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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
Dott. AN TO OR Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. US De RI Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 249/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(c.f. ), in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1
di esercente la responsabilità parentale sui figli (c.f. Persona_1
) e (c.f. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. ALBIGIANI SALVATORE
Appellante nei confronti di:
DI IMPRESA DESIGNATA DAL F.G.V.S. (P.Iva Controparte_1
), già in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SPANO' SERGIO
Appellata
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: In via preliminare:
1. Revocare l'ordinanza istruttoria del 21.12.2018, nella parte in cui non ha ammesso i mezzi istruttori richiesti da parte attrice e, per l'effetto, ammettere CTU medico-legale e CTU tecnica per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Nel merito ed in via principale:
1. In totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1058/19 del Tribunale di Marsala, accogliere l'appello e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che l'evento dannoso per cui è causa è da ascrivere a fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo non identificato.
2. Ritenere e dichiarare che la sig.ra , in proprio e nella Parte_1 qualità, ha diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti iure hereditatis dal Sig. CP_3
.
3. NAre la convenuta quale gestore del F.G.V.S., al
[...] Controparte_4 pagamento in favore dell'appellante di tutti i pregiudizi patiti dal Sig. , quantificati in € CP_3
210.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo. In subordine:
1. Ritenere e dichiarare applicabile al caso di specie l'art. 2054, comma 2, c.c. e, per l'effetto, condannare la a risarcire all'appellante il 50% di tutti i danni Controparte_4 patiti dal Sig. , oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo. In ogni caso:
1. CP_3
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
2. In via di estremo subordine, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”;
appellata: “conclude come da comparsa conclusionale già depositata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 6/2/2020 , in proprio e nella qualità di Parte_1
esercente la responsabilità parentale sui figli e , ha proposto Persona_1 Parte_2
appello avverso la sentenza n. 1058/2019 resa dal Tribunale di Marsala il 12/12/2019, con cui è stata disattesa la pretesa risarcitoria avanzata a seguito di sinistro stradale nei confronti di (già n.q. di Impresa Controparte_4 Controparte_5
Designata dal F.G.V.S., contestando la statuizione per diverse ragioni.
Costituendosi, l'impresa assicurativa ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, contestando le doglianze dell'appellante.
Senza incombenti istruttori, dopo la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 16 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, , in proprio e Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 nella qualità di esercente la responsabilità parentale sui figli e Persona_1 [...]
, aveva chiesto - in qualità di erede di (deceduto il 31/12/2014 per Pt_2 CP_3
cause estranee all'evento dedotto in giudizio) - a (già Controparte_4
n.q. di Impresa Designata dal F.G.V.S. il risarcimento dei danni Controparte_5
patiti a seguito di sinistro stradale occorso il 10/2/2013. Aveva narrato l'attrice che il proprio congiunto , mentre stava percorrendo, alla guida della propria CP_3
autovettura Fiat Punto (tg AV918DK), “la via Vecchia Mazara di Marsala”, alle ore
18:50 circa, “a causa di un veicolo, rimasto ignoto, che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia invadendo la propria corsia, per evitare l'impatto, sterzava andando a finire contro un muretto e un palo”, riportando gravi lesioni personali.
Nel contraddittorio con l'Impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, che aveva contestato ogni avversa deduzione, la pretesa, riscontrato che l'attrice non aveva assolto al proprio onere probatorio sulla descritta dinamica del sinistro (oltre che sulla entità dei danni), come detto, è stata disattesa dal Tribunale di Marsala.
Col gravame, l'appellante contesta le ragioni poste a fondamento della statuizione, basata sull'assunto di non avere la stessa fornito, con il compendio probatorio offerto, piena prova dell'accadimento: evidenzia invece l'attendibilità del teste escusso (quello che avrebbe assistito al sinistro), sottolineando la congruenza rispetto gli altri mezzi di prova.
Così riepilogati i principali fatti di causa, il gravame risulta infondato per le seguenti sintetiche considerazioni.
In punto di responsabilità, vale innanzitutto ricordare che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare la domanda, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, a mente del disposto di cui all'art. 2697 c.c. Dunque, il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno e, per il caso di risarcimento del danno da sinistro stradale cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'addebitabilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 conducente dell'altro veicolo (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. III, 19 settembre
1992 n° 10762; v. anche Cassazione civile sez. III n° 5892/2016).
Nella fattispecie, la pretesa, così come prospettata, è fondata sul fatto che l'incidente per cui è causa si sarebbe verificato per la esclusiva condotta colposa del conducente del veicolo rimasto non identificato, che nel transitare sulla “via Vecchia Mazara di
Marsala”, avrebbe invaso l'altra corsia di marcia, inducendo a sterzare CP_3
bruscamente e ad impattare contro un muretto e un palo della luce. Segnatamente, con i primi due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante contesta il vaglio di allegazioni e prove da parte del giudice di prime cure: si duole del vaglio della testimonianza resa dal teste Tes_1
, evidenziando alcune circostanze che sarebbero coerenti a quanto narrato dal
[...]
teste (cioè che “non ha mai dichiarato di aver visto la scena dell'incidente dallo specchietto retrovisore del proprio motociclo, ma (…) che dopo aver visto arrivare la dall'altro senso di marcia con gli abbaglianti accesi ha temuto di essere a sua Pt_3
volta investito” e che “La circostanza poi che nel rapporto redatto dagli agenti della
Polizia Municipale non risultasse alcun testimone oculare a nulla rileva, stante che non sussiste per il testimone nessun obbligo di attendere l'arrivo delle forze dell'ordine dopo un incidente, essendosi preventivamente accertato della presenza di altre persone che potevano prestare i dovuti soccorsi”), e si duole pure del vaglio della documentazione prodotta.
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria espletata in prime cure, l'appellante non ha raggiunto prova in ordine alle descritte modalità di accadimento del sinistro e alla conseguente responsabilità di soggetto rimasto non identificato.
In dettaglio, quanto addotto si incentra essenzialmente sulla attendibilità del teste, che tuttavia deve essere valutata unitamente a tutti gli elementi offerti al decidente, e che conducono a ritenere non provata la tesi dell'appellante. Sul punto, in sede di legittimità si è precisato che “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (ex multiis Cass.
n.15712/2010).
Incidono sulla attendibilità del teste, asseritamente presente sui luoghi, le numerose incongruenze e contraddizioni nelle sue dichiarazioni, con alcune circostanze in evidente contrasto con le altre risultanze.
Segnatamente, ebbe a riferire, circa un mese dopo il sinistro, alla Testimone_1
Polizia Municipale di Marsala che “il giorno 10.02.2013 verso le ore 18.50 mi trovavo a circolare a bordo del mio ciclomotore nella qualità di conducente, la Controparte_6
via Vecchia Mazara con direzione di marcia verso il lato Marsala. – Prima di una semi curva con convergenza a destra, da tergo sopraggiungeva un veicolo del tipo Fiat Punto di colore grigio, il cui conducente stava iniziando manovra di sorpasso del mio veicolo, quando dal senso opposto di marcia, sbucava dalla semi-curva un veicolo del tipo Fiat
Multipla di colore chiaro, il quale andava ad invadere la mezzeria opposta di marcia, ovvero quella della Fiat Punto, dove il conducente di quest'ultima, per evitare l'impatto frontale, sterzava verso sinistra, azionando i freni, andando ad urtare contro un muretto di pietra e successivamente un palo dell'EL (…). Faccio presente che l'autovettura che ha creato la turbativa non si è fermata, dandosi alla fuga. – Mi sono arrestato immediatamente più avanti dal sito del sinistro e vedendo che nel frattempo si fermavano altri utenti della strada, che si adoperavano a chiamare i soccorsi, mi sono allontanato per la paura di assistere ad un eventuale evento tragico da parte della persona
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 coinvolta” (cfr. verbale di sommarie informazioni del 16/3/2013, in atti).
Invece, escusso nel giudizio di primo grado, il teste ha dichiarato che “dopo aver visto arrivare la dall'altro senso di marcia, con gli abbaglianti accesi, ho temuto di Pt_3
essere investito ovvero di restare coinvolto in un incidente. In ogni caso, mi sono fermato un po' più avanti e ho notato voltandomi che si erano già fermate molte persone intorno al veicolo Fiat. In particolare, la Punto mi pare fosse ferma sul lato sinistro della strada, non so precisare con certezza se la macchina ha urtato contro il palo EL o ha arrestato la sua corsa in mezzo alla carreggiata. Non so neanche precisare se la Punto stesse già andando fuoristrada ovvero stesse sorpassando (…). Non so dire se la si sia Pt_3
fermata o si sia data alla fuga, perché non l'ho visto” (cfr. verbale di udienza del
21/11/2018).
Dal confronto tra le dichiarazioni rese nei due diversi momenti emergono, come anticipato, numerose contraddizioni e inesattezze, tali da non poter ritenere attendibile la deposizione: dal verbale di sommarie informazioni emerge infatti che quest'ultimo abbia assistito all'urto di e alla fuga del veicolo rimasto non identificato, mentre in CP_3
sede di escussione testimoniale in giudizio ha riferito di non aver visto quanto accaduto, specificando anzi di non avere visto l'auto dell' così riferendo: “Preciso di non CP_3
averla vista dallo specchietto retrovisore perché il mio motociclo non ne era provvisto, ma di aver visto le luci della macchina retrostante avvicinarsi all'altezza del mio ciclomotore e, quindi, deduco che stesse sorpassando ovvero che non mi avesse visto e quindi stesse semplicemente accelerando.”.
Quanto al vaglio della documentazione prodotta dagli appellanti a sostegno della propria pretesa, eccepisce che “nelle ipotesi di sinistro stradale Parte_1
generato da un veicolo non identificato, il danneggiato non deve necessariamente presentare denuncia del fatto agli organi di polizia competenti” e che “la circostanza che l' non abbia nel referto del P.S. fatto riferimento alla presenza di un veicolo non CP_3
identificato non rileva a nulla, stante che lo stesso versava in condizioni psicofisiche gravissime”.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 Vale sul punto richiamare Cassazione civile, sezione III, sentenza 26 gennaio 2016, n.
1325, secondo cui “la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, riguardo al fatto che il danno sia stato causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicchè il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla in mancanza della stessa”.
Ancora il Supremo Collegio ha di recente ribadito che “In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita (…) nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” (Cassazione civile, sez. VI-III, ordinanza 12/7/2022 n. 21983).
Tanto considerato, la documentazione prodotta dall'appellante non è idonea a provare la descritta dinamica del sinistro.
Al di là della mancata presentazione della denuncia-querela, infatti, vale rilevare che dal referto del Pronto Soccorso risulta “ore 19:50 giunge a mezzo di 118 medicato per politrauma da incidente stradale”: non emerge dunque alcun riferimento a veicolo rimasto non identificato (cfr. verbale di P.S., allegato all'atto di appello).
Inoltre, dal documento redatto dalla Polizia Municipale di Marsala intervenuta sul luogo risulta che “Alle ore 19.00 circa su segnalazione della C.O. pattuglia di questo Comando di P.M. Sezione Infortunistica Stradale (…) è intervenuta sulla via Vecchia Mazara all'altezza della c.da Berbaro n. 441/bis-ter, laddove si era verificato un incidente
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 stradale, con il coinvolgimento di un solo veicolo” e che “sul posto non è stato individuato nessun testimone oculare. Gli agenti rilevatori espletavano tutti gli accertamenti, risalendo alla dinamica del sinistro che si è svolta, presumibilmente, nel modo seguente: l'autovettura condotta dal Sig. (…) dopo aver lasciato CP_3
impresso sulla sede stradale una traccia di frenata della lunghezza di mt. 10.00, andava ad urtare, prima contro un muretto di delimitazione, fuori dalla sede stradale e successivamente contro il palo in cemento dell'enel” (cfr. pag. 3, rapporto vigili urbani, allegato alla comparsa di risposta). Viene quindi posta in risalto essenzialmente la condotta di guida imprudente dell' stante anche la traccia di frenata rinvenuta sul CP_3
luogo del sinistro e l'entità dei danni riportati (come risultante dal rapporto della Polizia
Municipale di Marsala), frenata che potrebbe ascriversi anche a manovra incauta dell' resosi conto della presenza dianzi a sé del motociclo del teste (riguardando CP_3
quanto da quest'ultimo narrato in udienza).
Passando al terzo motivo di gravame, con esso contesta la Parte_1
mancata applicazione, da parte del giudice di prime cure e in via subordinata, della
“presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 comma 2, c.c.”, argomentando che lo stesso “avrebbe dovuto accertare il nesso di causalità tra la condotta di guida del veicolo c.d. “pirata” ed il verificarsi del sinistro” e applicare la predetta presunzione (cfr. pag. 9, atto di appello).
Premesso che la norma invocata presuppone prova dell'avvenuto scontro tra veicoli, devesi ricordare che “in tema di sinistro stradale e concorso di colpa, occorre una valutazione della condotta di entrambi i soggetti coinvolti ai fini della sua possibile sussistenza;
l'infrazione pur grave commessa da uno di questi non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro, ben potendo poi la condotta di uno dei due, comunque colpevole, non portare ad alcuna forma di concorso quando l'efficacia eziologica della condotta dell'altro risulti assorbente (fattispecie relativa ad un sinistro mortale che aveva visto da un lato, il superamento del limite di velocità di pochi chilometri da parte di uno dei conducenti coinvolti, dall'altro, una invasione di corsia da
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 parte del conducente deceduto in seguito al sinistro)”, principi questi ripresi da
Cassazione civile sez. VI 21/11/2022 n. 34163.
Ora, alla luce del complessivo quadro probatorio, il gravame risulta infondato: l'assenza nella documentazione redatta dai pubblici ufficiali intervenuti di riferimenti relativi a terzi veicoli coinvolti e testimoni oculari, le imprecisioni nelle dichiarazioni del teste non consentono di ritenere dimostrato che l'incidente si sia verificato con le modalità prospettate (turbativa da parte di veicolo rimasto ignoto); irrilevante, sul punto, la deduzione degli appellanti laddove richiamano le tracce di frenata rinvenute sull'asfalto sostenendo che “è probabile che la lunga frenata del veicolo dell' sia stata la CP_3
conseguenza dell'invasione di marcia del veicolo antagonista rimasto ignoto”: elemento, questo, che resta sullo sfondo delle allegazioni non risultando supportato da altri dati comprovanti al presenza di altro veicolo, di guisa che anche il motivo in esame deve disattendersi.
Infine, col quarto (ed ultimo) motivo, l'appellante contesta la condanna alle spese, affermando che “in ogni caso, in subordine, il Tribunale doveva compensare le spese di lite, sussistendo i giusti motivi di cui all'art. 92 c.p.c.” (cfr. ancora atto di appello, pag.
9).
Ora, vale osservare che in materia di spese di lite la regola generale è prevista dall'art. 91 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”. In sede di legittimità, è stato precisato che il principio di causazione “unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza
7/3/2024 n. 6144). In particolare, “il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale” (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza
24/03/2015 n. 5842).
Ancora il Supremo Collegio, con sentenza n. 8522 del 28/3/2024, ha affermato che “la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi”. Tuttavia, “l'accoglimento parziale di una singola domanda non genera reciproca soccombenza, che si verifica solo con pluralità di domande contrapposte o accoglimento parziale di una domanda con più capi” (Cassazione civile sez. III 3/9/2024 n. 23641). Inoltre, “il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 11/8/2025 n. 23009).
Nel caso di specie, non si ravvisano motivi che possano giustificare la compensazione delle spese di lite, stante il rigetto per difetto di prova della pretesa: pertanto anche questo motivo non può trovare accoglimento.
Conclusivamente, l'appello proposto va disatteso e la sentenza impugnata confermata.
Ne consegue che anche le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico di , liquidate come indicato in Parte_1
dispositivo (tenendo conto dell'assenza di incombenti istruttori e della linearità delle
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 questioni).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da , in proprio e n.q. di esercente la Parte_1
responsabilità parentale sui figli e , con atto di citazione del Persona_1 Parte_2
6/2/2020 avverso la sentenza n. 1058/2019 resa dal Tribunale di Marsala il 12/12/2019.
NA , in proprio e n.q. di esercente la responsabilità Parte_1
parentale sui figli e , al pagamento in favore di Persona_1 Parte_2 [...]
(già n.q. di Impresa Designata dal F.G.V.S., Controparte_4 Controparte_5
delle spese del presente giudizio, liquidate in € 6.200,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 9 ottobre
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
US De RI AN TO OR
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
Dott. AN TO OR Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. US De RI Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 249/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(c.f. ), in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1
di esercente la responsabilità parentale sui figli (c.f. Persona_1
) e (c.f. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. ALBIGIANI SALVATORE
Appellante nei confronti di:
DI IMPRESA DESIGNATA DAL F.G.V.S. (P.Iva Controparte_1
), già in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SPANO' SERGIO
Appellata
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: In via preliminare:
1. Revocare l'ordinanza istruttoria del 21.12.2018, nella parte in cui non ha ammesso i mezzi istruttori richiesti da parte attrice e, per l'effetto, ammettere CTU medico-legale e CTU tecnica per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Nel merito ed in via principale:
1. In totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1058/19 del Tribunale di Marsala, accogliere l'appello e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che l'evento dannoso per cui è causa è da ascrivere a fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo non identificato.
2. Ritenere e dichiarare che la sig.ra , in proprio e nella Parte_1 qualità, ha diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti iure hereditatis dal Sig. CP_3
.
3. NAre la convenuta quale gestore del F.G.V.S., al
[...] Controparte_4 pagamento in favore dell'appellante di tutti i pregiudizi patiti dal Sig. , quantificati in € CP_3
210.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo. In subordine:
1. Ritenere e dichiarare applicabile al caso di specie l'art. 2054, comma 2, c.c. e, per l'effetto, condannare la a risarcire all'appellante il 50% di tutti i danni Controparte_4 patiti dal Sig. , oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo. In ogni caso:
1. CP_3
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
2. In via di estremo subordine, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”;
appellata: “conclude come da comparsa conclusionale già depositata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 6/2/2020 , in proprio e nella qualità di Parte_1
esercente la responsabilità parentale sui figli e , ha proposto Persona_1 Parte_2
appello avverso la sentenza n. 1058/2019 resa dal Tribunale di Marsala il 12/12/2019, con cui è stata disattesa la pretesa risarcitoria avanzata a seguito di sinistro stradale nei confronti di (già n.q. di Impresa Controparte_4 Controparte_5
Designata dal F.G.V.S., contestando la statuizione per diverse ragioni.
Costituendosi, l'impresa assicurativa ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, contestando le doglianze dell'appellante.
Senza incombenti istruttori, dopo la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 16 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, , in proprio e Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 nella qualità di esercente la responsabilità parentale sui figli e Persona_1 [...]
, aveva chiesto - in qualità di erede di (deceduto il 31/12/2014 per Pt_2 CP_3
cause estranee all'evento dedotto in giudizio) - a (già Controparte_4
n.q. di Impresa Designata dal F.G.V.S. il risarcimento dei danni Controparte_5
patiti a seguito di sinistro stradale occorso il 10/2/2013. Aveva narrato l'attrice che il proprio congiunto , mentre stava percorrendo, alla guida della propria CP_3
autovettura Fiat Punto (tg AV918DK), “la via Vecchia Mazara di Marsala”, alle ore
18:50 circa, “a causa di un veicolo, rimasto ignoto, che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia invadendo la propria corsia, per evitare l'impatto, sterzava andando a finire contro un muretto e un palo”, riportando gravi lesioni personali.
Nel contraddittorio con l'Impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, che aveva contestato ogni avversa deduzione, la pretesa, riscontrato che l'attrice non aveva assolto al proprio onere probatorio sulla descritta dinamica del sinistro (oltre che sulla entità dei danni), come detto, è stata disattesa dal Tribunale di Marsala.
Col gravame, l'appellante contesta le ragioni poste a fondamento della statuizione, basata sull'assunto di non avere la stessa fornito, con il compendio probatorio offerto, piena prova dell'accadimento: evidenzia invece l'attendibilità del teste escusso (quello che avrebbe assistito al sinistro), sottolineando la congruenza rispetto gli altri mezzi di prova.
Così riepilogati i principali fatti di causa, il gravame risulta infondato per le seguenti sintetiche considerazioni.
In punto di responsabilità, vale innanzitutto ricordare che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare la domanda, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, a mente del disposto di cui all'art. 2697 c.c. Dunque, il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno e, per il caso di risarcimento del danno da sinistro stradale cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'addebitabilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 conducente dell'altro veicolo (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. III, 19 settembre
1992 n° 10762; v. anche Cassazione civile sez. III n° 5892/2016).
Nella fattispecie, la pretesa, così come prospettata, è fondata sul fatto che l'incidente per cui è causa si sarebbe verificato per la esclusiva condotta colposa del conducente del veicolo rimasto non identificato, che nel transitare sulla “via Vecchia Mazara di
Marsala”, avrebbe invaso l'altra corsia di marcia, inducendo a sterzare CP_3
bruscamente e ad impattare contro un muretto e un palo della luce. Segnatamente, con i primi due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante contesta il vaglio di allegazioni e prove da parte del giudice di prime cure: si duole del vaglio della testimonianza resa dal teste Tes_1
, evidenziando alcune circostanze che sarebbero coerenti a quanto narrato dal
[...]
teste (cioè che “non ha mai dichiarato di aver visto la scena dell'incidente dallo specchietto retrovisore del proprio motociclo, ma (…) che dopo aver visto arrivare la dall'altro senso di marcia con gli abbaglianti accesi ha temuto di essere a sua Pt_3
volta investito” e che “La circostanza poi che nel rapporto redatto dagli agenti della
Polizia Municipale non risultasse alcun testimone oculare a nulla rileva, stante che non sussiste per il testimone nessun obbligo di attendere l'arrivo delle forze dell'ordine dopo un incidente, essendosi preventivamente accertato della presenza di altre persone che potevano prestare i dovuti soccorsi”), e si duole pure del vaglio della documentazione prodotta.
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria espletata in prime cure, l'appellante non ha raggiunto prova in ordine alle descritte modalità di accadimento del sinistro e alla conseguente responsabilità di soggetto rimasto non identificato.
In dettaglio, quanto addotto si incentra essenzialmente sulla attendibilità del teste, che tuttavia deve essere valutata unitamente a tutti gli elementi offerti al decidente, e che conducono a ritenere non provata la tesi dell'appellante. Sul punto, in sede di legittimità si è precisato che “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (ex multiis Cass.
n.15712/2010).
Incidono sulla attendibilità del teste, asseritamente presente sui luoghi, le numerose incongruenze e contraddizioni nelle sue dichiarazioni, con alcune circostanze in evidente contrasto con le altre risultanze.
Segnatamente, ebbe a riferire, circa un mese dopo il sinistro, alla Testimone_1
Polizia Municipale di Marsala che “il giorno 10.02.2013 verso le ore 18.50 mi trovavo a circolare a bordo del mio ciclomotore nella qualità di conducente, la Controparte_6
via Vecchia Mazara con direzione di marcia verso il lato Marsala. – Prima di una semi curva con convergenza a destra, da tergo sopraggiungeva un veicolo del tipo Fiat Punto di colore grigio, il cui conducente stava iniziando manovra di sorpasso del mio veicolo, quando dal senso opposto di marcia, sbucava dalla semi-curva un veicolo del tipo Fiat
Multipla di colore chiaro, il quale andava ad invadere la mezzeria opposta di marcia, ovvero quella della Fiat Punto, dove il conducente di quest'ultima, per evitare l'impatto frontale, sterzava verso sinistra, azionando i freni, andando ad urtare contro un muretto di pietra e successivamente un palo dell'EL (…). Faccio presente che l'autovettura che ha creato la turbativa non si è fermata, dandosi alla fuga. – Mi sono arrestato immediatamente più avanti dal sito del sinistro e vedendo che nel frattempo si fermavano altri utenti della strada, che si adoperavano a chiamare i soccorsi, mi sono allontanato per la paura di assistere ad un eventuale evento tragico da parte della persona
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 coinvolta” (cfr. verbale di sommarie informazioni del 16/3/2013, in atti).
Invece, escusso nel giudizio di primo grado, il teste ha dichiarato che “dopo aver visto arrivare la dall'altro senso di marcia, con gli abbaglianti accesi, ho temuto di Pt_3
essere investito ovvero di restare coinvolto in un incidente. In ogni caso, mi sono fermato un po' più avanti e ho notato voltandomi che si erano già fermate molte persone intorno al veicolo Fiat. In particolare, la Punto mi pare fosse ferma sul lato sinistro della strada, non so precisare con certezza se la macchina ha urtato contro il palo EL o ha arrestato la sua corsa in mezzo alla carreggiata. Non so neanche precisare se la Punto stesse già andando fuoristrada ovvero stesse sorpassando (…). Non so dire se la si sia Pt_3
fermata o si sia data alla fuga, perché non l'ho visto” (cfr. verbale di udienza del
21/11/2018).
Dal confronto tra le dichiarazioni rese nei due diversi momenti emergono, come anticipato, numerose contraddizioni e inesattezze, tali da non poter ritenere attendibile la deposizione: dal verbale di sommarie informazioni emerge infatti che quest'ultimo abbia assistito all'urto di e alla fuga del veicolo rimasto non identificato, mentre in CP_3
sede di escussione testimoniale in giudizio ha riferito di non aver visto quanto accaduto, specificando anzi di non avere visto l'auto dell' così riferendo: “Preciso di non CP_3
averla vista dallo specchietto retrovisore perché il mio motociclo non ne era provvisto, ma di aver visto le luci della macchina retrostante avvicinarsi all'altezza del mio ciclomotore e, quindi, deduco che stesse sorpassando ovvero che non mi avesse visto e quindi stesse semplicemente accelerando.”.
Quanto al vaglio della documentazione prodotta dagli appellanti a sostegno della propria pretesa, eccepisce che “nelle ipotesi di sinistro stradale Parte_1
generato da un veicolo non identificato, il danneggiato non deve necessariamente presentare denuncia del fatto agli organi di polizia competenti” e che “la circostanza che l' non abbia nel referto del P.S. fatto riferimento alla presenza di un veicolo non CP_3
identificato non rileva a nulla, stante che lo stesso versava in condizioni psicofisiche gravissime”.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 Vale sul punto richiamare Cassazione civile, sezione III, sentenza 26 gennaio 2016, n.
1325, secondo cui “la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, riguardo al fatto che il danno sia stato causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicchè il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla in mancanza della stessa”.
Ancora il Supremo Collegio ha di recente ribadito che “In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita (…) nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” (Cassazione civile, sez. VI-III, ordinanza 12/7/2022 n. 21983).
Tanto considerato, la documentazione prodotta dall'appellante non è idonea a provare la descritta dinamica del sinistro.
Al di là della mancata presentazione della denuncia-querela, infatti, vale rilevare che dal referto del Pronto Soccorso risulta “ore 19:50 giunge a mezzo di 118 medicato per politrauma da incidente stradale”: non emerge dunque alcun riferimento a veicolo rimasto non identificato (cfr. verbale di P.S., allegato all'atto di appello).
Inoltre, dal documento redatto dalla Polizia Municipale di Marsala intervenuta sul luogo risulta che “Alle ore 19.00 circa su segnalazione della C.O. pattuglia di questo Comando di P.M. Sezione Infortunistica Stradale (…) è intervenuta sulla via Vecchia Mazara all'altezza della c.da Berbaro n. 441/bis-ter, laddove si era verificato un incidente
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 stradale, con il coinvolgimento di un solo veicolo” e che “sul posto non è stato individuato nessun testimone oculare. Gli agenti rilevatori espletavano tutti gli accertamenti, risalendo alla dinamica del sinistro che si è svolta, presumibilmente, nel modo seguente: l'autovettura condotta dal Sig. (…) dopo aver lasciato CP_3
impresso sulla sede stradale una traccia di frenata della lunghezza di mt. 10.00, andava ad urtare, prima contro un muretto di delimitazione, fuori dalla sede stradale e successivamente contro il palo in cemento dell'enel” (cfr. pag. 3, rapporto vigili urbani, allegato alla comparsa di risposta). Viene quindi posta in risalto essenzialmente la condotta di guida imprudente dell' stante anche la traccia di frenata rinvenuta sul CP_3
luogo del sinistro e l'entità dei danni riportati (come risultante dal rapporto della Polizia
Municipale di Marsala), frenata che potrebbe ascriversi anche a manovra incauta dell' resosi conto della presenza dianzi a sé del motociclo del teste (riguardando CP_3
quanto da quest'ultimo narrato in udienza).
Passando al terzo motivo di gravame, con esso contesta la Parte_1
mancata applicazione, da parte del giudice di prime cure e in via subordinata, della
“presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 comma 2, c.c.”, argomentando che lo stesso “avrebbe dovuto accertare il nesso di causalità tra la condotta di guida del veicolo c.d. “pirata” ed il verificarsi del sinistro” e applicare la predetta presunzione (cfr. pag. 9, atto di appello).
Premesso che la norma invocata presuppone prova dell'avvenuto scontro tra veicoli, devesi ricordare che “in tema di sinistro stradale e concorso di colpa, occorre una valutazione della condotta di entrambi i soggetti coinvolti ai fini della sua possibile sussistenza;
l'infrazione pur grave commessa da uno di questi non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro, ben potendo poi la condotta di uno dei due, comunque colpevole, non portare ad alcuna forma di concorso quando l'efficacia eziologica della condotta dell'altro risulti assorbente (fattispecie relativa ad un sinistro mortale che aveva visto da un lato, il superamento del limite di velocità di pochi chilometri da parte di uno dei conducenti coinvolti, dall'altro, una invasione di corsia da
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 parte del conducente deceduto in seguito al sinistro)”, principi questi ripresi da
Cassazione civile sez. VI 21/11/2022 n. 34163.
Ora, alla luce del complessivo quadro probatorio, il gravame risulta infondato: l'assenza nella documentazione redatta dai pubblici ufficiali intervenuti di riferimenti relativi a terzi veicoli coinvolti e testimoni oculari, le imprecisioni nelle dichiarazioni del teste non consentono di ritenere dimostrato che l'incidente si sia verificato con le modalità prospettate (turbativa da parte di veicolo rimasto ignoto); irrilevante, sul punto, la deduzione degli appellanti laddove richiamano le tracce di frenata rinvenute sull'asfalto sostenendo che “è probabile che la lunga frenata del veicolo dell' sia stata la CP_3
conseguenza dell'invasione di marcia del veicolo antagonista rimasto ignoto”: elemento, questo, che resta sullo sfondo delle allegazioni non risultando supportato da altri dati comprovanti al presenza di altro veicolo, di guisa che anche il motivo in esame deve disattendersi.
Infine, col quarto (ed ultimo) motivo, l'appellante contesta la condanna alle spese, affermando che “in ogni caso, in subordine, il Tribunale doveva compensare le spese di lite, sussistendo i giusti motivi di cui all'art. 92 c.p.c.” (cfr. ancora atto di appello, pag.
9).
Ora, vale osservare che in materia di spese di lite la regola generale è prevista dall'art. 91 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”. In sede di legittimità, è stato precisato che il principio di causazione “unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza
7/3/2024 n. 6144). In particolare, “il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale” (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza
24/03/2015 n. 5842).
Ancora il Supremo Collegio, con sentenza n. 8522 del 28/3/2024, ha affermato che “la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi”. Tuttavia, “l'accoglimento parziale di una singola domanda non genera reciproca soccombenza, che si verifica solo con pluralità di domande contrapposte o accoglimento parziale di una domanda con più capi” (Cassazione civile sez. III 3/9/2024 n. 23641). Inoltre, “il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 11/8/2025 n. 23009).
Nel caso di specie, non si ravvisano motivi che possano giustificare la compensazione delle spese di lite, stante il rigetto per difetto di prova della pretesa: pertanto anche questo motivo non può trovare accoglimento.
Conclusivamente, l'appello proposto va disatteso e la sentenza impugnata confermata.
Ne consegue che anche le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico di , liquidate come indicato in Parte_1
dispositivo (tenendo conto dell'assenza di incombenti istruttori e della linearità delle
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 questioni).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da , in proprio e n.q. di esercente la Parte_1
responsabilità parentale sui figli e , con atto di citazione del Persona_1 Parte_2
6/2/2020 avverso la sentenza n. 1058/2019 resa dal Tribunale di Marsala il 12/12/2019.
NA , in proprio e n.q. di esercente la responsabilità Parte_1
parentale sui figli e , al pagamento in favore di Persona_1 Parte_2 [...]
(già n.q. di Impresa Designata dal F.G.V.S., Controparte_4 Controparte_5
delle spese del presente giudizio, liquidate in € 6.200,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 9 ottobre
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
US De RI AN TO OR
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11