizioni economiche delle parti.
L'attuale ricorrente, infatti, osservava il primo Giudice, aveva subito, rispetto al passato, un parziale decadimento delle sue condizioni di salute. In particolare, Il GN , fruiva di Pt_1
ricovero in struttura specializzata e, verosimilmente, avrebbe dovuto fruire anche in futuro di un accudimento specialistico in relazione alla patologia di cui soffriva.
Nei confronti di tale decreto proponeva tempestivo reclamo il GN , il quale si doleva della Pt_1
conferma , sia pure in misura ridotta dell'assegno divorzile a favore della RA . CP_1
Precisava, in particolare, che il drastico peggioramento delle proprie condizioni di salute – paralisi alle gambe cagionata da un ictus ischemico a lui occorso in data 31.08.2022 che lo aveva reso completamente non autosufficiente data la completa paralisi agli arti inferiori – aveva inciso sulle proprie condizioni economiche in modo determinante rispetto all'epoca del divorzio in cui egli era amministratore unico di una società.
Si doleva, pertanto, che il Primo Giudice, non avesse tenuto in considerazione la sua nuova situazione personale ed economica.
Egli, infatti, per poter ricevere le cure più adeguate alle proprie condizioni di salute, si trovava ancora ora ricoverato presso la struttura sanitaria di lungodegenza “Villa Grazia” di San Carlo
2 Canavese (TO) per la quale corrispondeva una retta mensile pari a circa € 1.600,00; doveva inoltre pagare da sé tutte le cure che non erogate dal Servizio sanitario pubblico.
Rappresentava inoltre che il materiale probatorio fornito in primo grado in ordine alle spese dallo stesso sostenute per curarsi ed in ordine la sua situazione economico-patrimoniale non era stato attentamente valutato dal Primo Giudice.
Si doleva, ancora, dell'omessa valutazione della documentazione medica prodotta con le note scritte del 31 ottobre 2023 (referto medico datato 23.07.2023 a firma della dott.sa , Per_1
Medico di medicina generale), da cui si evinceva come egli fosse totalmente dipendente dalle cure di figure specialistiche anche nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, precisando che la sig.ra , attuale moglie, non era in grado di accudirlo, necessitando il medesimo Pt_2
assistenza continuativa e fisioterapia costante comportanti spese che all'epoca del divorzio non sussistevano.
Concludeva quindi chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività del decreto impugnato, essendo stata provata, in via documentale, la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Era infatti evidente, quanto al “fumus boni iuris”, come le condizioni di salute del ricorrente necessitassero di cure costose e di un ricovero presso una struttura sanitaria adeguata;
nonché, quanto al “periculum in mora”, il grave ed irreparabile pregiudizio che ne sarebbe derivato dall'esecuzione del provvedimento impugnato.
Domandava, pertanto, in via principale, l'esclusione dell'assegno divorzile a favore della RA
o, in subordine, la riduzione dell'importo dello stesso ad € 100,00 mensili. CP_1
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio la RA domandando il rigetto del reclamo con vittoria delle CP_1
spese e degli onorari del giudizio rimarcando che, come aveva correttamente argomentato il
Giudice di prime cure, solo una circostanza tra quelle allegate dal GN per pretendere la Pt_1
revisione dell'assegno divorzile, risultava connotata dal requisito della effettiva “sopravvenienza”, ossia quella della patologia che, dal mese di agosto 2022, aveva colpito il reclamante.
La reclamata faceva peraltro presente che, dalla documentazione versata in atti, si poteva evincere che la condizione di salute del GN non fosse affatto così irreversibile come dallo Pt_1
stesso descritta.
Il processo ischemico che aveva colpito l'ex coniuge, infatti, non pareva avesse lasciato postumi irreversibili.
3 Evidenziava dunque che, ad eccezione del menzionato problema di salute, nulla era cambiato nella situazione economico-patrimoniale del reclamante rispetto all'epoca del divorzio.
Al contrario, era la situazione economica della RA ad aver subito un sensibile CP_1
peggioramento.
Essa riferiva infatti di vivere ancora ospite del proprio figlio in un alloggio di edilizia popolare e di percepire una pensione pari a soli € 901,79 netti mensili.
Insisteva quindi nella conferma del provvedimento impugnato.
All'udienza del 13 dicembre 2024 le parti discutevano la causa.
La Corte tratteneva la causa a riserva.
***
Il reclamo è parzialmente fondato.
Sicuramente le condizioni di salute del GN a seguito dell'ictus ischemico a lui occorso in Pt_1
data 31 agosto 2022 hanno inciso profondamente sulle condizioni di salute e di vita del GN
determinandone la paralisi degli arti inferiori. Il GN è ottantenne e risulta Pt_1 Pt_1
provato che necessiti di assistenza continua in strutture di lungodegenza con esborso di importi elevati pari a circa 1600 euro mensili non essendo in grado di essere adeguatamente assistito a domicilio dalla nuova moglie RA ( cfr. referto medico 23 luglio 2023 prodotto in primo Pt_2
grado con atto del 31 ottobre 2023 e fatture della struttura Villa Grazia srl fino al maggio 2024).
Tuttavia risulta dimostrato dalle dichiarazioni rese dall'NP ( nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi cfr. doc. 5) che il GN percepisce una pensione di euro Pt_1
1649,23 mensili netti oltre ad un importo mensile netto di 323 euro e ad un altro importo pari a euro 527,16 per assistenza ( doc. 5 in primo grado) pari a complessivi euro 2500 euro netti circa su tredici mensilità.
Se però si considera che egli deve corrispondere una retta per la casa di lungodegenza in cui è ricoverato ( pari a 1600 euro mensili) o comunque per l'assistenza da parte di terze persone di cui avrà bisogno, la somma mensile percepita dovrà essere spesa per tali necessità sicchè la somma che rimarrà a disposizione del GN può stimarsi in circa 1.000 euro mensili. Pt_1
Il GN ha contratto nuovo matrimonio e la moglie percepisce una pensione di circa 730 Pt_1
euro mensili.
Il costo per l'abitazione che il GN sostiene di dover sopportare non può ritenersi provato Pt_1
in quanto non sono chiari i motivi per cui il GN e la moglie che hanno sempre avuto a Pt_1
disposizione a titolo gratuito l'appartamento dove vivono , all'improvviso e senza apparenti
4 ragioni, abbiano dovuto stipulare con il proprietario dell'immobile in data 1 gennaio 2024 un contratto di “comodato “ a titolo oneroso. Non risulta peraltro documentato il continuativo pagamento del canone ma risulta prodotto un solo bonifico di pagamento per 450 euro.
La RA , settantaduenne, continua a versare in una situazione di necessità e di CP_1
assistenza in quanto percepisce unicamente una pensione di euro 901,79 mensili , non ha una abitazione propria e vive ospite del figlio in un alloggio di modeste dimensioni.
Pertanto , comparate le situazioni economico-patrimoniali delle parti, si ritiene che l'assegno divorzile dovuto dal GN alla RA debba essere ulteriormente ridotto, Pt_1 CP_1
rispetto a quanto stabilito dal primo giudice fino all'importo di euro 200 mensili .
Ricorrono fondati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti considerato il solo parziale accoglimento della domanda del reclamante.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Torino,
Sezione Famiglia,
accoglie in parte il reclamo proposto da nei confronti di contro Parte_1 CP_1
il decreto del Tribunale di Ivrea pubblicato il 15 gennaio 2024 e, per l'effetto, in parziale modifica riduce l'assegno divorzile dovuto dal GN alla RA alla somma di Parte_1 CP_1
euro 200 mensili ( anziché 400 mensili) a decorrere dal mese di febbraio 2023.
Dichiara compensate per intero le spese di lite tra le parti del primo e del presente grado di giudizio.
Torino 13 dicembre 2024
Si comunichi
Il Presidente est.
CARMELA MASCARELLO
5
Sezione Famiglia e Minori
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente rel.
Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile ex art. 9 legge 898/70
R.G. 830/2024 promossa in sede di reclamo da
, residente in [...]al Campo (TO), elettivamente domiciliato in Settimo Parte_1
Torinese (TO), Via Italia n. 11, presso lo studio dell'Avv. Katia Albanese che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
PARTE RECLAMANTE nei confronti di
, residente in [...]al Campo (TO), elettivamente domiciliata in Ciriè CP_1
(TO), Via Delle Ginestre n. 1, presso lo studio dell'Avv. Luigi Benzo che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
PARTE RECLAMATA in contradditorio con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del Sost. Proc. Dott.
Marcello Tatangelo che, in data 6 agosto 2024, ha apposto il Visto “nulla si oppone”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I GNi e contraevano matrimonio con rito concordatario in data 26 Parte_1 CP_1
maggio 1975. Dal matrimonio nascevano due figli, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, come peraltro all'epoca del divorzio.
1 Con sentenza n. 1476/08, pubblicata in data 4 marzo 2008, il Tribunale di Torino pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e riconosceva a favore dell'ex coniuge RA , un assegno divorzile di € 500,00 mensili. CP_1
Successivamente, con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio (art.
9. L. 898/1970), depositato in data 31 gennaio 2023, il GN adiva il Tribunale di Ivrea chiedendo la revoca Pt_1
dell'assegno divorzile a proprio carico in favore della RA , o, in subordine, la sua CP_1
riduzione ad € 100,00.
La RA si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il Tribunale di Ivrea, con decreto 10-15 gennaio 2024, in parziale modifica delle sentenza di divorzio, disponeva che, a decorrere dal mese di febbraio 2023 incluso, il GN Pt_1
corrispondesse alla RA , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la CP_1
somma di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Dichiarava inoltre integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Il Primo Giudice rilevava, ai sensi dell'art. 5 l. 898/1970, la sussistenza dei presupposti per riconoscere, al ricorrente, una riduzione, seppur minima, dell'assegno divorzile posto a suo carico a favore dell'ex coniuge, nell'importo già sopra menzionato alla luce del bilanciamento delle condizioni economiche delle parti.
L'attuale ricorrente, infatti, osservava il primo Giudice, aveva subito, rispetto al passato, un parziale decadimento delle sue condizioni di salute. In particolare, Il GN , fruiva di Pt_1
ricovero in struttura specializzata e, verosimilmente, avrebbe dovuto fruire anche in futuro di un accudimento specialistico in relazione alla patologia di cui soffriva.
Nei confronti di tale decreto proponeva tempestivo reclamo il GN , il quale si doleva della Pt_1
conferma , sia pure in misura ridotta dell'assegno divorzile a favore della RA . CP_1
Precisava, in particolare, che il drastico peggioramento delle proprie condizioni di salute – paralisi alle gambe cagionata da un ictus ischemico a lui occorso in data 31.08.2022 che lo aveva reso completamente non autosufficiente data la completa paralisi agli arti inferiori – aveva inciso sulle proprie condizioni economiche in modo determinante rispetto all'epoca del divorzio in cui egli era amministratore unico di una società.
Si doleva, pertanto, che il Primo Giudice, non avesse tenuto in considerazione la sua nuova situazione personale ed economica.
Egli, infatti, per poter ricevere le cure più adeguate alle proprie condizioni di salute, si trovava ancora ora ricoverato presso la struttura sanitaria di lungodegenza “Villa Grazia” di San Carlo
2 Canavese (TO) per la quale corrispondeva una retta mensile pari a circa € 1.600,00; doveva inoltre pagare da sé tutte le cure che non erogate dal Servizio sanitario pubblico.
Rappresentava inoltre che il materiale probatorio fornito in primo grado in ordine alle spese dallo stesso sostenute per curarsi ed in ordine la sua situazione economico-patrimoniale non era stato attentamente valutato dal Primo Giudice.
Si doleva, ancora, dell'omessa valutazione della documentazione medica prodotta con le note scritte del 31 ottobre 2023 (referto medico datato 23.07.2023 a firma della dott.sa , Per_1
Medico di medicina generale), da cui si evinceva come egli fosse totalmente dipendente dalle cure di figure specialistiche anche nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, precisando che la sig.ra , attuale moglie, non era in grado di accudirlo, necessitando il medesimo Pt_2
assistenza continuativa e fisioterapia costante comportanti spese che all'epoca del divorzio non sussistevano.
Concludeva quindi chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività del decreto impugnato, essendo stata provata, in via documentale, la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Era infatti evidente, quanto al “fumus boni iuris”, come le condizioni di salute del ricorrente necessitassero di cure costose e di un ricovero presso una struttura sanitaria adeguata;
nonché, quanto al “periculum in mora”, il grave ed irreparabile pregiudizio che ne sarebbe derivato dall'esecuzione del provvedimento impugnato.
Domandava, pertanto, in via principale, l'esclusione dell'assegno divorzile a favore della RA
o, in subordine, la riduzione dell'importo dello stesso ad € 100,00 mensili. CP_1
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio la RA domandando il rigetto del reclamo con vittoria delle CP_1
spese e degli onorari del giudizio rimarcando che, come aveva correttamente argomentato il
Giudice di prime cure, solo una circostanza tra quelle allegate dal GN per pretendere la Pt_1
revisione dell'assegno divorzile, risultava connotata dal requisito della effettiva “sopravvenienza”, ossia quella della patologia che, dal mese di agosto 2022, aveva colpito il reclamante.
La reclamata faceva peraltro presente che, dalla documentazione versata in atti, si poteva evincere che la condizione di salute del GN non fosse affatto così irreversibile come dallo Pt_1
stesso descritta.
Il processo ischemico che aveva colpito l'ex coniuge, infatti, non pareva avesse lasciato postumi irreversibili.
3 Evidenziava dunque che, ad eccezione del menzionato problema di salute, nulla era cambiato nella situazione economico-patrimoniale del reclamante rispetto all'epoca del divorzio.
Al contrario, era la situazione economica della RA ad aver subito un sensibile CP_1
peggioramento.
Essa riferiva infatti di vivere ancora ospite del proprio figlio in un alloggio di edilizia popolare e di percepire una pensione pari a soli € 901,79 netti mensili.
Insisteva quindi nella conferma del provvedimento impugnato.
All'udienza del 13 dicembre 2024 le parti discutevano la causa.
La Corte tratteneva la causa a riserva.
***
Il reclamo è parzialmente fondato.
Sicuramente le condizioni di salute del GN a seguito dell'ictus ischemico a lui occorso in Pt_1
data 31 agosto 2022 hanno inciso profondamente sulle condizioni di salute e di vita del GN
determinandone la paralisi degli arti inferiori. Il GN è ottantenne e risulta Pt_1 Pt_1
provato che necessiti di assistenza continua in strutture di lungodegenza con esborso di importi elevati pari a circa 1600 euro mensili non essendo in grado di essere adeguatamente assistito a domicilio dalla nuova moglie RA ( cfr. referto medico 23 luglio 2023 prodotto in primo Pt_2
grado con atto del 31 ottobre 2023 e fatture della struttura Villa Grazia srl fino al maggio 2024).
Tuttavia risulta dimostrato dalle dichiarazioni rese dall'NP ( nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi cfr. doc. 5) che il GN percepisce una pensione di euro Pt_1
1649,23 mensili netti oltre ad un importo mensile netto di 323 euro e ad un altro importo pari a euro 527,16 per assistenza ( doc. 5 in primo grado) pari a complessivi euro 2500 euro netti circa su tredici mensilità.
Se però si considera che egli deve corrispondere una retta per la casa di lungodegenza in cui è ricoverato ( pari a 1600 euro mensili) o comunque per l'assistenza da parte di terze persone di cui avrà bisogno, la somma mensile percepita dovrà essere spesa per tali necessità sicchè la somma che rimarrà a disposizione del GN può stimarsi in circa 1.000 euro mensili. Pt_1
Il GN ha contratto nuovo matrimonio e la moglie percepisce una pensione di circa 730 Pt_1
euro mensili.
Il costo per l'abitazione che il GN sostiene di dover sopportare non può ritenersi provato Pt_1
in quanto non sono chiari i motivi per cui il GN e la moglie che hanno sempre avuto a Pt_1
disposizione a titolo gratuito l'appartamento dove vivono , all'improvviso e senza apparenti
4 ragioni, abbiano dovuto stipulare con il proprietario dell'immobile in data 1 gennaio 2024 un contratto di “comodato “ a titolo oneroso. Non risulta peraltro documentato il continuativo pagamento del canone ma risulta prodotto un solo bonifico di pagamento per 450 euro.
La RA , settantaduenne, continua a versare in una situazione di necessità e di CP_1
assistenza in quanto percepisce unicamente una pensione di euro 901,79 mensili , non ha una abitazione propria e vive ospite del figlio in un alloggio di modeste dimensioni.
Pertanto , comparate le situazioni economico-patrimoniali delle parti, si ritiene che l'assegno divorzile dovuto dal GN alla RA debba essere ulteriormente ridotto, Pt_1 CP_1
rispetto a quanto stabilito dal primo giudice fino all'importo di euro 200 mensili .
Ricorrono fondati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti considerato il solo parziale accoglimento della domanda del reclamante.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Torino,
Sezione Famiglia,
accoglie in parte il reclamo proposto da nei confronti di contro Parte_1 CP_1
il decreto del Tribunale di Ivrea pubblicato il 15 gennaio 2024 e, per l'effetto, in parziale modifica riduce l'assegno divorzile dovuto dal GN alla RA alla somma di Parte_1 CP_1
euro 200 mensili ( anziché 400 mensili) a decorrere dal mese di febbraio 2023.
Dichiara compensate per intero le spese di lite tra le parti del primo e del presente grado di giudizio.
Torino 13 dicembre 2024
Si comunichi
Il Presidente est.
CARMELA MASCARELLO
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